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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4038/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4038/2024, trattenuta in decisione alla udienza cartolare del 20.11.2025, e vertente
TRA
, c.f. nella qualità di amministra- Parte_1 CodiceFiscale_1 tore unico e legale rappresentante pro tempore di c.f. , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dal prof. avv. Leopoldo Sambucci del foro di Velletri ed ex lege domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso
-opponente-
E
con sede legale in Nettuno Via San Giacomo n. 9 Controparte_2
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_2 ta e difesa dagli Avv.ti Federica Bolici (C.F. e Fabio CodiceFiscale_2
SS De SA del foro di Velletri ed ex lege domiciliata presso il rispettivo domi- cilio digitale
- opposta -
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2024 del 09.08.2024
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note sostitutive di udienza del
20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ottene- Controparte_2 va dal Tribunale di Latina il decreto ingiuntivo n. 937/2024, con il quale veniva ingiun- to alla società il pagamento della somma di € 10.769,39 oltre interessi e CP_1 spese, in forza di cinque fatture emesse tra il gennaio 2021 e il luglio 2022 relative a servizio di trasporto.
2. La società proponeva tempestiva e rituale opposizione eccepen- CP_1 do tra l'altro la prescrizione estintiva dl credito indicato in monitorio e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione dei maggiori importi versati rispetto all'accordo raggiun- to via mail nell'anno 2019.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 tutte le eccezioni e contestazioni della opponente.
Rigettata la richiesta ex art. 648 cpc la causa veniva trattenuta per la decisione.
Sulla prescrizione
Va esaminata, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c.
L'art. 2951 c.c. infatti stabilisce che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto si pre- scrivono in un anno”. La ratio è assicurare celerità e certezza nei rapporti commerciali di trasporto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prescrizione breve decorre dall'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'emissione della fattura.
Quando una norma prevede un termine di prescrizione diverso da quello ordinario di dieci anni (ex art. 2946 c.c.), tale termine speciale trova applicazione per specialità ex art. 14 preleggi.
Orbene nel caso in esame rileva la opposta come la eccezione di prescrizione appare ri- nunciata per facta concludentia avendo la opponente corrisposto un pagamento delle
2
fatture indicate in monitorio in misura minore rispetto al valore riportato, ritenendo tale ultimo importo erroneo.
Il rilievo è infondato. Prescrive l'art. 2937 u.c. c.c. che la prescrizione può essere rinun- ciata se incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Invero, in senso con- trario a quanto dedotto dalla opposta, secondo la giurisprudenza il pagamento del debito prescritto che non comporti adempimento totale dell'obbligazione (cfr. Cass. civ.
94/1994) non può essere considerato rinuncia tacita alla prescrizione (cfr. Cass. civ.
1143/2001), così come l'adempimento parziale eseguito a titolo di saldo per la convin- zione del debitore dell'esaustività del pagamento, non preclude, ove eseguito dopo la prescrizione, la proponibilità dell'eccezione di prescrizione (cfr. Cass, cciv.2267/2001 e.
1051/1993).
La giurisprudenza richiamata è di recente confermata dal principio secondo cui:
“la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).” ( cfr. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 24263 del 09/08/2023 (Rv. 668912 - 01)
Non emergono dagli atti di causa elementi probatori in grado di avallare la presunta ri- nuncia in quanto persino la annotazione nei registri contabili delle fatture in esame non costituisce rinuncia a norma dell'art. 2937 comma 2 c.c.
Anche il rilievo difensivo sul diverso regime di prescrizione dei trasporti assoggettati al regime della tariffa a forcella ex art. 2 d.l. 82\93 (quinquennale cfr. Cass. civ. 24894/21) non può essere accolto.
Il predetto regime che prevedeva per il trasportatore un regime di contrattazione vinco- lata è stato abrogato dal d.lg 286/05 che all'art. 4 prevede: “a decorrere dal 28 febbraio
2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6,
11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono de- terminati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto”.
3
Riferendosi le fatture di causa a trasporti certamente successivi al 2006 la prescrizione è quella annuale.
Sulla riconvenzionale dell'opponente
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito delle maggiori somme corrisposte dalla opponente in virtù dell'accordo sul corrispettivo indicato nella mail del 22.10.2019 ( cfr. all. 2 atto di opposizione) si rileva come tale proposta di cor- rispettivo non è seguita dalla prova dell'accettazione della opposta, né è comprovata la prova alternativa ex art. 1327 c.c., non risultando agli atti di causa l'accettazione della tariffa di 300 euro a tratta, del tutto contestata dalla opposta in sede di costituzione. A tanto consegue la mancata prova del minor prezzo del trasporto invocato a giustificazio- ne della riconvenzionale ex art. 2033 c.c., essendo peraltro inammissibile la prova te- stimoniale articolata nella II memoria ex art. 171 ter cpc per violazione dell'art. 2721
c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione assorbente della domanda principale secondo la preliminare di merito della prescrizione estintiva del diritto e (in ragione) del rigetto del- la riconvenzionale proposta dall'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto annulla il de- CP_1 creto ingiuntivo n. 937/24 emesso da questo tribunale il 09.8.2024;
- rigetta la riconvenzionale di pagamento proposta dalla opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice Latina, 01.12.2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc all'esito della udienza carto- lare del 20.11.2025
4
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4038/2024, trattenuta in decisione alla udienza cartolare del 20.11.2025, e vertente
TRA
, c.f. nella qualità di amministra- Parte_1 CodiceFiscale_1 tore unico e legale rappresentante pro tempore di c.f. , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dal prof. avv. Leopoldo Sambucci del foro di Velletri ed ex lege domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso
-opponente-
E
con sede legale in Nettuno Via San Giacomo n. 9 Controparte_2
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_2 ta e difesa dagli Avv.ti Federica Bolici (C.F. e Fabio CodiceFiscale_2
SS De SA del foro di Velletri ed ex lege domiciliata presso il rispettivo domi- cilio digitale
- opposta -
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OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2024 del 09.08.2024
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note sostitutive di udienza del
20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società ottene- Controparte_2 va dal Tribunale di Latina il decreto ingiuntivo n. 937/2024, con il quale veniva ingiun- to alla società il pagamento della somma di € 10.769,39 oltre interessi e CP_1 spese, in forza di cinque fatture emesse tra il gennaio 2021 e il luglio 2022 relative a servizio di trasporto.
2. La società proponeva tempestiva e rituale opposizione eccepen- CP_1 do tra l'altro la prescrizione estintiva dl credito indicato in monitorio e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione dei maggiori importi versati rispetto all'accordo raggiun- to via mail nell'anno 2019.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio contestando Controparte_2 tutte le eccezioni e contestazioni della opponente.
Rigettata la richiesta ex art. 648 cpc la causa veniva trattenuta per la decisione.
Sulla prescrizione
Va esaminata, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c.
L'art. 2951 c.c. infatti stabilisce che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto si pre- scrivono in un anno”. La ratio è assicurare celerità e certezza nei rapporti commerciali di trasporto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prescrizione breve decorre dall'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'emissione della fattura.
Quando una norma prevede un termine di prescrizione diverso da quello ordinario di dieci anni (ex art. 2946 c.c.), tale termine speciale trova applicazione per specialità ex art. 14 preleggi.
Orbene nel caso in esame rileva la opposta come la eccezione di prescrizione appare ri- nunciata per facta concludentia avendo la opponente corrisposto un pagamento delle
2
fatture indicate in monitorio in misura minore rispetto al valore riportato, ritenendo tale ultimo importo erroneo.
Il rilievo è infondato. Prescrive l'art. 2937 u.c. c.c. che la prescrizione può essere rinun- ciata se incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Invero, in senso con- trario a quanto dedotto dalla opposta, secondo la giurisprudenza il pagamento del debito prescritto che non comporti adempimento totale dell'obbligazione (cfr. Cass. civ.
94/1994) non può essere considerato rinuncia tacita alla prescrizione (cfr. Cass. civ.
1143/2001), così come l'adempimento parziale eseguito a titolo di saldo per la convin- zione del debitore dell'esaustività del pagamento, non preclude, ove eseguito dopo la prescrizione, la proponibilità dell'eccezione di prescrizione (cfr. Cass, cciv.2267/2001 e.
1051/1993).
La giurisprudenza richiamata è di recente confermata dal principio secondo cui:
“la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).” ( cfr. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 24263 del 09/08/2023 (Rv. 668912 - 01)
Non emergono dagli atti di causa elementi probatori in grado di avallare la presunta ri- nuncia in quanto persino la annotazione nei registri contabili delle fatture in esame non costituisce rinuncia a norma dell'art. 2937 comma 2 c.c.
Anche il rilievo difensivo sul diverso regime di prescrizione dei trasporti assoggettati al regime della tariffa a forcella ex art. 2 d.l. 82\93 (quinquennale cfr. Cass. civ. 24894/21) non può essere accolto.
Il predetto regime che prevedeva per il trasportatore un regime di contrattazione vinco- lata è stato abrogato dal d.lg 286/05 che all'art. 4 prevede: “a decorrere dal 28 febbraio
2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6,
11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono de- terminati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto”.
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Riferendosi le fatture di causa a trasporti certamente successivi al 2006 la prescrizione è quella annuale.
Sulla riconvenzionale dell'opponente
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito delle maggiori somme corrisposte dalla opponente in virtù dell'accordo sul corrispettivo indicato nella mail del 22.10.2019 ( cfr. all. 2 atto di opposizione) si rileva come tale proposta di cor- rispettivo non è seguita dalla prova dell'accettazione della opposta, né è comprovata la prova alternativa ex art. 1327 c.c., non risultando agli atti di causa l'accettazione della tariffa di 300 euro a tratta, del tutto contestata dalla opposta in sede di costituzione. A tanto consegue la mancata prova del minor prezzo del trasporto invocato a giustificazio- ne della riconvenzionale ex art. 2033 c.c., essendo peraltro inammissibile la prova te- stimoniale articolata nella II memoria ex art. 171 ter cpc per violazione dell'art. 2721
c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione assorbente della domanda principale secondo la preliminare di merito della prescrizione estintiva del diritto e (in ragione) del rigetto del- la riconvenzionale proposta dall'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto annulla il de- CP_1 creto ingiuntivo n. 937/24 emesso da questo tribunale il 09.8.2024;
- rigetta la riconvenzionale di pagamento proposta dalla opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice Latina, 01.12.2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc all'esito della udienza carto- lare del 20.11.2025
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