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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott. Fabio Doro - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7545/2020 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Antonio Prade e Paolo Parte_1
Aspodello del Foro di Belluno nonché dall'avv. Fabio Brusa del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in 30172-Venezia Mestre (VE), viale
Ancona 17, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore opponente contro
in persona del l.r. pro tempore sig.ra , rappresentato e CP_1 CP_2 difeso in giudizio dall'avv. Davide Fent del Foro di Belluno, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI
L'attore opponente così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“- in via preliminare: 1) sia accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nr. 1529/2020 emesso il 16.7.2020 – 22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti Ingiuntivi e notificato il 18.8.2020, da dichiararsi conseguentemente nullo e-o inefficace e in ogni caso da revocarsi;
2) sia dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente – ingiungente 3): sia dichiarata prescritta ogni pretesa della società Controparte_1 opposta;
4) sia accertata e dichiarata l'inammissibilità per novità delle domande avversarie come eccepita dall'opponente nella memoria ex art. 183-VI, nr. 2, c.p.c. §I) del
10-11.5.2021;
- in via principale: 5) previa declaratoria di nullità delle clausole negoziali azionate in monitorio e previo accertamento che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 CP_1
per le ragioni di cui agli atti difensivi di parte opponente, sia revocato e dichiarato
[...]
nullo o inefficace nonché privato di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo opposto nr.
1529/2020 emesso il 16.7.2020 - 22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti
Ingiuntivi e notificato il 18.8.2020;
- in via del tutto subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia delle clausole negoziali azionate in monitorio, ma salvo gravame, 6) sia la clausola penale per cui è causa ridotta equamente ex art. 1384 c.c. e, per l'effetto, sia revocato e dichiarato nullo o inefficace nonché privato di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo opposto nr.
1529/2020 emesso il 16.7.2020 - 22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti
Ingiuntivi e notificato il 18.8.2020;
- in ogni caso: 7) con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari;
8) integralmente ribadite le istanze e opposizioni istruttorie come formulate in atti;
- in via istruttoria: si ribadiscono le opposizioni, come formulate in atti e/o a verbali
d'udienza, all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie ove eventualmente riproposte”.
2 Il convenuto opposto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“In via preliminare: I) rigettare le eccezioni tutte di controparte circa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1529/2020 emesso il 16.7.2020-
22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti Ingiuntivi, di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione;
Nel merito: In via principale: previo rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, per le causali di cui alle premesse condannarsi, comunque, l'opponente, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 100.000,00 o alla somma maggiore o minore che il Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e alle spese della procedura;
In via subordinata: I) accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la sussistenza degli atti di concorrenza sleale posti in essere dal sig. ai danni Parte_1
della ; II) accertare e dichiarare i danni causati dagli atti di Controparte_3 concorrenza sleale e per l'effetto condannare l'opponente, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 100.000,00 o alla somma maggiore o minore che il
Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge anche della fase monitoria. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nella II° memoria ex art. 183 VI co cpc del 10.05.2021 e non ammessi con
l'ordinanza del 19.10.2022, che devono intendersi integralmente ritrascritti;
si insiste per la richiesta di integrazione dell'ordine di esibizione come svolta all'udienza del
22.03.2023, ribadita il 26.04.2023 e rigettata con l'ordinanza del 4.05.2023; integralmente ribadite le istanze e le opposizioni istruttorie formulate in atti ed a verbale d'udienza”.
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
3 MOTIVAZIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 1.6.2020, Controparte_4
esponeva che i GN , e erano CP_5 CP_2 Parte_1 CP_6
soci della società titolari ciascuno di una quota di Controparte_7
capitale pari al 25%.
In data 07/03/2007, con atto a rogito del notaio rep. n. 11068, il sig. Persona_1
cedeva la propria quota di capitale sociale ai GN , Parte_1 CP_5 [...]
e . CP_2 Parte_2
Il sig. già alla data della stipula del rogito, era titolare della ditta Parte_1 individuale “Nuova Flex di TE AS” e in data del 05/03/2007 variava la sede e la denominazione dell'attività in «Dolomiti materassi di TE AS».
Con lo stesso atto di cessione, i GN , e CP_5 CP_2 Parte_2 autorizzavano il sig. in deroga all'art. 2301 c.c. e all'art. VIII dei patti sociali, Parte_1
a:
«Esercitare per conto proprio o altrui, anche quale socio illimitatamente responsabile in altra compagine societaria, un'attività commerciale concorrente con quella di CP_1
ma è fatto espresso divieto a che in tal senso espressamente di impegna,
[...] Parte_1 dell'utilizzo di una ragione sociale, di insegne, ditte e/o marchi ove siano riportate, in qualsiasi forma, sia come parola singola che composta, disgiuntamente o congiuntamente, le espressioni “FLEX” e ”» CP_8
Le parti, inoltre, convenivano, a carico di , per l'ipotesi di inadempimento di Parte_1
quanto stabilito nella clausola sopra riportata, una penale di euro 100.000,00 a favore di
Controparte_1
La società ricorrente sosteneva che il resistente si fosse reso inadempiente all'obbligo assunto, pubblicizzando su internet la propria attività, contrassegnata dalla ditta «Nuova
Flex di TE AS» e non dall'attuale, ossia «Dolomiti Materassi di TE AS».
Sulla scorta di tali premesse, la società , azionando la penale contenuta nel CP_1
patto accessorio alla cessione di partecipazioni sociali, chiedeva la condanna di Pt_1
al pagamento, in suo favore, della somma di euro 100.000,00, oltre interessi, spese e
[...]
onorari.
4 In accoglimento del ricorso monitorio, il Tribunale di Venezia pronunciava il Decreto
Ingiuntivo n. 1529 del 2020.
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, facendo Parte_1
valere i seguenti motivi:
I. Carenza di legittimazione attiva in capo alla società, spettante invece ai singoli soci;
II. L'Illegittimità e/o nullità e/o inefficacia delle clausole negoziali azionate in monitorio per:
• Carenza della causa e/o impossibilità dell'oggetto, difettando il sig. Pt_1
allorché si è assoggettato al divieto di concorrenza ex art. 2301 cc, della qualità di socio di . Dalla inesistenza/impossibilità della CP_1
prestazione dovuta dai sig.ri , e CP_5 CP_2 Parte_2
(consenso all'attività anti-concorrenziale) discenderebbe la nullità della promessa corrispettiva formulata dal sig. di astenersi Parte_1 dall'impiego dei termini “flex” e “piave”.
• Violazione dell'art. 2596 c.c. Nullità del patto perché non assoggettato ad un alcun limite territoriale e/o di durata. In ogni caso, il vincolo sarebbe venuto meno alla data del 7.3.2012, con conseguente inefficacia della clausola penale.
• Ulteriore inefficacia della clausola penale per illiceità ex art. 1343 cc e/o immeritevolezza ex art. 1322 cc, non essendo ammessa nel nostro ordinamento l'assunzione di obbligazioni perpetue.
III. Insussistenza dell'inadempimento e/o degli atti di concorrenza cd. sleale
• Contestazione degli addebiti avversari
• Inattendibilità, irrilevanza e inconferenza dei documenti avversari ai fini della prova del preteso inadempimento contrattuale e/o dell'esistenza di atti di concorrenza cd. sleale imputabili all'opponente
IV. In subordine formulava:
• Eccezione di prescrizione.
• Richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
5 Esponeva che il richiamo al divieto di concorrenza nella clausola azionata si riferiva ad una ditta individuale già riconducibile al sig. all'epoca in cui egli rivestiva Parte_1 ancora la qualità di socio nella “Flex Piave s.n.c. di AS TE & C.”; prima di uscire dalla compagine sociale egli aveva violato sia l'art. 2301 cc sia l'art. VII dei patti sociali, mentre dopo l'uscita dalla società egli poteva esercitare la propria impresa individuale e giammai la clausola, in quanto autorizzativa di un'attività comunque lecita, poteva essere dichiarata nulla.
L'intento delle parti era piuttosto quello di prevenire una futura confusione tra attività imprenditoriali stabilendo che i nomi “flex” e “piave” non avrebbero più potuto essere utilizzati dal sig. come segni distintivi nell'esercizio della sua attività di Parte_1
impresa, tanto che il sig. in data 7.3.2007 aveva mutato denominazione della sua Pt_3 ditta individuale da “Nuova Flex di TE AS” a “Dolomiti materassi di TE AS”.
Osservava, inoltre, che la clausola contrattuale in esame non integra la fattispecie di un patto limitativo della concorrenza in quanto tra le parti mai si è dubitato del fatto che il sig.
potesse svolgere un'attività concorrenziale rispetto a quella svolta da Parte_1
riguardando il divieto il solo uso di determinati segni distintivi. Controparte_1
Instava per il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
La prescrizione decorre, infatti, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e era all'oscuro del fatto che il sig. continuasse a pubblicizzare Controparte_1 Parte_1
la sua attività utilizzando la precedente denominazione, ovvero quella di “Nuova Flex di
TE AS” e ha potuto far valere il proprio diritto al pagamento della penale pattiziamente previsto solo dopo essersi avveduta della violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal sig. Parte_1
Concludeva, previo rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza di data 10.3.2021, non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appariva, prima facie, non pretestuosa e in quanto non risultavano provati gli inadempimenti imputabili a parte opponente.
Parte convenuta deduceva per la prima volta nella propria memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nell'adempimento
6 delle obbligazioni assunte ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte del sig. e Parte_1
l'opponente ne eccepiva la novità e la tardività.
La causa veniva mandata in decisione una prima volta, omessa ogni istruttoria, e rimessa successivamente sul ruolo, con ordinanza di data 19.10.2022, con la quale venivano ammessi la prova testimoniale, l'interpello dell'attore opponente e l'ordine di esibizione al terzo di contratti e/o ordini scritti stipulati dal sig. con la Controparte_9 Parte_1
citata società in epoca successiva al 7.3.2007, aventi ad oggetto l'incarico di posizionare nei motori di ricerca in titolarità di le ditte Dolomiti Materassi di AS TE e Controparte_9
Parte_4
L'ordine di esibizione veniva poi integrato anche in relazione ai documenti dai quali potesse emergere per quanto tempo e con quali modalità il sig. o le ditte allo Parte_1 stesso riconducibili hanno fatto uso della denominazione “Nuova Flex di TE AS” o del termine “flex” nei motori di ricerca gestiti da Controparte_9
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi che si espongono.
Il significato della clausola apposta al contratto di cessione di quote di data 7.3.2007 e quivi azionata è da intendersi come segue:
1) , dopo la cessione della quota, poteva svolgere la medesima attività Parte_1
svolta dalla società ricorrente (produzione di materassi); entrambi operavano nel medesimo ambito territoriale ed erano riconducibili a membri della stessa famiglia;
2) non poteva utilizzare le parole “Flex” e/o “Piave”; Parte_1
3) In caso di violazione alla pattuizione di cui al punto 2) avrebbe pagato Parte_1
100.000,00 euro di penale.
Il significato da attribuire all'espressione “in deroga all'art. 2301 c.c. e all'art. VIII dei patti sociali è autorizzato ad esercitare per conto proprio o altrui ecc. …” si Parte_1 rivela ininfluente rispetto all'ingiunzione di pagamento della penale, non essendo legata da rapporto di corrispettività con il divieto di uso dei segni distintivi Flex e come CP_8
pretenderebbe parte opponente.
Oggetto dei patti infatti non è propriamente la concorrenza, ma l'uso di segni distintivi, che sono strumenti in sé non limitativi della concorrenza, previsti dalla legge, e che possono essere oggetto di accordi fra le parti.
7 La società è terza beneficiaria ex art. 1411 cc della penale dovuta dal sig. per Pt_3
l'ipotesi di inadempimento all'obbligo contrattualmente assunto.
Ai sensi dell'art. 1411 c.c. “è valida la stipulazione a favore di un terzo, se lo stipulante vi abbia interesse”. Tale pattuizione è valida qualora si esplichi nel rispetto dei limiti previsti dalla norma sopra citata, ovvero il terzo abbia un interesse all'adempimento del contratto e abbia dichiarato di voler profittare, anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.
quale soggetto beneficiario della clausola penale in questione, è Controparte_1 indubbiamente portatrice di un proprio rilevante interessa all'adempimento dell'obbligo assunto dal sig. ed ha espressamente dichiarato di volerne profittare, dapprima Parte_1
mediante le due lettere di diffida inviate in data 19.11.2019 e in data 31.12.2019 (depositate sub docc. 19 e 20 fasc. opposto) e, successivamente, agendo in via monitoria contro l'attore opponente.
Inoltre, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito (Cass. civ. 22278 del 2009, 4993 del 2019).
In conclusione, è legittimata ad azionare la penale pattuita in suo favore. CP_1
È altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Nel caso del marchio di fatto, occorre rammentare che, salvo il caso di privative registrate, il titolare ha l'onere di fare uso del segno distintivo, se vuole avere riconosciuta una sua proprietà sul segno, perché non dispone di alcuna altra prova a sostegno della titolarità del segno. L'utilizzo del segno distintivo può essere fatto eventualmente anche come ditta-denominazione sociale, oltreché in funzione di marchio.
L'uso rappresenta quindi il presupposto costitutivo del diritto sul segno e fintanto che l'uso perdura la protezione è a tempo indeterminato;
allo stesso modo, può essere limitato a tempo indeterminato l'utilizzo di determinati segni distintivi in capo a soggetti diversi dal suo titolare.
Quanto al marchio registrato, anche dopo il primo decennio di vita, può essere comunque mantenuto in vita - teoricamente all'infinito - per successivi periodi aventi durata decennale grazie al deposito di specifiche domande di rinnovo.
8 Le obbligazioni nascenti da un accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno una durata correlata a quella reale: se viene meno il diritto di proprietà industriale costituito dai segni distintivi Flex e che la convenuta utilizza nella sua denominazione sociale, CP_8
cessa conseguentemente di avere efficacia anche la relativa obbligazione in capo a
[...]
di non utilizzarli. Pt_1
Tale obbligazione non può allora considerarsi perpetua, ma temporalmente accessoria al diritto in merito al quale è stata posta in essere.
Una tale pattuizione non si pone neppure in contrasto con il principio generale di recedibilità dai contratti a tempo indeterminato. La durata dipende da quanto si protrae l'uso del segno distintivo da parte del titolare e la facoltà di recedere con congruo preavviso svuoterebbe di significato la non confondibilità tra i segni che è oggetto di tutela con detto patto.
Anche la penale, che presidia l'obbligo assunto dal sig. , non può allo stato Parte_1
ritenersi prescritta.
La prescrizione decorre ex art. 2935 dal momento in cui il titolare può fare valere il diritto e quindi dal compimento dei singoli fatti illeciti.
L'impegno assunto dal sig. non è, inoltre, riconducibile ad un patto Parte_1
limitativo della concorrenza ex art. 2596 c.c.
Il divieto di utilizzo dei termini “flex” e “piave” da parte dell'odierno attore opponente non comporta alcuna compromissione della libertà d'iniziativa economica di quest'ultimo e neppure una limitazione del suo diritto ad esercitare un'attività in concorrenza.
Come chiarito dalla S.C. in un risalente precedente, ma tutt'ora condivisibile, “l'art.
2596 c.c. […], non è applicabile al patto che regoli l'uso dei rispettivi segni distintivi tra due imprenditori, ampliando, relativamente a quanto dettato dalla Legge, la sfera di rispetto che un imprenditore deve tenere e ciò perché il patto non realizza una limitazione della concorrenza, ma costituisce uno strumento per garantire la legittima esplicazione”
(Cass. Civ. sez. I n.6715/1988).
Prima di passare ad esaminare le risultanze dell'istruttoria espletata, occorre tenere a mente che la regola per la quale il creditore, che agisca per il risarcimento dei danni, deve soltanto dimostrare la sussistenza della fonte genetica (negoziale o legale) del suo diritto,
9 incontra, tuttavia, un limite quando si tratti di far valere l'inadempimento di una obbligazione negativa, nel qual caso la prova dell'inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore istante (Cass. Sez. U, 30/10/2001 n. 13533, punto 5, del considerando in diritto;
conformemente: Cass.civ. sent. nn. 2976 del 2005; 15847 del 2015; 22244 del
2022).
Nel caso in esame, la penale risulta collegata proprio all'asserito inadempimento di una obbligazione negativa, quale è quella di non utilizzare i segni distintivi flex e piave.
La convenuta opposta ha depositato nel corso del presente giudizio: sub docc. da 3 a 16 del giudizio monitorio: stampate di vari siti web ove viene pubblicizzata, ancora negli anni 2019-2020, la ditta “Nuova Flex di TE AS” con sede in via Camp Lonc n. 7, 32032 Feltre – sede attualmente di “Dolomiti materassi di TE
AS”; sub doc. 29: schermata del sito overplace.com del 10.5.2021 ove risulta pubblicizzata la ditta Nuova Flex di TE AS – categorie: materassi – con sede in via Camp Lonc, 7 –
Feltre (BL); sub doc. 30 depositato però nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 cpc: copia dell'elenco telefonico della Provincia di Belluno 2019/2020 ove viene riportato il numero telefonico della Nuova Flex di – 7, Via Camp Lonc. Si tratta di un documento Parte_1
a prova diretta, essendo volto a provare l'inadempimento di , prova che, come Parte_1
detto incombe su parte convenuta opposta e che avrebbe dovuto essere depositato entro la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. Si tratta di produzione inammissibile perché tardiva.
L'ingiungente ha provato soltanto, a mezzo delle testimonianze delle sig.re e PT
, che nell'anno 2019 erano presenti in internet gli annunci, di cui si è dato sopra conto, Pt_6
riferiti ad impresa avente la denominazione di Nuova Flex Piave di TE AS.
Le testi hanno riferito che anche alcuni clienti nel 2019 avevano appreso da internet, inserendo nel motore di ricerca la dicitura” Flex Piave”, che era stato aperto un nuovo negozio a Feltre, via Camp Lonc, n.
7. La stessa ha affermato ai clienti che la PT contattavano che l'unica sede del negozio Flex Piave era quella di Lentiai.
10 riferiva che una certa confusione era stata creata anche nei confronti dei PT
fornitori storici come , il quale aveva erroneamente consegnato la merce nel CP_10 negozio del sig. sito in Feltre, dicendo testualmente “tanto siete sempre voi”. Parte_1
Anche la sig.ra riferiva che alcuni corrieri e fornitori, tra cui le società e Pt_6 CP_11
venivano erroneamente indirizzati dalle informazioni presenti in internet CP_12 all'indirizzo dell'odierna Parte_4
Per inciso, va ribadita in questa sede la capacità a testimoniare di , in Testimone_1
quanto nel contratto di affitto di azienda stipulato tra (affittante) e la teste, CP_1 quale titolare di Flexpiave Maison di LO CH (affittuaria), all'art. 11 è previsto che i crediti relativi a rapporti preesistenti alla stipula del contratto di affitto continuano a competere alla odierna convenuta opposta, sicché non sussiste un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dell'affittuaria al presente giudizio, neppure quale interveniente adesiva.
Con ordinanza di data 20.6.2023, alla luce del contenuto della deposizione della teste
, veniva ritenuta rilevante l'audizione dei legali rappresentanti e/o di dipendenti di tali Pt_6
società e che si interfacciavano con sul capitolo i della memoria CP_11 Pt_7 CP_1
ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta opposta.
Nel termine assegnato del 5 luglio 2023, parte convenuta opposta indicava quale rappresentante della società il sig. di Prato e quale Pt_7 Persona_2
rappresentante della società AN srl il sig. di Montebelluna, i cui CP_10
nominativi erano già indicati, tra i testimoni, nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc, depositata il 10.05.2021 di parte convenuta opposta.
I due testi hanno smentito quanto riferito dalle sig.re e . PT Pt_6
Il teste ha dichiarato di aver avuto rapporti con dal 2007 fino a circa CP_10 Parte_1
il 2009 – 2010, ha riferito che l'azienda di V. AS ha cambiato nome e che sicuramente, in un secondo momento, si chiamava Dolomiti;
ha precisato di essere stato a conoscenza che non faceva più parte di . Parte_1 CP_1
Resta pertanto escluso che il teste possa avere fornito ai corrieri un indirizzo di consegna della merce diverso da quello effettivamente corretto.
Il teste ha rammentato di aver ricevuto, un po' prima del 2010, una telefonata di Per_2
che si presentò come di e che durante il successivo Parte_1 Parte_1 CP_1
11 incontro quest'ultimo gli riferì che c'era stata una separazione da;
ha ricordato CP_1 che una delle sue rappresentate fece un'unica fornitura in favore di Nuova Flex o di
Dolomiti Flex e di non aver più avuto rapporti con il sig. . Ha dichiarato anche Parte_1
di aver iniziato i rapporti con nel 1994 e di essersi interfacciato sempre con CP_1
e con dopo la separazione tra le due compagini;
aveva Parte_1 Parte_2
intrattenuto rapporti con fino a quattro cinque anni prima. CP_1
Orbene, nessun cliente, nessun agente dei fornitori e nessun corriere dell'opposta ha confermato quanto da quest'ultima sostenuto in giudizio. Infatti, nessun Controparte_1 cliente e nessun corriere, fra quelli che asseritamente avrebbero “sbagliato l'indirizzo”, è stato direttamente indicato dall'opposta o personalmente sentito nel procedimento in qualità di testimone, mentre gli agenti di commercio operanti per i fornitori dell'opposta, ovverosia i sig.ri e , hanno espressamente smentito le tesi Parte_8 CP_10 dell'opposta.
Non è invece stata raggiunta la prova che l'inserzione degli annunci di cui ai docc. 3-16
e 29 sia avvenuta ad opera o a richiesta del sig. dopo la stipula del patto, né Parte_1
che avesse la concreta possibilità di farli rimuovere. Sotto questo secondo profilo, non era peraltro neppure stato pattuito un obbligo in capo a di attivarsi per eliminare o Parte_1
quanto meno per segnalare le inserzioni pubblicitarie.
Sfugge, infatti, alla dominabilità di un soggetto di media diligenza il controllo dell'intero web, tanto più che le pagine e i contenuti internet segnalati dall'opposta derivano essenzialmente da due fonti e, cioè, da elenchi telefonici online e da motori di ricerca che, normalmente, lasciano inevitabilmente “tracce web”.
Quanto agli elenchi telefonici online (quali nel caso di specie overplace che raccoglie dati di aziende italiane), costituisce innanzitutto fatto notorio che i nominativi sugli stessi pubblicati vengano inseriti non solo su espressa richiesta dell'interessato, ma anche reperendone l'esistenza attraverso procedure di indicizzazione di contenuti già online o di acquisizione di dati forniti dalle camere di commercio (quali, ad ex., le partite iva) o da altri elenchi pubblici.
Quanto poi ai cd. motori di ricerca (quali nel caso di specie, Virgilio), gli stessi attingono a fonti che sono costituite proprio dai siti dei predetti elenchi telefonici online oppure dai siti aziendali e direttamente dalle banche dati delle Camere di Commercio. Il
12 motore “legge” i contenuti presenti sui predetti siti, creando poi in automatico un indice contenente il link a questi ultimi e una serie di parole che ha ritenuto caratterizzanti quegli stessi siti.
I documenti di parte convenuta non consentono nemmeno di risalire alla data certa cui ricondurre la creazione delle pagine web de quibus e/o la pubblicazione degli annunci che sulle stesse comparirebbero, laddove stabilire precisamente l'epoca di creazione e/o pubblicazione delle pagine e/o annunci di produzione avversaria è rilevante, atteso che il patto limitativo dell'uso dei segni distintivi e la collegata clausola penale per cui è causa, si applicano, per espressa previsione, alle sole “ipotesi di futura inadempienza”, mentre non disciplinano l'uso che il sig. avrebbe fatto in precedenza dei termini “flex” e Parte_1
“piave”.
Da ciò discende che il sig. non era obbligato a cancellare o chiedere di Parte_1
cancellare le iscrizioni e/o gli annunci sul web da chiunque eseguite e/o inseriti prima della data del 7.3.2007 e, cioè, prima della pattuita decorrenza della clausola penale.
Il terzo ha espressamente dichiarato che nei propri motori di ricerca Controparte_9
“non è stata riscontrata alcuna evidenza” circa l'addebito formulato dall'opposta e secondo cui il sig. o le ditte allo stesso riconducibili avrebbero fatto uso della Parte_1 denominazione “Nuova Flex di TE AS” o il termine “flex”.
Ed invero, con p.e.c. del 2.3.2023, il terzo dava adempimento Controparte_9 all'ordine di esibizione a sé diretto comunicando quanto di seguito ritrascritto: <Con riferimento all'ordinanza allegata e, in particolare, alla richiesta “da quanto tempo e con quali modalità il sig. o le ditte allo stesso riconducibili hanno fatto uso della Parte_1 denominazione “Nuova Flex di TE AS” o il termine “flex” nei motori di ricerca gestiti da a seguito delle verifiche effettuate, segnaliamo che non è stata Controparte_9
riscontrata alcuna evidenza>>.
Non si apprezza alcun utilizzo intenzionale da parte del dei segni distintivi in Pt_1
contestazione e non è stata raggiunta una prova convincente che il sig. abbia Parte_1 fatto uso dei termini “flex” e “piave” successivamente alla conclusione del noto contratto di cessione di quote stipulato il 7.3.2007 sia che il ridetto opponente si sia reso autore o responsabile di qualsivoglia condotta o pratica di concorrenza sleale.
13 All'udienza del 22.3.2023 per la prima volta parte opposta convenuta, chiedeva di estendere l'ordine di esibizione, facendo presente di aver depositato nella propria terza memoria sub doc. 30 copia dell'elenco telefonico della Provincia di Belluno relativo all'anno 2019-2020 dal quale risulta la pubblicazione dell'utenza telefonica intestata alla società Nuova Flex di . Parte_1
Il patrocinio di parte convenuta opposta chiedeva altresì che venisse ordinato a Paginesi!
Spa di Terni di comunicare quale soggetto e quando abbia dato l'autorizzazione a pubblicare l'utenza telefonica 0439-2929 con l'insegna denominazione Nuova Flex di
TE AS e chi e quando abbia sottoscritto il contratto di telefonia per questa utenza.
Il Collegio ribadisce che l'ordine di esibizione richiesto è tardivo poiché proposto oltre il termine previsto per le preclusioni istruttorie.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1529 del
2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dello scaglione valore indeterminabile, complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di ed iscritta al n. 7545/2020 R.G., Controparte_4
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1529 del 2020;
- condanna la convenuta opposta al pagamento, Controparte_4 in favore dell'attore opponente , delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
10.860,00 per compenso, € 851,33 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 8 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott. Fabio Doro - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7545/2020 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Antonio Prade e Paolo Parte_1
Aspodello del Foro di Belluno nonché dall'avv. Fabio Brusa del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in 30172-Venezia Mestre (VE), viale
Ancona 17, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore opponente contro
in persona del l.r. pro tempore sig.ra , rappresentato e CP_1 CP_2 difeso in giudizio dall'avv. Davide Fent del Foro di Belluno, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI
L'attore opponente così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“- in via preliminare: 1) sia accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nr. 1529/2020 emesso il 16.7.2020 – 22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti Ingiuntivi e notificato il 18.8.2020, da dichiararsi conseguentemente nullo e-o inefficace e in ogni caso da revocarsi;
2) sia dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente – ingiungente 3): sia dichiarata prescritta ogni pretesa della società Controparte_1 opposta;
4) sia accertata e dichiarata l'inammissibilità per novità delle domande avversarie come eccepita dall'opponente nella memoria ex art. 183-VI, nr. 2, c.p.c. §I) del
10-11.5.2021;
- in via principale: 5) previa declaratoria di nullità delle clausole negoziali azionate in monitorio e previo accertamento che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 CP_1
per le ragioni di cui agli atti difensivi di parte opponente, sia revocato e dichiarato
[...]
nullo o inefficace nonché privato di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo opposto nr.
1529/2020 emesso il 16.7.2020 - 22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti
Ingiuntivi e notificato il 18.8.2020;
- in via del tutto subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia delle clausole negoziali azionate in monitorio, ma salvo gravame, 6) sia la clausola penale per cui è causa ridotta equamente ex art. 1384 c.c. e, per l'effetto, sia revocato e dichiarato nullo o inefficace nonché privato di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo opposto nr.
1529/2020 emesso il 16.7.2020 - 22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti
Ingiuntivi e notificato il 18.8.2020;
- in ogni caso: 7) con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari;
8) integralmente ribadite le istanze e opposizioni istruttorie come formulate in atti;
- in via istruttoria: si ribadiscono le opposizioni, come formulate in atti e/o a verbali
d'udienza, all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie ove eventualmente riproposte”.
2 Il convenuto opposto così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:
“In via preliminare: I) rigettare le eccezioni tutte di controparte circa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1529/2020 emesso il 16.7.2020-
22.7.2020 dal Tribunale di Venezia Sezione Decreti Ingiuntivi, di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione;
Nel merito: In via principale: previo rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, per le causali di cui alle premesse condannarsi, comunque, l'opponente, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 100.000,00 o alla somma maggiore o minore che il Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e alle spese della procedura;
In via subordinata: I) accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la sussistenza degli atti di concorrenza sleale posti in essere dal sig. ai danni Parte_1
della ; II) accertare e dichiarare i danni causati dagli atti di Controparte_3 concorrenza sleale e per l'effetto condannare l'opponente, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 100.000,00 o alla somma maggiore o minore che il
Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge anche della fase monitoria. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nella II° memoria ex art. 183 VI co cpc del 10.05.2021 e non ammessi con
l'ordinanza del 19.10.2022, che devono intendersi integralmente ritrascritti;
si insiste per la richiesta di integrazione dell'ordine di esibizione come svolta all'udienza del
22.03.2023, ribadita il 26.04.2023 e rigettata con l'ordinanza del 4.05.2023; integralmente ribadite le istanze e le opposizioni istruttorie formulate in atti ed a verbale d'udienza”.
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
3 MOTIVAZIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 1.6.2020, Controparte_4
esponeva che i GN , e erano CP_5 CP_2 Parte_1 CP_6
soci della società titolari ciascuno di una quota di Controparte_7
capitale pari al 25%.
In data 07/03/2007, con atto a rogito del notaio rep. n. 11068, il sig. Persona_1
cedeva la propria quota di capitale sociale ai GN , Parte_1 CP_5 [...]
e . CP_2 Parte_2
Il sig. già alla data della stipula del rogito, era titolare della ditta Parte_1 individuale “Nuova Flex di TE AS” e in data del 05/03/2007 variava la sede e la denominazione dell'attività in «Dolomiti materassi di TE AS».
Con lo stesso atto di cessione, i GN , e CP_5 CP_2 Parte_2 autorizzavano il sig. in deroga all'art. 2301 c.c. e all'art. VIII dei patti sociali, Parte_1
a:
«Esercitare per conto proprio o altrui, anche quale socio illimitatamente responsabile in altra compagine societaria, un'attività commerciale concorrente con quella di CP_1
ma è fatto espresso divieto a che in tal senso espressamente di impegna,
[...] Parte_1 dell'utilizzo di una ragione sociale, di insegne, ditte e/o marchi ove siano riportate, in qualsiasi forma, sia come parola singola che composta, disgiuntamente o congiuntamente, le espressioni “FLEX” e ”» CP_8
Le parti, inoltre, convenivano, a carico di , per l'ipotesi di inadempimento di Parte_1
quanto stabilito nella clausola sopra riportata, una penale di euro 100.000,00 a favore di
Controparte_1
La società ricorrente sosteneva che il resistente si fosse reso inadempiente all'obbligo assunto, pubblicizzando su internet la propria attività, contrassegnata dalla ditta «Nuova
Flex di TE AS» e non dall'attuale, ossia «Dolomiti Materassi di TE AS».
Sulla scorta di tali premesse, la società , azionando la penale contenuta nel CP_1
patto accessorio alla cessione di partecipazioni sociali, chiedeva la condanna di Pt_1
al pagamento, in suo favore, della somma di euro 100.000,00, oltre interessi, spese e
[...]
onorari.
4 In accoglimento del ricorso monitorio, il Tribunale di Venezia pronunciava il Decreto
Ingiuntivo n. 1529 del 2020.
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, facendo Parte_1
valere i seguenti motivi:
I. Carenza di legittimazione attiva in capo alla società, spettante invece ai singoli soci;
II. L'Illegittimità e/o nullità e/o inefficacia delle clausole negoziali azionate in monitorio per:
• Carenza della causa e/o impossibilità dell'oggetto, difettando il sig. Pt_1
allorché si è assoggettato al divieto di concorrenza ex art. 2301 cc, della qualità di socio di . Dalla inesistenza/impossibilità della CP_1
prestazione dovuta dai sig.ri , e CP_5 CP_2 Parte_2
(consenso all'attività anti-concorrenziale) discenderebbe la nullità della promessa corrispettiva formulata dal sig. di astenersi Parte_1 dall'impiego dei termini “flex” e “piave”.
• Violazione dell'art. 2596 c.c. Nullità del patto perché non assoggettato ad un alcun limite territoriale e/o di durata. In ogni caso, il vincolo sarebbe venuto meno alla data del 7.3.2012, con conseguente inefficacia della clausola penale.
• Ulteriore inefficacia della clausola penale per illiceità ex art. 1343 cc e/o immeritevolezza ex art. 1322 cc, non essendo ammessa nel nostro ordinamento l'assunzione di obbligazioni perpetue.
III. Insussistenza dell'inadempimento e/o degli atti di concorrenza cd. sleale
• Contestazione degli addebiti avversari
• Inattendibilità, irrilevanza e inconferenza dei documenti avversari ai fini della prova del preteso inadempimento contrattuale e/o dell'esistenza di atti di concorrenza cd. sleale imputabili all'opponente
IV. In subordine formulava:
• Eccezione di prescrizione.
• Richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
5 Esponeva che il richiamo al divieto di concorrenza nella clausola azionata si riferiva ad una ditta individuale già riconducibile al sig. all'epoca in cui egli rivestiva Parte_1 ancora la qualità di socio nella “Flex Piave s.n.c. di AS TE & C.”; prima di uscire dalla compagine sociale egli aveva violato sia l'art. 2301 cc sia l'art. VII dei patti sociali, mentre dopo l'uscita dalla società egli poteva esercitare la propria impresa individuale e giammai la clausola, in quanto autorizzativa di un'attività comunque lecita, poteva essere dichiarata nulla.
L'intento delle parti era piuttosto quello di prevenire una futura confusione tra attività imprenditoriali stabilendo che i nomi “flex” e “piave” non avrebbero più potuto essere utilizzati dal sig. come segni distintivi nell'esercizio della sua attività di Parte_1
impresa, tanto che il sig. in data 7.3.2007 aveva mutato denominazione della sua Pt_3 ditta individuale da “Nuova Flex di TE AS” a “Dolomiti materassi di TE AS”.
Osservava, inoltre, che la clausola contrattuale in esame non integra la fattispecie di un patto limitativo della concorrenza in quanto tra le parti mai si è dubitato del fatto che il sig.
potesse svolgere un'attività concorrenziale rispetto a quella svolta da Parte_1
riguardando il divieto il solo uso di determinati segni distintivi. Controparte_1
Instava per il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
La prescrizione decorre, infatti, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e era all'oscuro del fatto che il sig. continuasse a pubblicizzare Controparte_1 Parte_1
la sua attività utilizzando la precedente denominazione, ovvero quella di “Nuova Flex di
TE AS” e ha potuto far valere il proprio diritto al pagamento della penale pattiziamente previsto solo dopo essersi avveduta della violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal sig. Parte_1
Concludeva, previo rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza di data 10.3.2021, non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appariva, prima facie, non pretestuosa e in quanto non risultavano provati gli inadempimenti imputabili a parte opponente.
Parte convenuta deduceva per la prima volta nella propria memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nell'adempimento
6 delle obbligazioni assunte ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte del sig. e Parte_1
l'opponente ne eccepiva la novità e la tardività.
La causa veniva mandata in decisione una prima volta, omessa ogni istruttoria, e rimessa successivamente sul ruolo, con ordinanza di data 19.10.2022, con la quale venivano ammessi la prova testimoniale, l'interpello dell'attore opponente e l'ordine di esibizione al terzo di contratti e/o ordini scritti stipulati dal sig. con la Controparte_9 Parte_1
citata società in epoca successiva al 7.3.2007, aventi ad oggetto l'incarico di posizionare nei motori di ricerca in titolarità di le ditte Dolomiti Materassi di AS TE e Controparte_9
Parte_4
L'ordine di esibizione veniva poi integrato anche in relazione ai documenti dai quali potesse emergere per quanto tempo e con quali modalità il sig. o le ditte allo Parte_1 stesso riconducibili hanno fatto uso della denominazione “Nuova Flex di TE AS” o del termine “flex” nei motori di ricerca gestiti da Controparte_9
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata per i motivi che si espongono.
Il significato della clausola apposta al contratto di cessione di quote di data 7.3.2007 e quivi azionata è da intendersi come segue:
1) , dopo la cessione della quota, poteva svolgere la medesima attività Parte_1
svolta dalla società ricorrente (produzione di materassi); entrambi operavano nel medesimo ambito territoriale ed erano riconducibili a membri della stessa famiglia;
2) non poteva utilizzare le parole “Flex” e/o “Piave”; Parte_1
3) In caso di violazione alla pattuizione di cui al punto 2) avrebbe pagato Parte_1
100.000,00 euro di penale.
Il significato da attribuire all'espressione “in deroga all'art. 2301 c.c. e all'art. VIII dei patti sociali è autorizzato ad esercitare per conto proprio o altrui ecc. …” si Parte_1 rivela ininfluente rispetto all'ingiunzione di pagamento della penale, non essendo legata da rapporto di corrispettività con il divieto di uso dei segni distintivi Flex e come CP_8
pretenderebbe parte opponente.
Oggetto dei patti infatti non è propriamente la concorrenza, ma l'uso di segni distintivi, che sono strumenti in sé non limitativi della concorrenza, previsti dalla legge, e che possono essere oggetto di accordi fra le parti.
7 La società è terza beneficiaria ex art. 1411 cc della penale dovuta dal sig. per Pt_3
l'ipotesi di inadempimento all'obbligo contrattualmente assunto.
Ai sensi dell'art. 1411 c.c. “è valida la stipulazione a favore di un terzo, se lo stipulante vi abbia interesse”. Tale pattuizione è valida qualora si esplichi nel rispetto dei limiti previsti dalla norma sopra citata, ovvero il terzo abbia un interesse all'adempimento del contratto e abbia dichiarato di voler profittare, anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.
quale soggetto beneficiario della clausola penale in questione, è Controparte_1 indubbiamente portatrice di un proprio rilevante interessa all'adempimento dell'obbligo assunto dal sig. ed ha espressamente dichiarato di volerne profittare, dapprima Parte_1
mediante le due lettere di diffida inviate in data 19.11.2019 e in data 31.12.2019 (depositate sub docc. 19 e 20 fasc. opposto) e, successivamente, agendo in via monitoria contro l'attore opponente.
Inoltre, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito (Cass. civ. 22278 del 2009, 4993 del 2019).
In conclusione, è legittimata ad azionare la penale pattuita in suo favore. CP_1
È altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Nel caso del marchio di fatto, occorre rammentare che, salvo il caso di privative registrate, il titolare ha l'onere di fare uso del segno distintivo, se vuole avere riconosciuta una sua proprietà sul segno, perché non dispone di alcuna altra prova a sostegno della titolarità del segno. L'utilizzo del segno distintivo può essere fatto eventualmente anche come ditta-denominazione sociale, oltreché in funzione di marchio.
L'uso rappresenta quindi il presupposto costitutivo del diritto sul segno e fintanto che l'uso perdura la protezione è a tempo indeterminato;
allo stesso modo, può essere limitato a tempo indeterminato l'utilizzo di determinati segni distintivi in capo a soggetti diversi dal suo titolare.
Quanto al marchio registrato, anche dopo il primo decennio di vita, può essere comunque mantenuto in vita - teoricamente all'infinito - per successivi periodi aventi durata decennale grazie al deposito di specifiche domande di rinnovo.
8 Le obbligazioni nascenti da un accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno una durata correlata a quella reale: se viene meno il diritto di proprietà industriale costituito dai segni distintivi Flex e che la convenuta utilizza nella sua denominazione sociale, CP_8
cessa conseguentemente di avere efficacia anche la relativa obbligazione in capo a
[...]
di non utilizzarli. Pt_1
Tale obbligazione non può allora considerarsi perpetua, ma temporalmente accessoria al diritto in merito al quale è stata posta in essere.
Una tale pattuizione non si pone neppure in contrasto con il principio generale di recedibilità dai contratti a tempo indeterminato. La durata dipende da quanto si protrae l'uso del segno distintivo da parte del titolare e la facoltà di recedere con congruo preavviso svuoterebbe di significato la non confondibilità tra i segni che è oggetto di tutela con detto patto.
Anche la penale, che presidia l'obbligo assunto dal sig. , non può allo stato Parte_1
ritenersi prescritta.
La prescrizione decorre ex art. 2935 dal momento in cui il titolare può fare valere il diritto e quindi dal compimento dei singoli fatti illeciti.
L'impegno assunto dal sig. non è, inoltre, riconducibile ad un patto Parte_1
limitativo della concorrenza ex art. 2596 c.c.
Il divieto di utilizzo dei termini “flex” e “piave” da parte dell'odierno attore opponente non comporta alcuna compromissione della libertà d'iniziativa economica di quest'ultimo e neppure una limitazione del suo diritto ad esercitare un'attività in concorrenza.
Come chiarito dalla S.C. in un risalente precedente, ma tutt'ora condivisibile, “l'art.
2596 c.c. […], non è applicabile al patto che regoli l'uso dei rispettivi segni distintivi tra due imprenditori, ampliando, relativamente a quanto dettato dalla Legge, la sfera di rispetto che un imprenditore deve tenere e ciò perché il patto non realizza una limitazione della concorrenza, ma costituisce uno strumento per garantire la legittima esplicazione”
(Cass. Civ. sez. I n.6715/1988).
Prima di passare ad esaminare le risultanze dell'istruttoria espletata, occorre tenere a mente che la regola per la quale il creditore, che agisca per il risarcimento dei danni, deve soltanto dimostrare la sussistenza della fonte genetica (negoziale o legale) del suo diritto,
9 incontra, tuttavia, un limite quando si tratti di far valere l'inadempimento di una obbligazione negativa, nel qual caso la prova dell'inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore istante (Cass. Sez. U, 30/10/2001 n. 13533, punto 5, del considerando in diritto;
conformemente: Cass.civ. sent. nn. 2976 del 2005; 15847 del 2015; 22244 del
2022).
Nel caso in esame, la penale risulta collegata proprio all'asserito inadempimento di una obbligazione negativa, quale è quella di non utilizzare i segni distintivi flex e piave.
La convenuta opposta ha depositato nel corso del presente giudizio: sub docc. da 3 a 16 del giudizio monitorio: stampate di vari siti web ove viene pubblicizzata, ancora negli anni 2019-2020, la ditta “Nuova Flex di TE AS” con sede in via Camp Lonc n. 7, 32032 Feltre – sede attualmente di “Dolomiti materassi di TE
AS”; sub doc. 29: schermata del sito overplace.com del 10.5.2021 ove risulta pubblicizzata la ditta Nuova Flex di TE AS – categorie: materassi – con sede in via Camp Lonc, 7 –
Feltre (BL); sub doc. 30 depositato però nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 3 cpc: copia dell'elenco telefonico della Provincia di Belluno 2019/2020 ove viene riportato il numero telefonico della Nuova Flex di – 7, Via Camp Lonc. Si tratta di un documento Parte_1
a prova diretta, essendo volto a provare l'inadempimento di , prova che, come Parte_1
detto incombe su parte convenuta opposta e che avrebbe dovuto essere depositato entro la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. Si tratta di produzione inammissibile perché tardiva.
L'ingiungente ha provato soltanto, a mezzo delle testimonianze delle sig.re e PT
, che nell'anno 2019 erano presenti in internet gli annunci, di cui si è dato sopra conto, Pt_6
riferiti ad impresa avente la denominazione di Nuova Flex Piave di TE AS.
Le testi hanno riferito che anche alcuni clienti nel 2019 avevano appreso da internet, inserendo nel motore di ricerca la dicitura” Flex Piave”, che era stato aperto un nuovo negozio a Feltre, via Camp Lonc, n.
7. La stessa ha affermato ai clienti che la PT contattavano che l'unica sede del negozio Flex Piave era quella di Lentiai.
10 riferiva che una certa confusione era stata creata anche nei confronti dei PT
fornitori storici come , il quale aveva erroneamente consegnato la merce nel CP_10 negozio del sig. sito in Feltre, dicendo testualmente “tanto siete sempre voi”. Parte_1
Anche la sig.ra riferiva che alcuni corrieri e fornitori, tra cui le società e Pt_6 CP_11
venivano erroneamente indirizzati dalle informazioni presenti in internet CP_12 all'indirizzo dell'odierna Parte_4
Per inciso, va ribadita in questa sede la capacità a testimoniare di , in Testimone_1
quanto nel contratto di affitto di azienda stipulato tra (affittante) e la teste, CP_1 quale titolare di Flexpiave Maison di LO CH (affittuaria), all'art. 11 è previsto che i crediti relativi a rapporti preesistenti alla stipula del contratto di affitto continuano a competere alla odierna convenuta opposta, sicché non sussiste un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dell'affittuaria al presente giudizio, neppure quale interveniente adesiva.
Con ordinanza di data 20.6.2023, alla luce del contenuto della deposizione della teste
, veniva ritenuta rilevante l'audizione dei legali rappresentanti e/o di dipendenti di tali Pt_6
società e che si interfacciavano con sul capitolo i della memoria CP_11 Pt_7 CP_1
ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta opposta.
Nel termine assegnato del 5 luglio 2023, parte convenuta opposta indicava quale rappresentante della società il sig. di Prato e quale Pt_7 Persona_2
rappresentante della società AN srl il sig. di Montebelluna, i cui CP_10
nominativi erano già indicati, tra i testimoni, nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc, depositata il 10.05.2021 di parte convenuta opposta.
I due testi hanno smentito quanto riferito dalle sig.re e . PT Pt_6
Il teste ha dichiarato di aver avuto rapporti con dal 2007 fino a circa CP_10 Parte_1
il 2009 – 2010, ha riferito che l'azienda di V. AS ha cambiato nome e che sicuramente, in un secondo momento, si chiamava Dolomiti;
ha precisato di essere stato a conoscenza che non faceva più parte di . Parte_1 CP_1
Resta pertanto escluso che il teste possa avere fornito ai corrieri un indirizzo di consegna della merce diverso da quello effettivamente corretto.
Il teste ha rammentato di aver ricevuto, un po' prima del 2010, una telefonata di Per_2
che si presentò come di e che durante il successivo Parte_1 Parte_1 CP_1
11 incontro quest'ultimo gli riferì che c'era stata una separazione da;
ha ricordato CP_1 che una delle sue rappresentate fece un'unica fornitura in favore di Nuova Flex o di
Dolomiti Flex e di non aver più avuto rapporti con il sig. . Ha dichiarato anche Parte_1
di aver iniziato i rapporti con nel 1994 e di essersi interfacciato sempre con CP_1
e con dopo la separazione tra le due compagini;
aveva Parte_1 Parte_2
intrattenuto rapporti con fino a quattro cinque anni prima. CP_1
Orbene, nessun cliente, nessun agente dei fornitori e nessun corriere dell'opposta ha confermato quanto da quest'ultima sostenuto in giudizio. Infatti, nessun Controparte_1 cliente e nessun corriere, fra quelli che asseritamente avrebbero “sbagliato l'indirizzo”, è stato direttamente indicato dall'opposta o personalmente sentito nel procedimento in qualità di testimone, mentre gli agenti di commercio operanti per i fornitori dell'opposta, ovverosia i sig.ri e , hanno espressamente smentito le tesi Parte_8 CP_10 dell'opposta.
Non è invece stata raggiunta la prova che l'inserzione degli annunci di cui ai docc. 3-16
e 29 sia avvenuta ad opera o a richiesta del sig. dopo la stipula del patto, né Parte_1
che avesse la concreta possibilità di farli rimuovere. Sotto questo secondo profilo, non era peraltro neppure stato pattuito un obbligo in capo a di attivarsi per eliminare o Parte_1
quanto meno per segnalare le inserzioni pubblicitarie.
Sfugge, infatti, alla dominabilità di un soggetto di media diligenza il controllo dell'intero web, tanto più che le pagine e i contenuti internet segnalati dall'opposta derivano essenzialmente da due fonti e, cioè, da elenchi telefonici online e da motori di ricerca che, normalmente, lasciano inevitabilmente “tracce web”.
Quanto agli elenchi telefonici online (quali nel caso di specie overplace che raccoglie dati di aziende italiane), costituisce innanzitutto fatto notorio che i nominativi sugli stessi pubblicati vengano inseriti non solo su espressa richiesta dell'interessato, ma anche reperendone l'esistenza attraverso procedure di indicizzazione di contenuti già online o di acquisizione di dati forniti dalle camere di commercio (quali, ad ex., le partite iva) o da altri elenchi pubblici.
Quanto poi ai cd. motori di ricerca (quali nel caso di specie, Virgilio), gli stessi attingono a fonti che sono costituite proprio dai siti dei predetti elenchi telefonici online oppure dai siti aziendali e direttamente dalle banche dati delle Camere di Commercio. Il
12 motore “legge” i contenuti presenti sui predetti siti, creando poi in automatico un indice contenente il link a questi ultimi e una serie di parole che ha ritenuto caratterizzanti quegli stessi siti.
I documenti di parte convenuta non consentono nemmeno di risalire alla data certa cui ricondurre la creazione delle pagine web de quibus e/o la pubblicazione degli annunci che sulle stesse comparirebbero, laddove stabilire precisamente l'epoca di creazione e/o pubblicazione delle pagine e/o annunci di produzione avversaria è rilevante, atteso che il patto limitativo dell'uso dei segni distintivi e la collegata clausola penale per cui è causa, si applicano, per espressa previsione, alle sole “ipotesi di futura inadempienza”, mentre non disciplinano l'uso che il sig. avrebbe fatto in precedenza dei termini “flex” e Parte_1
“piave”.
Da ciò discende che il sig. non era obbligato a cancellare o chiedere di Parte_1
cancellare le iscrizioni e/o gli annunci sul web da chiunque eseguite e/o inseriti prima della data del 7.3.2007 e, cioè, prima della pattuita decorrenza della clausola penale.
Il terzo ha espressamente dichiarato che nei propri motori di ricerca Controparte_9
“non è stata riscontrata alcuna evidenza” circa l'addebito formulato dall'opposta e secondo cui il sig. o le ditte allo stesso riconducibili avrebbero fatto uso della Parte_1 denominazione “Nuova Flex di TE AS” o il termine “flex”.
Ed invero, con p.e.c. del 2.3.2023, il terzo dava adempimento Controparte_9 all'ordine di esibizione a sé diretto comunicando quanto di seguito ritrascritto: <Con riferimento all'ordinanza allegata e, in particolare, alla richiesta “da quanto tempo e con quali modalità il sig. o le ditte allo stesso riconducibili hanno fatto uso della Parte_1 denominazione “Nuova Flex di TE AS” o il termine “flex” nei motori di ricerca gestiti da a seguito delle verifiche effettuate, segnaliamo che non è stata Controparte_9
riscontrata alcuna evidenza>>.
Non si apprezza alcun utilizzo intenzionale da parte del dei segni distintivi in Pt_1
contestazione e non è stata raggiunta una prova convincente che il sig. abbia Parte_1 fatto uso dei termini “flex” e “piave” successivamente alla conclusione del noto contratto di cessione di quote stipulato il 7.3.2007 sia che il ridetto opponente si sia reso autore o responsabile di qualsivoglia condotta o pratica di concorrenza sleale.
13 All'udienza del 22.3.2023 per la prima volta parte opposta convenuta, chiedeva di estendere l'ordine di esibizione, facendo presente di aver depositato nella propria terza memoria sub doc. 30 copia dell'elenco telefonico della Provincia di Belluno relativo all'anno 2019-2020 dal quale risulta la pubblicazione dell'utenza telefonica intestata alla società Nuova Flex di . Parte_1
Il patrocinio di parte convenuta opposta chiedeva altresì che venisse ordinato a Paginesi!
Spa di Terni di comunicare quale soggetto e quando abbia dato l'autorizzazione a pubblicare l'utenza telefonica 0439-2929 con l'insegna denominazione Nuova Flex di
TE AS e chi e quando abbia sottoscritto il contratto di telefonia per questa utenza.
Il Collegio ribadisce che l'ordine di esibizione richiesto è tardivo poiché proposto oltre il termine previsto per le preclusioni istruttorie.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1529 del
2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dello scaglione valore indeterminabile, complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di ed iscritta al n. 7545/2020 R.G., Controparte_4
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1529 del 2020;
- condanna la convenuta opposta al pagamento, Controparte_4 in favore dell'attore opponente , delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
10.860,00 per compenso, € 851,33 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 8 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
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