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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2282/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Melis e dell'Avv. Federico Melis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'Avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver svolto dal 1996 ad oggi attività lavorativa per diverse società e ditte (sas IN.SA. di
DD MA & C., Ditta Lampis Lino, srl G.S. Servizi Trasporti Logistica, Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Ditta Zanda Massimo srl, RST, srl Dore CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
Trasporti) svolgendo le mansioni di autista.;
- di essersi occupato del trasporto di vari materiali, tra cui carni e sabbia;
- di essersi occupato, tra il 2014 e il 2019, alle dipendenze delle società Controparte_4
e con la , della guida di autoarticolati per il trasporto di
[...] Controparte_6
autovetture;
- di essersi occupato, altresì, delle operazioni di carico e scarico del camion o del rimorchio, provvedendo all'apertura di teli, portelloni e sponde;
Alla luce di tali ragioni di fatto, il ricorrente ha domandato nei confronti dell' il CP_1 riconoscimento del proprio diritto ad indennizzo per le malattie professionali “lombosciatalgia
pagina 1 di 4 cronica da discopatie multiple in pregressa decompressione con stabilizzazione lombare” e
“tendinopatia inserzionale del sovraspinato della spalla dx”, aventi a suo dire natura professionale, come da domanda amministrativa presentata in data 23 febbraio 2021, rigettata dall' , anche in sede di opposizione, previa scissione in due distinte domande (cfr. doc. 4 e 6 CP_1
del fascicolo di parte ricorrente).
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Lo svolgimento delle mansioni esposte dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stato accertato mediante l'espletamento della prova testimoniale.
La teste MA DD, sentita all'udienza del 14 giugno 2023, ha riferito che il ricorrente, il quale ha lavorato alle dipendenze della sua ditta, Insa di DD MA, per diversi anni e fin dal 1996, ha svolto la mansione di autista, incaricato del trasporto di vari materiali presi da diversi fornitori quali officine, miniere e stabilimenti vari;
in particolare, ha precisato che il ricorrente trasportava ferro e altri materiali, tra cui le balle di carta che portava alle cartiere Papiro Sarda.
Con riguardo ai mezzi adoperati per il trasporto, la testimone ha riferito che il ricorrente ha condotto grossi camion e autoarticolati, e che questi erano vetusti in quanto immatricolati prima dell'anno 2000 e acquistati di seconda mano.
Infine, la teste ha riferito che il ricorrente effettuava anche le operazioni di carico e scarico, poiché provvedeva a mettere e rimuovere i teli di copertura, aprire e chiudere i portelloni e le sponde dei mezzi per consentire il carico e scarico manualmente, salendo sopra il rimorchio.
Il testimone , sentito all'udienza del 25 ottobre 2023, datore di lavoro del Testimone_1
ricorrente presso la società RST Srl dal 2020 al 2021, ha riferito che questi ha svolto le mansioni di autista, senza occuparsi del carico e dello scarico, percorrendo mediamente 200/250 km al giorno su mezzi seminuovi, mentre nulla ha potuto riferire circa l'attività lavorativa precedente.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha ritenuto che le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere diagnosticate in termini di “"Spondilo-disco-artrosi lombare con stenosi canalare trattata con laminectomia e stabilizzazione L4-L5-S1” e “Tendinopatia con lesione sub- totale del sovraspinato e del sottoscapolare della spalla destra”.
Dall'esame peritale svolto, è che il quadro anatomo-patologico del rachide lombare del ricorrente non presenta una significatività clinica e funzionale particolarmente grave, compatibile con una evoluzione pressoché normale dei fenomeni di degenerazione disco-somatica riscontrabili in individui della medesima età.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, secondo il consulente, deve però essere riconosciuto un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo della patologia lombare. L'attività di autista di mezzi pesanti, che prevedeva la movimentazione manuale di pesanti portelloni, sponde, teloni, nonché flessioni e torsioni del tronco, mantenimento di posizioni coatte per lungo periodo ed esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse a tutto il corpo, considerata anche la vetustà dei mezzi adoperati, ha avuto, secondo il c.t.u., valore quantomeno concausale nello sviluppo della patologia disco-artrosica della colonna lombare (cfr. pag. 9 della relazione peritale).
Anche per quanto attiene alla patologia a carico della spalla destra, il consulente ha riscontrato che, nel caso in esame, non si può escludere un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta nella genesi ed aggravamento della patologia entesopatica a carico della spalla destra, senz'altro più sollecitata della controlaterale nella guida dei mezzi pesanti (cfr. pagina 10 della relazione peritale).
Sulla base del quadro clinico rilevato, l'ausiliare ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari a 12 dodici percento, in accordo con il codice tabellare 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino al 12 per cento”; per quanto attiene alla patologia a carico della spalla destra, ha utilizzato il codice tabellare 227 “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4 per cento”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 4 per cento e il codice tabellare 224, “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, fino a 3 per cento”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 3 per cento.
Il danno biologico complessivo è stato quantificato nella misura del 18 per cento a far data dalla domanda amministrativa.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce della mancanza di osservazioni formulate dalle parti.
L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato al danno complessivo accertato nella misura del 18 per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della lite (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00) e della tabella di riferimento per la pagina 3 di 4 materia previdenziale.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato a un Parte_1
danno biologico in misura del 18 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa in data 23 febbraio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno biologico del CP_1
18 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa in data 23 febbraio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2282/2022 R.A.C.L., promossa da nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Melis e dell'Avv. Federico Melis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'Avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver svolto dal 1996 ad oggi attività lavorativa per diverse società e ditte (sas IN.SA. di
DD MA & C., Ditta Lampis Lino, srl G.S. Servizi Trasporti Logistica, Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , Ditta Zanda Massimo srl, RST, srl Dore CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
Trasporti) svolgendo le mansioni di autista.;
- di essersi occupato del trasporto di vari materiali, tra cui carni e sabbia;
- di essersi occupato, tra il 2014 e il 2019, alle dipendenze delle società Controparte_4
e con la , della guida di autoarticolati per il trasporto di
[...] Controparte_6
autovetture;
- di essersi occupato, altresì, delle operazioni di carico e scarico del camion o del rimorchio, provvedendo all'apertura di teli, portelloni e sponde;
Alla luce di tali ragioni di fatto, il ricorrente ha domandato nei confronti dell' il CP_1 riconoscimento del proprio diritto ad indennizzo per le malattie professionali “lombosciatalgia
pagina 1 di 4 cronica da discopatie multiple in pregressa decompressione con stabilizzazione lombare” e
“tendinopatia inserzionale del sovraspinato della spalla dx”, aventi a suo dire natura professionale, come da domanda amministrativa presentata in data 23 febbraio 2021, rigettata dall' , anche in sede di opposizione, previa scissione in due distinte domande (cfr. doc. 4 e 6 CP_1
del fascicolo di parte ricorrente).
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Lo svolgimento delle mansioni esposte dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stato accertato mediante l'espletamento della prova testimoniale.
La teste MA DD, sentita all'udienza del 14 giugno 2023, ha riferito che il ricorrente, il quale ha lavorato alle dipendenze della sua ditta, Insa di DD MA, per diversi anni e fin dal 1996, ha svolto la mansione di autista, incaricato del trasporto di vari materiali presi da diversi fornitori quali officine, miniere e stabilimenti vari;
in particolare, ha precisato che il ricorrente trasportava ferro e altri materiali, tra cui le balle di carta che portava alle cartiere Papiro Sarda.
Con riguardo ai mezzi adoperati per il trasporto, la testimone ha riferito che il ricorrente ha condotto grossi camion e autoarticolati, e che questi erano vetusti in quanto immatricolati prima dell'anno 2000 e acquistati di seconda mano.
Infine, la teste ha riferito che il ricorrente effettuava anche le operazioni di carico e scarico, poiché provvedeva a mettere e rimuovere i teli di copertura, aprire e chiudere i portelloni e le sponde dei mezzi per consentire il carico e scarico manualmente, salendo sopra il rimorchio.
Il testimone , sentito all'udienza del 25 ottobre 2023, datore di lavoro del Testimone_1
ricorrente presso la società RST Srl dal 2020 al 2021, ha riferito che questi ha svolto le mansioni di autista, senza occuparsi del carico e dello scarico, percorrendo mediamente 200/250 km al giorno su mezzi seminuovi, mentre nulla ha potuto riferire circa l'attività lavorativa precedente.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha ritenuto che le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere diagnosticate in termini di “"Spondilo-disco-artrosi lombare con stenosi canalare trattata con laminectomia e stabilizzazione L4-L5-S1” e “Tendinopatia con lesione sub- totale del sovraspinato e del sottoscapolare della spalla destra”.
Dall'esame peritale svolto, è che il quadro anatomo-patologico del rachide lombare del ricorrente non presenta una significatività clinica e funzionale particolarmente grave, compatibile con una evoluzione pressoché normale dei fenomeni di degenerazione disco-somatica riscontrabili in individui della medesima età.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, secondo il consulente, deve però essere riconosciuto un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo della patologia lombare. L'attività di autista di mezzi pesanti, che prevedeva la movimentazione manuale di pesanti portelloni, sponde, teloni, nonché flessioni e torsioni del tronco, mantenimento di posizioni coatte per lungo periodo ed esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse a tutto il corpo, considerata anche la vetustà dei mezzi adoperati, ha avuto, secondo il c.t.u., valore quantomeno concausale nello sviluppo della patologia disco-artrosica della colonna lombare (cfr. pag. 9 della relazione peritale).
Anche per quanto attiene alla patologia a carico della spalla destra, il consulente ha riscontrato che, nel caso in esame, non si può escludere un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta nella genesi ed aggravamento della patologia entesopatica a carico della spalla destra, senz'altro più sollecitata della controlaterale nella guida dei mezzi pesanti (cfr. pagina 10 della relazione peritale).
Sulla base del quadro clinico rilevato, l'ausiliare ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari a 12 dodici percento, in accordo con il codice tabellare 213 “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, fino al 12 per cento”; per quanto attiene alla patologia a carico della spalla destra, ha utilizzato il codice tabellare 227 “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4 per cento”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 4 per cento e il codice tabellare 224, “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, fino a 3 per cento”, riconoscendo il danno biologico nella misura del 3 per cento.
Il danno biologico complessivo è stato quantificato nella misura del 18 per cento a far data dalla domanda amministrativa.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce della mancanza di osservazioni formulate dalle parti.
L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato al danno complessivo accertato nella misura del 18 per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23 febbraio 2021, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore della lite (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00) e della tabella di riferimento per la pagina 3 di 4 materia previdenziale.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato a un Parte_1
danno biologico in misura del 18 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa in data 23 febbraio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in rendita, commisurato al danno biologico del CP_1
18 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa in data 23 febbraio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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