Sentenza 25 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato sig. Cesare Brugola, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELANTONIO, che la difende unitamente all'avvocato ELISA ANTOGIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ CREATEX S.P.A. (già TE S.r.l.), in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione signor. Giovanni Armiraglio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che la difende unitamente all'avvocato MARIA ELENA NEBULONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2475/00 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE QUARTA CIVILE emessa il 20/9/2000, depositata il 13/10/00;
RG. 640/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/12/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha chiesto, si dichiari la manifesta inammissibilità ovvero infondatezza del ricorso in oggetto. La Corte,
PREMESSO IN FATTO
1. - La corte d'appello di Milano ha pronunciato su una domanda proposta dalla società TE S.r.l. contro la società ME UN IA S.p.a..
La TE, che aveva stipulato con la ME UN - un'assicurazione contro il rischio del furto di merci spedite in conto lavorazione e consegnate ad un vettore per il trasporto, subita la perdita della merce, aveva chiesto all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo.
La domanda è stata accolta in primo grado dal tribunale di Busto Arsizio, che ha condannato la ME UN al pagamento della somma di L. 161.223.552.
La Corte d'appello, con sentenza 13.10.2000, ha confermato la decisione di primo grado ed ha condannato la ME UN al rimborso delle spese del giudizio.
2. - La ME UN IA ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 27.11.2001.
La TE ha resistito con controricorso.
3. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in Camera di consiglio e sia o dichiarato inammissibile, perché è privo della esposizione dei fatti, o rigettato perché i motivi sono manifestamente infondati.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso può essere esaminato nel merito, sebbene sia privo di qualsiasi esposizione dei fatti.
Dal contenuto dei tre motivi si può invero desumere quali siano le questioni della cui decisione è chiesta la cassazione e perché. 2. - Il primo motivo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 83 dello stesso codice).
Vi si sostiene questa tesi.
Il giudice di primo grado e poi quello di appello avrebbero dovuto rilevare di ufficio che la persona qualificatasi come rappresentante legale della TE e che in tale qualità aveva dato mandato per proporre la domanda non aveva specificato da quale fonte derivasse tali poteri.
Il motivo è manifestamente infondato.
Quando agisce in giudizio una società, il giudice ha il potere di chiedere che chi se ne è dichiarato rappresentante dia conto della fonte dei suoi poteri (art. 182 cod. proc. civ.), ma non ha il dovere di farlo, se la parte convenuta non li contesti (Cass. 11 aprile 2002 n. 5136). Perciò, non costituisce motivo di cassazione della sentenza di appello, la circostanza che, in assenza di una tale contestazione, il giudice non abbia proceduto di ufficio a tale verifica (Cass. 3 gennaio 2002 n. 192; 7 agosto 2000 n. 10360). 2. - Il secondo motivo denuncia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2967 cod. civ.). La tesi sostenuta nel motivo è questa.
Le condizioni generali del contratto di assicurazione, all'art. 4, escludevano il diritto all'indennizzo per il caso che l'assicurato fosse incorso in colpa grave nella scelta del vettore. Nel giudizio erano stati allegati molteplici elementi a dimostrazione della totale incuria della TE nella scelta del vettore, tra gli altri il fatto che sentenza resa dal tribunale di Busto Arsizio nei confronti del vettore ne avesse accertato il comportamento gravemente colposo nelle circostanze che avevano dato occasione al furto. Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno deciso il punto ritenendo che l'attore avesse dimostrato di non essere stato in colpa nella scelta del vettore e ne hanno spiegato il perché: il vettore era iscritto nell'albo nazionale dei trasportatori per conto terzi;
operava per conto di un trasportatore di notorietà nazionale;
possedeva anche altri veicoli;
è normale che si scelga per il trasporto di merci un vettore residente nel luogo di destinazione della merce. Non può dunque farsi questione di violazione dell'onere della prova. In ipotesi, si sarebbe potuto fare questione di sufficienza e logicità della motivazione, ma nel ricorso non è svolta sul punto una critica che possa essere presa in esame.
Per formulare una critica specifica, la parte avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di indicare quali specifici elementi la Corte d'appello avesse trascurato di esaminare e come da essi si sarebbe potuto risalire ad un diverso giudizio a proposito della mancanza di ogni diligenza da parte dell'assicurato nella scelta del vettore.
Non è tale il riferimento contenuto nel motivo al fatto che il vettore sia stato ritenuto aver tenuto in occasione del furto un comportamento gravemente colposo: esso riflette una circostanza che non attiene agli indici in base ai quali l'assicurato si sarebbe dovuto orientare nel momento in cui doveva scegliere a quale vettore affidare la merce per il trasporto.
4. - Il terzo motivo denuncia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1905 e 1908 cod. civ.). Verte sull'avere i giudici di merito riconosciuto che la ME UN dovesse rispondere anche del profitto sperato. Si osserva nel motivo che oggetto di copertura assicurativa era materia prima che viaggiava verso chi l'avrebbe poi dovuta trasformare nel prodotto da vendere.
Prima dunque che da tale materia potesse trarsi un profitto avrebbero dovuto verificarsi una serie di avvenimenti favorevoli, che sarebbero invece potuti mancare, sicché non era dato ritenere provato che nel danno da perdita della merce era da comprendere anche un possibile utile.
Pure quest'ultimo motivo è manifestamente infondato. La decisione non presenta alcun vizio di violazione delle norme di diritto richiamate nell'epigrafe del motivo, mentre è affatto ragionevole la presunzione, cui la corte d'appello si è richiamata, che un imprenditore, se fabbrica e vende determinati prodotti, ne ritrae normalmente un utile, il quale sconta i normali costi del ciclo produttivo.
5. - Il ricorso è rigettato.
6. - La ricorrente è condannata a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione liquidate nel dispositivo. Gli onorari debbono essere aumentati del 10 per cento, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali (art. 15 della tariffa forense).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in 2.000 Euro, di cui 100 per spese e 1.900 per onorari, questi da aumentare delle spese generali e degli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004