TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI RI DI
Enrica DI TURSI - DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.578 r.g.a.c. dell'anno 2024
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mastrocinque Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tramonte Controparte_1 convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 2-10-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8-2-2024 , premesso che: il 23-8-1995 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Massafra con;
dalla loro unione erano nati il 7-12-1999 il Controparte_1 figlio , ed il 13-2-2010 il figlio l'unione era naufragata ed era intervenuta Per_1 Per_2 separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 15-1-2018; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento dei figli per complessivi € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento, la disciplina delle viste paterne, nonché l'assegnazione alla , quale collocataria della prole, CP_1 della casa coniugale;
che nelle more il figlio , divenuto maggiorenne, era andato a vivere Per_1 con il padre;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare lo scioglimento del matrimonio e che fossero previsti l'affido congiunto del minore collocato presso la madre, la disciplina delle Per_2 visite paterne un assegno a proprio carico di concorso al mantenimento del figlio di € 150 Per_2 oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie,senza alcun assegno di mantenimento per il figlio e per la , il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi. Per_1 CP_1
Si costituiva , la quale non si opponeva allo scioglimento del matrimonio, Controparte_1 ma chiedeva affidarsi in via esclusiva il figlio porsi a carico del assegno di Per_2 Parte_1 divorzio di € 200, e di concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 300,oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie di suo mantenimento. Deduceva che il padre si era sempre disinteressato dell'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento con i figli come previsto in sede di separazione,
e si era reso moroso del pagamento degli assegni di mantenimento dei figli per € 15699,92 non versando inoltre le spese straordinarie, sempre sostenute da essa resistente;
aggiungeva che con verbale della Commissione medica del 9-9-2019 ella era stata riconosciuta invalida nella misura del
67% (riduzione della capacità lavorativa dal 34% sino al 73%) con decorrenza dal 30-6-2019 ,sicchè non poteva lavorare e disponeva del solo assegno di inclusione, tuttavia insufficiente rispetto alle esigenze quotidiane non godendo più di autosufficienza economica ed era nell'oggettiva impossibilità di procurarsela;
chiedeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite da distrarsi.
Con provvedimento del 13-5-2024 il giudice delegato revocava l'assegno già a carico del padre di concorso al mantenimento del figlio e liquidava con decorrenza dal maggio 2024 assegno Per_1 di mantenimento a carico del ed in favore della di € 180 ,confermando l'assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento per il figlio Per_2
Istruita in seguito documentalmente e mediante interpello, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Massafra il 23-8-1995, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale in data 15-1-2018. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, la convenuta ha chiesto, riguardo al figlio ancora minorenne il mutamento del regime di affidamento da condiviso in esclusivo, evidenziando a sostegno Per_2 il mancato esercizio del diritto di visita ed intrattenimento paterno come stabilito in sede di separazione , e, comunque, l'inadempimento nel versamento dell'assegno di concorso al mantenimento della prole e delle spese straordinarie. In sede di interpello il ha riconosciuto di essere debitore al mese di aprile 2024(data della Parte_1 formulazione del relativo capitolo di prova nella comparsa di costituzione della convenuta) della somma di € 15699,92 a titolo di assegni di mantenimento per la prole e rivalutazione Istat. Egli tuttavia ha contestato il proprio inadempimento affermando che il mancato puntuale pagamento dell'assegno era da ascrivere a periodi nei quali egli aveva perso il lavoro, e rimarcando di essere stato assolto in giudizio penale di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP in sede il 7-3-2019 per il reato previsto dall'art.570bis c.p., accertato per il periodo dal giugno 2018 al gennaio
2019, con sentenza di questo Tribunale in data 1-2-2024 perché il fatto venne ritenuto non punibile ai sensi dell'art.131bis c.p.. A tanto ha replicato la deducendo che l'inadempimento si era CP_1 protratto anche dopo il limitato periodo di sette mesi considerato nel procedimento penale.
In proposito va rilevato che il ha ammesso in sede di interpello di essere debitore per Parte_1 assegni di mantenimento della prole per € 15699,92 all'aprile del 2024(data in cui fu formulato il capitolo di interpello); il che comporta dimostrazione che il mancato puntuale pagamento delle somme liquidate a tale titolo, sebbene non risolvendosi in inadempimento totale, ha assunto tuttavia da giugno 2018 in poi,ed in rapporto all'ammontare annuo dell'assegno (di € 3600 oltre rivalutazione annuale Istat) , durata ed entità ben maggiori rispetto al periodo considerato dal giudice penale, nel corso del quale l'assegno per mantenimento della prole sarebbe asceso in totale a circa € 2100 per 7 mesi;
nè le ricevute di pagamento prodotte dal dimostrano il contrario, non coprendo tutte Parte_1 le mensilità di debito e sovente presentando importi inferiori a quelli mensilmente dovuti.
In altri termini, l'inesatto adempimento al versamento dell'assegno per la prole ha assunto caratteri di non occasionalità e non ridotta entità tali da connotarlo in termini di gravità. Ad escluderne la rilevanza non osta l'affermazione secondo la quale l'obbligato non avrebbe versato interamente le somme dovute nei periodi di disoccupazione, giacchè non è dimostrato che in tali periodi egli si trovasse nell'impossibilità di conseguire occupazione o che l'avesse attivamente e diligentemente ricercata, pur senza successo, al fine di fare fronte all'inderogabile dovere di mantenimento della prole. A ciò va aggiunto che sulla scorta del prospetto trasmesso dall'INPS, prodotto dal ricorrente con la memoria del 24-4-2024, non parrebbe evincersi svolgimento di attività di lavoro da parte del anche per il periodo in cui furono omologati gli accordi di separazione (gennaio 2018); e Parte_1 nonostante questo il medesimo si obbligò al versamento dell'assegno di € 300 per i figli
,evidentemente reputando di potere disporre delle somme, peraltro di limitato importo convenute per il mantenimento della prole. A ciò va aggiunto che il mancato esercizio del diritto di visita paterno come disciplinato in sede di separazione - allegato dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio
- è stato contestato dal in maniera del tutto generica, limitandosi sul punto lo stesso attore Parte_1
a sostenere con riguardo a tutte le affermazioni contenute nella comparsa di risposta “che le avverse deduzioni devono considerarsi infondate in quanto non corrispondenti alla reale situazione delle parti”(cfr. memoria del 24-4-2024). La contestazione sul punto così formulata nell'ambito dei termini concessi ex art.473.bis.17 c.p.c. utili per la formazione del thema probandum, non risponde al canone di specificità di cui all'art.115 comma 1 c.p.c., con la conseguenza che il fatto allegato dalla controparte in ordine al mancato esercizio delle visite alla prole minore deve considerarsi pacifico e non bisognoso di prova(per le conseguenze della mancata specifica contestazione: cfr. Cass.s.u.
15/11/2022, n. 33645).
L'inadempimento rilevante e non occasionale,e non adeguatamente giustificato di un genitore dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo all'altro genitore in deroga al principio dell'affidamento condiviso, in quanto denotano presuntivamente scarsa cura del genitore inadempiente per le esigenze materiali e morali del figlio minore(Cassazione civile sez. I, 11/7/2022,
n.21823);nel contempo non è stata posta in dubbio l'idoneità educativa della resistente.
Ne segue che, a modifica della condizioni di separazione, il figlio minore deve essere Per_2 affidato in via esclusiva alla madre;
va inoltre confermata la collocazione Controparte_1 dello stesso presso l'abitazione di quest'ultima, rispetto alla quale non sono emerse criticità. Vanno infine confermate quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con il minore le Per_2 previsioni di separazione stante la loro astratta idoneità a rendere possibile un armonico rapporto con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Venendo agli aspetti economici, deve essere confermata la revoca,già stabilita con i provvedimenti provvisori del 13-5-2024, dell'assegno di € 150 oltre rivalutazione Istat posto a carico del padre per concorso al mantenimento del primogenito ,atteso che entrambe le parti hanno Per_1 affermato(verbale del 13-5-2024) che quest'ultimo non convive più con alcuno dei genitori e svolge attività di lavoro.
Deve essere accolta la domanda di aumento dell'assegno posto a carico del padre per concorso al mantenimento del figlio Depongono in tal senso, il venir meno dell'obbligo di Per_2 mantenimento per il primogenito tale da liberare risorse economiche ,ed il tempo non breve trascorso dai provvedimenti della separazione, con il raggiungimento da parte del beneficiario di età adolescenziale la quale comporta ,quale fatto notorio, l'aumento delle esigenze materiali del minore anche in ragione delle più frequenti occasioni di vita sociale e ludica di norma connesse con l'aumento dell'età.
Detto assegno, tenendo conto della situazione economica delle parti(la resistente è percettrice di assegno di inclusione di € 855 mensili ed il ricorrente di redditi annuali compresi tra gli € 18.111 ed
€ 20.200 circa (v. retribuzioni 2022-2023 di cui al prospetto in data 23-1-2024 prodotto dal con la memoria del 24-4-2024) può quindi essere aumentato con decorrenza dal giorno Parte_1
25 del corrente mese di ottobre 2025, ad € 300 mensili,oltre rivalutazione ISTAT con la stessa decorrenza.
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta, quando comunque essa sia stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
Nella specie è da rilevare che in corso di causa è stato comprovato il riconoscimento a carico della di riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% in tempo successivo alla CP_1 pronuncia di separazione. Ciò ha giustificato, in una alla verosimile difficoltà di reperire attività di lavoro anche fruendo di posti riservati, il riconoscimento con decorrenza dal maggio del 2024 di un assegno di mantenimento (che è ancora assegno di separazione, prima della pronuncia costituiva di scioglimento del matrimonio) di € 180 con l'ordinanza provvisoria del 13-5-2024 .Tale ordinanza va qui confermata,nel regime separativo, stante l'evidenza istruttoria di una qualche disparità reddituale tra le parti (redditi del . tra gli € 18.111 ed € 20.200 circa nel 2022 e 2023;assegno di Parte_1 inclusione di € 855 mensili per complessivi € 10.260 annui a beneficio della resistente),ricorrendo l'esigenza di salvaguardare il tenore di vita pur verosimilmente frugale, tenuto durante la convivenza matrimoniale dal coniuge economicamente più debole.
In definitiva sino al mese di settembre 2025 compreso, deve essere confermato l'assegno di mantenimento liquidato in favore della con l'ordinanza del 13-5-2024. CP_1
Non è invece possibile il riconoscimento, con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025, in cui interviene la pronuncia di scioglimento del matrimonio, del (diverso) assegno di divorzio. Occorre premettere che l'assegno di separazione poggia su presupposti diversi rispetto all'assegno di divorzio;
mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato.
Nella specie, pur risultando una qualche disparità reddituale tra le parti non è stata fornita prova dall'attrice in riconvenzionale e quanto alla componente perequativo-compensativa della prestazione richiesta, del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021); ed in particolare non è stato dimostrato che la resistente abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia con conseguente disparità reddituale cui l'assegno richiesto dovrebbe porre rimedio. In ordine invece alla componente assistenziale dell'assegno divorzile è stato documentato in corso di causa che la resistente è titolare dal gennaio
2024 di assegno di inclusione di € 855 netti, il che le consente presuntivamente di fare fronte anche tenendo conto degli oneri di locazione di € 369,43(ultima misura documentata), alle proprie esigenze personali e condurre dignitosa esistenza.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 8-2-2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1)pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Massafra il 23-8-1995 da Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]
[...] Controparte_1
(atto n.8 p.1 dell'anno 1995);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)affida in via esclusiva il figlio alla madre confermando il suo Per_2 Controparte_1 prevalente domicilio presso la madre;
conferma quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con il minore le previsioni di separazione;
4) conferma la revoca, disposta con il provvedimento del 13-5-2024, dell'assegno di € 150 oltre rivalutazione Istat già posto a carico di per concorso al mantenimento del figlio Parte_1
; Per_1
5)aumenta con decorrenza dal giorno 25 del corrente mese di ottobre 2025 ad € 300 l'assegno a carico di per concorso al mantenimento del figlio oltre rivalutazione Parte_1 Per_2 annuale Istat con la stessa decorrenza;
conferma l'obbligo del padre di partecipare al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dello stesso figlio da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
6)conferma sino al mese di settembre 2025 compreso, l'assegno di separazione di € 180 liquidato con l'ordinanza del 13-5-2024 a carico di ed in favore di;
Parte_1 Controparte_1 7)rigetta la domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno di divorzio formulata dalla
; CP_1
8)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 6-10-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI RI DI
Enrica DI TURSI - DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.578 r.g.a.c. dell'anno 2024
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mastrocinque Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tramonte Controparte_1 convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 2-10-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8-2-2024 , premesso che: il 23-8-1995 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Massafra con;
dalla loro unione erano nati il 7-12-1999 il Controparte_1 figlio , ed il 13-2-2010 il figlio l'unione era naufragata ed era intervenuta Per_1 Per_2 separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale in data 15-1-2018; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento dei figli per complessivi € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento, la disciplina delle viste paterne, nonché l'assegnazione alla , quale collocataria della prole, CP_1 della casa coniugale;
che nelle more il figlio , divenuto maggiorenne, era andato a vivere Per_1 con il padre;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare lo scioglimento del matrimonio e che fossero previsti l'affido congiunto del minore collocato presso la madre, la disciplina delle Per_2 visite paterne un assegno a proprio carico di concorso al mantenimento del figlio di € 150 Per_2 oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie,senza alcun assegno di mantenimento per il figlio e per la , il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi. Per_1 CP_1
Si costituiva , la quale non si opponeva allo scioglimento del matrimonio, Controparte_1 ma chiedeva affidarsi in via esclusiva il figlio porsi a carico del assegno di Per_2 Parte_1 divorzio di € 200, e di concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 300,oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie di suo mantenimento. Deduceva che il padre si era sempre disinteressato dell'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento con i figli come previsto in sede di separazione,
e si era reso moroso del pagamento degli assegni di mantenimento dei figli per € 15699,92 non versando inoltre le spese straordinarie, sempre sostenute da essa resistente;
aggiungeva che con verbale della Commissione medica del 9-9-2019 ella era stata riconosciuta invalida nella misura del
67% (riduzione della capacità lavorativa dal 34% sino al 73%) con decorrenza dal 30-6-2019 ,sicchè non poteva lavorare e disponeva del solo assegno di inclusione, tuttavia insufficiente rispetto alle esigenze quotidiane non godendo più di autosufficienza economica ed era nell'oggettiva impossibilità di procurarsela;
chiedeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite da distrarsi.
Con provvedimento del 13-5-2024 il giudice delegato revocava l'assegno già a carico del padre di concorso al mantenimento del figlio e liquidava con decorrenza dal maggio 2024 assegno Per_1 di mantenimento a carico del ed in favore della di € 180 ,confermando l'assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento per il figlio Per_2
Istruita in seguito documentalmente e mediante interpello, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Massafra il 23-8-1995, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale in data 15-1-2018. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, la convenuta ha chiesto, riguardo al figlio ancora minorenne il mutamento del regime di affidamento da condiviso in esclusivo, evidenziando a sostegno Per_2 il mancato esercizio del diritto di visita ed intrattenimento paterno come stabilito in sede di separazione , e, comunque, l'inadempimento nel versamento dell'assegno di concorso al mantenimento della prole e delle spese straordinarie. In sede di interpello il ha riconosciuto di essere debitore al mese di aprile 2024(data della Parte_1 formulazione del relativo capitolo di prova nella comparsa di costituzione della convenuta) della somma di € 15699,92 a titolo di assegni di mantenimento per la prole e rivalutazione Istat. Egli tuttavia ha contestato il proprio inadempimento affermando che il mancato puntuale pagamento dell'assegno era da ascrivere a periodi nei quali egli aveva perso il lavoro, e rimarcando di essere stato assolto in giudizio penale di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP in sede il 7-3-2019 per il reato previsto dall'art.570bis c.p., accertato per il periodo dal giugno 2018 al gennaio
2019, con sentenza di questo Tribunale in data 1-2-2024 perché il fatto venne ritenuto non punibile ai sensi dell'art.131bis c.p.. A tanto ha replicato la deducendo che l'inadempimento si era CP_1 protratto anche dopo il limitato periodo di sette mesi considerato nel procedimento penale.
In proposito va rilevato che il ha ammesso in sede di interpello di essere debitore per Parte_1 assegni di mantenimento della prole per € 15699,92 all'aprile del 2024(data in cui fu formulato il capitolo di interpello); il che comporta dimostrazione che il mancato puntuale pagamento delle somme liquidate a tale titolo, sebbene non risolvendosi in inadempimento totale, ha assunto tuttavia da giugno 2018 in poi,ed in rapporto all'ammontare annuo dell'assegno (di € 3600 oltre rivalutazione annuale Istat) , durata ed entità ben maggiori rispetto al periodo considerato dal giudice penale, nel corso del quale l'assegno per mantenimento della prole sarebbe asceso in totale a circa € 2100 per 7 mesi;
nè le ricevute di pagamento prodotte dal dimostrano il contrario, non coprendo tutte Parte_1 le mensilità di debito e sovente presentando importi inferiori a quelli mensilmente dovuti.
In altri termini, l'inesatto adempimento al versamento dell'assegno per la prole ha assunto caratteri di non occasionalità e non ridotta entità tali da connotarlo in termini di gravità. Ad escluderne la rilevanza non osta l'affermazione secondo la quale l'obbligato non avrebbe versato interamente le somme dovute nei periodi di disoccupazione, giacchè non è dimostrato che in tali periodi egli si trovasse nell'impossibilità di conseguire occupazione o che l'avesse attivamente e diligentemente ricercata, pur senza successo, al fine di fare fronte all'inderogabile dovere di mantenimento della prole. A ciò va aggiunto che sulla scorta del prospetto trasmesso dall'INPS, prodotto dal ricorrente con la memoria del 24-4-2024, non parrebbe evincersi svolgimento di attività di lavoro da parte del anche per il periodo in cui furono omologati gli accordi di separazione (gennaio 2018); e Parte_1 nonostante questo il medesimo si obbligò al versamento dell'assegno di € 300 per i figli
,evidentemente reputando di potere disporre delle somme, peraltro di limitato importo convenute per il mantenimento della prole. A ciò va aggiunto che il mancato esercizio del diritto di visita paterno come disciplinato in sede di separazione - allegato dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio
- è stato contestato dal in maniera del tutto generica, limitandosi sul punto lo stesso attore Parte_1
a sostenere con riguardo a tutte le affermazioni contenute nella comparsa di risposta “che le avverse deduzioni devono considerarsi infondate in quanto non corrispondenti alla reale situazione delle parti”(cfr. memoria del 24-4-2024). La contestazione sul punto così formulata nell'ambito dei termini concessi ex art.473.bis.17 c.p.c. utili per la formazione del thema probandum, non risponde al canone di specificità di cui all'art.115 comma 1 c.p.c., con la conseguenza che il fatto allegato dalla controparte in ordine al mancato esercizio delle visite alla prole minore deve considerarsi pacifico e non bisognoso di prova(per le conseguenze della mancata specifica contestazione: cfr. Cass.s.u.
15/11/2022, n. 33645).
L'inadempimento rilevante e non occasionale,e non adeguatamente giustificato di un genitore dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo all'altro genitore in deroga al principio dell'affidamento condiviso, in quanto denotano presuntivamente scarsa cura del genitore inadempiente per le esigenze materiali e morali del figlio minore(Cassazione civile sez. I, 11/7/2022,
n.21823);nel contempo non è stata posta in dubbio l'idoneità educativa della resistente.
Ne segue che, a modifica della condizioni di separazione, il figlio minore deve essere Per_2 affidato in via esclusiva alla madre;
va inoltre confermata la collocazione Controparte_1 dello stesso presso l'abitazione di quest'ultima, rispetto alla quale non sono emerse criticità. Vanno infine confermate quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con il minore le Per_2 previsioni di separazione stante la loro astratta idoneità a rendere possibile un armonico rapporto con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Venendo agli aspetti economici, deve essere confermata la revoca,già stabilita con i provvedimenti provvisori del 13-5-2024, dell'assegno di € 150 oltre rivalutazione Istat posto a carico del padre per concorso al mantenimento del primogenito ,atteso che entrambe le parti hanno Per_1 affermato(verbale del 13-5-2024) che quest'ultimo non convive più con alcuno dei genitori e svolge attività di lavoro.
Deve essere accolta la domanda di aumento dell'assegno posto a carico del padre per concorso al mantenimento del figlio Depongono in tal senso, il venir meno dell'obbligo di Per_2 mantenimento per il primogenito tale da liberare risorse economiche ,ed il tempo non breve trascorso dai provvedimenti della separazione, con il raggiungimento da parte del beneficiario di età adolescenziale la quale comporta ,quale fatto notorio, l'aumento delle esigenze materiali del minore anche in ragione delle più frequenti occasioni di vita sociale e ludica di norma connesse con l'aumento dell'età.
Detto assegno, tenendo conto della situazione economica delle parti(la resistente è percettrice di assegno di inclusione di € 855 mensili ed il ricorrente di redditi annuali compresi tra gli € 18.111 ed
€ 20.200 circa (v. retribuzioni 2022-2023 di cui al prospetto in data 23-1-2024 prodotto dal con la memoria del 24-4-2024) può quindi essere aumentato con decorrenza dal giorno Parte_1
25 del corrente mese di ottobre 2025, ad € 300 mensili,oltre rivalutazione ISTAT con la stessa decorrenza.
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta, quando comunque essa sia stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
Nella specie è da rilevare che in corso di causa è stato comprovato il riconoscimento a carico della di riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% in tempo successivo alla CP_1 pronuncia di separazione. Ciò ha giustificato, in una alla verosimile difficoltà di reperire attività di lavoro anche fruendo di posti riservati, il riconoscimento con decorrenza dal maggio del 2024 di un assegno di mantenimento (che è ancora assegno di separazione, prima della pronuncia costituiva di scioglimento del matrimonio) di € 180 con l'ordinanza provvisoria del 13-5-2024 .Tale ordinanza va qui confermata,nel regime separativo, stante l'evidenza istruttoria di una qualche disparità reddituale tra le parti (redditi del . tra gli € 18.111 ed € 20.200 circa nel 2022 e 2023;assegno di Parte_1 inclusione di € 855 mensili per complessivi € 10.260 annui a beneficio della resistente),ricorrendo l'esigenza di salvaguardare il tenore di vita pur verosimilmente frugale, tenuto durante la convivenza matrimoniale dal coniuge economicamente più debole.
In definitiva sino al mese di settembre 2025 compreso, deve essere confermato l'assegno di mantenimento liquidato in favore della con l'ordinanza del 13-5-2024. CP_1
Non è invece possibile il riconoscimento, con decorrenza dal corrente mese di ottobre 2025, in cui interviene la pronuncia di scioglimento del matrimonio, del (diverso) assegno di divorzio. Occorre premettere che l'assegno di separazione poggia su presupposti diversi rispetto all'assegno di divorzio;
mentre il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è diretto a mantenere il medesimo tenore di vita nella prospettiva anche di un possibile ricongiungimento, il secondo si colloca alla fine del rapporto matrimoniale, quando questo vincolo è ormai venuto meno, e si pone come sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l'altro coniuge rimanendone, in qualche modo penalizzato.
Nella specie, pur risultando una qualche disparità reddituale tra le parti non è stata fornita prova dall'attrice in riconvenzionale e quanto alla componente perequativo-compensativa della prestazione richiesta, del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021); ed in particolare non è stato dimostrato che la resistente abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia con conseguente disparità reddituale cui l'assegno richiesto dovrebbe porre rimedio. In ordine invece alla componente assistenziale dell'assegno divorzile è stato documentato in corso di causa che la resistente è titolare dal gennaio
2024 di assegno di inclusione di € 855 netti, il che le consente presuntivamente di fare fronte anche tenendo conto degli oneri di locazione di € 369,43(ultima misura documentata), alle proprie esigenze personali e condurre dignitosa esistenza.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 8-2-2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1)pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Massafra il 23-8-1995 da Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]
[...] Controparte_1
(atto n.8 p.1 dell'anno 1995);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)affida in via esclusiva il figlio alla madre confermando il suo Per_2 Controparte_1 prevalente domicilio presso la madre;
conferma quanto al diritto di visita ed intrattenimento paterno con il minore le previsioni di separazione;
4) conferma la revoca, disposta con il provvedimento del 13-5-2024, dell'assegno di € 150 oltre rivalutazione Istat già posto a carico di per concorso al mantenimento del figlio Parte_1
; Per_1
5)aumenta con decorrenza dal giorno 25 del corrente mese di ottobre 2025 ad € 300 l'assegno a carico di per concorso al mantenimento del figlio oltre rivalutazione Parte_1 Per_2 annuale Istat con la stessa decorrenza;
conferma l'obbligo del padre di partecipare al 50% delle spese straordinarie di mantenimento dello stesso figlio da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
6)conferma sino al mese di settembre 2025 compreso, l'assegno di separazione di € 180 liquidato con l'ordinanza del 13-5-2024 a carico di ed in favore di;
Parte_1 Controparte_1 7)rigetta la domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno di divorzio formulata dalla
; CP_1
8)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 6-10-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)