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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 proposta da:
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Alessandro Cinelli, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'Avv.to Raffaele Cascone, Controparte_1
giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto notificato in data 7.11.2011, la ha Parte_2
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Isernia, la per Controparte_1
ottenere da quest'ultima il risarcimento, quantificato in € 47.623,05, dell'asserito danno che essa avrebbe registrato in conseguenza del calo di produzione del latte del suo allevamento correlato alla asserita omessa fornitura a somministrazione continua di prodotti alimentari per animali (farina di soia, seme integrale di cotone, granella di mais), durante i primi venticinque giorni del mese di agosto 2011. Rassegnava, parte attrice, le seguenti conclusioni: “In via principale previo accertamento e declaratoria della responsabilità, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dall'impresa in persona del leg. Rapp. P.t., nella misura in cui ha Controparte_2
omesso la fornitura e consegna delle sostanze alimentari su indicate alla soc. Coop. , ed Parte_1
ha agito in violazione degli obblighi di buona fede contrattuale dichiarare risolto a ogni effetto di legge per inadempimento della stessa il contratto di somministrazione intercorso tra Controparte_1
quest'ultima e la società , e conseguentemente condannare la società convenuta al Parte_2
pagamento della somma di € 47.623,05 o alla maggiore somma che risulterà di giustizia ed accertata all'esito della disponenda consulenza medico veterinaria, di cui si fa già espressa richiesta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro;
Condannare altresì la al pagamento di quella Controparte_3
somma che risulterà accertata in corso di causa a titolo del lucro cessante subito dall'azienda attrice all'esito della comparazione della propria dichiarazione dei redditi del corrente anno 2011 con quelli già dichiarati nel triennio, somma da liquidarsi in via equitativa”.
In data 24.01.2012 la società si è costituita in giudizio chiedendo, Controparte_4
in limine litis, il pagamento in suo favore, ex art 186 bis cpc o ai sensi dell'art.186 ter cpc, della somma di € 36.731,74 dovutale a titolo di corrispettivo delle forniture descritte in atti e di cui alle fatture prodotte;
somma, questa, non contestata dall'attrice; nel merito, ha contestato le asserite pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto, comunque, il pagamento del corrispettivo delle forniture di granaglie, di cui alle fatture depositate in comparsa di costituzione, nella misura di € 36.731,74.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, sono state espletate alle prove orali: all'udienza del 23.1.2014 è stato assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della all'udienza del 14.05.15 Controparte_1 Controparte_5
sono stati sentiti i testi di parte convenuta e e il teste Testimone_1 Testimone_2
di parte at-trice all'udienza del 4.10.2019 sono stati escussi i testi di Testimone_3
parte attrice e . Testimone_4 Testimone_5
Dopo numerosi rinvii, dipesi da variazioni tabellari del Tribunale, all'udienza del
15.10.2024 veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, redatte da sola parte convenuta.
***
2. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, i rapporti tra le parti sarebbero sussumibili nel contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli e beni alimentari, che è riconducibile al contratto tipico di somministrazione;
è opportuno, dunque, esaminare brevemente le caratteristiche della figura negoziale in questione.
Secondo l'art. 1559 c.c., la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
La prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo;
è continuativa se manca il lasso di tempo e la fornitura è costante.
La somministrazione configura un'ipotesi tipica di contratto di durata (1458 c.c.); con ciò il contratto si qualifica — nel sistema della legge — come un rapporto tipico di durata, destinato a funzionare con relativa stabilità ed uniformità per lunghi periodi o cicli. Prestazioni periodiche, essenzialmente, nelle somministrazioni per alienazione, laddove dati quantitativi di cose, ad epoche fisse — giornaliere, settimanali, mensili, stagionali — devono essere fornite in proprietà al somministrato.
Prestazioni continuative, invece, nelle somministrazioni per consumo, o per godimento (locazione, uso), in cui le cose vengono messe a disposizione del somministrato, affinché se ne serva quotidianamente quando gli occorrano e secondo il bisogno: come per le somministrazioni di energia elettrica, gas, calore, acqua potabile, che importano appunto una continuità (potenziale od effettiva) di utilizzazione.
Trattasi di un elemento essenziale del contratto, per cui esulano dal relativo regolamento giuridico le forniture di cose una tantum che si esauriscono in un' unica consegna, sebbene presupponenti ancor esse un' organizzazione preparatoria, più o meno lunga o complessa.
Le varie prestazioni poi — nelle quali la periodicità o la continuità si estrinseca — sono concepite nel rapporto in funzione organica, ricollegate cioè le une alle altre come a sviluppo armonico graduale di un rapporto unitario. Non tuttavia al punto da doversi considerare come momenti esecutivi di una prestazione unica, come tale originariamente individuata e globalmente dedotto in contratto, laddove le prestazioni, dovendosi adattare quantitativamente -ed in certo senso anche qualitativamente -ai bisogni del somministrato, restano nella loro entità generalmente indefinite e relativamente autonome. Per cui la somministrazione si distingue, ad esempio, dalla vendita a consegne nella quale l'oggettivazione è unica, prestabilita, e ripartita, sia pure a periodi fissi, è soltanto l'esecuzione. Notevoli restano tuttavia le affinità tra i due contratti.
Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.), naturalmente oneroso. Essa condivide con la vendita (1470 c.c.) l'oggetto, consistente in un dare, ma se ne distingue per la pluralità di prestazioni, così come, specificamente, nel caso di vendita a consegne ripartite (in cui l'unica prestazione è frazionata nel tempo). La prestazione di dare, inoltre, distingue la somministrazione dall'appalto (1655 c.c.). La somministrazione delle cose può essere fatta per il loro semplice uso, nel qual caso se ne acquista il solo godimento con l'obbligo di restituirle, ovvero per il loro consumo, nel qual caso il somministrato, divenuto proprietario, deve corrispondere un prezzo.
Come accennato, il contratto di somministrazione si distingue dall'appalto perché ha per oggetto la prestazione di cose (art. 1559 del c.c.), mentre è considerato oggetto dell'appalto il compimento di un'opera o di un servizio (art. 1655 del c.c.). Caratteristica costante della somministrazione è la periodicità e la continuità delle prestazioni, che nell'appalto si ha soltanto quando il contratto ha per oggetto un servizio. Malgrado però tale periodicità o continuità, che implica pluralità di prestazioni, ciascuna delle quali ha o può avere in certa misura sorte autonoma, la somministrazione serba il carattere di contratto unitario, che è comprovato dal nesso tra le varie prestazioni, dal fatto che esse hanno tutte il medesimo contenuto, e dall'unità del prezzo.
Contribuisce a caratterizzare il contratto di somministrazione una regola finale della sua disciplina (art. 1570 del c.c.), la quale stabilisce che alla somministrazione sono applicabili anche le norme proprie del tipo dì contratto corrispondente alla natura delle singole prestazioni. Questo rinvio acquista significato, specialmente con riguardo al contratto di vendita mobiliare;
rispetto al quale il connotato differenziale della somministrazione sembra debba risiedere nel fatto che questa implica pluralità di prestazioni, laddove, nella vendita mobiliare, anche se a consegne ripartite, la prestazione è unica, ancorché frazionata. Resta indubbia l'affinità tra i due contratti;
e quindi le regole della vendita mobiliare, se non contraddicono a quelle specifiche del contratto di somministrazione, potranno applicarsi e disciplinare ulteriormente quest'ultimo (così, ad esempio, in materia di difetti delle cose che il somministrante deve prestare).
Il contratto di somministrazione non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", sicché la prova della sua stipulazione può fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
3. Tuttavia, nonostante la libertà di forma anche ad probationem, parte ricorrente non ha dato prova dell'esistenza di alcun contratto di somministrazione.
Sia dalla documentazione prodotta, sia dalle testimonianze assunte in questo giudizio, è emerso che il rapporto commerciale presente tra la e la Controparte_1 [...]
non era ascrivibile ad un contratto unico e continuativo di Controparte_6
somministrazione, con condizioni prestabilite per prestazioni a cadenza fissa, bensì una somma di diversificate vendite consumatesi nell'arco di 18 mesi intercorsi fra il marzo
2010 e il settembre 2011, tramite ordini non regolari che variavano nel tempo quanto al tipo di merce, al quantitativo e al prezzo.
In particolare, le fatture agli atti rappresentano singole vendite effettuate dalla CP_1
nei confronti dell'attrice, eterogenee per qualità dei prodotti, per quantità, per
[...]
corrispettivi e per tempi di consegna, dunque, in quanto tali, difficilmente compatibili con l'unitarietà vincolata del contratto di somministrazione invocato dall'attrice.
Per quanto riguarda le prove testimoniali, la teste all'udienza del Testimone_1
14.5.2015, ha confermato il capitolo 1 della memoria istruttoria di parte convenuta (vero che i rapporti commerciali tra la e la si Controparte_1 Controparte_6
sono consumati con 39 forniture di sostanze alimentari zootecniche nel periodo intercorso fra il marzo 2010 e il settembre 2011; emesse 39 fatture e tre note di accredito) e ha dichiarato: “confermo in quanto emettevo le fatture essendo impiegata nel settore amministrativo dello studio contabile;
ho emesso 39 fatture e tre note di accredito”. La teste ha confermato anche il capitolo 2 di parte convenuta, vale a dire che “le suddette forniture hanno riguardato di volta in volta quantitativi sempre variati di granone o granella di mais, farina di girasole decorticato, farina integrale di girasole, farina di estrazione di soia decorticata, orzo estero e in un'occasione semi di cotone”.
La teste ha altresì confermato sulla modalità delle forniture che gli ordini venivano effettuati telefonicamente di volta in volta dal dottor perché alcune telefonate le ha Tes_3
ricevute lei stessa e che la consegna di ogni singolo ordine era frutto di una trattativa commerciale. La trattativa si svolgeva in questi termini: “ricevevo la telefonata relativa agli ordi-ni, io provvedevo a passare la chiamata al legale rappresentante che con il signor provvedeva a Tes_3
stabilire il prezzo e quantitativo. Così ho sentito alcune volte che il colloquio avveni-va in mia presenza.
Preciso altresì che le telefonate relative agli ordini avvenivano in maniera non sistematica ma occasionale”
(anche la teste ha dichiarato che “era la prima volta che la Fattoria Sant'Anna ordinava Tes_2
semi di cotone”).
Ancora, la teste all'udienza del 15.5.2015, sulla asserita continuità delle Testimone_2
prestazioni ha dichiarato: “posso precisare che non c'era una periodicità negli ordinativi;
alcune volte le trattative non andavano a buon fine”.
La teste ha dichiarato che dal 2010 solo “nell'agosto 2011 c'è stata una fattura che Tes_1
ha riguardato l'ordine di semi di cotone nel quantitativo di kg 4.000” (si badi che ciò equivale al fabbisogno di 6/7 giorni di una stalla come quella descritta dall'attrice) e kg 25.000 di granella di mais”.
Sul fatto che non si trattasse di un rapporto unitario di somministrazione il teste di parte attrice (marito della legale rappresentante della Testimone_3 Controparte_6
la cui attendibilità è da valutare con attenzione, considerati gli interessi familiari) ha
[...]
dichiarato, all'udienza del 14.5.2015, che a richiesta telefonica la come sempre avrebbe CP_1
fornito il materiale. Il teste ha anche dichiarato che i prezzi venivano di volta in volta Tes_3
liberamente negoziati fra le parti tenendo a riferimento il prezzo medio di mercato;
ciò conferma quanto dichiarato dal legale rappresentante della che, Controparte_1
all'udienza del 23.1.2014 ha affermato che “l'ordine avveniva a seguito di trattativa sul prezzo e la consegna avveniva dopo la conferma del prezzo del prodotto richiesto”. Il teste ha anche confermato che la si rivolgeva anche Tes_3 Controparte_6
ad altre Aziende per la fornitura dei prodotti alimentari: “preciso che i semi di cotone non li compravamo esclusivamente presso la mi ha fornito del quantitativo occasionalmente ma non CP_1
ricordo né il quantitativo né l'occasione……………..essendo un prodotto che generalmente preferivamo acquistare direttamente in …..”
Questa dichiarazione avvalora la dichiarazione del legale rappresentante della CP_1
sul capitolo 6 di parte attrice: “non è vero, perché il trasportatore che consegnava la
[...]
merce dell'attrice per mio conto signor mi riferiva che caricava merce per la Fattoria Persona_1
Sant'Anna anche presso altri fornitori.”
Quanto agli ulteriori testi escussi su indicazione di parte attrice all'udienza del 4.10.2019, si evidenzia che su tutti i capitoli di prova sottopostigli ha risposto nulla Testimone_4
so.
Quanto invece alle dichiarazioni del teste (perito di fiducia dell'attrice Testimone_5
che ha redatto per la stessa la perizia di parte prodotta sub Controparte_6
4), quelle afferenti i rapporti intercorsi tra e la Controparte_6 CP_1
non sono particolarmente rilevanti, trattandosi di fatti che a lui sono stati
[...]
riferiti dalla stessa Fattoria Sant'Anna e dei quali non ha avuto conoscenza diretta.
4. Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, pare evidente che i rapporti intercorsi tra la e la non possano Controparte_1 Controparte_6
essere inquadrati nell'ambito della disciplina del contratto di somministrazione di merce in quanto le vendite dei prodotti zootecnici non derivavano da una unica radice contrattuale, né con riferimento all'oggetto della prestazione che variava di volta in volta, né con riferimento alla quantità della merce fornita, né con riferimento ai prezzi che venivano specificatamente e liberamente negoziati dalle parti di volta in volta per ogni singola fornitura, né tantomeno con riferimento alla continuità e periodicità della prestazione (lo stesso testo teste a tale riguardo ha riferito che le prestazioni della Tes_3
venivano richieste dalla Fattoria di volta in volta su comunicazione telefonica, CP_1
vale a dire che fra le parti si consumava una prestazione non di durata ma istantanea, tipica della vendita con pronta consegna). Nel caso specifico, tra l'altro, non è possibile neppure inquadrare i rapporti commerciali fra le parti nell'ambito della vendita a consegne ripartite, nel quale l'unica prestazione è distribuita nel tempo, dato che non si è di fronte ad un contratto unico con consegna della merce in tempi diversi o suddiviso in parti o frazioni, ma il rapporto commerciale – per quanto duraturo e assiduo - da tante singole e differenti vendite, che si realizzavano attraverso uno specifico ordine, la sua accettazione, e il pagamento del corrispettivo.
Mancando la prova del contratto di somministrazione, e quindi l'esistenza in capo alla di un obbligo a eseguire prestazioni periodiche e con oggetto Controparte_1
predeterminato (per quantità, prezzi e continuità della fornitura) di consegna di prodotti alimentari, viene meno il presupposto tesso della responsabilità, e dunque è superflua ogni valutazione circa l'esistenza e la quantificazione del danno.
5. La domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, avente ad oggetto il credito vantato della nei confronti della per la Controparte_1 Controparte_6
somma di € 36.731,74 dovuta a saldo delle fatture nn.730/2011,852/2011,
870/2011,884/2011 e 934/2011 non può che essere accolta, poiché non solo parte attrice non lo ha contestato ma la sua esistenza emerge anche dagli stessi documenti depositati in allegato all'atto di citazione (vds il doc. 5 allegato all'atto di citazione); trattandosi di un debito di valuta è dovuta sia la rivalutazione che gli interessi di mora.
6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda della;
Controparte_6
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1
condanna la per il titolo di cui in motivazione, al Controparte_6
pagamento in favore della convenuta di euro 36.731,74, oltre rivalutazione e interessi nella misura fissata dal d. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di liquidate in euro 3.809,00, oltre iva e cpa come per Controparte_1
legge.
Così deciso in Isernia, il 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ISERNIA
Sezione Unica Promiscua in persona del giudice dott.ssa Elvira Puleio e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 proposta da:
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Alessandro Cinelli, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'Avv.to Raffaele Cascone, Controparte_1
giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto notificato in data 7.11.2011, la ha Parte_2
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Isernia, la per Controparte_1
ottenere da quest'ultima il risarcimento, quantificato in € 47.623,05, dell'asserito danno che essa avrebbe registrato in conseguenza del calo di produzione del latte del suo allevamento correlato alla asserita omessa fornitura a somministrazione continua di prodotti alimentari per animali (farina di soia, seme integrale di cotone, granella di mais), durante i primi venticinque giorni del mese di agosto 2011. Rassegnava, parte attrice, le seguenti conclusioni: “In via principale previo accertamento e declaratoria della responsabilità, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dall'impresa in persona del leg. Rapp. P.t., nella misura in cui ha Controparte_2
omesso la fornitura e consegna delle sostanze alimentari su indicate alla soc. Coop. , ed Parte_1
ha agito in violazione degli obblighi di buona fede contrattuale dichiarare risolto a ogni effetto di legge per inadempimento della stessa il contratto di somministrazione intercorso tra Controparte_1
quest'ultima e la società , e conseguentemente condannare la società convenuta al Parte_2
pagamento della somma di € 47.623,05 o alla maggiore somma che risulterà di giustizia ed accertata all'esito della disponenda consulenza medico veterinaria, di cui si fa già espressa richiesta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro;
Condannare altresì la al pagamento di quella Controparte_3
somma che risulterà accertata in corso di causa a titolo del lucro cessante subito dall'azienda attrice all'esito della comparazione della propria dichiarazione dei redditi del corrente anno 2011 con quelli già dichiarati nel triennio, somma da liquidarsi in via equitativa”.
In data 24.01.2012 la società si è costituita in giudizio chiedendo, Controparte_4
in limine litis, il pagamento in suo favore, ex art 186 bis cpc o ai sensi dell'art.186 ter cpc, della somma di € 36.731,74 dovutale a titolo di corrispettivo delle forniture descritte in atti e di cui alle fatture prodotte;
somma, questa, non contestata dall'attrice; nel merito, ha contestato le asserite pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto, comunque, il pagamento del corrispettivo delle forniture di granaglie, di cui alle fatture depositate in comparsa di costituzione, nella misura di € 36.731,74.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, sono state espletate alle prove orali: all'udienza del 23.1.2014 è stato assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della all'udienza del 14.05.15 Controparte_1 Controparte_5
sono stati sentiti i testi di parte convenuta e e il teste Testimone_1 Testimone_2
di parte at-trice all'udienza del 4.10.2019 sono stati escussi i testi di Testimone_3
parte attrice e . Testimone_4 Testimone_5
Dopo numerosi rinvii, dipesi da variazioni tabellari del Tribunale, all'udienza del
15.10.2024 veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, redatte da sola parte convenuta.
***
2. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la prospettazione attorea, i rapporti tra le parti sarebbero sussumibili nel contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli e beni alimentari, che è riconducibile al contratto tipico di somministrazione;
è opportuno, dunque, esaminare brevemente le caratteristiche della figura negoziale in questione.
Secondo l'art. 1559 c.c., la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
La prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo;
è continuativa se manca il lasso di tempo e la fornitura è costante.
La somministrazione configura un'ipotesi tipica di contratto di durata (1458 c.c.); con ciò il contratto si qualifica — nel sistema della legge — come un rapporto tipico di durata, destinato a funzionare con relativa stabilità ed uniformità per lunghi periodi o cicli. Prestazioni periodiche, essenzialmente, nelle somministrazioni per alienazione, laddove dati quantitativi di cose, ad epoche fisse — giornaliere, settimanali, mensili, stagionali — devono essere fornite in proprietà al somministrato.
Prestazioni continuative, invece, nelle somministrazioni per consumo, o per godimento (locazione, uso), in cui le cose vengono messe a disposizione del somministrato, affinché se ne serva quotidianamente quando gli occorrano e secondo il bisogno: come per le somministrazioni di energia elettrica, gas, calore, acqua potabile, che importano appunto una continuità (potenziale od effettiva) di utilizzazione.
Trattasi di un elemento essenziale del contratto, per cui esulano dal relativo regolamento giuridico le forniture di cose una tantum che si esauriscono in un' unica consegna, sebbene presupponenti ancor esse un' organizzazione preparatoria, più o meno lunga o complessa.
Le varie prestazioni poi — nelle quali la periodicità o la continuità si estrinseca — sono concepite nel rapporto in funzione organica, ricollegate cioè le une alle altre come a sviluppo armonico graduale di un rapporto unitario. Non tuttavia al punto da doversi considerare come momenti esecutivi di una prestazione unica, come tale originariamente individuata e globalmente dedotto in contratto, laddove le prestazioni, dovendosi adattare quantitativamente -ed in certo senso anche qualitativamente -ai bisogni del somministrato, restano nella loro entità generalmente indefinite e relativamente autonome. Per cui la somministrazione si distingue, ad esempio, dalla vendita a consegne nella quale l'oggettivazione è unica, prestabilita, e ripartita, sia pure a periodi fissi, è soltanto l'esecuzione. Notevoli restano tuttavia le affinità tra i due contratti.
Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.), naturalmente oneroso. Essa condivide con la vendita (1470 c.c.) l'oggetto, consistente in un dare, ma se ne distingue per la pluralità di prestazioni, così come, specificamente, nel caso di vendita a consegne ripartite (in cui l'unica prestazione è frazionata nel tempo). La prestazione di dare, inoltre, distingue la somministrazione dall'appalto (1655 c.c.). La somministrazione delle cose può essere fatta per il loro semplice uso, nel qual caso se ne acquista il solo godimento con l'obbligo di restituirle, ovvero per il loro consumo, nel qual caso il somministrato, divenuto proprietario, deve corrispondere un prezzo.
Come accennato, il contratto di somministrazione si distingue dall'appalto perché ha per oggetto la prestazione di cose (art. 1559 del c.c.), mentre è considerato oggetto dell'appalto il compimento di un'opera o di un servizio (art. 1655 del c.c.). Caratteristica costante della somministrazione è la periodicità e la continuità delle prestazioni, che nell'appalto si ha soltanto quando il contratto ha per oggetto un servizio. Malgrado però tale periodicità o continuità, che implica pluralità di prestazioni, ciascuna delle quali ha o può avere in certa misura sorte autonoma, la somministrazione serba il carattere di contratto unitario, che è comprovato dal nesso tra le varie prestazioni, dal fatto che esse hanno tutte il medesimo contenuto, e dall'unità del prezzo.
Contribuisce a caratterizzare il contratto di somministrazione una regola finale della sua disciplina (art. 1570 del c.c.), la quale stabilisce che alla somministrazione sono applicabili anche le norme proprie del tipo dì contratto corrispondente alla natura delle singole prestazioni. Questo rinvio acquista significato, specialmente con riguardo al contratto di vendita mobiliare;
rispetto al quale il connotato differenziale della somministrazione sembra debba risiedere nel fatto che questa implica pluralità di prestazioni, laddove, nella vendita mobiliare, anche se a consegne ripartite, la prestazione è unica, ancorché frazionata. Resta indubbia l'affinità tra i due contratti;
e quindi le regole della vendita mobiliare, se non contraddicono a quelle specifiche del contratto di somministrazione, potranno applicarsi e disciplinare ulteriormente quest'ultimo (così, ad esempio, in materia di difetti delle cose che il somministrante deve prestare).
Il contratto di somministrazione non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem", sicché la prova della sua stipulazione può fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
3. Tuttavia, nonostante la libertà di forma anche ad probationem, parte ricorrente non ha dato prova dell'esistenza di alcun contratto di somministrazione.
Sia dalla documentazione prodotta, sia dalle testimonianze assunte in questo giudizio, è emerso che il rapporto commerciale presente tra la e la Controparte_1 [...]
non era ascrivibile ad un contratto unico e continuativo di Controparte_6
somministrazione, con condizioni prestabilite per prestazioni a cadenza fissa, bensì una somma di diversificate vendite consumatesi nell'arco di 18 mesi intercorsi fra il marzo
2010 e il settembre 2011, tramite ordini non regolari che variavano nel tempo quanto al tipo di merce, al quantitativo e al prezzo.
In particolare, le fatture agli atti rappresentano singole vendite effettuate dalla CP_1
nei confronti dell'attrice, eterogenee per qualità dei prodotti, per quantità, per
[...]
corrispettivi e per tempi di consegna, dunque, in quanto tali, difficilmente compatibili con l'unitarietà vincolata del contratto di somministrazione invocato dall'attrice.
Per quanto riguarda le prove testimoniali, la teste all'udienza del Testimone_1
14.5.2015, ha confermato il capitolo 1 della memoria istruttoria di parte convenuta (vero che i rapporti commerciali tra la e la si Controparte_1 Controparte_6
sono consumati con 39 forniture di sostanze alimentari zootecniche nel periodo intercorso fra il marzo 2010 e il settembre 2011; emesse 39 fatture e tre note di accredito) e ha dichiarato: “confermo in quanto emettevo le fatture essendo impiegata nel settore amministrativo dello studio contabile;
ho emesso 39 fatture e tre note di accredito”. La teste ha confermato anche il capitolo 2 di parte convenuta, vale a dire che “le suddette forniture hanno riguardato di volta in volta quantitativi sempre variati di granone o granella di mais, farina di girasole decorticato, farina integrale di girasole, farina di estrazione di soia decorticata, orzo estero e in un'occasione semi di cotone”.
La teste ha altresì confermato sulla modalità delle forniture che gli ordini venivano effettuati telefonicamente di volta in volta dal dottor perché alcune telefonate le ha Tes_3
ricevute lei stessa e che la consegna di ogni singolo ordine era frutto di una trattativa commerciale. La trattativa si svolgeva in questi termini: “ricevevo la telefonata relativa agli ordi-ni, io provvedevo a passare la chiamata al legale rappresentante che con il signor provvedeva a Tes_3
stabilire il prezzo e quantitativo. Così ho sentito alcune volte che il colloquio avveni-va in mia presenza.
Preciso altresì che le telefonate relative agli ordini avvenivano in maniera non sistematica ma occasionale”
(anche la teste ha dichiarato che “era la prima volta che la Fattoria Sant'Anna ordinava Tes_2
semi di cotone”).
Ancora, la teste all'udienza del 15.5.2015, sulla asserita continuità delle Testimone_2
prestazioni ha dichiarato: “posso precisare che non c'era una periodicità negli ordinativi;
alcune volte le trattative non andavano a buon fine”.
La teste ha dichiarato che dal 2010 solo “nell'agosto 2011 c'è stata una fattura che Tes_1
ha riguardato l'ordine di semi di cotone nel quantitativo di kg 4.000” (si badi che ciò equivale al fabbisogno di 6/7 giorni di una stalla come quella descritta dall'attrice) e kg 25.000 di granella di mais”.
Sul fatto che non si trattasse di un rapporto unitario di somministrazione il teste di parte attrice (marito della legale rappresentante della Testimone_3 Controparte_6
la cui attendibilità è da valutare con attenzione, considerati gli interessi familiari) ha
[...]
dichiarato, all'udienza del 14.5.2015, che a richiesta telefonica la come sempre avrebbe CP_1
fornito il materiale. Il teste ha anche dichiarato che i prezzi venivano di volta in volta Tes_3
liberamente negoziati fra le parti tenendo a riferimento il prezzo medio di mercato;
ciò conferma quanto dichiarato dal legale rappresentante della che, Controparte_1
all'udienza del 23.1.2014 ha affermato che “l'ordine avveniva a seguito di trattativa sul prezzo e la consegna avveniva dopo la conferma del prezzo del prodotto richiesto”. Il teste ha anche confermato che la si rivolgeva anche Tes_3 Controparte_6
ad altre Aziende per la fornitura dei prodotti alimentari: “preciso che i semi di cotone non li compravamo esclusivamente presso la mi ha fornito del quantitativo occasionalmente ma non CP_1
ricordo né il quantitativo né l'occasione……………..essendo un prodotto che generalmente preferivamo acquistare direttamente in …..”
Questa dichiarazione avvalora la dichiarazione del legale rappresentante della CP_1
sul capitolo 6 di parte attrice: “non è vero, perché il trasportatore che consegnava la
[...]
merce dell'attrice per mio conto signor mi riferiva che caricava merce per la Fattoria Persona_1
Sant'Anna anche presso altri fornitori.”
Quanto agli ulteriori testi escussi su indicazione di parte attrice all'udienza del 4.10.2019, si evidenzia che su tutti i capitoli di prova sottopostigli ha risposto nulla Testimone_4
so.
Quanto invece alle dichiarazioni del teste (perito di fiducia dell'attrice Testimone_5
che ha redatto per la stessa la perizia di parte prodotta sub Controparte_6
4), quelle afferenti i rapporti intercorsi tra e la Controparte_6 CP_1
non sono particolarmente rilevanti, trattandosi di fatti che a lui sono stati
[...]
riferiti dalla stessa Fattoria Sant'Anna e dei quali non ha avuto conoscenza diretta.
4. Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, pare evidente che i rapporti intercorsi tra la e la non possano Controparte_1 Controparte_6
essere inquadrati nell'ambito della disciplina del contratto di somministrazione di merce in quanto le vendite dei prodotti zootecnici non derivavano da una unica radice contrattuale, né con riferimento all'oggetto della prestazione che variava di volta in volta, né con riferimento alla quantità della merce fornita, né con riferimento ai prezzi che venivano specificatamente e liberamente negoziati dalle parti di volta in volta per ogni singola fornitura, né tantomeno con riferimento alla continuità e periodicità della prestazione (lo stesso testo teste a tale riguardo ha riferito che le prestazioni della Tes_3
venivano richieste dalla Fattoria di volta in volta su comunicazione telefonica, CP_1
vale a dire che fra le parti si consumava una prestazione non di durata ma istantanea, tipica della vendita con pronta consegna). Nel caso specifico, tra l'altro, non è possibile neppure inquadrare i rapporti commerciali fra le parti nell'ambito della vendita a consegne ripartite, nel quale l'unica prestazione è distribuita nel tempo, dato che non si è di fronte ad un contratto unico con consegna della merce in tempi diversi o suddiviso in parti o frazioni, ma il rapporto commerciale – per quanto duraturo e assiduo - da tante singole e differenti vendite, che si realizzavano attraverso uno specifico ordine, la sua accettazione, e il pagamento del corrispettivo.
Mancando la prova del contratto di somministrazione, e quindi l'esistenza in capo alla di un obbligo a eseguire prestazioni periodiche e con oggetto Controparte_1
predeterminato (per quantità, prezzi e continuità della fornitura) di consegna di prodotti alimentari, viene meno il presupposto tesso della responsabilità, e dunque è superflua ogni valutazione circa l'esistenza e la quantificazione del danno.
5. La domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, avente ad oggetto il credito vantato della nei confronti della per la Controparte_1 Controparte_6
somma di € 36.731,74 dovuta a saldo delle fatture nn.730/2011,852/2011,
870/2011,884/2011 e 934/2011 non può che essere accolta, poiché non solo parte attrice non lo ha contestato ma la sua esistenza emerge anche dagli stessi documenti depositati in allegato all'atto di citazione (vds il doc. 5 allegato all'atto di citazione); trattandosi di un debito di valuta è dovuta sia la rivalutazione che gli interessi di mora.
6. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda della;
Controparte_6
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1
condanna la per il titolo di cui in motivazione, al Controparte_6
pagamento in favore della convenuta di euro 36.731,74, oltre rivalutazione e interessi nella misura fissata dal d. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di liquidate in euro 3.809,00, oltre iva e cpa come per Controparte_1
legge.
Così deciso in Isernia, il 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio