CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.534/2023 R.G. di rinvio dalla Cassazione promosso da:
AVV. PIETRO MENCHINI del foro di Massa, che si difende in proprio
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
AVV. rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe D'Ottavio Controparte_1
del Foro di Reggio Calabria, per mandato in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CP_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per l'attore in riassunzione:
1 “Voglia l'On.le Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, in accoglimento delle conclusioni precisate nel giudizio di appello n.
531/2011 R.G., così provvedere:
1) in rito, dichiarare la tardività della costituzione in giudizio del signor (in CP_2
proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della in quanto Controparte_3 effettuata oltre il termine di cui agli artt. 166 e 347 c.p.c. e quindi l'inammissibilità di tutto quanto ivi dedotto, esposto, eccepito e domandato dal suddetto appellato nella propria comparsa di costituzione depositata in data 23.11.2011, con ogni conseguente statuizione e pronuncia di legge;
2) nel merito, respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello interposto dall'avv. avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 670/2010, Controparte_1 emessa il 20.7.2010, depositata il 15.10.2010 (a cui ha adesivamente aderito l'appellato
in proprio e quale rappresentante legale della con la CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 23.11.2011) e, per
l'effetto, rigettare ogni avversaria domanda, eccezione, istanza e conclusione, sia di rito che di merito, nessuna esclusa, con integrale conferma anche in punto di spese, della sentenza di primo grado;
3) condannare l'avv. e il signor (in proprio e nella Controparte_1 CP_2
qualità di legale rappresentante pro-tempore della , alla refusione, Controparte_3
in solido tra di loro, ovvero per quanto di rispettiva responsabilità, delle spese e competenze di lite, anche del presente grado di giudizio e di quello di cassazione”.
Per il convenuto:
“Per tutte le superiori ragioni chiede il rigetto della domanda avversaria con il favore delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e del ricorso in Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione l'avv. ET Menchini conveniva in giudizio l'avv. CP_1
per sentir pronunciare a suo carico la condanna al pagamento della somma di
[...]
euro 9.394,62 oltre IVA e CPA, che riteneva fosse dallo stesso dovuta - sia a titolo di compensi professionali maturati che a titolo di spese sostenute - per l'attività svolta su incarico del convenuto e nell'interesse di riguardo a procedimenti Controparte_3
promossi da e contro la suddetta società innanzi al Tribunale di Massa.
2 Il convenuto si costituiva chiedendo: i) in via preliminare, di essere autorizzato CP_1
alla chiamata in garanzia di in proprio e in qualità di rappresentante della CP_2
società Imeffe Marmi;
ii) nel merito, di rigettare la domanda e di accertare che il mandato alle liti oggetto di causa era stato conferito direttamente dalla CP_3 all'attore e che, in ogni caso, la società si era accollata il pagamento delle spese e delle competenze difensive in sede di accordo transattivo, accettato dall'attore; iii) in via del tutto subordinata, l'accertamento dell'esatto ammontare degli onorari, in relazione al valore reale delle vertenze e delle attività effettivamente svolte, con manleva a carico della CP_3
Con comparsa di costituzione si costituiva tardivamente che affermava di CP_2 aver conferito direttamente l'incarico professionale all'attore; inoltre, contestava l'effettività di tutte le prestazioni svolte dall' avv. Menchini e la quantificazione dei compensi. Concludeva chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria;
in subordine, chiedeva l'accertamento del giusto ed equo compenso dovuto all'attore per l'attività svolta, detratte le somme ricevute per anticipi corrisposti.
La causa era decisa dal Tribunale di Massa che condannava l'avv. a pagare CP_1
l'importo di euro 5.780,13 oltre iva e c.p.a. (a seguito del pagamento di di una CP_2
parte delle competenze professionali) da maggiorarsi annualmente degli interessi legali a decorrere dalla messa in mora e fino al saldo;
condannava in solido i convenuti a rimborsare all'attore le spese di lite.
2. L'avv. proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza, il CP_1
respingimento della domanda attorea. Si costituivano sia l'appellato Menchini sia (seppur tardivamente) il terzo chiamato i quali concludevano l'uno, per la conferma della CP_2
sentenza di primo grado, l'altro, aderendo alle ragioni poste a fondamento del gravame proposto da . CP_1
La Corte di appello in parte dichiarava inammissibile, in parte respingeva l'impugnazione e condannava e in solido tra loro a rifondere all'avv. Menchini le spese CP_1 CP_2
di lite del gravame.
3. proponeva ricorso per Cassazione al quale Menchini rispondeva con CP_1
controricorso, rimaneva contumace;
la Corte di legittimità cassava la sentenza di CP_2
secondo grado e rinviava alla Corte di appello.
3 4. L'avv. Menchini, dopo aver riassunto la causa davanti al giudice di rinvio, concludeva chiedendo: i) il rigetto dell'appello e la conferma, anche in punto di spese, della sentenza di primo grado;
ii) la condanna dei convenuti alla refusione, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio e di quello di cassazione. Si costituiva l'avv. CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio e di cassazione mentre il convenuto veniva dichiarato contumace. La CP_2
Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 24.10.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI DIRITTO
La Corte di Cassazione ha rinviato la causa a questa Corte di Appello per nuovo esame del merito. Questo giudice del rinvio è chiamato a valutare se l'attività professionale svolta dall'avv. Menchini sia riconducibile ad un incarico conferito personalmente e direttamente dall'avv. (secondo la prospettazione dell'attore in riassunzione) CP_1
oppure dalla società Imeffe Marmi s.a.s. nella persona del legale rappresentante (secondo quanto sostenuto dal convenuto).
2. Così perimetrato l'ambito obiettivo del presente giudizio di rinvio, sul quale è chiamata a pronunciarsi questa Corte, deve rilevarsi che ogni altra questione di rito relativa ai pregressi gradi di giudizio risulta preclusa in questa fase, alla luce del dictum del giudice della nomofilachia che ha sollecitato un rinnovato esame nel merito della controversia.
3. Dunque, è necessario considerare la domanda di accertamento e di condanna al pagamento del credito professionale oggetto di causa proposta dall'avv. Menchini ed è necessario individuare il soggetto dotato di legittimazione sostanziale passiva in relazione al pagamento dei compensi professionali.
Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema: <ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Nè rileva, nell'ipotesi di procura ad litem
4 rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi>>, si vedano Cass. Civ. Sez. II. n. 24010 del 27.12.2004 e n. 26060 del
20.11.2013.
Ciò posto, dalla documentazione allegata agli atti non è emerso alcun elemento di prova contraria alla presunzione di coincidenza tra conferimento della procura e conferimento dell'incarico. Al contrario sussistono molteplici elementi che, nel caso di specie, corroborano il convincimento per cui l'incarico professionale è stato conferito dalla società a favore dell'avv. Menchini.
Orbene, non vi è prova idonea a superare la presunzione che il soggetto obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato sia colui che ha rilasciato la procura poiché: innanzitutto, rileva il fatto che il mandato alle liti è stato conferito da parte di congiuntamente all'avv. Menchini ET e all'avv. (si CP_3 Controparte_1
vedano procura alle liti nella causa r.g. 1831/2001 promossa da Imeffe Marmi contro procura alle liti nelle cause r.g. 1975/2001 e 320/2001 promosse da CP_4 [...]
contro
Imeffe Marmi). In secondo luogo, dalla documentazione vi è Parte_1
prova che tra e Menchini vi è stato un rapporto diretto considerato che vi CP_3
erano stati contatti telefonici tra loro, la società aveva proceduto ad effettuare pagamenti diretti delle competenze professionali, proposte di pagamenti a saldo e stralcio, pagamenti dilazionati e ad avanzare proposte di rateizzazione (si vedano docc. 25, 27 prodotti da
Menchini con atto di citazione, doc. 49 prodotto da Menchini con comparsa ex art. 170 e
180 cpc, doc. 2 prodotto da con comparsa di risposta nel 1° grado). In terzo CP_1
luogo, Menchini afferma che alcuni pagamenti effettuati da Marmi Imeffe, per i quali era stata rilasciata fattura alla società, si riferirebbero a pratiche diverse da quelle oggetto di causa e dunque non potrebbero essere esaminate ai fini della soluzione della presente lite
(si fa riferimento al doc. 49 delle produzioni Menchini sopra citato, alle fatture di cui al doc.4 produzioni ); sul punto - posto che per il patrocinio in altre controversie CP_1
l'avv. Menchini ha ricevuto incarico direttamente da - è ragionevole CP_3
desumere che anche rispetto alla controversia per cui ha svolto attività professionale abbia ricevuto incarico direttamente dalla stessa cliente. Infine, ad ulteriore conferma del fatto che l'incarico per la prestazione professionale dell'avv. Menchini sia stato conferito
5 da parte di colui che ha rilasciato la procura si può considerare l'avvenuto incasso da parte di Menchini del versamento effettuato dalla in corso di causa (in CP_3
data 17.05.2006, si vedano docc. 53 e 54 prodotti da Menchini in primo grado), dallo stesso accettato a titolo di acconto sui maggiori crediti professionali azionati nel presente giudizio. Se tale soggetto non fosse stato l'effettivo debitore tale pagamento sarebbe stato indebito e dunque suscettibile di ripetizione.
4. Il rigetto della domanda attrice assorbe le questioni sollevate dalla difesa del convenuo relative alla quantificazione dei compensi.
5. propone poi domanda di condanna alla restituzione di tutti gli importi sino CP_1
ad oggi versati (a titolo di sorte di condanna e spese difensive, con interessi moratori e compensativi) in esecuzione delle sentenze oggi annullate. Sul punto, si rileva che - oltre al fatto che la domanda è stata presentata dal per la prima volta in sede di CP_1
comparsa conclusionale e conseguentemente inammissibile - in ogni caso la domanda è stata effettuata in termini generici e non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento.
6. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, considerata l'avvenuta riforma della sentenza di primo grado, vista la natura del rapporto tra le parti e la specificità della causa, si ritiene che possano essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, pubblicata in data 05.01.2015, n. 3 promosso da:
AVV. PIETRO MENCHINI ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
AVV. CONVENUTO IN Controparte_1
RIASSUNZIONE
nonché contro
CONVENUTO CP_5
CONTUMACE
così decide:
6 respinge la domanda proposta da Menchini ET nei confronti di;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese relative a tutti i pregressi gradi di giudizio nonché del presente giudizio di rinvio.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che la domanda attrice è stata integralmente respinta.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n.534/2023 R.G. di rinvio dalla Cassazione promosso da:
AVV. PIETRO MENCHINI del foro di Massa, che si difende in proprio
ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
AVV. rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe D'Ottavio Controparte_1
del Foro di Reggio Calabria, per mandato in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di in proprio e quale legale rappresentante p.t. di CP_2 Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per l'attore in riassunzione:
1 “Voglia l'On.le Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, in accoglimento delle conclusioni precisate nel giudizio di appello n.
531/2011 R.G., così provvedere:
1) in rito, dichiarare la tardività della costituzione in giudizio del signor (in CP_2
proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della in quanto Controparte_3 effettuata oltre il termine di cui agli artt. 166 e 347 c.p.c. e quindi l'inammissibilità di tutto quanto ivi dedotto, esposto, eccepito e domandato dal suddetto appellato nella propria comparsa di costituzione depositata in data 23.11.2011, con ogni conseguente statuizione e pronuncia di legge;
2) nel merito, respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello interposto dall'avv. avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 670/2010, Controparte_1 emessa il 20.7.2010, depositata il 15.10.2010 (a cui ha adesivamente aderito l'appellato
in proprio e quale rappresentante legale della con la CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 23.11.2011) e, per
l'effetto, rigettare ogni avversaria domanda, eccezione, istanza e conclusione, sia di rito che di merito, nessuna esclusa, con integrale conferma anche in punto di spese, della sentenza di primo grado;
3) condannare l'avv. e il signor (in proprio e nella Controparte_1 CP_2
qualità di legale rappresentante pro-tempore della , alla refusione, Controparte_3
in solido tra di loro, ovvero per quanto di rispettiva responsabilità, delle spese e competenze di lite, anche del presente grado di giudizio e di quello di cassazione”.
Per il convenuto:
“Per tutte le superiori ragioni chiede il rigetto della domanda avversaria con il favore delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e del ricorso in Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione l'avv. ET Menchini conveniva in giudizio l'avv. CP_1
per sentir pronunciare a suo carico la condanna al pagamento della somma di
[...]
euro 9.394,62 oltre IVA e CPA, che riteneva fosse dallo stesso dovuta - sia a titolo di compensi professionali maturati che a titolo di spese sostenute - per l'attività svolta su incarico del convenuto e nell'interesse di riguardo a procedimenti Controparte_3
promossi da e contro la suddetta società innanzi al Tribunale di Massa.
2 Il convenuto si costituiva chiedendo: i) in via preliminare, di essere autorizzato CP_1
alla chiamata in garanzia di in proprio e in qualità di rappresentante della CP_2
società Imeffe Marmi;
ii) nel merito, di rigettare la domanda e di accertare che il mandato alle liti oggetto di causa era stato conferito direttamente dalla CP_3 all'attore e che, in ogni caso, la società si era accollata il pagamento delle spese e delle competenze difensive in sede di accordo transattivo, accettato dall'attore; iii) in via del tutto subordinata, l'accertamento dell'esatto ammontare degli onorari, in relazione al valore reale delle vertenze e delle attività effettivamente svolte, con manleva a carico della CP_3
Con comparsa di costituzione si costituiva tardivamente che affermava di CP_2 aver conferito direttamente l'incarico professionale all'attore; inoltre, contestava l'effettività di tutte le prestazioni svolte dall' avv. Menchini e la quantificazione dei compensi. Concludeva chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria;
in subordine, chiedeva l'accertamento del giusto ed equo compenso dovuto all'attore per l'attività svolta, detratte le somme ricevute per anticipi corrisposti.
La causa era decisa dal Tribunale di Massa che condannava l'avv. a pagare CP_1
l'importo di euro 5.780,13 oltre iva e c.p.a. (a seguito del pagamento di di una CP_2
parte delle competenze professionali) da maggiorarsi annualmente degli interessi legali a decorrere dalla messa in mora e fino al saldo;
condannava in solido i convenuti a rimborsare all'attore le spese di lite.
2. L'avv. proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza, il CP_1
respingimento della domanda attorea. Si costituivano sia l'appellato Menchini sia (seppur tardivamente) il terzo chiamato i quali concludevano l'uno, per la conferma della CP_2
sentenza di primo grado, l'altro, aderendo alle ragioni poste a fondamento del gravame proposto da . CP_1
La Corte di appello in parte dichiarava inammissibile, in parte respingeva l'impugnazione e condannava e in solido tra loro a rifondere all'avv. Menchini le spese CP_1 CP_2
di lite del gravame.
3. proponeva ricorso per Cassazione al quale Menchini rispondeva con CP_1
controricorso, rimaneva contumace;
la Corte di legittimità cassava la sentenza di CP_2
secondo grado e rinviava alla Corte di appello.
3 4. L'avv. Menchini, dopo aver riassunto la causa davanti al giudice di rinvio, concludeva chiedendo: i) il rigetto dell'appello e la conferma, anche in punto di spese, della sentenza di primo grado;
ii) la condanna dei convenuti alla refusione, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio e di quello di cassazione. Si costituiva l'avv. CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio e di cassazione mentre il convenuto veniva dichiarato contumace. La CP_2
Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 24.10.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI DIRITTO
La Corte di Cassazione ha rinviato la causa a questa Corte di Appello per nuovo esame del merito. Questo giudice del rinvio è chiamato a valutare se l'attività professionale svolta dall'avv. Menchini sia riconducibile ad un incarico conferito personalmente e direttamente dall'avv. (secondo la prospettazione dell'attore in riassunzione) CP_1
oppure dalla società Imeffe Marmi s.a.s. nella persona del legale rappresentante (secondo quanto sostenuto dal convenuto).
2. Così perimetrato l'ambito obiettivo del presente giudizio di rinvio, sul quale è chiamata a pronunciarsi questa Corte, deve rilevarsi che ogni altra questione di rito relativa ai pregressi gradi di giudizio risulta preclusa in questa fase, alla luce del dictum del giudice della nomofilachia che ha sollecitato un rinnovato esame nel merito della controversia.
3. Dunque, è necessario considerare la domanda di accertamento e di condanna al pagamento del credito professionale oggetto di causa proposta dall'avv. Menchini ed è necessario individuare il soggetto dotato di legittimazione sostanziale passiva in relazione al pagamento dei compensi professionali.
Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema: <ai fini di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. In tal caso chi agisce per il conseguimento del compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura. Nè rileva, nell'ipotesi di procura ad litem
4 rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti, e non all'incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi>>, si vedano Cass. Civ. Sez. II. n. 24010 del 27.12.2004 e n. 26060 del
20.11.2013.
Ciò posto, dalla documentazione allegata agli atti non è emerso alcun elemento di prova contraria alla presunzione di coincidenza tra conferimento della procura e conferimento dell'incarico. Al contrario sussistono molteplici elementi che, nel caso di specie, corroborano il convincimento per cui l'incarico professionale è stato conferito dalla società a favore dell'avv. Menchini.
Orbene, non vi è prova idonea a superare la presunzione che il soggetto obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato sia colui che ha rilasciato la procura poiché: innanzitutto, rileva il fatto che il mandato alle liti è stato conferito da parte di congiuntamente all'avv. Menchini ET e all'avv. (si CP_3 Controparte_1
vedano procura alle liti nella causa r.g. 1831/2001 promossa da Imeffe Marmi contro procura alle liti nelle cause r.g. 1975/2001 e 320/2001 promosse da CP_4 [...]
contro
Imeffe Marmi). In secondo luogo, dalla documentazione vi è Parte_1
prova che tra e Menchini vi è stato un rapporto diretto considerato che vi CP_3
erano stati contatti telefonici tra loro, la società aveva proceduto ad effettuare pagamenti diretti delle competenze professionali, proposte di pagamenti a saldo e stralcio, pagamenti dilazionati e ad avanzare proposte di rateizzazione (si vedano docc. 25, 27 prodotti da
Menchini con atto di citazione, doc. 49 prodotto da Menchini con comparsa ex art. 170 e
180 cpc, doc. 2 prodotto da con comparsa di risposta nel 1° grado). In terzo CP_1
luogo, Menchini afferma che alcuni pagamenti effettuati da Marmi Imeffe, per i quali era stata rilasciata fattura alla società, si riferirebbero a pratiche diverse da quelle oggetto di causa e dunque non potrebbero essere esaminate ai fini della soluzione della presente lite
(si fa riferimento al doc. 49 delle produzioni Menchini sopra citato, alle fatture di cui al doc.4 produzioni ); sul punto - posto che per il patrocinio in altre controversie CP_1
l'avv. Menchini ha ricevuto incarico direttamente da - è ragionevole CP_3
desumere che anche rispetto alla controversia per cui ha svolto attività professionale abbia ricevuto incarico direttamente dalla stessa cliente. Infine, ad ulteriore conferma del fatto che l'incarico per la prestazione professionale dell'avv. Menchini sia stato conferito
5 da parte di colui che ha rilasciato la procura si può considerare l'avvenuto incasso da parte di Menchini del versamento effettuato dalla in corso di causa (in CP_3
data 17.05.2006, si vedano docc. 53 e 54 prodotti da Menchini in primo grado), dallo stesso accettato a titolo di acconto sui maggiori crediti professionali azionati nel presente giudizio. Se tale soggetto non fosse stato l'effettivo debitore tale pagamento sarebbe stato indebito e dunque suscettibile di ripetizione.
4. Il rigetto della domanda attrice assorbe le questioni sollevate dalla difesa del convenuo relative alla quantificazione dei compensi.
5. propone poi domanda di condanna alla restituzione di tutti gli importi sino CP_1
ad oggi versati (a titolo di sorte di condanna e spese difensive, con interessi moratori e compensativi) in esecuzione delle sentenze oggi annullate. Sul punto, si rileva che - oltre al fatto che la domanda è stata presentata dal per la prima volta in sede di CP_1
comparsa conclusionale e conseguentemente inammissibile - in ogni caso la domanda è stata effettuata in termini generici e non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento.
6. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, considerata l'avvenuta riforma della sentenza di primo grado, vista la natura del rapporto tra le parti e la specificità della causa, si ritiene che possano essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, pubblicata in data 05.01.2015, n. 3 promosso da:
AVV. PIETRO MENCHINI ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
AVV. CONVENUTO IN Controparte_1
RIASSUNZIONE
nonché contro
CONVENUTO CP_5
CONTUMACE
così decide:
6 respinge la domanda proposta da Menchini ET nei confronti di;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese relative a tutti i pregressi gradi di giudizio nonché del presente giudizio di rinvio.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che la domanda attrice è stata integralmente respinta.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
7