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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG 2369/2019 TRA
(Cod fisc: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1952 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Tuscania (VT), Strada Martana snc, presso lo studio dell'Avv. Raffaello Maria Cirilli (C.F.
- PEC: - FAX 0761 C.F._2 Email_1
443596 ), che la rappresenta giusta procura in atti Attore Contro
, nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso, per procura alla liti in atti, dall'Avv. Alessandro Massai del foro di Siena con studio in Torrita di Siena Loc. Foenna n. 10, tel. fax 0577-686060, pec Email_2 codice fiscale , presso il quale ha eletto Email_3 C.F._4 domicilio Convenuto Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 22.03.2019 la IG. , premesso di aver Parte_1 concesso in locazione all'intimato resistente ad uso commerciale, stagionale, in forza di contratto registrato in data 11.04.2018 presso l'Ufficio del registro di Orbetello, al n. 581, l'immobile situato in Montalto di Castro, in Largo del Palombaro, identificato catastalmente al Foglio 88 Particella 153 Categoria C1, gli ha intimato sfratto per finita locazione per la scadenza contrattuale del 30.9.2018 intervenuta senza che l'immobile fosse stato rilasciato. Premetteva l'attrice che il contratto in oggetto era stato stipulato per la stagione primaverile- estiva 2018 (1.4.18 . 30.9.2018) specificamente per un periodo di mesi sette a decorrere dal 01.04.2018 e per il canone mensile di € 350,00; che a seguito della scadenza del contratto e la mancata comunicazione di rinnovo, il conduttore, nonostante i numerosi solleciti, non aveva liberato l'immobile nè proceduto alla consegna dello stesso. In via subordinata parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore che aveva realizzato nell'immobile opere abusive (installazione di un servizio igienico prefabbricato monoblocco su area comunale, installazione di un serramento in vetro;
tamponatura dall'interno del locale di n.2 aperture sul lato sud dell'immobile mediante lastre in cartongesso), . Si costituiva il convenuto che rappresentava che il contratto stipulato e sottoscritto tra le parti costituiva un contratto standard di locazione commerciale non avendo né carattere transitorio né a carattere stagionale e quindi la sua naturale validità era di anni 6 +6; che infatti la controparte nel mese di giugno 2019 aveva ricevuto i canoni di marzo, aprile e maggio 2019 senza eccezioni;
che il patto relativo ad una durata inferiore a quella legale era nullo. Chiedeva il rigetto della domanda di rilascio e, in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di euro 6500,00. Ordinato il rilascio ex art.665 c.p.c disposto il mutamento del rito, con la memoria integrativa il convenuto produceva il verbale di rilascio da cui emergeva che le opere abusive non erano state rimosse. Istruita la causa con prove testimoniali il giudice l'assumeva in decisione in data 10.7.25. La domanda attorea è fondata e va accolta. Il contratto inter partes, nonostante l'utilizzo di un modulo standard, va qualificato come locazione commerciale di tipo stagionale. Tanto si ricava dalla pattuizione della durata per mesi 7 proprio nel periodo primaverile- estivo (1.4.2018-30.9.2018) che costituisce per la località ove è posto l'immobile (Montalto di Castro) la stagione commercialmente più appetibile e dalle prove testimoniali che hanno confermato il carattere stagionale dell'attività esercitata nell'immobile (vedi la IG. Tes_1 dipendente del convenuto: “ dal 1 ottobre 2018 il negozio di abbigliamento è rimasto chiuso;
.. nel periodo da novembre ad aprile in MONTALTO DI CASTRO c'è pochissima frequentazione ed i locali sono aperti solo saltuariamente e la maggior parte chiusi ) . L'art.27 comma 5 della legge n.392/78 prevede: “se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto”. Non vi è evidenza che il IG. abbia comunicato alla locatrice la sua intenzione CP_1 di locare l'immobile anche per la stagione successiva. Anzi, il convenuto in data 30.09.2018 comunicava alla IG.ra , figlia dell'odierna attrice, il recesso dal rapporto Persona_1 di lavoro in ragione della chiusura del punto vendita sito in Largo del Palombaro, oggetto del contratto di locazione per cui è causa (cfr doc.4) apparendo quindi evidente, sotto questo altro ulteriore profilo, la volontà da parte del IG. , di non proseguire nella CP_1 locazione stagionale concordata, anzi di chiudere definitivamente tale attività (cosa poi di fatto avvenuta), con la conseguenza che il contratto è cessato alla data del 30.9.2018. Infatti la S.C. – Cass. Sez.III, Sentenza n. 7687 del 21/03/2008, ha precisato: “La locazione di immobile stagionale é caratterizzata dalla durata iniziale limitata al tempo in cui l'attività che il conduttore può esercitare nell'immobile é economicamente vantaggiosa e, quindi, dal collegamento funzionale del bene locato con l'esercizio di tale attività e dalla mancanza di interesse del conduttore alla utilizzazione del bene per il tempo residuo alla stagione, nonché dalla rinnovabilità del contratto, "ad nutum" del conduttore, per il medesimo periodo in cui ricorrono le dette condizioni, per un massimo di sei anni, con la facoltà del locatore di richiedere annualmente l'aggiornamento del canone”. L'immobile risulta esser stato nelle ore riconsegnato, da cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul punto. Quanto alla domnada riconvenzionale subordinata del convenuto, finalizzata al riconoscimento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la domanda va respinta giacché il contratto è cessato per volontà concorde delle parti consacrata nel contratto e non per iniziativa della locatrice da cui la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 L. n.392/78. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile in sito in Largo del Palombaro in Marina di Montalto (VT), cessato alla data del 30.9.2018 per scadenza contrattuale;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
rigetta la riconvenzionale del convenuto;
condanna alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 90,00 per esborsi ed euro 2100,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 13 luglio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Roberta Nardone
(Cod fisc: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1952 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Tuscania (VT), Strada Martana snc, presso lo studio dell'Avv. Raffaello Maria Cirilli (C.F.
- PEC: - FAX 0761 C.F._2 Email_1
443596 ), che la rappresenta giusta procura in atti Attore Contro
, nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso, per procura alla liti in atti, dall'Avv. Alessandro Massai del foro di Siena con studio in Torrita di Siena Loc. Foenna n. 10, tel. fax 0577-686060, pec Email_2 codice fiscale , presso il quale ha eletto Email_3 C.F._4 domicilio Convenuto Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 22.03.2019 la IG. , premesso di aver Parte_1 concesso in locazione all'intimato resistente ad uso commerciale, stagionale, in forza di contratto registrato in data 11.04.2018 presso l'Ufficio del registro di Orbetello, al n. 581, l'immobile situato in Montalto di Castro, in Largo del Palombaro, identificato catastalmente al Foglio 88 Particella 153 Categoria C1, gli ha intimato sfratto per finita locazione per la scadenza contrattuale del 30.9.2018 intervenuta senza che l'immobile fosse stato rilasciato. Premetteva l'attrice che il contratto in oggetto era stato stipulato per la stagione primaverile- estiva 2018 (1.4.18 . 30.9.2018) specificamente per un periodo di mesi sette a decorrere dal 01.04.2018 e per il canone mensile di € 350,00; che a seguito della scadenza del contratto e la mancata comunicazione di rinnovo, il conduttore, nonostante i numerosi solleciti, non aveva liberato l'immobile nè proceduto alla consegna dello stesso. In via subordinata parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore che aveva realizzato nell'immobile opere abusive (installazione di un servizio igienico prefabbricato monoblocco su area comunale, installazione di un serramento in vetro;
tamponatura dall'interno del locale di n.2 aperture sul lato sud dell'immobile mediante lastre in cartongesso), . Si costituiva il convenuto che rappresentava che il contratto stipulato e sottoscritto tra le parti costituiva un contratto standard di locazione commerciale non avendo né carattere transitorio né a carattere stagionale e quindi la sua naturale validità era di anni 6 +6; che infatti la controparte nel mese di giugno 2019 aveva ricevuto i canoni di marzo, aprile e maggio 2019 senza eccezioni;
che il patto relativo ad una durata inferiore a quella legale era nullo. Chiedeva il rigetto della domanda di rilascio e, in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di euro 6500,00. Ordinato il rilascio ex art.665 c.p.c disposto il mutamento del rito, con la memoria integrativa il convenuto produceva il verbale di rilascio da cui emergeva che le opere abusive non erano state rimosse. Istruita la causa con prove testimoniali il giudice l'assumeva in decisione in data 10.7.25. La domanda attorea è fondata e va accolta. Il contratto inter partes, nonostante l'utilizzo di un modulo standard, va qualificato come locazione commerciale di tipo stagionale. Tanto si ricava dalla pattuizione della durata per mesi 7 proprio nel periodo primaverile- estivo (1.4.2018-30.9.2018) che costituisce per la località ove è posto l'immobile (Montalto di Castro) la stagione commercialmente più appetibile e dalle prove testimoniali che hanno confermato il carattere stagionale dell'attività esercitata nell'immobile (vedi la IG. Tes_1 dipendente del convenuto: “ dal 1 ottobre 2018 il negozio di abbigliamento è rimasto chiuso;
.. nel periodo da novembre ad aprile in MONTALTO DI CASTRO c'è pochissima frequentazione ed i locali sono aperti solo saltuariamente e la maggior parte chiusi ) . L'art.27 comma 5 della legge n.392/78 prevede: “se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto”. Non vi è evidenza che il IG. abbia comunicato alla locatrice la sua intenzione CP_1 di locare l'immobile anche per la stagione successiva. Anzi, il convenuto in data 30.09.2018 comunicava alla IG.ra , figlia dell'odierna attrice, il recesso dal rapporto Persona_1 di lavoro in ragione della chiusura del punto vendita sito in Largo del Palombaro, oggetto del contratto di locazione per cui è causa (cfr doc.4) apparendo quindi evidente, sotto questo altro ulteriore profilo, la volontà da parte del IG. , di non proseguire nella CP_1 locazione stagionale concordata, anzi di chiudere definitivamente tale attività (cosa poi di fatto avvenuta), con la conseguenza che il contratto è cessato alla data del 30.9.2018. Infatti la S.C. – Cass. Sez.III, Sentenza n. 7687 del 21/03/2008, ha precisato: “La locazione di immobile stagionale é caratterizzata dalla durata iniziale limitata al tempo in cui l'attività che il conduttore può esercitare nell'immobile é economicamente vantaggiosa e, quindi, dal collegamento funzionale del bene locato con l'esercizio di tale attività e dalla mancanza di interesse del conduttore alla utilizzazione del bene per il tempo residuo alla stagione, nonché dalla rinnovabilità del contratto, "ad nutum" del conduttore, per il medesimo periodo in cui ricorrono le dette condizioni, per un massimo di sei anni, con la facoltà del locatore di richiedere annualmente l'aggiornamento del canone”. L'immobile risulta esser stato nelle ore riconsegnato, da cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul punto. Quanto alla domnada riconvenzionale subordinata del convenuto, finalizzata al riconoscimento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la domanda va respinta giacché il contratto è cessato per volontà concorde delle parti consacrata nel contratto e non per iniziativa della locatrice da cui la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 L. n.392/78. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile in sito in Largo del Palombaro in Marina di Montalto (VT), cessato alla data del 30.9.2018 per scadenza contrattuale;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
rigetta la riconvenzionale del convenuto;
condanna alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 90,00 per esborsi ed euro 2100,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 13 luglio 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Roberta Nardone