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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott. ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 188/V.G. del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Parte_1 Parte_2
Piccone Casa,
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pisanu;
RESISTENTE
OGGETTO: ripartizione della pensione di reversibilità tra gli ex coniugi del de cuius
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il disposto dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1.12.1970 n° 898, “2. In caso di morte
dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da
cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della
durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in
tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli
altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o
passato a nuove nozze”.
Ciò premesso in termini generali, le odierne ricorrenti hanno richiesto concordemente di
“determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità relativo al defunto Persona_1
erogato dall' nella misura del 60% in favore di Controparte_1
e nella misura del 40% in favore di ”, con condanna dell' Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento della pensione di reversibilità in favore delle ricorrenti secondo le quote sopra indicate. L' si è rimessa alle conclusioni testé indicate. CP_2
Stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 9 l.n. 898/1970 e visto l'accordo delle parti, il
Collegio dispone che l' eroghi alle parti le percentuali di trattamento pensionistico, così come CP_1
sopra determinate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone la ripartizione della pensione di reversibilità spettante ad ed a Parte_1
quali ex coniugi del defunto nella misura del 60% in favore di Parte_2 Persona_1
e del 40% in favore di Parte_1 Parte_2
* dispone che l' corrisponda ad ed a le percentuali di CP_1 Parte_1 Parte_2
trattamento pensionistico, nella misura indicata al capo che precede;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Savona, 28.03.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta