Sentenza 13 marzo 1999
Massime • 1
La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con l'art. 1 l. 15 luglio 1966 n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, tenendo conto che l'impossibilità della prestazione lavorativa, anche se destinata ad esaurirsi in pochi giorni, può giustificare al suo manifestarsi l'immediato recesso dell'imprenditore dal rapporto lavorativo qualora un qualsiasi ritardo nella sostituzione del personale, le cui prestazioni siano divenute oggettivamente impossibili, finisca per tradursi concretamente in un "fermo" dell'attività produttiva o finisca per cagionare pregiudizi gravi e definitivi all'impresa (nella specie ad un dipendente aeroportuale svolgente le proprie mansioni negli spazi doganali era stato temporaneamente ritirato il tesserino di accesso ai medesimi a seguito di denuncia penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/1999, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE FA RA, NT MO, DE GA ND, MA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ITALCATERING SRL in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Del Corso 160 presso l'avvocato Raffaello Alessandrini rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELLO ALESSANDRINI,GIUSEPPE MANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AL IO, IE MA, RO PIETRO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 15093/97 proposto da:
AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IITALCATERING SRL in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA Via del Corso 160 presso l'avvocato Alessandrini, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DE FA RA, NT MO, DE GA IND, MA RI, IE MA, RO PIETRO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 15899/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/11/96 R.G.N.17863/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi NI AL (ricorso depositato in data 13 maggio 1991) e IO RI, ET SP, CO De TE, AS AN, SA de IS, RI IU, ZI AR e CA TA( ricorso depositato in data 13 giugno 1991), tutti già dipendenti con varie qualifiche della società a responsabilità limitata Italcatering, esercente attività di ristorazione nell'Aeroporto di Fiumicino, chiedevano al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la reintegrazione nel loro posto di lavoro, con tutte le pronunzie conseguenziali, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento che era stato ad essi intimato con lettera 2 maggio 1991 per impossibilità sopravvenuta di rendere la prestazione a causa della sospensione del permesso di ingresso nell'area aeroportuale, disposta dalla Direzione dell'aeroporto in relazione ad indagini di polizia giudiziaria che erano state disposte nei loro confronti.
Dopo la costituzione della società, che sosteneva l'infondatezza dell'avversa pretesa, il Pretore decideva la causa nell'udienza del 20 ottobre 1993 rigettando il ricorso con integrale compensazione delle spese processuali.
Contro questa sentenza proponevano appello NI AL con ricorso depositato in data 10 marzo 1994, CO De TE, AS AN, SA de ER, RI IU, ZI AR e CA TA con ricorso depositato in data 17 gennaio 1994 e CO RI e ET SP con ricorso depositato in data 18 ottobre 1994.
Dopo la ricostituzione del contraddittorio e dopo la riunione delle cause, il Tribunale di Roma con sentenza del 1 marzo 1996 rigettava gli appelli e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nella fattispecie in esame, come aveva ritenuto il Pretore, si era in presenza di una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione, nella quale l'interesse del datore di lavoro all'adempimento ex art. 1464 c.c. andava valutato con un giudizio ex ante, alla stregua dei parametri previsti dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, con riferimento all'eventuale disfunzione che si sarebbe determinata nell'assetto strutturale ed organizzativo dell'impresa, in ragione della natura dell'attività e delle mansioni espletate dai lavoratori, ed alla prevedibile durata della loro assenza dal lavoro.
Nel caso di specie risultava pacifico che il 2 maggio 1991, per effetto di indagini di polizia giudiziaria svolte nei confronti dei suddetti lavoratori, era stata sospesa la validità dei loro tesserini di accesso all'area areoportuale. Il provvedimento - che configurava un vero e proprio "factum principis" estraneo alla società quanto all'iniziativa ed agli effetti, perché proveniente dalla Direzione Aeroportuale e rivolto anche al datore di lavoro per evidenti ragioni di interesse pubblico - aveva comportato la impossibilità di ingresso per i lavoratori all'interno dell'aeroporto di Fiumicino.
Era altresì pacifico che la società Italcatering impiegava all'interno dell'aeroporto trenta persone e che sedici di tali dipendenti erano stati colpiti dal suddetto provvedimento. Risultava, pertanto, evidente la mancanza di qualsiasi interesse della società a mantenere in vita i rapporti di lavoro, stante il venir meno di oltre la metà dei dipendenti e la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze organizzative - nelle condizioni venutesi a creare - anche per pochi giorni. Nè per andare in contrario avviso e ritenere illegittimo il licenziamento valeva prospettare un possibile reimpiego dei lavoratori in altre sedi della società allocate fuori dall'area aeroportuale, atteso che un siffatto reimpiego risultava irrealizzabile atteso che, come si evinceva dal contratto di subconcessione stipulato il 6 agosto 1990 tra la Società Aeroporti di Roma e la Italcatering, quest'ultima società era stata costituita esclusivamente per la gestione dei servizi di ristorazione degli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino. Per concludere, non appariva condivisibile neanche l'ulteriore assunto dei lavoratori, che avevano lamentato il mancato rispetto dei requisiti formali di validità previsti dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per essersi in presenza di un licenziamento di natura ontologicamente disciplinare, in quanto la stessa lettera di licenziamento riconduceva la causa del recesso all'impossibilità sopravvenuta della prestazione per effetto del ritiro del permesso d'ingresso.
Avverso tale sentenza CO De TE, AS AN, SA De ER e ZI AR propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NI AL propone separato ricorso, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorsi la s.r.l. Italcatering s.r.l. in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso del AL a quello proposto dagli altri lavoratori in epigrafe, per investire detti ricorsi la medesima sentenza.
Con il primo motivo del loro ricorso CO De TE, AS AN, SA De ER, ZI AR denunziano violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , erronea interpretazione della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 1464 c.c. nonché contraddittorietà della motivazione. In particolare i suddetti ricorrenti lamentano che la società Italcatering - avendo adottato il provvedimento di licenziamento contemporaneamente al prospettato ritiro della tessera d'accesso da parte della Direzione Aeroportuale - aveva l'onere di formulare una seria previsione circa la durata del l'impedimento, atteso che il provvedimento della suddetta Autorità Aeroportuale era comunque revocabile. Per di più nessuna impossibilità della prestazione lavorativa si era verificata, nemmeno in via di mero fatto, nel caso di specie perché ad essi ricorrenti non era stato consentito neanche di "provare" a svolgere il proprio lavoro, pur continuando ad essere ancora in data 2 maggio 1991 nel materiale possesso del tesserino. In altri termini il provvedimento di risoluzione del rapporto era stato adottato con ingiustificata immediatezza senza che la società enunciasse ne' provasse) la assoluta impossibilità di adibire i lavoratori in altre attività non richiedenti il possesso del tesserino. Ma non solo: la società, omettendo di reperire un altro posto di lavoro per il quale non fosse richiesto il possesso del tesserino ne' avendo chiesto di dimostrare l'impossibilità di assegnare i lavoratori a mansioni eseguibili al di fuori dell'area aeroportuale (nonché omettendo di attivarsi per ottenere la restituzione del tesserino stesso o, comunque, una chiarificazione in merito presso l'autorità amministrativa), aveva violato di fatto la fondamentale obbligazione di cooperazione che fa capo sul datore di lavoro e che si sostanzia nel dovere di porre il dipendente in condizione di prestare la propria attività. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed, ancora, erronea applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 e contraddittorietà della motivazione. Sostengono che il Tribunale ha omesso di valutare nella loro globalità i due provvedimenti ( del 30 aprile 1991 e del 2 maggio 1991) e di effettuare una concreta indagine sulla effettiva natura disciplinare del recesso. Se avesse la società proceduto in tali sensi avrebbe assunto credibilità l'ipotesi della volontà di interrompere il rapporto, individuabile già nella lettera di contestazione del 30 aprile 1991 e per il motivo in detta lettera esposto, cioè per il fatto che i ricorrenti erano indagati per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 12 del d.l. 8 marzo 1991 n. 72. Da qui il vizio di nullità e/o illegittimità del licenziamento per violazione delle norme di cui ai commi 2,3 e 5 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non potendosi in contrario addurre la mancata inclusione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo nelle sanzioni disciplinari elencate nel contratto di categoria attesa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 7 stat. lav. a tutti i licenziamenti aventi ontologicamente natura disciplinare.
Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., erronea applicazione della legge 20 maggio 1970 n. 300 e contraddittorietà della motivazione. Deducono
al riguardo che il Tribunale non ha rivolto la dovuta attenzione al provvedimento di sospensione del 30 aprile 1991, che doveva ritenersi nullo anche esso per violazione dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 7 stat. lav., e perché risultava del tutto sproporzionato al fatto che lo aveva generato per rivestire essi ricorrenti la qualità di indagati e per non risultare imputati. Inoltre il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare che costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale l'imputazione per reati connessi con il rapporto di lavoro non configura di per sè giusta causa di licenziamento ove non sia fornita la prova degli addebiti contestati in sede penale dal momento che il datore di lavoro è sufficientemente tutelato dalla sospensione cautelare ai sensi della disciplina collettiva applicabile al lavoratore sospettato di infedeltà. Con il primo motivo del suo ricorso NI AL denunzia a sua volta violazione e falsa applicazione dell'art. 1464 c.c. ; degli artt. 1, 3 e 5 legge 15 luglio 1966 n. 604; dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione ( artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che nulla giustificava l'accollo a suo carico del rischio del "passi". Non era consentito infatti qualificare detto ritiro come factum principis e trasferire sul lavoratore gli effetti di tale provvedimento, in quanto se è vero che le scelte imprenditoriali esprimono in concreto il principio della libertà di iniziativa economica è egualmente vero che queste scelte non possono incidere sulla posizione del prestatore di lavoro, privandolo di garanzie comunemente spettanti a lavoratori della stessa categoria. Il condividere l'opinione seguita dal Tribunale avrebbe, infatti, portato a riconoscere una evidente disparità di trattamento tra lavoratori. Mentre il lavoratore che presta la sua opera presso un ristorante sito in territorio nazionale non rischierebbe mai il licenziamento per il semplice avvio di una inchiesta penale a suo carico, per il lavoratore, destinato non per sua volontà a lavorare in una zona aeroportuale, la sola comunicazione di una inchiesta sarebbe sufficiente ad impedirgli la prestazione di lavoro attraverso il ritiro del "passi". Nel ricalcare quanto esposto in distinto ricorso dagli altri lavoratori in epigrafe il AL sostiene poi che il Tribunale ha apoditticamente ritenuto irrilevante, in aperta violazione di quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, la circostanza delle contemporaneità tra lettera di licenziamento ed il ritiro del passi e di avere, in violazione dell'art. 2697 c.c., sulla base di un mero raffronto numerico, esonerato la società dall'onere di dimostrare e le ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile attendere la rimozione del temporaneo impedimento e le ragioni ostative all'impiego dei lavoratori in luoghi diversi. Con il secondo motivo di ricorso NI AL denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il ricorrente evidenzia - anche in questo caso ricalcando in buona parte quanto già riferito nel ricorso degli altri lavoratori licenziati - che la società subito dopo la lettera del 30 aprile 1991 e senza attendere il trascorrere dei cinque giorni ex art. 7 stat. lav. ( termine fissato per consentire la difesa del lavoratore) aveva proceduto al licenziamento da ritenersi, pertanto, per la sua natura disciplinare, illegittimo per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali di cui al citato articolo 7 stat. lav. Tutti gli esposti motivi - da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logico- giuridica delle questioni sollevate - risultano privi di fondamento e, pertanto, vanno rigettati.
Questa Corte di Cassazione ha più volte statuito che la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative. L'esistenza o meno dell'interesse del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto - nonostante la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione - deve essere, peraltro, verificata, dato il coordinamento del citato art. 1464 c.c. con gli artt. 1 e 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, con riferimento alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso (in materia di impossibilità di prestare la propria attività da parte del lavoratore per ritiro del tesserino che lo legittimava all'ingresso in zone doganali cfr. "ex plurimis": Cass. 19 agosto 1996 n. 7638; Cass. 26 gennaio 1996 n. 603icui adde Cass. 28 ottobre 1997 n. 10616, per il ritiro di un tesserino di accesso alle aree aeroportuali ad un dipendente aeroportuale) . Al riguardo va ricordato come, sulla base dei generali principi codicistici, in presenza di una impossibilità temporanea della prestazione l'obbligazione si estingua allorquando il creditore non abbia più interesse a conseguire la prestazione( cfr. art. 1256, comma 2, ultima parte, c.c.).
Come è stato puntualmente osservato e come attesta la realtà fattuale la determinazione del momento del venir meno dell'interesse creditorio assume particolare importanza in materia di lavoro subordinato. Qui il criterio di una ragionevole previsione della durata della impossibilità della prestazione del lavoratore, è stato, come è noto, ritenuto idoneo a misurare l'interesse dell'imprenditore alla continuità del rapporto, alla stregua delle specifiche e peculiari esigenze dell'impresa, del suo tipo di organizzazione tecnico-produttiva, delle sue dimensioni e, non da ultimo, delle modalità caratterizzanti gli eventi che hanno determinato l'impossibilità della prestazione lavorativa. orbene, in un siffatto contesto, che si atteggia in maniera differenziata in ciascuna realtà aziendale, l'impossibilità della prestazione lavorativa, anche se destinata ad esaurirsi in pochi giorni, può giustificare al suo manifestarsi l'immediato recesso dell'imprenditore dal rapporto lavorativo qualora un qualsiasi ritardo nella sostituzione del personale, le cui prestazioni sono divenute oggettivamente impossibili ( e sempre che non si versi in quelle situazioni di tutela giuridica rafforzata garantita dal legislatore;
cfr. art. 2110 e 2111 c.c.), finisca per tradursi concretamente in un "fermo" dell'attività produttiva o finisca per cagionare pregiudizi gravi e definitivi all'impresa. Sul versante processuale, spetta poi al giudice di merito l'autonomo e libero accertamento delle conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro degli accadimenti che rendono oggettivamente impossibile la prestazione del lavoratore e, specificamente, dell'impatto che detta situazione determina sull'organizzazione tecnico-produttiva dell'impresa. Ne consegue che la decisione del giudice d'appello che, sulla base di tale accertamento, configuri una siffatta impossibilità della prestazione come ragione giustificatrice - per il combinato disposto dell'art. 1464 c.c. e degli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 c.c. - dell'immediato recesso del datore di lavoro, se risulta adeguatamente motivata e non in contrasto con la logica e le leggi della razionalità, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità, per appartenere al libero convincimento del giudice di merito.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte la sentenza impugnata, per essere congruamente motivata e per basarsi su ragioni corrette sul pia no logico-giuridico, si sottrae a tutte le censure che contro di essa sono state mosse.
Il Tribunale di Roma, dopo avere precisato in punto di fatto che la società resistente esercitava attività di ristorazione nell'aeroporto di Fiumicino, impiegando all'interno di detto aeroporto trenta dipendenti, e dopo avere aggiunto che a ben sedici di questi era stato ritirato il tesserino di accesso alla aree aeroportuali (a seguito di indagini a loro carico per il reato di cui all'art. 416 c. e di indebito uso di carte di credito), il che determinava il divieto di recarsi nel luogo di lavoro, ha poi osservato - con una affermazione di cui non può contestarsi la correttezza logica in ragione della natura dell'attività spiegata dalla società Italcatering - come il mero raffronto numerico tra numero globale dei dipendenti della società ( trenta) e lavoratori destinatari del provvedimento del ritiro del tesserino (sedici dipendenti) fosse " sufficiente ad escludere un qualsiasi interesse della società a mantenere in vita i rapporti di lavoro, apparendo evidente, alla stregua dei criteri di comune buon senso, la disfunzione arrecata alla struttura imprenditoriale dal venir meno di oltre la metà dei dipendenti, e la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze organizzative, nelle condizioni venutesi a creare, anche per pochi giorni".
Anche le censure attraverso le quali si addebita alla società di non avere provato, come era suo onere, la collocabilità dei lavoratori licenziati in un altro posto di lavoro al di fuori dell'area portuale non hanno fondamento alcuno.
Questa Corte non ignora il proprio indirizzo secondo il quale il datore di lavoro in presenza di ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa del proprio dipendente può risolvere il rapporto ex art. 1464 c.c. solo dopo che sia provata l'impossibilità di adibire il lavoratore stesso ad una diversa attività ( e sinanche a mansioni inferiori ), sempre che tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore( cfr. al riguardo:
Cass. Sez. un., 7 agosto 1998 n. 7755) . Nel caso di specie, però, il Tribunale - con una motivazione ancora una volta logica e pertanto insuscettibile di critica - ha escluso che vi fosse da parte della società Italcatering la possibilità di collocare diversamente i lavoratori licenziati, atteso che la società stessa spiegava soltanto attività di ristorazione a Fiumicino ed a Ciampino, e cioè in aree aeroportuali, il cui accesso era vietato agli attuali ricorrenti a seguito del ritiro dei tesserini abilitanti all'ingresso alle suddette aree.
Infine, per sostenere l'illegittimità del disposto licenziamento non può addursi che tale provvedimento, per seguire di pochi giorni quello di sospensione, aveva natura disciplinare e, pertanto, doveva essere assoggettato all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Ed invero, a smentire tale assunto è sufficiente osservare - come ha fatto l'impugnata sentenza, ancora una volta con argomentazioni logiche e coerenti - che il licenziamento, intervenuto subito dopo il provvedimento di ritiro dei tesserini disposto dalla Direzione Aeroportuale e comunicato alla società, è stato determinato da ragioni oggettive prive, quindi, di qualsiasi carattere sanzionatorio, come si evince dalla stessa lettera di licenziamento, che riconduce la causa di questo, in forma esplicita ed esclusiva, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione dipendente dal provvedimento di ritiro del permesso d'ingresso.
Ed ancora va dichiarato privo di fondamento il motivo del ricorso proposto da NI AL, secondo cui il ritenere legittimo il disposto licenziamento significa ammettere una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori aeroportuali e tutti gli altri lavoratori, e ritenere solo i primi penalizzati dall'inizio dell'azione penale in ragione del luogo in cui sono obbligati a rendere la prestazione.
Una tale assunto equipara ingiustificatamente situazioni del tutto differenziate trascurando di dare il dovuto rilievo alla circostanza che solo per alcuni lavoratori - in ragione della loro destinazione a prestare attività in luoghi ed aree in cui si esplicano servizi di interesse della collettività - sono configurabili situazioni di impossibilità della prestazione ricollegabile a ritiri di permessi, autorizzazioni e "tesserini" abilitanti all'ingresso in detti luoghi o aree doganali, portuali, ferroviarie, ecc.).
Per concludere, non risulta influente nella fattispecie in esame neanche il richiamo operato nel ricorso del AL al c.d. "rischio d'impresa" al fine di far rientrare in tale nozione la fattispecie in oggetto ed al fine di fare, conseguentemente, ricadere sulla società il pregiudizio economico scaturente dalla già esaminata impossibilità dei lavoratori di adempiere la propria prestazione. Ed invero, per quanto si vogliano condividere opinioni, pur sostenute in dottrina, estensive dell'ambito applicativo del rischio di impresa, ciò non può certo comportare il mantenimento in vita di rapporti lavorativi che non rivestono per il datore di lavoro - per ragioni oggettive ad esso non addebitabili ed al di fuori dell'area degli eventi legislativamente tutelati( maternità, servizio militare, malattia del lavoratore, ecc.)- alcun specifico interesse del datore di lavoro e che , anzi, possono determinare un pregiudizio economico all'impresa.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1999