Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/1999, n. 2267
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Sentenza 13 marzo 1999

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La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con l'art. 1 l. 15 luglio 1966 n. 604, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, tenendo conto che l'impossibilità della prestazione lavorativa, anche se destinata ad esaurirsi in pochi giorni, può giustificare al suo manifestarsi l'immediato recesso dell'imprenditore dal rapporto lavorativo qualora un qualsiasi ritardo nella sostituzione del personale, le cui prestazioni siano divenute oggettivamente impossibili, finisca per tradursi concretamente in un "fermo" dell'attività produttiva o finisca per cagionare pregiudizi gravi e definitivi all'impresa (nella specie ad un dipendente aeroportuale svolgente le proprie mansioni negli spazi doganali era stato temporaneamente ritirato il tesserino di accesso ai medesimi a seguito di denuncia penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/1999, n. 2267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2267
    Data del deposito : 13 marzo 1999

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