Articolo 5 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 aprile 1990
Art. 5.
1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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