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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 384/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 384/2025 R.G. promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nato in [...] in data [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , nato in Chile in [...] C.F._2 Parte_3
20.10.1980, C.F. , e , nata in Chile in [...] C.F._3 Parte_4
9.11.1983, C.F. tutti elettivamente domiciliati in Roma (00191), Via C.F._4
Francesco Ferrara n. 24 presso lo studio dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI che li rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare
l'impugnata Sentenza n. 805/2025 del Tribunale di Genova, Sez. XI Civile, Giudice Dott. Enzo
Bucarelli, pubblicata il 22.03.2025 (Cron. 639/2025 -Rep. 866/2025) e non notificata, emessa all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 4439/2024 per i motivi gradatamente illustrati in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dagli odierni appellanti in primo grado, riconoscendo che questi ultimi sono tutti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo altresì che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente, proceda alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, nel confermare integralmente la sentenza impugnata, rigettare la domanda di riconoscimento della cittadinanza, non ricorrendone i presupposti di fatto che parte ricorrente era onerata di provare, con ogni conseguenza in punto spese di lite;
in subordine, in caso di riconoscimento dei presupposti, voglia disporre la compensazione delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge.
2 Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
, nato ad [...], (SV) il 29/12/1831 emigrato in Cile dalla Liguria. Persona_1
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da
Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di valutare l'ammissibilità Controparte_1 della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice
Albertino del 1837). Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. n. 805/2025 del 22/03/2025, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale affrontava la posizione giuridica dell'avo, dunque, nato prima della nascita del Regno
d'Italia (17/03/1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 ed emigrato in Cile, con certezza, anteriormente a tali date (nel 1858). In Cile si era sposato nel 1862 e generato la sua progenie, tra cui la figlia, , , (nata a Santiago del Cile in [...] il Persona_2
1/8/1879, ascendente degli odierni appellanti.
Il Tribunale sosteneva, dunque, la rilevanza del Code civile napoleonico del 1804 che, in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 all'art 34, statuiva che il suddito che si stabiliva in paese straniero con animo di non più ritornare, perdeva il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità del suddito.
Il Tribunale, difatti, rilevava la presenza di una pluralità di indici ed elementi che consentivano di comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. In particolare evidenziava che “aver
3 affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli e nipoti addirittura prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento della filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del
Regno di Sardegna), non essere rientrato in Italia (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino”.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza “SULLA RITENUTA
APPLICABILITA' DEL CODICE CIVILE BE DEL 1837. VIOLAZIONE ED
ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 11 DEL CODICE CIVILE UNITARIO DEL
1865. CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA DECISIONE
In particolare, deducono l'automatico acquisto della cittadinanza italiana in capo a tutti i cittadini appartenenti al regno di Sardegna alla data del 17 marzo 1861 “anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera”; che l'avo nato in [...] preunitaria ed emigrato in Cile era ivi deceduto in epoca successiva al 1861, “senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana”, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “IN SUBORDINE, SEMPRE SULLA
RITENUTA APPLICABILITA' DEL CODICE BE DEL 1837: VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 DEL CODICE CIVILE BE.
CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA DECISIONE”.
In particolare, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “3. ANCORA SULLA RITENUTA
APPLICABILITA' DELL'ART. 34 DEL C.C. DEL 1837: VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI IN TEMA DI ONERE PROBATORIO E DI RIPARTO DELLO STESSO.
INAMMISSIBILE INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO”
4 In particolare, impugnano la sentenza nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente riguardando l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del
Regno di Sardegna, (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia
l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Tribunale è che l'avo in Controparte_1 questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Cile.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
5 Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della Controparte_1 cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile, sez. un. 24/08/2022, n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che CP_1
l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del
1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono
6 eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del Sovrano di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato con l'autorizzazione del Sovrano, e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile
1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva Persona_3 ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma CP_1 menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
7 4.1 Pare equo compensare le spese di lite anche del presente grado di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) Accoglie l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 805/2025 pubblicata Parte_4 il 22/03/2025 e per l'effetto
2) dichiara che , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nato in Chile in [...] C.F._1 Parte_2
11.8.1973, C.F. , nato in C.F._2 Parte_3
Chile in data 20.10.1980, C.F. , e , C.F._3 Parte_4 nata in [...] in data [...], C.F. sono cittadini italiani;
C.F._4
3) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) spese del grado di appello compensate.
Genova, 10/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 384/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 384/2025 R.G. promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nato in [...] in data [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , nato in Chile in [...] C.F._2 Parte_3
20.10.1980, C.F. , e , nata in Chile in [...] C.F._3 Parte_4
9.11.1983, C.F. tutti elettivamente domiciliati in Roma (00191), Via C.F._4
Francesco Ferrara n. 24 presso lo studio dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI che li rappresenta e difende come da mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare
l'impugnata Sentenza n. 805/2025 del Tribunale di Genova, Sez. XI Civile, Giudice Dott. Enzo
Bucarelli, pubblicata il 22.03.2025 (Cron. 639/2025 -Rep. 866/2025) e non notificata, emessa all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 4439/2024 per i motivi gradatamente illustrati in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dagli odierni appellanti in primo grado, riconoscendo che questi ultimi sono tutti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo altresì che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente, proceda alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate in epigrafe, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, nel confermare integralmente la sentenza impugnata, rigettare la domanda di riconoscimento della cittadinanza, non ricorrendone i presupposti di fatto che parte ricorrente era onerata di provare, con ogni conseguenza in punto spese di lite;
in subordine, in caso di riconoscimento dei presupposti, voglia disporre la compensazione delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge.
2 Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
, nato ad [...], (SV) il 29/12/1831 emigrato in Cile dalla Liguria. Persona_1
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da
Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di valutare l'ammissibilità Controparte_1 della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice
Albertino del 1837). Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. n. 805/2025 del 22/03/2025, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti - rigettava nel merito il ricorso.
Il Tribunale affrontava la posizione giuridica dell'avo, dunque, nato prima della nascita del Regno
d'Italia (17/03/1861) e della vigenza del Codice Civile promulgato nel 1865 ed emigrato in Cile, con certezza, anteriormente a tali date (nel 1858). In Cile si era sposato nel 1862 e generato la sua progenie, tra cui la figlia, , , (nata a Santiago del Cile in [...] il Persona_2
1/8/1879, ascendente degli odierni appellanti.
Il Tribunale sosteneva, dunque, la rilevanza del Code civile napoleonico del 1804 che, in modo sostanzialmente identico a quanto sarà poi stabilito dal Codice albertino del 1837 all'art 34, statuiva che il suddito che si stabiliva in paese straniero con animo di non più ritornare, perdeva il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità del suddito.
Il Tribunale, difatti, rilevava la presenza di una pluralità di indici ed elementi che consentivano di comprovare l'animus di non ritorno del capostipite emigrato. In particolare evidenziava che “aver
3 affrontato un tanto lungo e periglioso viaggio, essersi sposato con una donna indigena aver avuto figli e nipoti addirittura prima dell'Unità d'Italia e dunque senza aver potuto trasmettere loro una cittadinanza ed un legame con uno Stato che ancora nemmeno esisteva (al momento della filiazione, infatti, al più poteva trasmettere, se avesse avuto l'animo di ritornare, quella sabauda del
Regno di Sardegna), non essere rientrato in Italia (forse anche per ragioni anagrafiche) nemmeno dopo la nascita del nuovo Stato, non aver mantenuto (per quanto noto) alcun legame e contatto con la terra natia, sono tutti elementi che, unitamente valutati, debbono far ritenere sussistente l'animo di non tornare di cui all'art. 34 del codice Albertino”.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza “SULLA RITENUTA
APPLICABILITA' DEL CODICE CIVILE BE DEL 1837. VIOLAZIONE ED
ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 11 DEL CODICE CIVILE UNITARIO DEL
1865. CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA DECISIONE
In particolare, deducono l'automatico acquisto della cittadinanza italiana in capo a tutti i cittadini appartenenti al regno di Sardegna alla data del 17 marzo 1861 “anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera”; che l'avo nato in [...] preunitaria ed emigrato in Cile era ivi deceduto in epoca successiva al 1861, “senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana”, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “IN SUBORDINE, SEMPRE SULLA
RITENUTA APPLICABILITA' DEL CODICE BE DEL 1837: VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 DEL CODICE CIVILE BE.
CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA DECISIONE”.
In particolare, impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ha sostenuto che l'animo di non più tornare può essere provato sulla base di sole presunzioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza “3. ANCORA SULLA RITENUTA
APPLICABILITA' DELL'ART. 34 DEL C.C. DEL 1837: VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI
PRINCIPI IN TEMA DI ONERE PROBATORIO E DI RIPARTO DELLO STESSO.
INAMMISSIBILE INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO”
4 In particolare, impugnano la sentenza nella parte in cui ha comunque erroneamente valutato gli elementi idonei a dimostrare l'animo di non più tornare.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente riguardando l'interpretazione della legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
3.2. Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del
Regno di Sardegna, (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia
l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto il ed è stato accolto dal Tribunale è che l'avo in Controparte_1 questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce, in sostanza, che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Cile.
Ad avviso di questa Corte, la decisione non è condivisibile.
5 Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”. In altri termini, il ragionamento svolto dal Tribunale di Genova appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che grava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della Controparte_1 cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile, sez. un. 24/08/2022, n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che CP_1
l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del
1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono
6 eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del Sovrano di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato con l'autorizzazione del Sovrano, e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile
1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva Persona_3 ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma CP_1 menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
7 4.1 Pare equo compensare le spese di lite anche del presente grado di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) Accoglie l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 805/2025 pubblicata Parte_4 il 22/03/2025 e per l'effetto
2) dichiara che , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nato in Chile in [...] C.F._1 Parte_2
11.8.1973, C.F. , nato in C.F._2 Parte_3
Chile in data 20.10.1980, C.F. , e , C.F._3 Parte_4 nata in [...] in data [...], C.F. sono cittadini italiani;
C.F._4
3) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) spese del grado di appello compensate.
Genova, 10/11/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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