Sentenza 29 settembre 2023
Ordinanza collegiale 20 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7751 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07751/2025REG.PROV.COLL.
N. 01763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 EL 2024, proposto da
Regione Molise, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale ELlo Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RI EL BO Società Semplice RIcola, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00259/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RI EL BO Società Semplice RIcola;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Viste le conclusioni ELle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di appello, notificato in data 21/02/2024, la Regione Molise impugna la sentenza n. 259/2023 pronunciata dal TAR Molise con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Semplice RIcola “RI EL BO” (d’ora in avanti, la “Società”, o la “RI EL BO”).
L’annullamento aveva ad oggetto la Determina dirigenziale n. 4185 EL 23 agosto 2019 con cui la Regione Molise riteneva inammissibile la domanda presentata dalla Società per l’accesso agli aiuti in agricoltura.
La vicenda controversa può essere sintetizzata nel modo seguente.
La RI EL BO, per mezzo EL proprio legale rappresentante, sig. IN DE BO, partecipava al Bando pubblico indetto dalla Regione Molise nell’ambito EL Programma di sviluppo rurale – P.S.R. 2014-2020, Misura 6 - sottomisura 6.1, pubblicato sul B.U.R. Molise n. 38 EL 23 novembre 2015 e concernente “ Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori ”, presentando domanda di aiuto n. 5425236160 ed allegando il proprio Piano aziendale.
Con nota prot. n. 19687/2017, il Direttore EL Servizio responsabile ELla Misura comunicava alla Società il preavviso di rigetto ELla suddetta domanda di aiuto, ex art. 10-bis ELla l. n. 241/1990.
La richiesta era, infatti, risultata inammissibile per violazione ELl’art. 4 EL bando, in quanto la nuova azienda agricola era stata costituita ad esito di un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare ed inoltre il Piano aziendale non era valutabile.
La Società formulava le proprie controdeduzioni chiedendo di essere riammessa in graduatoria.
Il Direttore EL Servizio, con provvedimento n. 36994/17 EL 29 marzo 2017, dichiarava la domanda definitivamente inammissibile in forza dei motivi già espressi nel preavviso di rigetto.
La Società proponeva, pertanto, un ricorso gerarchico al Direttore EL IV Dipartimento – Autorità di Gestione EL P.S.R. 2014-2020 ELla Regione Molise, il quale lo respingeva con provvedimento n. 139 EL 10 luglio 2017, sulla base ELle seguenti motivazioni: « quanto al primo motivo (di esclusione), “non è stata trasferita al giovane nuovo insediato l’intera azienda di provenienza in ambito familiare”, si precisa che nel caso di specie, alcune ELle particelle inserite nel fascicolo aziendale ELl’azienda preesistente in ambito familiare non sono state trasferite nel fascicolo aziendale EL giovane neo-insediato, in tal modo determinando un frazionamento ELl’azienda EL soggetto cedente con la conseguente perdita EL potenziale produttivo ELl’azienda trasferita. Tale circostanza fa venir meno il raggiungimento di uno degli obiettivi fondamentali EL bando, ovvero quello di incentivare il potenziamento ELle aziende agricole. In fase istruttoria, infatti, è stato riscontrato quanto segue: - la presenza di legami familiari tra il soggetto cedente l’azienda ed il giovane insediato; - la non corrispondenza ELla consistenza aziendale risultante dai rispettivi fascicoli aziendali; quanto al secondo (motivo di esclusione, Piano aziendale non valutabile), dalla check-list di ammissibilità si evince chiaramente che la carenza EL piano aziendale è stata riscontrata nei seguenti elementi: - informazioni relative alla situazione di partenza ELl'azienda agricola; - informazioni: obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo ELl'azienda agricola e individuazione di indicatori di risultato; - informazioni relative agli investimenti, alla formazione, alla consulenza e ad ogni altra attività richiesta per lo sviluppo ELl'azienda; - informazioni necessarie a determinare la redditività aziendale nel tempo comprese quelle relative ai mercati ed alle modalità di vendita. Deve sottolinearsi che il Piano è carente in tutti gli elementi suddetti» .
Conseguentemente, la Società impugnava, innanzi al TAR Molise, tutti i predetti atti di esclusione, nonché la graduatoria ELle istanze ammissibili e finanziate relativamente alla misura 6 – sottomisura 6.1, chiedendo l'ammissione ELla propria domanda nella graduatoria, con conseguente rettifica ELla stessa e concessione EL contributo pubblico dovuto.
Con successivi motivi aggiunti la Società impugnava, altresì, la sopravvenuta Determinazione dirigenziale n. 5473 EL 7 novembre 2017, a firma EL Direttore EL Servizio, avente a oggetto l’ “approvazione graduatoria definitiva ELle istanze ammissibili ” EL P.S.R. Molise 2014-2020 per la misura 6 – sottomisura 6.1, chiedendo la correzione ELla graduatoria, con il suo inserimento nella posizione ad essa spettante, e il consequenziale accertamento EL diritto a conseguire il contributo pubblico dovuto.
Il TAR adito, con la sentenza n. 516 EL 22 agosto 2018, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento n. 36994 EL 29.03.2017 recante l’esclusione ELla Società, la determinazione n. 139 EL 10.7.2017 reiettiva EL ricorso gerarchico e, infine, la determina n. 1347 EL 22 marzo 2017, contenente l’elenco ELle istanze ritenute inammissibili, con obbligo per la Regione di rideterminarsi e “ in particolare con obbligo di motivare – tenuto conto ELle finalità EL bando richiamate in motivazione – per quali ragioni possa ritenersi configurabile un frazionamento - implicante la inammissibilità ELla domanda - anche nei casi in cui il supposto frazionamento sia la conseguenza ELla impossibilità giuridica per il cedente di trasferire al cessionario terreni ricompresi nell’azienda agricola e detenuti in forza di titolo che non ne legittima il trasferimento e si tratti di terreni di estensione minimale rispetto alle superfici agricole utilizzate dall’originario complesso aziendale, e sia documentato un incremento ELla superficie agricola utile ELla nuova azienda agricola suscettibile di determinare un incremento di produttività aziendale ”.
I motivi aggiunti, infine, venivano accolti “ nei limiti ELl’interesse EL ricorrente nel senso che la graduatoria finale approvata con determina dirigenziale n. 5473 EL 7.11.2017 deve intendersi approvata in via definitiva, salvi gli esiti EL riesame ”.
Con Determinazione dirigenziale n. 4185 EL 23 agosto 2019, la Regione Molise provvedeva dunque a riesaminare la domanda di aiuto ELla Società, ritenendola nuovamente inammissibile.
A sostegno di tale valutazione di inammissibilità, la Regione adduceva tanto la sussistenza EL frazionamento vietato dall’art, 4, comma 7, punto 1 EL Bando, in ragione ELla mancata corrispondenza tra le particelle presenti nel fascicolo aziendale ELla neo costituita società e quelle EL fascicolo EL soggetto cedente, pari a complessivi 2.98 Ha su una superficie totale (riferita alla cedente) di 100.03 Ha, quanto l’inammissibilità EL Piano aziendale presentato dalla Società, essendo quest’ultimo carente ELle necessarie informazioni per la valutazione ELl’idea progettuale (investimenti, strategia di marketing, prezzi dei beni destinati alla vendita, costi finanziari, nonché dati di contabilità aziendale).
In particolare, con riferimento al tema EL frazionamento vietato, l’Amministrazione affermava che “ il principio EL divieto di frazionare le aziende in ambito familiare, introdotto nella lex specialis, è quello di evitare la creazione di condizioni artificiose finalizzate ad ottenere più premi di start-up sulle stesse superfici aziendali in quanto le superfici aziendali non trasferite, classificate come SAU, possono potenzialmente prestarsi ad essere utilizzate da altri soggetti per la richiesta di premi di primo insediamento; il principio EL divieto di frazionamento, quindi, non è legato esclusivamente alla perdita EL potenziale produttivo: la genesi è, come detto, evitare comportamenti artificiosi al fine di conseguire più premi nell’ambito degli stessi nuclei famigliari ”.
Veniva, inoltre, evidenziato che “ le finalità ELla misura di primo insediamento sono quelle di favorire l’insediamento dei giovani senza però determinare fenomeni speculativi, mirati ad ottenere i premi, dividendo le superfici di aziende preesistenti; infatti, tra i principi generali ELla misura è stato previsto il divieto di frazionare l’azienda originaria sancendo, quindi, l’obbligo da parte EL cedente di conferire tutte le particelle aziendali alla nuova azienda, guidata dal giovane - neo insediato in agricoltura - il quale manifesta la volontà di condurre tutte le superfici ELl’azienda preesistente ”.
La RI EL BO impugnava il sopra menzionato provvedimento di riesame negativo innanzi al TAR Molise, deducendo quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di ricorso deduceva la nullità EL provvedimento impugnato per elusione EL giudicato formatosi sulla predetta sentenza EL TAR Molise n. 516/2018.
Con il secondo motivo di gravame censurava la violazione ELl’art. 10- bis ELla l. n. 241/1990, in quanto la Regione avrebbe addotto per la prima volta degli elementi di merito tecnico in ordine alla ammissibilità EL Piano aziendale (valori ELla PST e EL piano di ammortamento, e previsioni economico finanziarie EL progetto aziendale), senza però instaurare il contraddittorio procedimentale per mezzo ELla comunicazione EL relativo preavviso di rigetto.
Con il terzo motivo di doglianza la RI DE BO reiterava i medesimi profili di illegittimità EL provvedimento già dedotti, e in parte accolti, in occasione EL precedente ricorso definito con la sentenza n. 516/2018, e assumeva, pertanto, l’illegittimità anche EL nuovo provvedimento di riesame in ragione ELl’erroneità ELl’inclusione ELla riduzione EL compendio fondiario aziendale ELla Società - cagionata dal mancato rinnovo dei contratti di affitto di particelle appartenenti a soggetti terzi - nel raggio di azione ELla condizione preclusiva EL frazionamento in ambito familiare vietato dall’art. 4, comma 7, punto 1 EL Bando.
Con quarto motivo di censura, infine, deduceva, sotto molteplici profili, l’infondatezza e la illogicità EL provvedimento ELl’Amministrazione con riferimento ai suoi rilievi di inammissibilità EL contenuto EL Progetto aziendale.
La Regione Molise si costituiva in giudizio, per mezzo ELl’Avvocatura Distrettuale ELlo Stato, contestando analiticamente la fondatezza ELle doglianze avversarie.
Con la sentenza n. 259 EL 29 settembre 2023, il TAR Molise accoglieva il ricorso proposto dalla RI DE BO e, per l’effetto, annullava la Determina dirigenziale EL Direttore EL Dipartimento Risorse finanziarie – Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali – Sistema Regionale e Autonomie Locali n. 4185 EL 23 agosto 2019.
La sentenza di primo grado riteneva immune dal denunciato vizio di elusione EL giudicato il provvedimento di riesame atteso che la Regione, nel riesercitare il proprio potere amministrativo, si era formalmente attenuta alle prescrizioni ELla precedente pronunzia n. 516/2018, ovviando alle lacune istruttorie e motivazionali con un’esposizione approfondita ELle ragioni fattuali e giuridiche che sostenevano la decisione di inammissibilità ELla domanda ELla Società per violazione EL divieto di frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare.
In particolare, il complesso apparato motivazionale EL nuovo provvedimento, che secondo la sentenza escludeva una elusione EL giudicato, era fondato sui seguenti argomenti di fondo:
- la ratio anti-elusiva EL divieto di frazionamento in questione, tesa a “ evitare comportamenti artificiosi al fine di conseguire più premi nell’ambito degli stessi nuclei famigliari ”;
- il conseguente obbligo di corrispondenza tra il fascicolo aziendale EL giovane imprenditore istante e quello EL suo dante causa, ai fini EL possesso EL suddetto requisito di ammissibilità ELla domanda;
- la significatività ELla capacità produttiva ELle superfici non trasferite, pur limitate a 2,98 Ha, idonea già ex se ad assicurare l’ottenimento di punteggi positivi qualora un’autonoma domanda di concessione di aiuti fosse presentata con riferimento a dette superfici;
- infine, l’irrilevanza, nel rispetto ELla predetta ratio anti-elusiva, ELla circostanza ELl’acquisto di nuovo terreno da parte EL giovane imprenditore al fine di integrare la capacità produttiva ELla propria azienda, in quanto detta capacità non andrebbe riferita alla azienda neo-costituita, bensì “ a ciò che rimane ELla vecchia azienda ”.
D’altro canto, la sentenza oggetto EL presente appello accoglieva il ricorso proposto dalla Società odierna appellata sia con riguardo alla censura con cui la medesima lamentava l’insussistenza di un vietato frazionamento ELla preesistente azienda che con riferimento alla violazione ELl’art. 10- bis L. n. 241/1990 circa i profili di non valutabilità EL Piano aziendale.
Con riferimento al tema EL Piano aziendale, in particolare, la sentenza riteneva di assorbire il quarto motivo di ricorso stante la ravvisata necessità di una riedizione EL potere amministrativo sulla tematica relativa ai requisiti di ammissibilità EL Piano aziendale.
Avverso tale sentenza la Regione Molise proponeva ricorso in appello tempestivamente notificato, affidato a due motivi di gravame concernenti la violazione ELl’art. 10 bis ELla l. n. 241/1990 cui si ricollega la questione relativa al Piano Aziendale e l’inammissibilità ELla domanda di aiuto in conseguenza EL frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare.
La società RI DE BO si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto ELl’appello.
All’udienza ELl’8 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 4305 EL 20 maggio 2025, venivano disposti incombenti istruttori, volti ad acquisire dalla Regione notizie sulle eventuali determinazioni assunte in esecuzione ELla sentenza impugnata, atteso che era stato imposto all’amministrazione l’obbligo di rideterminarsi sul tema EL Piano aziendale, esercitando la propria discrezionalità nel rispetto ELle garanzie partecipative e EL contradditorio procedimentale.
In data 27 giugno 2025 la Regione appellante ottemperava alla predetta ordinanza istruttoria, depositando una relazione da cui si evinceva che la medesima Regione, avendo proposto appello, aveva ritenuto di non adempiere all’obbligo impartito dalla sentenza n. 259/2023 di rideterminarsi sul Piano aziendale, non prestandovi acquiescenza.
Alla udienza pubblica EL 2 ottobre 2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello (rubricato: “ A. CON RIFERIMENTO ALL’INAMMISSIBILITÀ PER PIANO AZIENDALE NON VALUTABILE E CON RIFERIMENTO ALLA NON NECESSARIETÀ, NEL CASO DI SPECIE, DELLA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO. ”), la Regione censura l’erroneità ELla sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità EL provvedimento impugnato emesso in violazione ELl’art. 10 bis ELla l. n. 241/1990.
In particolare, il provvedimento impugnato, nella parte in cui dichiara la domanda ELla Società inammissibile per carenza dei requisiti EL Piano aziendale di cui all’art. 4, comma 8, EL Bando, non è stato preceduto dalla doverosa instaurazione preventiva di un confronto procedimentale con la RI DE BO per mezzo EL preavviso di rigetto.
La Regione osserva che il riesame effettuato dall’amministrazione con la determinazione n. 4185/2019 non deriva da un procedimento ad istanza di parte ma da un ordine EL Giudice che ha obbligato l’Amministrazione a rideterminarsi per sopperire alle censurate carenze motivazionali rilevate nelle precedenti determinazioni.
Conseguentemente, la Regione ritiene che non è applicabile l’art. 10 bis ELla l. n. 241/1990 al procedimento attivato non su istanza di parte ma per ordine EL giudice.
Inoltre, secondo la Regione, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con la nuova determinazione n. 4185/2019, l’Amministrazione ha fondato l’analisi EL Piano Aziendale alla luce ELle considerazioni espresse dalla sentenza n. 516/2018 EL TAR Molise, senza aggiungere nuovi motivi di inammissibilità ma apportando dettagliati elementi istruttori, volti a rafforzare la struttura motivazionale EL diniego già rappresentata.
Infine, la Regione sostiene che, a prescindere dalla necessità o meno ELla comunicazione EL preavviso di rigetto nel caso di specie, il contenuto dispositivo EL provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, rendendo, anche per tale ragione, superfluo il preavviso di diniego.
Ciò in quanto le informazioni relative alla descrizione ELl’idea progettuale, come evidenziato nel provvedimento di riesame, sono insufficienti atteso che sono stati sintetizzati gli obiettivi che l’azienda si prefigge, ma manca una vera e propria descrizione ELle attività che si andranno a svolgere.
Il motivo di appello è fondato.
In caso di riesame, per ordine EL giudice, di un provvedimento amministrativo censurato in sede giurisdizionale, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la comunicazione EL preavviso di diniego ex art. 10 bis « costituisce un inutile aggravamento ELl'attività amministrativa, tenuto anche conto che il riesame ELl’istanza è disposto per impulso giudiziale, e quindi con tutte le garanzie EL contradditorio proprie EL processo, e non su istanza di parte, allorché invece l'art. 10-bis legge 241/1990, come noto, trova applicazione per i soli procedimenti “ad istanza di parte” » (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 651).
Sul punto è stato ritenuto che « Non si tratta, dunque, di un “nuovo” procedimento amministrativo ad istanza di parte, bensì di una rinnovazione di una o più fasi EL medesimo per ordine EL Giudice, che con il proprio provvedimento definisce contenuti e limiti ELl’azione amministrativa “da rinnovare”. Non possono trovare applicazione, dunque, istituti tipicamente volti a garantire la partecipazione procedimentale, quali la comunicazione di avvio EL procedimento ovvero il preavviso di rigetto (artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990). Né ciò comprime la tutela EL privato, poiché - svolgendosi la nuova attività amministrativa “nell’ambito” di un processo già instaurato - contro la nuova determinazione ELl’amministrazione è offerta piena tutela giurisdizionale, anche con riferimento ad eventuali inottemperanze, violazioni o elusioni di quanto giudizialmente disposto » (Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6198).
Il primo motivo, pertanto, è fondato.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: “ B. CON RIFERIMENTO ALL’INAMMISSIBILITÀ DERIVANTE DAL FRAZIONAMENTO DI UN’AZIENDA PREESISTENTE IN AMBITO FAMILIARE. ”), la Regione censura l’erroneità ELla sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità EL provvedimento di riesame impugnato in quanto non era stata integrata un’ipotesi di frazionamento vietato ex art. 4, comma 7, punto 1, EL Bando.
In particolare, secondo il Giudice di primo grado la mera “riduzione ELla superficie agricola aziendale” dovuta al mancato rinnovo dei contratti di affitto con il giovane agricoltore da parte dei terzi proprietari dei terreni non può configurarsi quale ipotesi di frazionamento vietato.
Ed invero, la sentenza afferma che “ la riduzione ELla superficie agricola in cui la ricorrente esercita la propria attività, rispetto a quella indicata nel fascicolo aziendale EL suo dante causa, è inequivocabilmente dipesa dalla decisione, libera e insindacabile, dei proprietari ELle particelle non transitate, terzi rispetto al contesto familiare di provenienza EL legale rappresentante ELla ricorrente, di non rinnovare i relativi contratti di affitto con la “RI DE BO ”.
Secondo la sentenza, l’Amministrazione non potrebbe, infatti, trattare allo stesso modo:
“ a) il caso in cui il mancato rinnovo dei contratti di affitto sia legittimo esercizio dei poteri EL proprietario, terzo rispetto al contesto familiare;
b) il caso in cui il mancato rinnovo da parte di un terzo proprietario abbia prodotto l’effetto di una traslazione EL bene ad altro membro ELla famiglia;
c) il caso, infine, in cui il proprietario EL bene non trasferito sia egli stesso parte ELla famiglia, con conseguente inequivocabile verificazione EL frazionamento vietato ”.
Inoltre, il Tar ha ritenuto in contrasto sia con il contesto ordinamentale euro-unitario di origine ELla sottomisura 6.1., sia con i principi generali ELla letteralità ELl’interpretazione ELle clausole EL bando di gara, EL legittimo affidamento degli istanti e ELla tassatività ELle clausole di esclusione, e sia, infine, con la ratio anti-elusiva EL divieto di frazionamento la riconduzione ELla riduzione ELla superficie agricola aziendale nel caso di specie nell’ambito applicativo EL divieto di frazionamento.
In ordine a tale compendio motivazionale ELla sentenza di primo grado, l’atto di appello sviluppa una pluralità di critiche.
Innanzitutto viene posto in evidenzia che l’art. 4 EL Bando, rubricato “requisiti e condizioni di ammissibilità”, prevede, come clausola escludente, che non è ammissibile “ la costituzione ELla nuova azienda agricola da un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare ”.
Vengono, altresì, evocate le FAQ, richiamate anche nel provvedimento di riesame, che confermano il contenuto EL bando, contemplando un’unica eccezione consistente nel mancato trasferimento di una superficie destinata all’autoconsumo EL dante causa.
Nel Piano aziendale prodotto dalla Società – costituita il 12/05/2016 – è stato dichiarato che sono stati oggetto di conferimento i terreni di proprietà dal socio di minoranza, sig. DE BO RA (padre EL legale rappresentante ELla RI DE BO) ed altri terreni sono condotti in virtù di contratti di affitto.
Tuttavia, in fase istruttoria è emerso che alcuni terreni che risultavano condotti dalla società cedente EL padre ed inseriti nel pertinente fascicolo aziendale non sono stati inclusi nel fascicolo aziendale ELla nuova Società.
Le particelle non trasferite vengono identificate ed elencate dettagliatamente nel provvedimento di riesame e consistono in una superficie pari a complessivi Ha 02.98.00, su una superficie totale di Ha 100.03.00 (riferita alla società cedente).
La minor superficie complessiva non trasferita riportata nel fascicolo aziendale non è stata oggetto di segnalazione in sede di presentazione ELla domanda, bensì in sede di osservazioni successive al preavviso di diniego ex art. 10 bis, prima accennate.
La sentenza viene criticata laddove l’illegittimità EL diniego viene ricondotta al “ contesto ordinamentale euro-unitario di origine ELla sottomisura 6.1. ” e ai “ principi generali ELla letteralità ELl’interpretazione ELle clausole EL bando di gara ”.
La finalità di favorire il ricambio generazionale risulterebbe frustrata laddove si realizzassero le condizioni per aprire spazi forieri di duplicazioni di aiuti.
Le disposizioni normative unionali identificate dalla sentenza impugnata non determinano né l’illegittimità EL Bando, né impongono un’interpretazione ELlo stesso nel senso ritenuto imposto dal Tar Molise.
Ed invero, le disposizioni che attengono alla misura 6.1 sono contenute all’interno ELl’art. 19 EL reg. (UE) 1305/2013, che al paragrafo 2 stabilisce che il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori, dovendosi ritenere “giovane agricoltore” « una persona di età non superiore a 40 anni al momento ELla presentazione ELla domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo ELl'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica » (definizione, questa, confluita nel PSR e nei bandi attuativi).
L’atto di appello propugna, pertanto, una lettura in senso letterale EL Bando, ritenendo non ammissibile la costituzione ELla nuova azienda da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare.
Secondo la Regione, l’azienda preesistente in ambito familiare deve necessariamente confluire nella sua interezza nella nuova azienda EL giovane agricoltore.
Con riferimento alle specifiche peculiarità EL procedimento amministrativo, il motivo di appello evidenzia che “ l’istante non ha dichiarato nel Piano Aziendale il mancato trasferimento ELle particelle in questione ”.
Viene in proposito riportato esplicitamente quanto osservato nel provvedimento di diniego: “[…] Al riguardo, l’istante nel suo Piano Aziendale avrebbe dovuto rendere noto l’avvenuto frazionamento, anziché ometterlo, nonché giustificarne le ragioni che lo hanno determinato; né l’amministrazione può ritenere accettabili, qualora ci fossero, integrazioni o motivazioni postume, ovviamente valide da valutare, formalizzate successivamente al rilascio ELla domanda (allorquando, cioè, la condizione sia stata già accertata in fase di verifica e controllo istruttorio in relazione alle stesse dichiarazioni EL beneficiario il quale ha attestato l’assenza di frazionamento aziendale facendo presuppore che tutte le particelle, EL vecchio fascicolo aziendale, fossero state trasferite al nuovo fascicolo, in capo al beneficiario) ”.
Il motivo di appello è fondato.
Al fine di correttamente impostare le questioni controverse, occorre focalizzare l’attenzione su due atti provenienti dalla Società.
Il primo consiste nella domanda di aiuto n. 5425236160, formulata in data 2/03/2016, nella quale, tra i criteri di ammissibilità auto dichiarati dalla RI DE BO, risalta quello dichiarato nella sezione II, EL quadro G, relativo al «divieto - frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare».
Il secondo, composito, atto è stato acquisito al procedimento successivamente alla trasmissione EL preavviso di rigetto ex art. 10 bis, notificato in data 20/02/2017, in sede di osservazioni allo stesso.
A tale atto è stata allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, portante la data EL 24/02/2017, con cui il legale rappresentante ELla Società ha dichiarato quanto segue: “ i terreni precedentemente condotti dall’azienda De BO RA (dichiarati nel fascicolo aziendale) sono tutti nella disponibilità ELla società RI DE BO fatta eccezione ELle particelle di seguito elencate per le quali i proprietari non hanno ritenuto opportuno stipulare contratto di fitto con la società […]”.
Risulta, pertanto, che l’azienda odierna appellata nasce da un frazionamento ELl’azienda EL padre, in violazione EL già richiamato criterio di ammissibilità previsto dall’art. 4 EL Bando secondo cui non è ammissibile “ la costituzione ELla nuova azienda agricola da un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare ”. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, la ratio ELla previsione è quella di evitare la creazione di condizioni artificiose finalizzate ad ottenere più premi di start-up sulle stesse superfici aziendali in quanto le superfici aziendali non trasferite potrebbero potenzialmente prestarsi ad essere utilizzate da altri soggetti per la richiesta di premi di primo insediamento.
Il punto nodale ELla questione giuridica controversa riguarda le cause di tale mancato trasferimento all’odierna appellata di alcune superfici.
La sentenza impugnata ascrive ad un evento di forza maggiore la riduzione ELla superficie agricola aziendale, dovuta al “ mancato rinnovo dei contratti di affitto con il giovane agricoltore da parte dei terzi proprietari dei terreni ”.
Pur laddove si volesse accedere alla tesi per cui la lex specialis debba essere interpretata alla luce ELle cause che hanno portato al frazionamento ELl’azienda agricola, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata non trova riscontro nella documentazione di causa.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prima evidenziata, il privato ha dichiarato che “ i terreni precedentemente condotti dall’azienda De BO RA (dichiarati nel fascicolo aziendale) sono tutti nella disponibilità ELla società RI DE BO fatta eccezione ELle particelle di seguito elencate per le quali i proprietari non hanno ritenuto opportuno stipulare contratto di fitto con la società […]”. A prescindere dall’idoneità giuridica di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così formulata, a documentare “ fatti ” (l’atto di notorietà, infatti, concerne “ stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza ELl'interessato ”, ex art. 47 EL d.P.R. n. 445/2000), si deve osservare che la stessa è disallineata rispetto ai documenti contenuti nel fascicolo aziendale ELl’impresa cedente, ove si evince che l’affitto dei terreni produttivi aveva scadenza nell’anno 2022.
Nell’anno 2017 – data di presentazione ELla domanda da parte ELla RI DE BO – l’istante avrebbe pertanto dovuto identificare con precisione i terreni non inseriti nel proprio fascicolo aziendale e le ragioni specifiche EL non inserimento, a causa ELla cessazione dei rapporti d’affitto intervenute nel periodo di tempo intercorrente fra l’ultima validazione, prima EL trasferimento alla RI DE BO, EL fascicolo aziendale ELl’impresa cedente EL padre (10/07/2015) e la costituzione ELla nuova società (12/05/2016).
La sentenza impugnata ha valorizzato una situazione di fatto che, in realtà, non ha riscontro concreto.
Non risulta, sotto alcun profilo, alcun principio di prova in ordine alla situazione di incolpevole soggezione ELla Società rispetto al mancato trasferimento di una parte EL vecchio complesso aziendale per decisioni di terzi proprietari dei terreni, estranei alla famiglia.
In presenza di tale situazione, le finalità antielusive evidenziate nel provvedimento impugnato appaiono correttamente identificate, in quanto volte a contrastare comportamenti artificiosi al fine di conseguire più premi nell’ambito degli stessi nuclei familiari.
Né può venire in rilievo l’istituto EL soccorso istruttorio che la Regione avrebbe dovuto, in ipotesi, attivare per supplire a carenze ELla domanda presentata dalla Società interessata.
Nella fattispecie, infatti, è stato adeguatamente consentito di giustificare la non coincidenza fra il complesso aziendale ELla cedente rispetto alla cessionaria.
Alla luce di quanto esposto, il secondo motivo è fondato.
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, in riforma ELla sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso originario.
Le spese EL doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma ELla sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato a rifondere alla Regione appellante le spese EL doppio grado di giudizio quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO