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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1248/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 30.06.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
1248/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PAOLELLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 09.06.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente, con grado di inabilità complessivo pari al 12% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della espletanda CTU, di cui si chiede l'ammissione; b) conseguentemente accertare e dichiarare che la percentuale di inabilità permanente derivante dalla patologia di cui al presente giudizio unificata, ai sensi ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965, con la preesistente inabilità lavorativa dell'8%, relativa alla malattia professionale riconosciuta dell' con provvedimento del 24.03.2021, comporta che il ricorrente CP_1
risulta globalmente interessato da una menomazione dell'integrità psico- fisica in misura pari al 20% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU. c) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione in favore del Sig. di tutti i benefici di natura Parte_1
economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto che il ricorrente aveva svolto attività di autista di mezzi pesanti dal 01.02.1974 fino al 31.03.2019, attività che ne aveva “compromesso sensibilmente l'integrità fisica , come già accertato con provvedimento dell' del 24.03.2021 con cui è stata CP_1
riconosciuta la natura professionale della patologia n. 515583622 del
17.02.2021 limitazione algo funzionale della colonna lombo-sacrale grado accertato 8%.” Ha sostenuto il ricorrente che “La protratta esposizione alle sollecitazioni dell'apparato muscolo-scheletrico attraverso l'assunzione di posizioni incongrue, la movimentazione manuale pesi, oltre alla continua esposizione a forti vibrazioni durante la conduzione dei mezzi pesanti hanno indotto inevitabilmente l'insorgere nel ricorrente di problematiche articolari. In particolare, il Sig. attraverso Parte_1
l'esame rm delle spalle del 22.05.2021 (all. 3) scopriva di essere affetto da
Pag. 2 di 5 tendinosi del sottoscapolare e del sovra spinoso della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra.” Patologia questa non riconosciuta in sede amministrativa dall'Ente.
Instaurato il contradditorio, l si è costituito in giudizio ed ha chiesto CP_1
il rigetto della domanda per inidoneità del rischio e per l'origine comune e multifattoriale della patologia denunciata.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la prova testi che confermava le mansioni svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso.
All'esito della prova testi era nominato il CTU al quale era sottoposto il seguente quesito : “Esaminati gli atti di causa e visitata la parte ricorrente, accerti se le infermità siano di origine professionale o se derivino da malattie o infortunio lavorativo, quale sia il grado di invalidità per postumi permanenti eventualmente la decorrenza;
espliciti qualora richiesta, la
I.T.A. ed indichi i codici di menomazione secondo le tabelle allegate al
D.M. 38/2000. Anche con l'unificazione ex art. 80, se richiesta.”
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente così concludeva: Sulla base di quanto sopra esposto posso così rispondere al quesito posto dal Signor Giudice. 1) risulta che il Sig. Pt_1
sia affetta da tendinopatia della cuffia dei rotatori;
2) tale patologia
[...]
può essere riconosciuta come di origine professionale;
3) è proponibile una valutazione nell'ordine del 9% come danno biologico con CP_1
decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale (17-6-21); 4) procedendo all'unificazione dei postumi con la precedente malattia professionale già riconosciuta dall' nella misura CP_1
Pag. 3 di 5 dell'8%, ritengo nel complesso un danno biologico nella misura del CP_1
16% con decorrenza dal 17-6-21.
La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per la patologia denunciata
(tendinopatia cuffia rotatori) ha un danno biologico permanente del 9% a far data dalla domanda amministrativa, che unificata alla pregressa patologia già riconosciuta dall' nella misura dell'8%, comporta un CP_1
danno biologico permanente del 16% a far data dal 17.06.2021; per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento / rendita CP_1
corrispondente al 16% del danno biologico permanente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione a far data dal 17.06.2021 detratti i ratei già corrisposti.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 CP_1
oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1
decreto.
Cassino 01.07.2025
Il Giudice Onorario
LE MI
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 1248/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario LE MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 30.06.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
1248/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PAOLELLA DANIELA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 09.06.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno ricorrente, con grado di inabilità complessivo pari al 12% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della espletanda CTU, di cui si chiede l'ammissione; b) conseguentemente accertare e dichiarare che la percentuale di inabilità permanente derivante dalla patologia di cui al presente giudizio unificata, ai sensi ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 1124/1965, con la preesistente inabilità lavorativa dell'8%, relativa alla malattia professionale riconosciuta dell' con provvedimento del 24.03.2021, comporta che il ricorrente CP_1
risulta globalmente interessato da una menomazione dell'integrità psico- fisica in misura pari al 20% o alla percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU. c) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione in favore del Sig. di tutti i benefici di natura Parte_1
economica previsti dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A fondamento della domanda ha dedotto che il ricorrente aveva svolto attività di autista di mezzi pesanti dal 01.02.1974 fino al 31.03.2019, attività che ne aveva “compromesso sensibilmente l'integrità fisica , come già accertato con provvedimento dell' del 24.03.2021 con cui è stata CP_1
riconosciuta la natura professionale della patologia n. 515583622 del
17.02.2021 limitazione algo funzionale della colonna lombo-sacrale grado accertato 8%.” Ha sostenuto il ricorrente che “La protratta esposizione alle sollecitazioni dell'apparato muscolo-scheletrico attraverso l'assunzione di posizioni incongrue, la movimentazione manuale pesi, oltre alla continua esposizione a forti vibrazioni durante la conduzione dei mezzi pesanti hanno indotto inevitabilmente l'insorgere nel ricorrente di problematiche articolari. In particolare, il Sig. attraverso Parte_1
l'esame rm delle spalle del 22.05.2021 (all. 3) scopriva di essere affetto da
Pag. 2 di 5 tendinosi del sottoscapolare e del sovra spinoso della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra.” Patologia questa non riconosciuta in sede amministrativa dall'Ente.
Instaurato il contradditorio, l si è costituito in giudizio ed ha chiesto CP_1
il rigetto della domanda per inidoneità del rischio e per l'origine comune e multifattoriale della patologia denunciata.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con la prova testi che confermava le mansioni svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso.
All'esito della prova testi era nominato il CTU al quale era sottoposto il seguente quesito : “Esaminati gli atti di causa e visitata la parte ricorrente, accerti se le infermità siano di origine professionale o se derivino da malattie o infortunio lavorativo, quale sia il grado di invalidità per postumi permanenti eventualmente la decorrenza;
espliciti qualora richiesta, la
I.T.A. ed indichi i codici di menomazione secondo le tabelle allegate al
D.M. 38/2000. Anche con l'unificazione ex art. 80, se richiesta.”
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente così concludeva: Sulla base di quanto sopra esposto posso così rispondere al quesito posto dal Signor Giudice. 1) risulta che il Sig. Pt_1
sia affetta da tendinopatia della cuffia dei rotatori;
2) tale patologia
[...]
può essere riconosciuta come di origine professionale;
3) è proponibile una valutazione nell'ordine del 9% come danno biologico con CP_1
decorrenza dall'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale (17-6-21); 4) procedendo all'unificazione dei postumi con la precedente malattia professionale già riconosciuta dall' nella misura CP_1
Pag. 3 di 5 dell'8%, ritengo nel complesso un danno biologico nella misura del CP_1
16% con decorrenza dal 17-6-21.
La CTU analitica e debitamente motivata è posta alla base del convincimento del giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per la patologia denunciata
(tendinopatia cuffia rotatori) ha un danno biologico permanente del 9% a far data dalla domanda amministrativa, che unificata alla pregressa patologia già riconosciuta dall' nella misura dell'8%, comporta un CP_1
danno biologico permanente del 16% a far data dal 17.06.2021; per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento / rendita CP_1
corrispondente al 16% del danno biologico permanente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione a far data dal 17.06.2021 detratti i ratei già corrisposti.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 CP_1
oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1
decreto.
Cassino 01.07.2025
Il Giudice Onorario
LE MI
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