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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3684/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3684/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Francesco Accolla n.18/C, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA FRANCESCO ACCOLLA
N. 18/A P.T., presso lo studio dell'avv. MARIA MACCHIARELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in CASTELLO DI CISTERNA, VIA KENNEDY N. 4, presso lo studio dell'avv. GINEVRA CERVONE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 10.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 30.10.2024 chiedeva a questo Tribunale di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...], e nata il Per_1 Per_2
26.10.2021, avuti dalla relazione intrattenuta more uxorio con e riconosciuti da CP_1 entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerli. In particolare, chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa familiare, e con regolamentazione della frequentazione padre-figli secondo le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, altresì, e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 1.500,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, infine, di disporre che l'assegno unico fosse percepito per l'intero dalla madre, quale genitore collocatario esclusivo dei figli minori.
Data comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in data 10.12.2024, con comparsa depositata in data 20.5.2025 si costituiva in giudizio rappresentando CP_1 di aver raggiunto il seguente accordo con la ricorrente per la definizione bonaria della lite:
1. I figli minori , nato in data [...], e , nata in data [...], Persona_3 Persona_4 saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
2. Per assicurare ai minori la continuità dell'habitat domestico e relazionale, la casa coniugale, risultante di proprietà della ricorrente con diritto di abitazione del SI. , sarà CP_1 assegnata al genitore collocatario, SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, le parti convengono e si impegnano ad una gestione quotidiana assolutamente condivisa dei minori e flessibile in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con tempi paritetici o equipollenti di
frequentazione, sì da distribuire in maniera equilibrata le responsabilità a cui entrambi i genitori sono
chiamati in egual misura. Fermo e in primo piano quanto innanzi, il padre potrà vedere e tenere con sé i
figli almeno due giorni a settimana e due weekend al mese alterati, nonché cinque giorni durante le festività natalizie (un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che il bambino possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Lunedì in Albis) e quindici giorni durante le ferie estive;
per le altre festività e per il giorno
del compleanno dei minori, ove non trascorsi dai minori con entrambi i genitori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, anche telefonico, nel rispetto delle esigenze dei minori e lavorative di entrambi i genitori;
4. Il SI. , anche in ragione dell'esigenza di affrontare nuovi oneri abitativi per sé, in CP_1
conseguenza dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra di cui al punto n.2, Pt_1
corrisponderà alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei minori, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 60% delle spese straordinarie documentate e concordate (spese mediche, scolastiche e ricreative), da intendersi regolamentate sulla base delle condizioni cui al protocollo approvato d'intesa tra il Tribunale di
Siracusa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
5. Le parti convengono – anche per le annualità a venire - l'erogazione dell'assegno unico figli e qualsiasi altro beneficio pubblico similare in misura intera al genitore collocatario, SI.ra Pt_1
[...]
6. I genitori s'impegnano a comunicare l'un l'altra eventuali cambi di residenza, nonché a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
7. I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Con note congiunte depositate in data 21.5.2025 le parti insistevano per la ratifica delle condizioni sopra riportate.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 22.5.2025 il Giudice delegato poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire ai minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3684/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente le spese di lite. Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3684/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Francesco Accolla n.18/C, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA FRANCESCO ACCOLLA
N. 18/A P.T., presso lo studio dell'avv. MARIA MACCHIARELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in CASTELLO DI CISTERNA, VIA KENNEDY N. 4, presso lo studio dell'avv. GINEVRA CERVONE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 10.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 30.10.2024 chiedeva a questo Tribunale di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...], e nata il Per_1 Per_2
26.10.2021, avuti dalla relazione intrattenuta more uxorio con e riconosciuti da CP_1 entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerli. In particolare, chiedeva disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa familiare, e con regolamentazione della frequentazione padre-figli secondo le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, altresì, e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 1.500,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, infine, di disporre che l'assegno unico fosse percepito per l'intero dalla madre, quale genitore collocatario esclusivo dei figli minori.
Data comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in data 10.12.2024, con comparsa depositata in data 20.5.2025 si costituiva in giudizio rappresentando CP_1 di aver raggiunto il seguente accordo con la ricorrente per la definizione bonaria della lite:
1. I figli minori , nato in data [...], e , nata in data [...], Persona_3 Persona_4 saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
2. Per assicurare ai minori la continuità dell'habitat domestico e relazionale, la casa coniugale, risultante di proprietà della ricorrente con diritto di abitazione del SI. , sarà CP_1 assegnata al genitore collocatario, SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, le parti convengono e si impegnano ad una gestione quotidiana assolutamente condivisa dei minori e flessibile in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con tempi paritetici o equipollenti di
frequentazione, sì da distribuire in maniera equilibrata le responsabilità a cui entrambi i genitori sono
chiamati in egual misura. Fermo e in primo piano quanto innanzi, il padre potrà vedere e tenere con sé i
figli almeno due giorni a settimana e due weekend al mese alterati, nonché cinque giorni durante le festività natalizie (un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che il bambino possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori), quattro giorni durante le festività pasquali (comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o di Lunedì in Albis) e quindici giorni durante le ferie estive;
per le altre festività e per il giorno
del compleanno dei minori, ove non trascorsi dai minori con entrambi i genitori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, anche telefonico, nel rispetto delle esigenze dei minori e lavorative di entrambi i genitori;
4. Il SI. , anche in ragione dell'esigenza di affrontare nuovi oneri abitativi per sé, in CP_1
conseguenza dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra di cui al punto n.2, Pt_1
corrisponderà alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei minori, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 60% delle spese straordinarie documentate e concordate (spese mediche, scolastiche e ricreative), da intendersi regolamentate sulla base delle condizioni cui al protocollo approvato d'intesa tra il Tribunale di
Siracusa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
5. Le parti convengono – anche per le annualità a venire - l'erogazione dell'assegno unico figli e qualsiasi altro beneficio pubblico similare in misura intera al genitore collocatario, SI.ra Pt_1
[...]
6. I genitori s'impegnano a comunicare l'un l'altra eventuali cambi di residenza, nonché a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
7. I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Con note congiunte depositate in data 21.5.2025 le parti insistevano per la ratifica delle condizioni sopra riportate.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 22.5.2025 il Giudice delegato poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire ai minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3684/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente le spese di lite. Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone