Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 16/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3637 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. LA ROSA GABRIELE che alla luce della costituzione avversaria insiste in ricorso ed in via subordinata laddove fondata l'eccezione di improcedibilità avanzata dall'istituto chiede la concessione del termine di cui all'art. 445 bis cpc.
Per l' è presente l'Avv. C. De Luca in sostituzione dell'Avv. Vigilanti che insiste CP_1
nell'eccezione di improcedibilità del ricorso.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n.3637/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele la Rosa giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vigilanti Lucio Cornelio
IL ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 20.09.2024, al fine di ottenere il riconoscimento della decorrenza della prestazione relativa all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 23.11.2022 invece che dal
25.10.2023, insisteva in domanda con diritto di ricevere gli arretrati dovuti;
-instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1
avversarie eccepiva l'improcediebilità del ricorso introduttivo odierno in materia di invalidità civile perché non è stato proposto il prescritto ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma 1,
c.p.c.
Motivi della decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere il riconoscimento della decorrenza del prestazione riconosciuta in fase amministrativa a far data dalla domanda premettendo che la decorrenza della provvidenza era stata riconosciuta da una data successiva e che il verbale dell'esito della vista collegiale non era stato mai notificato.
Ciò premesso, giova evidenziare che nel caso che ci occupa l'istante ha avanzato, con ricorso ex art. 442 cpc, domanda mirante al riconoscimento di una diversa decorrenza della prestazione senza esperire il preventivo procedimento per ATPO.
L'eccezione di improcedibilità del ricorso è fondata
L'art.445 bis c.p.c. stabilisce che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibili…”.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha disatteso il superiore dettato normativo, avrebbe dovuto esperire preventivamente il procedimento ex art. 445 bis cpc condizione di procedibilità della domanda.
L'art. 445 bis 2° dispone “…Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è improcedibile.
In ragione del mero rilievo processuale, le spese di lite vanno compensate
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-dichiara il ricorso improcedibile
-assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP
-Spese Compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna