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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
666/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentate dall'avv. Augusto Parte_1
Tortorelli per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e e CP_1 CP_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvio Boccalatte
e CO NA per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
E CONTRO
e difesi dall'avv. Davide CP_4 CP_5
Zerega, come da procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATI
E CONTRO
e difesi Controparte_6 CP_7 dagli avv.ti Enrico e Giorgio Righetti per procura allegata telematicamente alla comparsa di
1 costituzione in appello.
APPELLATI
E CONTRO
, difeso dall'avv. Luca Maria CP_8
Paganucci per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in via preliminare rimettere la causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art 183, 6 comma c.p.c., non dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati, non essendo gli stessi litisconsorti necessari, essendo proprietari non dei mappali su cui la strada insiste, bensì di mappali limitrofi o titolari di servitù di passo a loro volta e non del diritto di proprietà su quote della strada di cui si tratta;
e non rilevando. alla luce di recente giurisprudenza di legittimità. il fatto che attualmente l'attrice e/o i suoi familiari conviventi non risiedano negli immobili per cui si richiede la costituzione della servitù; 3) Respingere l'eccezione di nullità formulata dalla difesa dei IGnori CP_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con riferimento agli altri convenuti detta eccezione dovrà essere anche dichiarata tardiva, per tutti i motivi già esposti in atti;
4) Accertare che i terreni di proprietà della IG.ra Parte_1 contraddistinti con i mappali 4162, 3109 si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1052 c.c.; 5)
Conseguentemente dichiarare che l'attrice ha il diritto di ottenere la servitù di passo carrabile e di fogna sulla strada di proprietà privata di proprietà
2 dei convenuti al fine di accedere e meglio utilizzare
i mappali di proprietà indicati al punto che ha preceduto;
6) Di conseguenza, costituire detta servitù di passo carrabile e di fogna, con indicazione del punto di accesso alla strada di proprietà privata che comporti la minor intrusione;
7) Determinare altresì ai sensi dell'art. 1053 c.c.
l'ammontare dell'indennità che l'attrice dovrà corrispondere ai convenuti in ragione della loro quota di proprietà sulla strada privata;
8)
Condannare, infine, i convenuti alla rifusione delle spese tutte dei due gradi di giudizio, ivi compresa la fase di mediazione, con compensi di avvocato, spese generali al 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per Legge, ovvero, in via di stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda della IG.ra
dovesse essere respinta, compensare Pt_1 integralmente le spese suddette”.
Per e e “Voglia CP_1 CP_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
, in quanto inammissibile e infondato per i
[...] motivi tutti esposti nel presente atto, e, per l'effetto confermare nella sua totalità la sentenz a n.
1640/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.05.2023 emessa nel giudizio RG
805/2023. Con vittoria di compenso professionale
e spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase sospensiva”.
Per e “In ogni caso, CP_4 CP_5 confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, rigettando l'appello e quindi le
3 domande della IG.ra ; In ulteriore subordine, Pt_1 verificare la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione del diritto coattivo preteso da parte attrice e se sussistenti, costituirlo e, in ossequio alla domanda attorea, riconoscere il diritto dei convenuti all'indennità ex artt. 1053 e
1032 c.c. nella misura meglio vista e ritenuta, che parte attrice dovrà corrispondere per ognuno dei
DUE mappali per cui chiede il diritto di passo;
In assenza delle condizioni di legge, rigettare la domanda attorea;
Con il favore delle spese di lite, anche per spese generali e cpa, CTU e CTP, nulla escluso, per entrambi i gradi di giudizio e la fase di mediazione”.
Per e “Voglia Controparte_6 CP_7
l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: a) in via principale, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata e pertanto riget tare
l'appello avversario;
(b) in via subordinata e condizionata, qualora venisse accolta la domanda di parte appellante in merito alla costituzione sia di una servitù di passaggio che di una servitù di fogna sui terreni di loro proprietà distinti dal mappale 3176, foglio 24, (i) accertare e dichiarare il loro diritto un'equa indennità ex art. 1053 c.c., quantificandola nella misura meglio vista, e (ii) accertare e dichiarare il contributo cui è tenuta parte attrice per la manutenzione della strada e dell'impianto fognario, quantificandolo nella misura meglio vista”.
Per : “Voglia l'Eccellentissima CP_8
4 Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale dichiarare improcedibile l'appello e quindi respingerlo con condanna alle spese anche di questo grado di giudizio, in via preliminare dichiarare palesemente infondato l'appello e quindi respingerlo con condanna alle spese anche di questo grado di giudizio, nel merito respingere comunque l'appello proposto dalla IGnora Pt_1
per essere lo stesso infondato in fatto ed in
[...] diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con condanna alle spese anche di questo grado di giudizio, nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, disponga consulenza tecnica volta ad accertare da un lato i presupposti dichiarati di cui all'art. 1052 c.c. e dall'altro ad identificare la soluzione/le soluzioni possibili per
l'accesso al fondo, determinando quale accesso è più breve e meno gravoso per i fondi serventi e parallelamente quantificare l'indennità spettante ex art. 1053 c.c. tenendo conto anche del costo effettivo di realizzo della strada sostenuto a suo tempo dai costruttori. Stabilendo la percentuale di concorso dei nuovi fondi dominanti alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e manutenzione della strada ed imponendo il rispetto del regolamento attualmente in vigore per l'utilizzo della strada. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014”.
Parole chiave: servitù passo - costituzione coattiva ex art. 1052 c.c. – esigenze abitative.
5 MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, , e CP_2 CP_1 CP_3
, ,
[...] CP_8 Controparte_6
e ed ha CP_7 CP_4 CP_5 sostenuto:
• di essere proprietaria, nel Comune di Rapallo, di alcuni terreni, i quali, nella parte sud, erano occupati da due fabbricati (particella 4162 e
3109);
• che era sua intenzione ristrutturare questi ultimi;
• che detti fabbricati erano sostanzialmente irraggiungibili carrabilmente, in quanto il collegamento con la strada pubblica sarebbe stato possibile solo eseguendo consistenti lavori di sbancamento nel terreno dell'attrice;
• che, in adiacenza alla sua proprietà, vi era una strada privata, gravata da servitù di passo a vantaggio di terreni di proprietà di terzi, distinti dai mappali nn. 3175, 3372, 3172, 2971, 3173,
3149, 114, 128, 52, 53, 2973, 2972, 2661, 2662,
55, 2649, 2663, 58, 3543, 3178, 3179, 2665,
2755, 2987, 2689, 2691, 121 123, 2320, 3017,
3572 e 3445;
• che sussistevano i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passo carrabile, ai sensi dell'art. 1052 c.c., sulla suddetta strada privata ed a vantaggio degli edifici da ristrutturare, tenuto conto del fatto che la costituzione coattiva della servitù di passo è possibile non solo per esigenze dell'industria e dell'agricoltura, ma anche per esigenze abitative;
6 L'attrice ha concluso chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passo carrabile e fognario, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1052 c.c.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.
I sig.ri , comproprietari del mappale 3172, CP_3 sul quale insisteva un tratto della strada privata carrabile oggetto di causa, hanno chiesto di respingere le domande proposte per difetto di prova dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c.
e proprietari Controparte_6 CP_7 del mapp. 3176, foglio 24, hanno dichiarato di non opporsi alla domanda dell'attrice, previo riconoscimento di un'equa indennità ex art. 1053
c.c., con contribuzione dell'attrice alla manutenzione della strada e dell'impianto fognario.
e e CP_4 CP_5 CP_8 costituendosi in giudizio, hanno dichiarato di rimettersi sulla costituzione della servitù.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione, per mancata indicazione dei soggetti titolari di diritti di servitù e/o di ulteriori proprietari anche di posti auto sulla strada oggetto di causa e ne ha disposto l'integrazione ex art. 164 c.p.c.
Depositata dagli attori memoria integrativa, la causa è stata mandata in decisione senza concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed è stata decisa con la sentenza n. 1640 del 2024, che ha così statuito in dispositivo: “1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a Parte_1 ER , e NA Parte_2 Controparte_3
CO delle spese di lite che si liquidano in €
7 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
3) condanna a ER Parte_1 CP_6
e delle spese di lite che si
[...] CP_7 liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4) condanna a Parte_1 ER e delle Parte_3 CP_5 spese di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) cond anna
a ER già Parte_1 CP_8 usufruttuario e oggi anche proprietario, per scioglimento anticipato della società CP_9 semplice di , delle spese Parte_4 di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
In motivazione, il Tribunale ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., evidenziando che, a tal fine, le esigenze che giustificano l'imposizione della servitù di passo, tra le quali vi sono anche quelle abitative, ai sensi dell'art. 1052
c.c., come riformulato dalla sentenza della Corte
Cost. 167/99, “devono valutarsi non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi”. Nella specie, parte appellante aveva richiesto la costituzione di una servitù per soddisfare esigenze abitative, ma, sui fondi dominanti, erano presenti unicamente spoglie dirute ed un minuscolo manufatto di venti metri quadrati e mancava la prova della fa ttibilità
8 dell'intervento di ristrutturazione preannunciato e della richiesta di permessi di costruire al
Comune e agli Enti di tutela paesaggistica.
Inoltre, “il presupposto della “esigenza abitativa” non si esaurisce neppure nella mera potenziale edificabilità di un fondo perché verrebbe preclusa la valutazione delle concrete esigenze abitative non scrutinabili in presenza di un mero progetto”.
2 il giudizio di appello
La sig.ra ha impugnato la sentenza in CP_3 esame ed ha chiesto di riformarla ed accogliere le domande proposte.
Le altre parti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. I fratelli CP_5 hanno, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La causa è stata interrotta per il decesso del difensore di parte appellante, intervenuto subito dopo il deposito delle comparse conclusionali.
Riassunto il giudizio, concessi nuovamente i termini per il deposito delle memorie conclusionali di replica, la causa è stata rimessa in decisione in data 18 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha Pt_1 sostenuto che i fabbricati indicati come diruti erano originariamente destinati ad abitazione e non era possibile ricondurli a tale originaria destinazione, senza la costituzione della servitù di passo. Nell'atto costitutivo della strada privata su cui sarebbe dovuta sorgere la servitù, era previsto
9 che sarebbe stato possibile costituire nuove servitù senza alcun aggravio di quelle già esistenti.
Infine, neppure le controparti avevano messo in dubbio le esigenze abitative invocate dall'appellante.
La parte appellante ha chiesto preliminarmente di rimettere la causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art 183, 6 comma c.p.c., onde poter integrare allegazioni e istanze istruttorie ritenute carenti in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva sbagliato a condannare l'attrice alle spese di lite, senza considerare che gran parte del giudizio di primo grado era stato dedicato alle eccezioni preliminari avversarie neppure prese in considerazione dalla sentenza di primo grado, per cui ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale quantomeno ad una compensazione integrale delle spese di lite a fronte di una reciproca soccombenza.
4 La costituzione coattiva della servitù
Il primo motivo è infondato.
La possibilità di costituire coattivamente su altro fondo una servitù di passaggio, per un nuovo accesso alla via pubblica, ha come presupposti, ai sensi dell'art. 1052 c.c.,
l'inidoneità del preesistente accesso e l'impossibilità o l'eccessiva onerosità dell'ampliamento. Accertata l'insufficienza del passaggio ai bisogni del fondo e la sua non ampliabilità, la concessione del passaggio è subordinata alla rispondenza alle esigenze
10 dell'agricoltura e dell'industria e, dopo la sentenza della Corte Cost. 167/99, a quelle abitative (sul punto, sul contenuto di tale sentenza, si rimanda a quanto già precisato dal
Tribunale nel provvedimento impugnato).
Il Tribunale ha concentrato la propria attenzione su tale secondo requisito, per evidenziarne la insussistenza.
Il motivo di appello formulato sul punto, anche a considerarlo ammissibile ex art. 342 c.p.c., non scalfisce le argomentazioni proposte dal provvedimento impugnato, che vanno, quindi, confermate.
La costituzione coattiva della servitù di passo è possibile in presenza non di mera comodità ricavata dal fondo dominante per effetto della servitù, ma solo quando si accerti che la costituzione non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante (Cass. 14477/08).
Il Giudice deve, quindi, compiere una valutazione comparativa costi-benefici, avendo riguardo non all'interesse particolare, bensì a quello generale, che è garantire un miglior sfruttamento dei fondi ed un aumento delle idoneità allo svolgimento di determinate attività, che si riverberano positivamente sulla collettività, con conseguente un aumento della ricchezza nazionale.
La compressione delle facoltà proprietarie del titolare del fondo servente viene, quindi, giustificata da un'utilità sociale o collettiva, seppure realizzata tramite la mediazione di un vantaggio accordato al fondo
11 dominante necessario.
Spetta, quindi, all'attore dimostrare la complessiva vantaggiosità della costituzione della servitù.
Tale valutazione dell'interesse generale deve essere condotta non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di un'utilizzazione migliore in relazione al tempo in cui il passaggio viene richiesto (Cass. 5765/13; Cass. 12340/08; Cass.,
21597/07; Cass. 5489/06; Cass. 16970/05; Cass.
7000/01; Cass. 15110/00).
Ciò vale anche per le esigenze abitative, che qui vengono in rilievo: l'accessibilità è una qualitas essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a uso di abitazione civile;
la coscienza sociale sente il dovere pubblico di rimuovere preventivamente gli ostacoli per l'esercizio dei diritti fondamentali delle persone, anche di quelle con handicap fisici.
Gli argomenti spesi da parte appellante e gli elementi addotti, però, non consentono di affermare che la costituzione coattiva della servitù rende possibile uno sfruttamento della proprietà dell'appellante, a fini abitativi, compensativa del peso imposto sulle proprietà dei fondi serventi.
Se è vero che la giurisprudenza dà rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 1052 c.c. anche alla destinazione potenziale del fondo, è anche vero che la Suprema Corte ha affermato che “la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art.
12 1052 cod. civ., postula una valutazione non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (Cass.
40824/21; Cass. 5765/13 e Cass. 9392/12).
Diversamente, parte appellante non ha fornito elementi presuntivi volti a dimostrare una volontà attuale e seria di ristrutturare gli immobili in esame e la fattibilità giuridica e materiale dell'operazione delineata in termini del tutto generici e che, quindi, il sacrificio imposto al fondo servente non risponda ad una mera comodità non del fondo, bensì del proprietario.
Trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, l'indagine sul punto va compiuta d'ufficio, a prescindere da specifiche allegazioni di segno contrario delle controparti.
L'appellante ha, poi, messo in risalto il fatto che il contratto con il quale i comproprietari avevano realizzato la strada privata, su cui doveva essere costituita la servitù oggetto di causa, prevedeva che “ciascun proprietario del fondo dominante riconosce che la costituzione di future servitù sulla strada privata in questione non costituisce aggravio di servitù (non diminuisce l'esercizio della servitù e non la rende più incomoda) sicchè i proprietari dei fondi serventi non dovranno all'uopo interpellare i proprietari dei fondi dominanti, il prezzo sarà stabilito di concerto tra i soli proprietari della strada vale a dire i IGnori CP_5
13 , coniugi e fratelli o Parte_5 CP_6 CP_3 loro aventi causa”. Tale circostanza è, però, irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda qui proposta. Infatti, il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi ex art. 1372 c.c., che, quindi, non essendo parti, non possono vantare alcun diritto.
Infine, deve essere respinta la richiesta di rimessione della causa in istruttoria per la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La giurisprudenza afferma, con riferimento al lamentato vizio di mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., che “l'appellante non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c. deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare i documenti” (Cass.
17046/18). “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183
c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con
l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (Cass. 21953/19).
In sostanza, la parte non può limitarsi a denunciare la violazione di legge, ma deve anche
14 allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 342 n. 2
c.p.c., che quella violazione ha determinato un concreto pregiudizio alle sue ragioni sostanziali e che, senza quella violazione, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.
Nel caso di specie, diversamente, l'appellante si è limitato ad una contestazione generica, in quanto non vi è, nell'appello, alcun riferimento a come avrebbe mutato il thema decidendum ed a cosa avrebbe chiesto nelle memorie istruttorie, laddove fossero stati concessi i termini per la presentazione delle stesse. In tal modo, a ben vedere, non è possibile evincere la decisività e la rilevanza delle prove non ammesse.
Inoltre, la giurisprudenza (Cass. 7474/17; Cass.
8287/17; Cass. 4767/16), ha ripetutamente affermato che, in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80 -bis disp. att.
c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al Giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il
"favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.
5 le spese di lite
15 Anche il secondo motivo di appello non ha miglior sorte.
L'appellante è risultata, nei due gradi di giudizio, integralmente soccombente, con conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c.
“In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stat a totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. 18503/14).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi del valore indicato in primo grado.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Genova 1640 del 27 maggio 2024;
Condanna a ER a ciascuna Parte_1 parte processuale appellata le spese di lite, che liquida, per ciascuna, in 4.996,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova, 1 luglio 2025.
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentate dall'avv. Augusto Parte_1
Tortorelli per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e e CP_1 CP_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvio Boccalatte
e CO NA per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
E CONTRO
e difesi dall'avv. Davide CP_4 CP_5
Zerega, come da procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATI
E CONTRO
e difesi Controparte_6 CP_7 dagli avv.ti Enrico e Giorgio Righetti per procura allegata telematicamente alla comparsa di
1 costituzione in appello.
APPELLATI
E CONTRO
, difeso dall'avv. Luca Maria CP_8
Paganucci per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “in via preliminare rimettere la causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art 183, 6 comma c.p.c., non dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati, non essendo gli stessi litisconsorti necessari, essendo proprietari non dei mappali su cui la strada insiste, bensì di mappali limitrofi o titolari di servitù di passo a loro volta e non del diritto di proprietà su quote della strada di cui si tratta;
e non rilevando. alla luce di recente giurisprudenza di legittimità. il fatto che attualmente l'attrice e/o i suoi familiari conviventi non risiedano negli immobili per cui si richiede la costituzione della servitù; 3) Respingere l'eccezione di nullità formulata dalla difesa dei IGnori CP_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con riferimento agli altri convenuti detta eccezione dovrà essere anche dichiarata tardiva, per tutti i motivi già esposti in atti;
4) Accertare che i terreni di proprietà della IG.ra Parte_1 contraddistinti con i mappali 4162, 3109 si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1052 c.c.; 5)
Conseguentemente dichiarare che l'attrice ha il diritto di ottenere la servitù di passo carrabile e di fogna sulla strada di proprietà privata di proprietà
2 dei convenuti al fine di accedere e meglio utilizzare
i mappali di proprietà indicati al punto che ha preceduto;
6) Di conseguenza, costituire detta servitù di passo carrabile e di fogna, con indicazione del punto di accesso alla strada di proprietà privata che comporti la minor intrusione;
7) Determinare altresì ai sensi dell'art. 1053 c.c.
l'ammontare dell'indennità che l'attrice dovrà corrispondere ai convenuti in ragione della loro quota di proprietà sulla strada privata;
8)
Condannare, infine, i convenuti alla rifusione delle spese tutte dei due gradi di giudizio, ivi compresa la fase di mediazione, con compensi di avvocato, spese generali al 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per Legge, ovvero, in via di stretto subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda della IG.ra
dovesse essere respinta, compensare Pt_1 integralmente le spese suddette”.
Per e e “Voglia CP_1 CP_2 Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
, in quanto inammissibile e infondato per i
[...] motivi tutti esposti nel presente atto, e, per l'effetto confermare nella sua totalità la sentenz a n.
1640/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.05.2023 emessa nel giudizio RG
805/2023. Con vittoria di compenso professionale
e spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase sospensiva”.
Per e “In ogni caso, CP_4 CP_5 confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, rigettando l'appello e quindi le
3 domande della IG.ra ; In ulteriore subordine, Pt_1 verificare la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione del diritto coattivo preteso da parte attrice e se sussistenti, costituirlo e, in ossequio alla domanda attorea, riconoscere il diritto dei convenuti all'indennità ex artt. 1053 e
1032 c.c. nella misura meglio vista e ritenuta, che parte attrice dovrà corrispondere per ognuno dei
DUE mappali per cui chiede il diritto di passo;
In assenza delle condizioni di legge, rigettare la domanda attorea;
Con il favore delle spese di lite, anche per spese generali e cpa, CTU e CTP, nulla escluso, per entrambi i gradi di giudizio e la fase di mediazione”.
Per e “Voglia Controparte_6 CP_7
l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: a) in via principale, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata e pertanto riget tare
l'appello avversario;
(b) in via subordinata e condizionata, qualora venisse accolta la domanda di parte appellante in merito alla costituzione sia di una servitù di passaggio che di una servitù di fogna sui terreni di loro proprietà distinti dal mappale 3176, foglio 24, (i) accertare e dichiarare il loro diritto un'equa indennità ex art. 1053 c.c., quantificandola nella misura meglio vista, e (ii) accertare e dichiarare il contributo cui è tenuta parte attrice per la manutenzione della strada e dell'impianto fognario, quantificandolo nella misura meglio vista”.
Per : “Voglia l'Eccellentissima CP_8
4 Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale dichiarare improcedibile l'appello e quindi respingerlo con condanna alle spese anche di questo grado di giudizio, in via preliminare dichiarare palesemente infondato l'appello e quindi respingerlo con condanna alle spese anche di questo grado di giudizio, nel merito respingere comunque l'appello proposto dalla IGnora Pt_1
per essere lo stesso infondato in fatto ed in
[...] diritto per i motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado con condanna alle spese anche di questo grado di giudizio, nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, disponga consulenza tecnica volta ad accertare da un lato i presupposti dichiarati di cui all'art. 1052 c.c. e dall'altro ad identificare la soluzione/le soluzioni possibili per
l'accesso al fondo, determinando quale accesso è più breve e meno gravoso per i fondi serventi e parallelamente quantificare l'indennità spettante ex art. 1053 c.c. tenendo conto anche del costo effettivo di realizzo della strada sostenuto a suo tempo dai costruttori. Stabilendo la percentuale di concorso dei nuovi fondi dominanti alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e manutenzione della strada ed imponendo il rispetto del regolamento attualmente in vigore per l'utilizzo della strada. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio da quantificarsi ex DM 55/2014”.
Parole chiave: servitù passo - costituzione coattiva ex art. 1052 c.c. – esigenze abitative.
5 MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, , e CP_2 CP_1 CP_3
, ,
[...] CP_8 Controparte_6
e ed ha CP_7 CP_4 CP_5 sostenuto:
• di essere proprietaria, nel Comune di Rapallo, di alcuni terreni, i quali, nella parte sud, erano occupati da due fabbricati (particella 4162 e
3109);
• che era sua intenzione ristrutturare questi ultimi;
• che detti fabbricati erano sostanzialmente irraggiungibili carrabilmente, in quanto il collegamento con la strada pubblica sarebbe stato possibile solo eseguendo consistenti lavori di sbancamento nel terreno dell'attrice;
• che, in adiacenza alla sua proprietà, vi era una strada privata, gravata da servitù di passo a vantaggio di terreni di proprietà di terzi, distinti dai mappali nn. 3175, 3372, 3172, 2971, 3173,
3149, 114, 128, 52, 53, 2973, 2972, 2661, 2662,
55, 2649, 2663, 58, 3543, 3178, 3179, 2665,
2755, 2987, 2689, 2691, 121 123, 2320, 3017,
3572 e 3445;
• che sussistevano i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passo carrabile, ai sensi dell'art. 1052 c.c., sulla suddetta strada privata ed a vantaggio degli edifici da ristrutturare, tenuto conto del fatto che la costituzione coattiva della servitù di passo è possibile non solo per esigenze dell'industria e dell'agricoltura, ma anche per esigenze abitative;
6 L'attrice ha concluso chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passo carrabile e fognario, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1052 c.c.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.
I sig.ri , comproprietari del mappale 3172, CP_3 sul quale insisteva un tratto della strada privata carrabile oggetto di causa, hanno chiesto di respingere le domande proposte per difetto di prova dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c.
e proprietari Controparte_6 CP_7 del mapp. 3176, foglio 24, hanno dichiarato di non opporsi alla domanda dell'attrice, previo riconoscimento di un'equa indennità ex art. 1053
c.c., con contribuzione dell'attrice alla manutenzione della strada e dell'impianto fognario.
e e CP_4 CP_5 CP_8 costituendosi in giudizio, hanno dichiarato di rimettersi sulla costituzione della servitù.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione, per mancata indicazione dei soggetti titolari di diritti di servitù e/o di ulteriori proprietari anche di posti auto sulla strada oggetto di causa e ne ha disposto l'integrazione ex art. 164 c.p.c.
Depositata dagli attori memoria integrativa, la causa è stata mandata in decisione senza concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ed è stata decisa con la sentenza n. 1640 del 2024, che ha così statuito in dispositivo: “1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a Parte_1 ER , e NA Parte_2 Controparte_3
CO delle spese di lite che si liquidano in €
7 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
3) condanna a ER Parte_1 CP_6
e delle spese di lite che si
[...] CP_7 liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4) condanna a Parte_1 ER e delle Parte_3 CP_5 spese di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) cond anna
a ER già Parte_1 CP_8 usufruttuario e oggi anche proprietario, per scioglimento anticipato della società CP_9 semplice di , delle spese Parte_4 di lite che si liquidano in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
In motivazione, il Tribunale ha escluso che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., evidenziando che, a tal fine, le esigenze che giustificano l'imposizione della servitù di passo, tra le quali vi sono anche quelle abitative, ai sensi dell'art. 1052
c.c., come riformulato dalla sentenza della Corte
Cost. 167/99, “devono valutarsi non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi”. Nella specie, parte appellante aveva richiesto la costituzione di una servitù per soddisfare esigenze abitative, ma, sui fondi dominanti, erano presenti unicamente spoglie dirute ed un minuscolo manufatto di venti metri quadrati e mancava la prova della fa ttibilità
8 dell'intervento di ristrutturazione preannunciato e della richiesta di permessi di costruire al
Comune e agli Enti di tutela paesaggistica.
Inoltre, “il presupposto della “esigenza abitativa” non si esaurisce neppure nella mera potenziale edificabilità di un fondo perché verrebbe preclusa la valutazione delle concrete esigenze abitative non scrutinabili in presenza di un mero progetto”.
2 il giudizio di appello
La sig.ra ha impugnato la sentenza in CP_3 esame ed ha chiesto di riformarla ed accogliere le domande proposte.
Le altre parti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. I fratelli CP_5 hanno, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La causa è stata interrotta per il decesso del difensore di parte appellante, intervenuto subito dopo il deposito delle comparse conclusionali.
Riassunto il giudizio, concessi nuovamente i termini per il deposito delle memorie conclusionali di replica, la causa è stata rimessa in decisione in data 18 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha Pt_1 sostenuto che i fabbricati indicati come diruti erano originariamente destinati ad abitazione e non era possibile ricondurli a tale originaria destinazione, senza la costituzione della servitù di passo. Nell'atto costitutivo della strada privata su cui sarebbe dovuta sorgere la servitù, era previsto
9 che sarebbe stato possibile costituire nuove servitù senza alcun aggravio di quelle già esistenti.
Infine, neppure le controparti avevano messo in dubbio le esigenze abitative invocate dall'appellante.
La parte appellante ha chiesto preliminarmente di rimettere la causa sul ruolo per la concessione dei termini di cui all'art 183, 6 comma c.p.c., onde poter integrare allegazioni e istanze istruttorie ritenute carenti in primo grado.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva sbagliato a condannare l'attrice alle spese di lite, senza considerare che gran parte del giudizio di primo grado era stato dedicato alle eccezioni preliminari avversarie neppure prese in considerazione dalla sentenza di primo grado, per cui ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale quantomeno ad una compensazione integrale delle spese di lite a fronte di una reciproca soccombenza.
4 La costituzione coattiva della servitù
Il primo motivo è infondato.
La possibilità di costituire coattivamente su altro fondo una servitù di passaggio, per un nuovo accesso alla via pubblica, ha come presupposti, ai sensi dell'art. 1052 c.c.,
l'inidoneità del preesistente accesso e l'impossibilità o l'eccessiva onerosità dell'ampliamento. Accertata l'insufficienza del passaggio ai bisogni del fondo e la sua non ampliabilità, la concessione del passaggio è subordinata alla rispondenza alle esigenze
10 dell'agricoltura e dell'industria e, dopo la sentenza della Corte Cost. 167/99, a quelle abitative (sul punto, sul contenuto di tale sentenza, si rimanda a quanto già precisato dal
Tribunale nel provvedimento impugnato).
Il Tribunale ha concentrato la propria attenzione su tale secondo requisito, per evidenziarne la insussistenza.
Il motivo di appello formulato sul punto, anche a considerarlo ammissibile ex art. 342 c.p.c., non scalfisce le argomentazioni proposte dal provvedimento impugnato, che vanno, quindi, confermate.
La costituzione coattiva della servitù di passo è possibile in presenza non di mera comodità ricavata dal fondo dominante per effetto della servitù, ma solo quando si accerti che la costituzione non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante (Cass. 14477/08).
Il Giudice deve, quindi, compiere una valutazione comparativa costi-benefici, avendo riguardo non all'interesse particolare, bensì a quello generale, che è garantire un miglior sfruttamento dei fondi ed un aumento delle idoneità allo svolgimento di determinate attività, che si riverberano positivamente sulla collettività, con conseguente un aumento della ricchezza nazionale.
La compressione delle facoltà proprietarie del titolare del fondo servente viene, quindi, giustificata da un'utilità sociale o collettiva, seppure realizzata tramite la mediazione di un vantaggio accordato al fondo
11 dominante necessario.
Spetta, quindi, all'attore dimostrare la complessiva vantaggiosità della costituzione della servitù.
Tale valutazione dell'interesse generale deve essere condotta non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di un'utilizzazione migliore in relazione al tempo in cui il passaggio viene richiesto (Cass. 5765/13; Cass. 12340/08; Cass.,
21597/07; Cass. 5489/06; Cass. 16970/05; Cass.
7000/01; Cass. 15110/00).
Ciò vale anche per le esigenze abitative, che qui vengono in rilievo: l'accessibilità è una qualitas essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a uso di abitazione civile;
la coscienza sociale sente il dovere pubblico di rimuovere preventivamente gli ostacoli per l'esercizio dei diritti fondamentali delle persone, anche di quelle con handicap fisici.
Gli argomenti spesi da parte appellante e gli elementi addotti, però, non consentono di affermare che la costituzione coattiva della servitù rende possibile uno sfruttamento della proprietà dell'appellante, a fini abitativi, compensativa del peso imposto sulle proprietà dei fondi serventi.
Se è vero che la giurisprudenza dà rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 1052 c.c. anche alla destinazione potenziale del fondo, è anche vero che la Suprema Corte ha affermato che “la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art.
12 1052 cod. civ., postula una valutazione non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi (Cass.
40824/21; Cass. 5765/13 e Cass. 9392/12).
Diversamente, parte appellante non ha fornito elementi presuntivi volti a dimostrare una volontà attuale e seria di ristrutturare gli immobili in esame e la fattibilità giuridica e materiale dell'operazione delineata in termini del tutto generici e che, quindi, il sacrificio imposto al fondo servente non risponda ad una mera comodità non del fondo, bensì del proprietario.
Trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, l'indagine sul punto va compiuta d'ufficio, a prescindere da specifiche allegazioni di segno contrario delle controparti.
L'appellante ha, poi, messo in risalto il fatto che il contratto con il quale i comproprietari avevano realizzato la strada privata, su cui doveva essere costituita la servitù oggetto di causa, prevedeva che “ciascun proprietario del fondo dominante riconosce che la costituzione di future servitù sulla strada privata in questione non costituisce aggravio di servitù (non diminuisce l'esercizio della servitù e non la rende più incomoda) sicchè i proprietari dei fondi serventi non dovranno all'uopo interpellare i proprietari dei fondi dominanti, il prezzo sarà stabilito di concerto tra i soli proprietari della strada vale a dire i IGnori CP_5
13 , coniugi e fratelli o Parte_5 CP_6 CP_3 loro aventi causa”. Tale circostanza è, però, irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda qui proposta. Infatti, il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi ex art. 1372 c.c., che, quindi, non essendo parti, non possono vantare alcun diritto.
Infine, deve essere respinta la richiesta di rimessione della causa in istruttoria per la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La giurisprudenza afferma, con riferimento al lamentato vizio di mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., che “l'appellante non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c. deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare i documenti” (Cass.
17046/18). “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183
c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con
l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (Cass. 21953/19).
In sostanza, la parte non può limitarsi a denunciare la violazione di legge, ma deve anche
14 allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 342 n. 2
c.p.c., che quella violazione ha determinato un concreto pregiudizio alle sue ragioni sostanziali e che, senza quella violazione, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.
Nel caso di specie, diversamente, l'appellante si è limitato ad una contestazione generica, in quanto non vi è, nell'appello, alcun riferimento a come avrebbe mutato il thema decidendum ed a cosa avrebbe chiesto nelle memorie istruttorie, laddove fossero stati concessi i termini per la presentazione delle stesse. In tal modo, a ben vedere, non è possibile evincere la decisività e la rilevanza delle prove non ammesse.
Inoltre, la giurisprudenza (Cass. 7474/17; Cass.
8287/17; Cass. 4767/16), ha ripetutamente affermato che, in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80 -bis disp. att.
c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al Giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il
"favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.
5 le spese di lite
15 Anche il secondo motivo di appello non ha miglior sorte.
L'appellante è risultata, nei due gradi di giudizio, integralmente soccombente, con conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c.
“In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stat a totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. 18503/14).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi del valore indicato in primo grado.
PQM
Respinge l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Genova 1640 del 27 maggio 2024;
Condanna a ER a ciascuna Parte_1 parte processuale appellata le spese di lite, che liquida, per ciascuna, in 4.996,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova, 1 luglio 2025.
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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