Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03248/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2022, proposto da
IR LA, OR AR CH e RA LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Giannì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna AR Pavin, AR Giulia Schiavelli, Elena AR Ferradini e SA Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione di G.C. n. 1366 del 02/08/2018, della sottostante proposta e del relativo Allegato 3, avente ad oggetto: “… Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata “Area B” .” con la quale veniva istituita “all'interno dei parametri di Zona a Traffico Limitato .... una nuova disciplina, denominata “Area B” ..con la previsione dei seguenti divieti: .... divieto di accesso e di circolazione dinamica dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dei veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali secondo quanto indicato in allegato 3 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento” limitatamente alla parte in cui a decorrere dal 2 ottobre 2022 e nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.30 introduce il divieto di accesso e di circolazione nella ZTL c.d. “Area B” per gli autoveicoli Euro 5 diesel destinati al servizio pubblico di piazza con licenza rilasciata dal Comune di Milano;
della deliberazione di G.C. n. 395 del 25/03/2022 e della sottostante proposta avente ad oggetto: “Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della ZTL Area B istituita con DGC n. 1366/2018”;
della deliberazione di G.C. n. 985 dell'08/07/2022 e della sottostante proposta avente ad oggetto: “Misure di contenimento del traffico veicolare ... Integrazione alla disciplina viabilistica delle Zone Traffico Limitato Area B e Area C per il divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli alimentati a gasolio”;
delle ordinanze sindacali n. 1906 del 30/09/2021 avente ad oggetto: “Disciplina per l'accesso di veicoli nella Zona a Traffico Limitato denominata “Area B”; n. 370 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Integrazioni e modifiche alla disciplina “Area B” a seguito delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 395 del 25.03.2022”; n. 1044 del 29/09/2022 avente ad oggetto: “Disciplina per l'accesso dei veicoli .... alla ZTL denominata “Area B”. Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 693/2019 del 19.04.2019 e s.m.i., n. 176/2021 del 17.02.2021 e n. 1906/2021 del 30.09.2021, in attuazione della D.G.C. n. 1239/2022 del 23.09.2022”;
della D.D. n. 8014 del 30/09/2022 avente ad oggetto: “Approvazione dei sistemi di comunicazione e di registrazione della targa per l'accesso dei veicoli nella ZTL Low Emission Zone - Area B. Integrazioni e modifiche alla disciplina “Area B””;
e di tutti gli atti preliminari, presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso collettivo, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI RU, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | TI RU |
IL SEGRETARIO