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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1569/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1 Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 10,40 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, si tiene udienza a trattazione scritta dandosi atto che
Per l'avv. BORGOGNONI ANTONIO ha tempestivamente depositato note di Parte_1 trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni da intendersi quivi integralmente richiamate Per l'avv. PUMA GAETANO ha Parte_3 tempestivamente depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni da intendersi quivi integralmente richiamate.
Il Giudice Preso atto di quanto sopra pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. procedendo al suo deposito e mandando alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1569/2024, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGOGNONI ANTONIO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Marsala 19 60122 Ancona ITALIA presso il difensore avv. BORGOGNONI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_2 dell'avv. PUMA GAETANO elettivamente domiciliato in P.ZA PARTIGIANI CASTEL RITALDI presso il difensore avv. PUMA GAETANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso monitorio depositato in data 07.02.2024 dalla società Parte_3
il Tribunale di Ancona, con decreto n° 226/2024, emesso il 22.02.2024, ingiungeva
[...]
alla società di pagare, in favore della ricorrente, a titolo di saldo della fattura n. Parte_1
16/2023/MM del 03.04.2023, inerente al contratto di appalto relativo agli immobili siti a Falconara
IT (AN), Via Stamura n. 1 e via Flaminia n. 666, la somma di € 13.760,00 oltre interessi legali a far data dalla scadenza della fattura al saldo e spese di procedura.
Avverso tale decreto, notificatole il 28.02.2024, la proponeva tempestiva opposizione, Parte_1
con atto di citazione notificato alla opposta in data 18.03.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “
Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione, accertato che tra le parti è intervenuto pagina 2 di 6 l'accordo transattivo, a saldo e stralcio del credito azionato, perfezionatosi con lo scambio delle pec
del 7,11 e 12 agosto 2023, dichiarare, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto n. 226/2024; Nel merito: dichiarare l'inadempimento dell'accordo transattivo,
come accertato, della per la omessa restituzione del ponteggio entro il termine assegnato e, Parte_3
conseguentemente, revocare od annullare l'opposto decreto e dichiarare che il credito della Pt_3
nei confronti della concludente è di euro 3.000,00, ed in accoglimento della qui spiegata
[...]
domanda riconvenzionale dichiarare la tenuta e, quindi, condannata alla restituzione, in Parte_3
favore della concludente, del ponteggio indebitamente trattenuto, ponendo l'adempimento della
concludente, per il versamento di 3.000,00 euro ad avvenuta restituzione del ponteggio. Con la più
ampia riserva di agire per il risarcimento dei danni. Vittoria di spese e competenze. “ La società opponente premetteva: che tra le parti era stato stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili su un edificio condominiale;
che la opposta si rivelava inidonea all'esecuzione dei lavori commissionati tanto da addivenire alla risoluzione del contratto;
che al fine di evitare una vertenza giudiziale la opponente proponeva, con pec del 7 agosto 2023, a saldo e stralcio sul credito vantato dalla opposta, pari a circa € 20.000,00, il pagamento della somma di € 10.000,00 in due ratei da €
5.000,00 ciascuno, con scadenza 12.08.2023 e 15.09.2023, con restituzione, da parte della Parte_3
entro la fine del mese di agosto, senza pagamento del nolo, del ponteggio arbitrariamente asportato dal cantiere e trattenuto;
che tale proposta veniva accettata dalla opposta con pec dell'11 agosto 2023; di avere pertanto corrisposto alla opposta, in data 12.08.2023, la somma di € 7.000,00, precisando che la restituzione del ponteggio sarebbe dovuta avvenire al primo pagamento;
che la opposta si rendeva inadempiente alla transazione perfezionatasi tra le parti omettendo di restituire il ponteggio;
che pertanto il credito residuo della opposta ammontava a soli € 3.000,00; di avere diritto alla restituzione del ponteggio, il costo del cui noleggio era di gran lunga superiore al credito residuo della opposta.
La società si costituiva regolarmente in giudizio per sentire Parte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per assenza di prova scritta a fondamento dell'opposizione ex adverso
spiegata e poiché la stessa prova non risulta di pronta soluzione;
nel merito rigettare la proposta
opposizione in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto pagina 3 di 6 con ogni consequenziale e necessaria e pronuncia condannando così la ditta in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t. Geom. , ( p. Iva ) al CP_2 P.IVA_3
pagamento in favore di titolare della ditta C.F. della Parte_4 CP_1
somma dovuta pari ad € 13.760,00, per capitale, oltre interessi legali e moratori dalla data di decorrenza ivi prevista all'effettivo saldo, a decorrere dalla data della fattura, per le causali di cui in
narrativa ovvero quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata, se il giudice
dovesse ritenere essere stata raggiunta una transazione, si chiede che il Tribunale dichiari
l'inadempimento della per non avere l'opponente, provveduto a pagare il residuo prezzo, Parte_1
nei termini stabiliti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidare in favore
del sottoscritto procuratore antistatario”. L'opposta deduceva, in via specifica: in primo luogo, che nessuna transazione si era perfezionata tra le parti avendo la opposta accettato solo il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 10.000,00 entro il 15 settembre 2023, e non la riconsegna del ponteggio, ritenuta invece essenziale dalla opponente;
in secondo luogo che la opponente si era resa inadempiente, rispetto alla presunta transazione, avendo pagato solo la somma di € 7.000,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le parti intavolavano delle trattative per favorire le quali venivano disposti due rinvii. Appurato l'esito negativo delle trattative, il Giudice, alla udienza del ?,
ammetteva le richieste istruttorie articolate dalla sola difesa della opposta. Escusso il testimone ammesso ed esperito l'interpello del legale rappresentante della opponente, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 18.04.2025, da tenersi in forma cartolare, con termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali. A tale udienza il Giudice, preso atto del regolare deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, ad opera di entrambe le parti, decideva la causa depositando sentenza contenente il dispositivo e le concise ragioni di fatto e di diritto.
Ai sensi dell'art. 1326 c.c., in caso di contratti o accordi a formazione progressiva, quale quello di cui si discute nel caso di specie, affinché l'accordo possa ritenersi perfezionato, occorre che alla proposta faccia seguito una conforme ed integrale accettazione di tutti i punti, principali e secondari, da parte del destinatario, dovendosi ravvisare, in caso contrario, una controproposta da parte di quest'ultimo, con conseguente necessità di una integrale accettazione della seconda da parte dell'originario proponente (
si veda ultimo comma art. 1326 c.c. ). Estremo, quello della integrale coincidenza tra proposta ed pagina 4 di 6 accettazione, che, nel caso concreto, dalla disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti non emerge. La opponente ha sempre ritenuto parte fondamentale dell'accordo anche la restituzione del ponteggio entro la fine di agosto. Restituzione che la opposta mai ha preso in considerazione: non vi è alcun riferimento al ponteggio nella pec dell'11.08.2023, né la opposta ha risposto alla sollecitazione della contenuta nella pec di pari data del seguente tenore “ prendo atto dell'accettazione Parte_1
della proposta. Non viene fatta menzione del ponteggio che dovrà essere consegnato in via del
Molinello 2b NT ( deposito NI e GA ) entro la fine del mese di agosto.
Chiedo conferma urgente in quanto parte dell'accordo. “. Pt_1
Da quanto precede si evince allora che nessun accordo transattivo si è in realtà perfezionato tra le parti tanto che neppure la opponente lo ha rispettato, non avendo corrisposto, nel termine del 15.09.2023,
l'importo totale di € 10.000,00.
Di conseguenza l'opposizione spiegata dalla deve essere respinta siccome infondata. Nel Parte_1
costituirsi in giudizio l'opponente non ha, infatti, contestato l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, la esecuzione dei lavori da parte della opposta e neppure la sussistenza del credito residuo portato dalla fattura azionata in via monitoria ( si legge a pag. 2 della citazione in opposizione che “ All'epoca
della risoluzione la ricorrente vantava, con la fattura n. 16 del 04.03.2023 un residuo credito di circa 20 mila euro )”. Né la stessa ha fornito alcuna prova, o chiesto di fornirla, non avendo depositato memorie istruttorie, della tempestiva denunzia di vizi o difetti nell'operato della opposta ( né poteva farlo tramite l'esibizione di documenti in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante,
essendo ormai preclusa qualsiasi produzione documentale di formazione precedente alla scadenza dei termini processuali). La opponente neppure ha sommariamente descritto i presunti difetti o vizi che avrebbero potuto giustificare una riduzione del credito portato dalla fattura 16/2023/MM per cui il credito per il quale la opposta ha agito in via monitoria deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni deve, pertanto, affermarsi che l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 226/2024, emesso dal Tribunale di Ancona il Parte_1
22.02.2024, è infondata e, come tale, va respinta. Di conseguenza il suddetto decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
In ordine alla domanda riconvenzionale veicolata dalla opponente deve evidenziarsi come sia non contestato che il ponteggio sia di proprietà della opponente e che lo stesso non sia stato ancora pagina 5 di 6 restituito dalla opposta, nonostante l'intercorsa risoluzione del contratto di appalto, mancata restituzione in nessun modo giustificata dalla opposta che, di conseguenza, deve essere condannata alla immediata restituzione del suddetto ponteggio nella disponibilità della opponente.
Quanto alle competenze di lite di questa fase del giudizio, stante la reciproca soccombenza, si reputano sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara l'opposizione spiegata dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
226/2024, emesso dal Tribunale di Ancona il 22.02.2024, infondata e, pertanto, la respinge;
• Per l'effetto dichiara il suddetto decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
• In accoglimento della domanda riconvenzionale veicolata dalla società Parte_1
dichiara tenuta e condanna ( p.iva ) Parte_3 P.IVA_2
alla immediata restituzione alla ( p.iva ) del ponteggio oggetto del Parte_1 P.IVA_1
contendere;
• Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze della fase di opposizione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Ancona, 18.04.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1569/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1 Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 10,40 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, si tiene udienza a trattazione scritta dandosi atto che
Per l'avv. BORGOGNONI ANTONIO ha tempestivamente depositato note di Parte_1 trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni da intendersi quivi integralmente richiamate Per l'avv. PUMA GAETANO ha Parte_3 tempestivamente depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni da intendersi quivi integralmente richiamate.
Il Giudice Preso atto di quanto sopra pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. procedendo al suo deposito e mandando alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1569/2024, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGOGNONI ANTONIO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Marsala 19 60122 Ancona ITALIA presso il difensore avv. BORGOGNONI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_2 dell'avv. PUMA GAETANO elettivamente domiciliato in P.ZA PARTIGIANI CASTEL RITALDI presso il difensore avv. PUMA GAETANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso monitorio depositato in data 07.02.2024 dalla società Parte_3
il Tribunale di Ancona, con decreto n° 226/2024, emesso il 22.02.2024, ingiungeva
[...]
alla società di pagare, in favore della ricorrente, a titolo di saldo della fattura n. Parte_1
16/2023/MM del 03.04.2023, inerente al contratto di appalto relativo agli immobili siti a Falconara
IT (AN), Via Stamura n. 1 e via Flaminia n. 666, la somma di € 13.760,00 oltre interessi legali a far data dalla scadenza della fattura al saldo e spese di procedura.
Avverso tale decreto, notificatole il 28.02.2024, la proponeva tempestiva opposizione, Parte_1
con atto di citazione notificato alla opposta in data 18.03.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “
Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione, accertato che tra le parti è intervenuto pagina 2 di 6 l'accordo transattivo, a saldo e stralcio del credito azionato, perfezionatosi con lo scambio delle pec
del 7,11 e 12 agosto 2023, dichiarare, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto n. 226/2024; Nel merito: dichiarare l'inadempimento dell'accordo transattivo,
come accertato, della per la omessa restituzione del ponteggio entro il termine assegnato e, Parte_3
conseguentemente, revocare od annullare l'opposto decreto e dichiarare che il credito della Pt_3
nei confronti della concludente è di euro 3.000,00, ed in accoglimento della qui spiegata
[...]
domanda riconvenzionale dichiarare la tenuta e, quindi, condannata alla restituzione, in Parte_3
favore della concludente, del ponteggio indebitamente trattenuto, ponendo l'adempimento della
concludente, per il versamento di 3.000,00 euro ad avvenuta restituzione del ponteggio. Con la più
ampia riserva di agire per il risarcimento dei danni. Vittoria di spese e competenze. “ La società opponente premetteva: che tra le parti era stato stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili su un edificio condominiale;
che la opposta si rivelava inidonea all'esecuzione dei lavori commissionati tanto da addivenire alla risoluzione del contratto;
che al fine di evitare una vertenza giudiziale la opponente proponeva, con pec del 7 agosto 2023, a saldo e stralcio sul credito vantato dalla opposta, pari a circa € 20.000,00, il pagamento della somma di € 10.000,00 in due ratei da €
5.000,00 ciascuno, con scadenza 12.08.2023 e 15.09.2023, con restituzione, da parte della Parte_3
entro la fine del mese di agosto, senza pagamento del nolo, del ponteggio arbitrariamente asportato dal cantiere e trattenuto;
che tale proposta veniva accettata dalla opposta con pec dell'11 agosto 2023; di avere pertanto corrisposto alla opposta, in data 12.08.2023, la somma di € 7.000,00, precisando che la restituzione del ponteggio sarebbe dovuta avvenire al primo pagamento;
che la opposta si rendeva inadempiente alla transazione perfezionatasi tra le parti omettendo di restituire il ponteggio;
che pertanto il credito residuo della opposta ammontava a soli € 3.000,00; di avere diritto alla restituzione del ponteggio, il costo del cui noleggio era di gran lunga superiore al credito residuo della opposta.
La società si costituiva regolarmente in giudizio per sentire Parte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per assenza di prova scritta a fondamento dell'opposizione ex adverso
spiegata e poiché la stessa prova non risulta di pronta soluzione;
nel merito rigettare la proposta
opposizione in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto pagina 3 di 6 con ogni consequenziale e necessaria e pronuncia condannando così la ditta in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t. Geom. , ( p. Iva ) al CP_2 P.IVA_3
pagamento in favore di titolare della ditta C.F. della Parte_4 CP_1
somma dovuta pari ad € 13.760,00, per capitale, oltre interessi legali e moratori dalla data di decorrenza ivi prevista all'effettivo saldo, a decorrere dalla data della fattura, per le causali di cui in
narrativa ovvero quella diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata, se il giudice
dovesse ritenere essere stata raggiunta una transazione, si chiede che il Tribunale dichiari
l'inadempimento della per non avere l'opponente, provveduto a pagare il residuo prezzo, Parte_1
nei termini stabiliti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidare in favore
del sottoscritto procuratore antistatario”. L'opposta deduceva, in via specifica: in primo luogo, che nessuna transazione si era perfezionata tra le parti avendo la opposta accettato solo il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 10.000,00 entro il 15 settembre 2023, e non la riconsegna del ponteggio, ritenuta invece essenziale dalla opponente;
in secondo luogo che la opponente si era resa inadempiente, rispetto alla presunta transazione, avendo pagato solo la somma di € 7.000,00.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, le parti intavolavano delle trattative per favorire le quali venivano disposti due rinvii. Appurato l'esito negativo delle trattative, il Giudice, alla udienza del ?,
ammetteva le richieste istruttorie articolate dalla sola difesa della opposta. Escusso il testimone ammesso ed esperito l'interpello del legale rappresentante della opponente, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 18.04.2025, da tenersi in forma cartolare, con termine alle parti sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali. A tale udienza il Giudice, preso atto del regolare deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, ad opera di entrambe le parti, decideva la causa depositando sentenza contenente il dispositivo e le concise ragioni di fatto e di diritto.
Ai sensi dell'art. 1326 c.c., in caso di contratti o accordi a formazione progressiva, quale quello di cui si discute nel caso di specie, affinché l'accordo possa ritenersi perfezionato, occorre che alla proposta faccia seguito una conforme ed integrale accettazione di tutti i punti, principali e secondari, da parte del destinatario, dovendosi ravvisare, in caso contrario, una controproposta da parte di quest'ultimo, con conseguente necessità di una integrale accettazione della seconda da parte dell'originario proponente (
si veda ultimo comma art. 1326 c.c. ). Estremo, quello della integrale coincidenza tra proposta ed pagina 4 di 6 accettazione, che, nel caso concreto, dalla disamina della corrispondenza intercorsa tra le parti non emerge. La opponente ha sempre ritenuto parte fondamentale dell'accordo anche la restituzione del ponteggio entro la fine di agosto. Restituzione che la opposta mai ha preso in considerazione: non vi è alcun riferimento al ponteggio nella pec dell'11.08.2023, né la opposta ha risposto alla sollecitazione della contenuta nella pec di pari data del seguente tenore “ prendo atto dell'accettazione Parte_1
della proposta. Non viene fatta menzione del ponteggio che dovrà essere consegnato in via del
Molinello 2b NT ( deposito NI e GA ) entro la fine del mese di agosto.
Chiedo conferma urgente in quanto parte dell'accordo. “. Pt_1
Da quanto precede si evince allora che nessun accordo transattivo si è in realtà perfezionato tra le parti tanto che neppure la opponente lo ha rispettato, non avendo corrisposto, nel termine del 15.09.2023,
l'importo totale di € 10.000,00.
Di conseguenza l'opposizione spiegata dalla deve essere respinta siccome infondata. Nel Parte_1
costituirsi in giudizio l'opponente non ha, infatti, contestato l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, la esecuzione dei lavori da parte della opposta e neppure la sussistenza del credito residuo portato dalla fattura azionata in via monitoria ( si legge a pag. 2 della citazione in opposizione che “ All'epoca
della risoluzione la ricorrente vantava, con la fattura n. 16 del 04.03.2023 un residuo credito di circa 20 mila euro )”. Né la stessa ha fornito alcuna prova, o chiesto di fornirla, non avendo depositato memorie istruttorie, della tempestiva denunzia di vizi o difetti nell'operato della opposta ( né poteva farlo tramite l'esibizione di documenti in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante,
essendo ormai preclusa qualsiasi produzione documentale di formazione precedente alla scadenza dei termini processuali). La opponente neppure ha sommariamente descritto i presunti difetti o vizi che avrebbero potuto giustificare una riduzione del credito portato dalla fattura 16/2023/MM per cui il credito per il quale la opposta ha agito in via monitoria deve ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Sulla scorta delle pregresse considerazioni deve, pertanto, affermarsi che l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 226/2024, emesso dal Tribunale di Ancona il Parte_1
22.02.2024, è infondata e, come tale, va respinta. Di conseguenza il suddetto decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
In ordine alla domanda riconvenzionale veicolata dalla opponente deve evidenziarsi come sia non contestato che il ponteggio sia di proprietà della opponente e che lo stesso non sia stato ancora pagina 5 di 6 restituito dalla opposta, nonostante l'intercorsa risoluzione del contratto di appalto, mancata restituzione in nessun modo giustificata dalla opposta che, di conseguenza, deve essere condannata alla immediata restituzione del suddetto ponteggio nella disponibilità della opponente.
Quanto alle competenze di lite di questa fase del giudizio, stante la reciproca soccombenza, si reputano sussistenti giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara l'opposizione spiegata dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
226/2024, emesso dal Tribunale di Ancona il 22.02.2024, infondata e, pertanto, la respinge;
• Per l'effetto dichiara il suddetto decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
• In accoglimento della domanda riconvenzionale veicolata dalla società Parte_1
dichiara tenuta e condanna ( p.iva ) Parte_3 P.IVA_2
alla immediata restituzione alla ( p.iva ) del ponteggio oggetto del Parte_1 P.IVA_1
contendere;
• Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze della fase di opposizione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Ancona, 18.04.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6