Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05877/2025REG.PROV.COLL.
N. 06715/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6715 del 2024, proposto da
FA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Marche, rispettivamente in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Commissione prova selezione classe concorso A037 Scienze e Tecnologie e Rappresentazione Grafica, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RI NZ, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), 11 maggio 2024, n. 23, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Gilda Martire in sostituzione dell'avv. Maurizio Discepolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’ingegner FA CO ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale amministrativo per le Marche ha respinto il ricorso proposto dal medesimo per l’annullamento:
a) del decreto del direttore pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 1304 del 23 agosto 2022, mediante il quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A037 (“ Costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica” ), limitatamente alla graduatoria valida per i posti messi a concorso nella Regione Marche, nella parte in cui essa non include il ricorrente;
- dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente i punteggi per la prova pratica e per la prova orale;
- dell’avviso n. 25306 del 7 luglio 2022, nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha previsto che nello svolgimento delle prove concorsuali “…non è consentito l’uso di manuali e prontuari…” ;
- dell’art. 7 del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, nella parte in cui sono stati stabiliti i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale a cui le commissioni esaminatrici dovevano attenersi per la valutazione della prova orale;
- nonché di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale.
2. In punto di fatto l’appellante espone di aver partecipato per la sopra indicata classe di concorso alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, che è stata disciplinata con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del M.I.U.R. 21 aprile 2020 n. 499 e dalle successive disposizioni di cui al decreto del 5 gennaio 2022, n. 23.
La procedura era articolata in due parti:
a) una prova scritta, consistente nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, da svolgere nella Regione in cui il candidato aveva presentato la domanda di partecipazione, da valutarsi sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale, con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti e con soglia di sufficienza stabilita in 70/100;
b) una prova orale, alla quale potevano accedere i candidati che avevano superato la prova scritta, da svolgersi nella Regione in cui aveva sede l’U.S.R. responsabile della procedura concorsuale, a sua volta articolata in due distinte prove: una prima prova pratica, le cui tracce sarebbero state predisposte dalle singole commissioni esaminatrici, e un successivo colloquio orale; per la relativa valutazione, la commissione aveva a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio; il voto finale della prova orale era dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni e la stessa veniva superata dai candidati che avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti su 100.
2.1. Con istanza del 28 aprile 2022 l’odierno appellante chiedeva all’Ufficio scolastico regionale per le Marche il ricalcolo del punteggio della prova scritta e l’ammissione con riserva alle prove successive, e con nota del 28 giugno 2022, prot. 24918 il Ministero dell’Istruzione riconosceva le ragioni del ricorrente, attribuendogli il punteggio minimo di 70/100 che gli consentiva l’ammissione alle prove successive.
2.2. All’esito della partecipazione al concorso il ricorrente conseguiva il punteggio di 34 nella prova pratica e il punteggio di 74 nel colloquio, ottenendo un punteggio finale della prova orale pari a 54 punti e, pertanto, non risultava utilmente collocato in graduatoria.
3. Ritenendo erronei tali esiti e illegittime sotto diversi profili le modalità di svolgimento della prova orale sostenuta, il ricorrente impugnava gli atti sopra indicati per i seguenti motivi:
a.1.) illegittimità della decisione dell’U.S.R. per il Lazio di non consentire l’uso di manuali e prontuari: violazione della lex specialis della procedura. Arbitrarietà e violazione della par condicio tra i candidati;
a.2) violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 487/1994;
a.3.) disparità di trattamento tra i candidati ammessi sin dall’inizio allo svolgimento della prova orale rispetto ai candidati ammessi a tale prova a seguito della correzione dei punteggi assegnati inizialmente.
a.4.) inadeguatezza della griglia utilizzata dalla commissione esaminatrice per valutare la prova pratica svolta dal ricorrente.
3. Con la sentenza appellata il TAR adito ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure.
4. Con l’appello proposto il ricorrente deduce l’erroneità delle statuizioni di rigetto del ricorso e ne domanda la riforma.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni indicate in intestazione.
All’udienza dell’11 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato.
6. Va respinto, innanzitutto, il primo motivo di censura mediante il quale l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la decisione dell’U.S.R. per il Lazio di non consentire ai candidati l’uso di manuali e prontuari.
6.1. Secondo le argomentate deduzioni dell’appellante tale decisione, oltre ad essere priva di qualsiasi motivazione, sarebbe illegittima, irrazionale e causa di una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno svolto la prova pratica presso gli altri due Uffici scolastici regionali che non hanno, invece vietato, l’utilizzo di manuali tecnici. Il divieto in parola avrebbe reso impossibile per un candidato che svolgeva la prova secondo le regole fissate dall’U.S.R. del Lazio di conseguire il voto massimo nella prova pratica. E difatti i tre candidati che hanno superato la prova orale hanno conseguito un punteggio per la prova pratica notevolmente inferiore a 100 punti e non hanno neanche raggiunto la soglia di sufficienza (pari a 70 punti).
Si evidenzia poi che tale scelta dell’U.S.R. Lazio - oltre a disattendere l’orientamento espresso dal Ministero dell’Istruzione nelle linee programmatiche del 4 maggio 2021 (circa la necessità di valorizzare una metodologia didattica che non deve trasmettere semplicemente nozioni e dati mnemonici) – contrasterebbe con il bando che per lo svolgimento della prova pratica non recava alcun divieto di utilizzazione dei manuali.
Ad ulteriore conferma dell’oggettiva difficoltà di svolgimento della prova pratica senza l’uso di manuali, si evidenzia altresì che nella presente procedura concorsuale la traccia è stata estratta e resa nota ai candidati immediatamente prima dello svolgimento della prova pratica e non il giorno prima dello svolgimento della stessa, come avvenuto, invece, nella precedente tornata concorsuale nella quale, peraltro, le tracce estratte per la prova pratica erano, per articolazione e tipologia dei temi da svolgere e per quantità dei contenuti richiesti, del tutto simili a quelle dell’odierno concorso.
6.2. Il Collegio ritiene che i rilievi dell’appellante sono infondati, mentre sono corrette le statuizioni della sentenza impugnata.
6.3. Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, non esiste (né il ricorrente ha allegato e provato il contrario) alcuna disposizione di legge o regolamento che, nei concorsi per cui è causa, preveda che i candidati debbano utilizzare manuali e prontuari tecnici.
6.4. Né una siffatta previsione è contenuta nel bando del presente concorso o in atti ministeriali di indirizzo vincolanti per gli U.S.R. periferici a cui era delegato lo svolgimento della selezione.
6.5. Pertanto, la decisione di consentire l’utilizzo di manuali e prontuari era rimessa al singolo U.S.R., il quale non era obbligato ad adeguarsi alle decisioni di altri Uffici scolastici. Non è, pertanto, ravvisabile l’irragionevolezza della differente decisione adottata in merito dall’Ufficio regionale né una disparità di trattamento nei confronti dei candidati che hanno svolto le prove davanti ad altre commissioni.
6.6. Neppure il richiamo alle linee di indirizzo ministeriali è decisivo: infatti, in tali direttive si pone l’accento sulla necessità di utilizzare metodologie didattiche non basate sull’apprendimento mnemonico con riguardo alle attività di insegnamento e non alle procedure concorsuali.
6.7. Sebbene poi sia evidente che l’impossibilità di utilizzare manuali e prontuari tecnici rendeva più difficile lo svolgimento della prova pratica– operando di fatto una maggiore selezione dei candidati - quel che rileva è che tale divieto non si sia tradotto in una assoluta impossibilità di svolgimento della prova nel tempo concesso. Nel caso in esame tale evenienza può anzi escludersi in quanto numerosi candidati hanno superato la prova orale (in particolare quella pratica) e sono stati dunque inclusi nelle graduatorie finali relative a ciascun ambito regionale accorpato nella procedura gestita dall’U.S.R. Lazio.
6.8. Non rileva, pertanto, neppure il raffronto con le modalità procedurali che lo stesso Ufficio scolastico aveva stabilito di seguire in occasione di una precedente tornata concorsuale (nella quale, sempre in ragione del divieto di utilizzare manuali e prontuari, la prova pratica era stata estratta e comunicata ai candidati il giorno precedente il suo svolgimento).
6.9. Non sussiste dunque l’ipotizzata disparità di trattamento: infatti, a parte la censura inerente all’utilizzo di manuali tecnici (che non è fondata per le ragioni sopra indicate), non è in alcun modo contestato che gli Uffici regionali abbiano adottato differenti criteri di valutazione o diverse modalità di svolgimento e dei tempi di durata delle prove (che sono i medesimi). Non vi è prova dunque che non è stata rispettata l’omogeneità della procedura concorsuale nell’ambito del territorio nazionale.
7. Anche il secondo motivo di appello propone una censura infondata avverso la sentenza.
7.1. Con tale mezzo, l’appellante è tornato a dolersi della violazione del principio di pubblicità contraddistinta dal fatto che la Commissione ha consentito la presenza nell’aula di esame, oltre al candidato che sosteneva la prova, solamente al candidato che avrebbe sostenuto la prova subito dopo.
7.2. Tale limitazione (che, nel caso in esame, non sarebbe giustificata neppure dallo stato di emergenza pandemica essendo questo cessato al momento in cui il ricorrente ha sostenuto la prova) violerebbe le specifiche disposizioni normative in base alle quali le prove orali devono svolgersi “in un’aula aperta al pubblico” (in particolare sono richiamati, in tal senso, gli artt. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.PR. 27 marzo 2001 n. 220).
7.3. In base a tali previsioni, durante le prove orali andava, dunque, assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque avesse voluto assistervi, compresi i candidati che avevano già sostenuto il colloquio o che non vi erano stati ancora sottoposti, onde verificare il corretto operare della Commissione esaminatrice.
7.4. Anche sul punto la sentenza è corretta e va confermata.
7.5. La sentenza ha, infatti, respinto la doglianza, sul duplice condivisibile rilievo in base al quale, per un verso, per stessa ammissione del ricorrente, era stata comunque assicurata nella sala di esame la presenza del candidato che doveva sostenere la prova immediatamente dopo il candidato che in quel momento stava sostenendo il colloquio – sicché non sussiste in sé la contestata violazione del principio di pubblicità - per altro verso che, in generale, la censura in commento deve accompagnarsi pur sempre a contestazioni specifiche in merito alle conseguenze determinate da modalità di svolgimento della prova in assenza del “pubblico”.
7.6. Infatti, le disposizioni volte ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità di cui il ricorrente deduce la violazione mirano a consentire il controllo sul corretto operato della Commissione, evitando che quest’ultima possa favorire un determinato candidato o, per converso, danneggiarne un altro.
7.7. Nel caso di specie, l’appellante ha invece formulato una contestazione del tutto generica, senza né allegare né provare minimamente che altri candidati siano stati favoriti dalla Commissione oppure che egli stesso sia stato in qualche modo danneggiato (in ragione, ad esempio, della durata eccessivamente lunga della prova sostenuta o della formulazione di quesiti estranei alle materie di esame); quest’ultima evenienza può comunque escludersi alla luce del risultato ottenuto, avendo l’appellante conseguito nella prova orale un’ottima votazione.
7.8. Deve poi soggiungersi che la prova orale si è svolta (il 2 agosto 2022) a pochi mesi dalla cessazione dello stato di emergenza pandemica (il 31 marzo 2022); sicché, in assenza di specifiche censure di violazione della parità di trattamento dei candidati in conseguenza di tale modus operandi della commissione, la contestata limitazione alla presenza in aula di molti candidati (oltre a quello che ha sostenuto la prova subito dopo il ricorrente) può anche ragionevolmente leggersi nell’ottica di una maggiore cautela della salute pubblica che, con tale accorgimento, la commissione ha inteso preservare.
8. È altresì infondato il terzo motivo di appello, mediante il quale sono contestate le statuizioni di rigetto del corrispondente motivo di ricorso.
8.1. L’appellante ripropone, in particolare, le censure in ordine alla disparità di trattamento conseguente alle diverse modalità temporali di svolgimento delle prove successive da parte, rispettivamente, dei candidati che avevano superato in prima battuta la prova scritta e da parte di quelli che, invece, sono stati ammessi a seguito della rettifica dei punteggi iniziali. Ciò avrebbe influito sugli esiti concorsuali, tant’è che una elevata percentuale dei candidati che hanno avuto sin dall’inizio accesso alla prova pratica ha superato la prova orale, mentre soltanto tre dei sedici candidati successivamente ammessi alla prova orale l’hanno superata. I candidati del secondo gruppo avrebbero, infatti, disposto di un minor tempo per la preparazione della prova, così come minori sarebbero stati i tempi di correzione della medesima prova.
8.2. Anche sul punto la sentenza appellata è esente da censure, avendo correttamente rilevato l’infondatezza – se non anche l’inammissibilità per difetto di interesse – del motivo di ricorso.
8.3. Infatti, il ricorrente, nel lamentare di avere avuto a disposizione per lo studio un arco temporale minore rispetto ai candidati ammessi in prima battuta alla prova orale, non ricollega tale doglianza al periodo trascorso fra le date di svolgimento della prova scritta e di quella pratica, ma lamenta di avere avuto poco a tempo a disposizione per lo svolgimento del colloquio rispetto alla data di svolgimento della prova pratica (dal 29 luglio al 2 agosto 2022).
8.4. Pertanto, nel caso di specie i candidati ammessi alla prova orale a seguito di rettifica dei punteggi assegnati inizialmente nella prova scritta non sono stati sfavoriti dalla contestata tempistica, avendo avuto a disposizione per studiare oltre un mese in più rispetto ai candidati ammessi in prima battuta (i quali hanno svolto la prova pratica il 16 giugno 2022).
8.5. In ogni caso, il Tar ha correttamente basato il rigetto del motivo sul condivisibile rilievo dell’assenza di conseguenze sostanziali derivanti dai tempi dello svolgimento del colloquio in quanto determinante in senso negativo è risultata la prova pratica, nella quale il ricorrente – pur avendo avuto a disposizione un tempo superiore rispetto a quello di cui hanno fruito i candidati già inizialmente ammessi - ha riportato un punteggio di 34, che non gli avrebbe comunque consentito di raggiungere la soglia di sufficienza di 70/100 nemmeno ottenendo il voto massimo, ossia 100, nel colloquio.
8.5. Non sussiste dunque l’asserita disparità di trattamento fra i candidati che hanno avuto accesso alla prova orale senza la rettifica del punteggio della prova scritta e i candidati (tra i quali il ricorrente) che sono stati ammessi alla prova orale a seguito della correzione del punteggio originariamente attribuito alla prova scritta.
9. Infine, non possono essere accolte le doglianze articolate con il quarto motivo di appello.
9.1. Le censure sono, innanzitutto, inammissibili per violazione dell’art. 104 cod. proc. amm., trattandosi di censure nuove, che non sono state dedotte in primo grado.
9.2. Infatti, il motivo del ricorso originario si limitava a contestare l’inadeguatezza della griglia utilizzata dalla commissione esaminatrice per valutare la prova pratica svolta dal ricorrente, in quanto non avrebbe consentito di valutare in modo oggettivo e adeguato i tre distinti temi della traccia sorteggiata, e lamentava solo genericamente che gli indicatori di livello non si addicessero alla prova del ricorrente, il quale avrebbe impostato in modo chiaro e ordinato le soluzioni dei temi.
Con il corrispondente motivo del ricorso di primo grado si contestava dunque l’inadeguatezza della griglia, la quale, essendo unica (senza attribuzione dei relativi “pesi)” per tre distinti temi, non avrebbe permesso una esaustiva valutazione delle capacità del ricorrente, ma non si è specificamente censurata l’erroneità dei punteggi assegnati al ricorrente e agli altri candidati per la prova pratica (come invece si fa col presente motivo di appello con riferimento al secondo tema di una candidata).
9.3. È poi inammissibile per novità anche la censura concernente l’assenza di segni di correzione riportati sugli elaborati dei candidati da parte della Commissione (circostanza che, in tesi, avrebbe impedito al ricorrente di svolgere “contestazioni puntuali” sui giudizi e sui punteggi assegnati dalla Commissione).
9.4. Per completezza si rileva anche l’infondatezza delle censure.
9.5. Infatti, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, alla luce delle censure formulate, non sono spiegate le ragioni per cui la griglia di valutazione utilizzata dalla commissione non sarebbe adeguata per valutare i tre temi in cui si articolava la prova pratica e, quindi, non si comprende perché sarebbe stato necessario predisporre una griglia per ciascun tema.
9.6. Al riguardo va, innanzitutto, premesso che due dei tre temi di cui si componeva la prova sono afferenti al medesimo insegnamento del corso di studi dell’ex Istituto Tecnico per Geometri (ossia “Progettazione Costruzioni Impianti” ), per cui già sotto questo profilo viene a cadere il presupposto principale su cui poggia la presente censura. Infatti per questi due temi, afferenti allo stesso insegnamento, la medesima griglia era legittimamente utilizzabile.
Il ricorrente non ha però spiegato perché la stessa griglia non sarebbe stata invece utilizzabile per correggere il tema riguardante la materia Topografia; e, del resto, leggendo gli indicatori presenti nella griglia non è agevole comprendere perché, ad esempio, per la prova relativa al calcolo delle aree e allo spostamento e rettifica dei confini la commissione non potesse o dovesse valutare la conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina e la capacità di progettazione oppure la capacità di individuare una corretta strategia risolutiva o, ancora, l’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato.
9.7. Inoltre, le doglianze non sfuggono ai rilievi di genericità e contraddittorietà riscontrati dal Tar.
Infatti, l’appellante, con ragionamento non consequenziale rispetto alle premesse, si limita ad asserire che gli indicatori in cui era articolata la griglia utilizzata dalla commissione non sarebbero adeguati né a valutare una prova svolta in modo continuativo, chiaro e ordinato per otto ore, né a tenere adeguatamente conto del curriculum studiorum e dell’esperienza professionale del ricorrente.
Senonché il ricorrente non ha allegato né provato di avere svolto in modo corretto l’intera prova pratica (indicando anche la coerenza dei risultati ottenuti con le richieste della traccia e la correttezza del procedimento seguito), né ha indicato sotto quali specifici profili i giudizi negativi dei commissari sarebbero oggettivamente errati.
Infatti, solo per la seconda prova, nell’appello si tenta (peraltro, inammissibilmente per quanto sopra detto) un confronto con quella svolta da altra candidata che avrebbe macroscopicamente errato e ciò nonostante ottenuto un punteggio superiore (54 punti anziché 34 come l’appellante); ma, a parte il fatto che ciò non dimostra che l’appellante abbia svolto bene la prova e meritato un punteggio superiore, resta il fatto che – anche se avesse ottenuto un punteggio pari a quello conseguito dall’altra candidata menzionata nel ricorso in appello – egli non avrebbe comunque superato la prova orale, in quanto non avrebbe riportato nella media il punteggio minimo di 70 punti.
9.8. Pertanto, le censure si risolvono anche per questa via in una inammissibile critica soggettiva fine a sé stessa, in quanto non dimostrano, sulla base di elementi certi e puntuali, l’erroneità dei giudizi della commissione di concorso rispetto alle prove concorsuali concretamente svolte dai candidati (giudizi che, come è noto, non possono dipendere esclusivamente dai rispettivi curricula ed esperienze professionali, valutabili per converso in sede di attribuzione dei punteggi riferiti ai titoli).
10. In conclusione l’appello va respinto.
11. Le spese del giudizio si possono, tuttavia, compensare per la natura della causa e anche in ragione della costituzione meramente formale delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO