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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9461 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 25607/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA IE CC
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 25607/2019
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti alessia IO e Parte_1 C.F._1
SE IO in virtù di procura in atti
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , P. IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, nella fase monitoria, dall'Avv. Francesco Facciolongo
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
(P. Iva e numero del Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Facciolongo in virtù di procura alle liti in atti
TERZO INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4632/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data
18.6.2019.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 3 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4632/2019, emesso in data 18.6.2019, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma di € 20.312,65 a titolo di Parte_1 Controparte_1
saldo debitore relativo al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dall'ingiunto con la ricorrente in data 20.10.2011 per l'importo di € 22.280,00 da restituirsi in 84 rate mensili dell'importo di € 265,00 ciascuna.
Avverso detto decreto proponeva opposizione lamentando che il piano di Parte_1
ammortamento previsto nel contratto di finanziamento determinasse l'applicazione di costi occulti a causa della mancata pattuizione e indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi.
Deduceva, nello specifico, la nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., del regolamento contrattuale laddove la pattuizione degli interessi e del piano di ammortamento non aveva previsto l'esplicita indicazione del regime (composto) di capitalizzazione degli interessi passivi.
Riteneva, altresì, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese perchè violativo del disposto dell'art. 1283 c.c.
Eccepiva, infine, la nullità parziale del contratto per vessatorietà delle clausole nn. 13 e 14 delle condizioni generali di contratto.
Per tali motivi, l'ingiunto chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato.
Restava contumace la Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 26.2.2020, invece, interveniva in giudizio la CP_2
dichiarando di essere divenuta cessionaria del credito conteso.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 3 giugno 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
1. Va preliminarmente dato atto che con comparsa di costituzione del 26.2.2020, la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t., dichiarando di essere subentrata nel credito vantato dall'odierna opposta con contratto di cessione del 25.9.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
t.u.b., pubblicato in G.U., ha espressamente chiesto di succedere nella posizione processuale di e di beneficiare degli effetti della decisione. Controparte_1
Invero, sul punto, pur nell'ammissibilità dell'intervento, va dichiarata l'infondatezza della domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Ciò in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” ( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti all'estromissione della dell'opposta dal giudizio, peraltro neppure costituita, conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. In primo luogo non può essere condivisa la tesi attorea in ordine alla dedotta illegittimità del piano di ammortamento cd. alla francese, sotto il duplice profilo della nullità per indeterminatezza dell'oggetto e della violazione del divieto di anatocismo.
2.1. Occorre premettere che nel documento contrattuale sottoscritto dall' è chiaramente e Pt_1
univocamente indicato il regime di ammortamento c.d. "alla francese" e che “l'interesse è calcolato in funzione del capitale utilizzato e del tempo secondo il metodo della capitalizzazione semplice”.
Tanto sarebbe di per sè sufficiente a fondare un giudizio di infondatezza dell'eccezione di nullità limitatamente al primo dei profili descritti.
Vale tuttavia evidenziare, per completezza di motivazione, che la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla eventuale mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale, può comunque essere risolta alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 15130/2024 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in data 29 maggio 2024, da cui non vi è motivo di discostarsi.
E invero, deve escludersi che l'eventuale omessa indicazione del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando, come nella specie, il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel contratto sottoscritto dall'opponente, infatti, sono indicati in maniera chiara e univoca, oltre al
TAN e al TAEG, anche il numero delle rate costanti di rimborso e l'ammontare complessivo del finanziamento, con la specifica ripartizione delle quote per capitale e per interessi. Quanto alla dettagliata ripartizione, per ciascuna rata fissa, delle suddette quote, il regolamento convenzionale rinvia al più dettagliato piano di ammortamento, di cui una copia è stata certamente consegnata all' che, infatti, ha firmato per ricezione. Pt_1
Sicchè, l'opponente è stato senza dubbio posto nelle condizioni di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria con la conseguenza che nessuna questione di indeterminatezza può ragionevolmente essere posta.
2.2. Quanto alla presunta violazione del divieto di anatocismo, quale conseguenza dell'adozione del piano di ammortamento alla francese, che qui (diversamente da quanto risultante dalla lettera della convenzione negoziale) si assume essere in regime di capitalizzazione composta, anch'essa può essere esclusa alla luce dei principi espressi dalla già menzionata sentenza n. 15130/2024 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
In particolare, le Sezioni unite 15130/2024 - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. "È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi
[…] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (Cfr., da ultimo, Cass. n. 7382/2025).
2.3. Deve a questo punto rilevarsi che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, Controparte_3
e e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n.
[...] Controparte_4
9479/23), il giudice della fase ordinaria (anche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista. In particolare, come affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 68/23), “il giudice deve svolgere il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia”, ricorrendo all'eventuale sospensione ex art. 640 c.p.c. al fine di chiedere “al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessaria anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore”.
Ora, in assenza di elementi si segno contrari, non vi è dubbio che rivesta la Parte_1
qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione.
È noto, infatti, che al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è
“professionista” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa.
Tanto premesso, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso.
Tale circostanza, tuttavia, non comporta violazione del principio del contraddittorio dal momento che la relativa questione è stata espressamente introdotta dall' con l'atto di citazione in Pt_1
opposizione.
E del resto, anche in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando "constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo" (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, Ba.) e non nel caso in cui ritenga le clausole non abusive, ferma, naturalmente, la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate.
Nel caso che occupa, per i motivi che di seguito si espongono, non si ravvisano clausole negoziali di carattere vessatorio.
Com'è noto, il sindacato di vessatorietà che il Tribunale è tenuto a svolgere deve avere ad oggetto, da un lato, le clausole relative ad elementi accessori del contratto e, dall'altro, quelle relative ad elementi essenziali.
Nell'accertamento della natura abusiva della clausola negoziale, dunque, la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Poiché scopo di tale accertamento è quello di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore, poi, l'abusività è valutata accertando quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontandole con quelle eventualmente fissate dalle parti. Occorre verificare, cioè, “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11). Trattasi di indagine che può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.). Tanto precisato e passando alla fattispecie concreta, con specifico riferimento alle clausole relative
"alla determinazione dell'oggetto del contratto" (artt.1-2-8 delle condizioni generali nonché la premessa del contratto stesso), è sufficiente osservare che le stesse risultano formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente il funzionamento concreto delle pattuizioni "di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano" (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Ar.).
Parimenti, va esclusa l'abusività delle clausole relative ad elementi accessori del contratto e, nel dettaglio, delle clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine (art. 14) ed agli interessi moratori (art. 13).
Quanto alla prima, opina il Tribunale che le previsioni negoziali relative alla decadenza dal beneficio del termine risultano abusive in astratto perché consentono al creditore di avvalersi di una simile decadenza anche a fronte di inadempimenti non idonei, in quanto tali, ad integrare il presupposto dell'insolvenza richiesto dall'art. 1186 c.c. (norma che deve ritenersi applicabile a fronte dell'espunzione dal contratto ex art. 36, co. 1, codice del consumo delle pattuizioni relative, appunto, alla decadenza dal beneficio del termine), così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza.
Ciò non di meno, tenuto conto del numero complessivo di rate previste dal piano di rimborso e dell'esposizione debitoria maturata alla data di presentazione della domanda monitoria (cfr. estratto conto in atti), la dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine appare rispettosa dei criteri dettati dall'art. 1186 c.c.
Quanto, invece, alla pattuizione degli interessi moratori, sulla scorta dei principi su esposti, si deve escludere che essa sia causa di un “significativo squilibrio”.
A tal riguardo, alla luce dei criteri di accertamento individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero
e delle Finanze - può costituire utile parametro per valutare la probabilità di Controparte_4
adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere infatti che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato.
Ciò, naturalmente, non significa che debba esservi un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola ma solo che la rilevazione media, da valutarsi con elasticità, possa costituire un parametro idoneo per la verifica.
Vale precisare che, a tale scopo, le rilevazioni suddette si ritengono acquisibili ex officio e ciò in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C33/76, eG;
CGUE, 16 dicembre
1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale.
Pertanto, si possono estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996 (sulla natura normativa, v. Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Ebbene, nella specie, tenuto conto che, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che, al momento della conclusione del contratto (ottobre 2010), la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1 e che, a fronte di un t.a.n. pari al 10.30%, il contratto quantifica gli interessi di mora nella misura del tasso nominale annuo maggiorato dell'1,5 % al mese, deve ritenersi che venga meno la presunzione di abusività, potendosi ragionevolmente affermare che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tale da quantificare gli interessi moratori in misura inferiore alla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi.
2.4. In definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Vale appena precisare, conclusivamente e nel senso della fondatezza della pretesa, che sin dalla fase monitoria l'opposta ha dato adeguata prova del credito vantato avendo prodotto copia del contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto dalla controparte e del relativo estratto conto attestante il quantum dell'esposizione debitoria a carico dell'ingiunto.
Essa, infine, ha allegato l'inadempimento del debitore (doc. 4). Detta documentazione non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, il quale ha articolato, invece, i motivi di opposizione già richiamati supra e ampiamente superati per le considerazioni su esposte.
3. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulle questioni dirimenti, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 25607/2019, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4632/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.6.2019;
B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA IE CC
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 25607/2019
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti alessia IO e Parte_1 C.F._1
SE IO in virtù di procura in atti
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , P. IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, nella fase monitoria, dall'Avv. Francesco Facciolongo
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
(P. Iva e numero del Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Facciolongo in virtù di procura alle liti in atti
TERZO INTERVENIENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4632/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data
18.6.2019.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 3 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4632/2019, emesso in data 18.6.2019, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma di € 20.312,65 a titolo di Parte_1 Controparte_1
saldo debitore relativo al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dall'ingiunto con la ricorrente in data 20.10.2011 per l'importo di € 22.280,00 da restituirsi in 84 rate mensili dell'importo di € 265,00 ciascuna.
Avverso detto decreto proponeva opposizione lamentando che il piano di Parte_1
ammortamento previsto nel contratto di finanziamento determinasse l'applicazione di costi occulti a causa della mancata pattuizione e indicazione delle modalità di calcolo degli interessi passivi.
Deduceva, nello specifico, la nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., del regolamento contrattuale laddove la pattuizione degli interessi e del piano di ammortamento non aveva previsto l'esplicita indicazione del regime (composto) di capitalizzazione degli interessi passivi.
Riteneva, altresì, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese perchè violativo del disposto dell'art. 1283 c.c.
Eccepiva, infine, la nullità parziale del contratto per vessatorietà delle clausole nn. 13 e 14 delle condizioni generali di contratto.
Per tali motivi, l'ingiunto chiedeva che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato.
Restava contumace la Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 26.2.2020, invece, interveniva in giudizio la CP_2
dichiarando di essere divenuta cessionaria del credito conteso.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 3 giugno 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
1. Va preliminarmente dato atto che con comparsa di costituzione del 26.2.2020, la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t., dichiarando di essere subentrata nel credito vantato dall'odierna opposta con contratto di cessione del 25.9.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
t.u.b., pubblicato in G.U., ha espressamente chiesto di succedere nella posizione processuale di e di beneficiare degli effetti della decisione. Controparte_1
Invero, sul punto, pur nell'ammissibilità dell'intervento, va dichiarata l'infondatezza della domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente in assenza dell'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente.
Ciò in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I,
22/10/2009, n.22424) “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” ( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ).
Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti all'estromissione della dell'opposta dal giudizio, peraltro neppure costituita, conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. In primo luogo non può essere condivisa la tesi attorea in ordine alla dedotta illegittimità del piano di ammortamento cd. alla francese, sotto il duplice profilo della nullità per indeterminatezza dell'oggetto e della violazione del divieto di anatocismo.
2.1. Occorre premettere che nel documento contrattuale sottoscritto dall' è chiaramente e Pt_1
univocamente indicato il regime di ammortamento c.d. "alla francese" e che “l'interesse è calcolato in funzione del capitale utilizzato e del tempo secondo il metodo della capitalizzazione semplice”.
Tanto sarebbe di per sè sufficiente a fondare un giudizio di infondatezza dell'eccezione di nullità limitatamente al primo dei profili descritti.
Vale tuttavia evidenziare, per completezza di motivazione, che la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla eventuale mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale, può comunque essere risolta alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 15130/2024 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in data 29 maggio 2024, da cui non vi è motivo di discostarsi.
E invero, deve escludersi che l'eventuale omessa indicazione del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando, come nella specie, il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel contratto sottoscritto dall'opponente, infatti, sono indicati in maniera chiara e univoca, oltre al
TAN e al TAEG, anche il numero delle rate costanti di rimborso e l'ammontare complessivo del finanziamento, con la specifica ripartizione delle quote per capitale e per interessi. Quanto alla dettagliata ripartizione, per ciascuna rata fissa, delle suddette quote, il regolamento convenzionale rinvia al più dettagliato piano di ammortamento, di cui una copia è stata certamente consegnata all' che, infatti, ha firmato per ricezione. Pt_1
Sicchè, l'opponente è stato senza dubbio posto nelle condizioni di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria con la conseguenza che nessuna questione di indeterminatezza può ragionevolmente essere posta.
2.2. Quanto alla presunta violazione del divieto di anatocismo, quale conseguenza dell'adozione del piano di ammortamento alla francese, che qui (diversamente da quanto risultante dalla lettera della convenzione negoziale) si assume essere in regime di capitalizzazione composta, anch'essa può essere esclusa alla luce dei principi espressi dalla già menzionata sentenza n. 15130/2024 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
In particolare, le Sezioni unite 15130/2024 - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che: a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. "È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi
[…] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto (Cfr., da ultimo, Cass. n. 7382/2025).
2.3. Deve a questo punto rilevarsi che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, Controparte_3
e e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n.
[...] Controparte_4
9479/23), il giudice della fase ordinaria (anche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista. In particolare, come affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 68/23), “il giudice deve svolgere il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia”, ricorrendo all'eventuale sospensione ex art. 640 c.p.c. al fine di chiedere “al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessaria anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore”.
Ora, in assenza di elementi si segno contrari, non vi è dubbio che rivesta la Parte_1
qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione.
È noto, infatti, che al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è
“professionista” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa.
Tanto premesso, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso.
Tale circostanza, tuttavia, non comporta violazione del principio del contraddittorio dal momento che la relativa questione è stata espressamente introdotta dall' con l'atto di citazione in Pt_1
opposizione.
E del resto, anche in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando "constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo" (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, Ba.) e non nel caso in cui ritenga le clausole non abusive, ferma, naturalmente, la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate.
Nel caso che occupa, per i motivi che di seguito si espongono, non si ravvisano clausole negoziali di carattere vessatorio.
Com'è noto, il sindacato di vessatorietà che il Tribunale è tenuto a svolgere deve avere ad oggetto, da un lato, le clausole relative ad elementi accessori del contratto e, dall'altro, quelle relative ad elementi essenziali.
Nell'accertamento della natura abusiva della clausola negoziale, dunque, la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Poiché scopo di tale accertamento è quello di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore, poi, l'abusività è valutata accertando quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontandole con quelle eventualmente fissate dalle parti. Occorre verificare, cioè, “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11). Trattasi di indagine che può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.). Tanto precisato e passando alla fattispecie concreta, con specifico riferimento alle clausole relative
"alla determinazione dell'oggetto del contratto" (artt.1-2-8 delle condizioni generali nonché la premessa del contratto stesso), è sufficiente osservare che le stesse risultano formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente il funzionamento concreto delle pattuizioni "di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano" (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Ar.).
Parimenti, va esclusa l'abusività delle clausole relative ad elementi accessori del contratto e, nel dettaglio, delle clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine (art. 14) ed agli interessi moratori (art. 13).
Quanto alla prima, opina il Tribunale che le previsioni negoziali relative alla decadenza dal beneficio del termine risultano abusive in astratto perché consentono al creditore di avvalersi di una simile decadenza anche a fronte di inadempimenti non idonei, in quanto tali, ad integrare il presupposto dell'insolvenza richiesto dall'art. 1186 c.c. (norma che deve ritenersi applicabile a fronte dell'espunzione dal contratto ex art. 36, co. 1, codice del consumo delle pattuizioni relative, appunto, alla decadenza dal beneficio del termine), così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza.
Ciò non di meno, tenuto conto del numero complessivo di rate previste dal piano di rimborso e dell'esposizione debitoria maturata alla data di presentazione della domanda monitoria (cfr. estratto conto in atti), la dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine appare rispettosa dei criteri dettati dall'art. 1186 c.c.
Quanto, invece, alla pattuizione degli interessi moratori, sulla scorta dei principi su esposti, si deve escludere che essa sia causa di un “significativo squilibrio”.
A tal riguardo, alla luce dei criteri di accertamento individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero
e delle Finanze - può costituire utile parametro per valutare la probabilità di Controparte_4
adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere infatti che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato.
Ciò, naturalmente, non significa che debba esservi un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola ma solo che la rilevazione media, da valutarsi con elasticità, possa costituire un parametro idoneo per la verifica.
Vale precisare che, a tale scopo, le rilevazioni suddette si ritengono acquisibili ex officio e ciò in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C33/76, eG;
CGUE, 16 dicembre
1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale.
Pertanto, si possono estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996 (sulla natura normativa, v. Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Ebbene, nella specie, tenuto conto che, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che, al momento della conclusione del contratto (ottobre 2010), la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1 e che, a fronte di un t.a.n. pari al 10.30%, il contratto quantifica gli interessi di mora nella misura del tasso nominale annuo maggiorato dell'1,5 % al mese, deve ritenersi che venga meno la presunzione di abusività, potendosi ragionevolmente affermare che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tale da quantificare gli interessi moratori in misura inferiore alla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi.
2.4. In definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo.
Vale appena precisare, conclusivamente e nel senso della fondatezza della pretesa, che sin dalla fase monitoria l'opposta ha dato adeguata prova del credito vantato avendo prodotto copia del contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto dalla controparte e del relativo estratto conto attestante il quantum dell'esposizione debitoria a carico dell'ingiunto.
Essa, infine, ha allegato l'inadempimento del debitore (doc. 4). Detta documentazione non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, il quale ha articolato, invece, i motivi di opposizione già richiamati supra e ampiamente superati per le considerazioni su esposte.
3. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulle questioni dirimenti, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 25607/2019, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4632/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.6.2019;
B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi