Articolo 35 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
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27 settembre 1958
Art. 35. (Divieto di incarico di uffici direttivi)

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all' art. 6, n. 3, della legge 21 maggio 1951, n. 392 , salvo che, da almeno un anno, non facciano piu' parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
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