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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4222/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEPRI MITIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSATORI CP_1 C.F._2
SIMONE MARIO
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate per l'udienza del 10.6.2025. pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente deduceva di aver intrattenuto con il resistente una convivenza more uxorio dalla quale nascevano , il 17.03.2009, e , il 23.10.2015. Per_1 CP_2
Nel 2018 la madre depositava ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli, rubricato con r.g. 3777/2018.
Con decreto depositato il 4.3.2019 il Tribunale di Busto Arsizio prevedeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, dava mandato ai servizi sociali territorialmente competenti di stabilire in concreto tempi e modalità di visita tra padre e figli e poneva a carico del padre un contributo mensile di € 150 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 17.10.2023 la chiedeva l'affido super esclusivo dei minori e la Pt_1 percezione integrale dell'AUU, deducendo che il padre dei minori da giugno 2019 non versava il contributo per i figli e teneva condotte inadeguate alla presenza dei figli, tanto che riferiva alla Per_1
madre di non voler più incontrare il CP_1
La prima udienza veniva fissata al 7.2.2024.
Il resistente si costituiva il 2.2.2024 e chiedeva la rimessione in termini, il rigetto delle domande della ricorrente e la riduzione del contributo ad € 200 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo l'audizione di , il GD assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_1
“1) affida i minori in via esclusiva alla ricorrente con collocamento presso quest'ultima;
2) assegna l'AU alla madre;
3) ordina a parte resistente il deposito entro trenta giorni della documentazione economica relativa al
2023, in particolare gli estratti conto e buste paga;
4) dispone che le parti depositino entro trenta giorni la CTU già svolta nel precedente procedimento;
5) non ammette la prova sui capitoli formulati dalle parti in quanto non necessari ai fini del decidere;
6) dispone che i Servizi Sociali: 1) monitorino i rapporti tra i genitori e i minori;
2) predispongano incontri in spazio neutro fra i minori ed il padre;
3) esprimano il proprio parere sulle eventuali modifiche da apportare al regime adottato per favorire la crescita equilibrata dei minori, relazionando sui loro bisogni e sulle eventuali situazioni di criticità, promuovendo eventuali interventi di sostegno.
Precisa che ad oggi non vuole incontrare il padre, mentre vi è apertura da parte di ”. Per_1 CP_2
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
In via pregiudiziale, si rileva che non veniva disposta la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., considerato che la decisione del resistente di non ritirare il ricorso in quanto convinto che si trattasse di un precetto della è imputabile solo al e non certo ad un vizio della notifica. Pt_1 CP_1
pagina 2 di 7 In ogni caso, le sue deduzioni vengono prese in considerazione trattandosi di procedimento relativo all'affido di minori.
Ciò premesso, nel merito, ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di affido super esclusivo dei minori alla madre.
Quest'ultima nel proprio ricorso domandava l'affido esclusivo (e successivamente super esclusivo) deducendo:
“che la signora apprendeva dal figlio che mentre entrambi i figli viaggiavano Pt_1 Per_1
in autovettura con il padre lo stesso guidava tenendo in mano una bottiglia di birra o comunque di una bevanda alcolica e continuando ad ubriacarsi;
che il figlio riferiva che quasi sempre il padre lo conduceva di giorno insieme al fratello Per_1
più piccolo presso un bar della zona e una volta entrato nel locale li faceva accomodare ad un tavolo preoccupandosi solo di bere, chiacchierare con gli amici,…..e di fatto lasciandoli soli;
che i figli si vedevano costretti a trascorrere interi pomeriggi al bar, guardando il cellulare e
cercando di giocare tra loro o provando a fare i compiti;
che entrambi i figli confermavano alla madre questa estate il padre li accompagnava a casa di altri suoi amici e si ubriacava, lasciandoli soli. Si precisa che le frequentazioni del signor CP_1
attengono a persone nomadi abitanti i campi rom di Gallarate oppure persone note e segnalate alle forze dell'ordine;
che i figli riferivano alla madre che spesso il padre li conduceva in un boschetto vicino al cimitero di Gallarate lasciandoli soli a lungo in auto, mentre egli si incontrava con altre persone per dei non precisati scambi di soldi e oggetti;
che i figli riferivano alla madre che in più occasioni, il padre lasciava il frigorifero di casa vuoto senza permettere ai bambini di poter fare merenda o di mangiare liberamente;
i bambini raccontavano che il pericoloso spaventandoli per l'eccessiva velocità e per la spericolatezza;
che attualmente il figlio si rifiuta categoricamente di andare con il padre e nell'ultima Per_1
telefonata comunicava al medesimo il suo malessere e il motivo per il quale non vuole vederlo mentre il padre, di contro, gli riattaccava il telefono in faccia;
che il figlio riferiva alla madre che aveva assistito a rapporti sessuali avvenuti tra il Per_1
padre e la compagna, in quanto questi ultimi consumavano i loro rapporti sessuali nello stesso letto in cui dormiva il figlio e alla sua presenza”.
, nel corso dell'audizione, oltre a precisare di non frequentare per propria volontà il padre Per_1
da agosto 2023, confermava almeno in parte detti episodi:
pagina 3 di 7 “Non vedo mio padre da un paio di mesi, non ci voglio più andare perché le ultime volte era spesso ubriaco e passavamo un sacco di tempo al bar.
L'ultima volta che l'ho visto è capitato l'episodio che mi ha fatto decidere di non andare più da lui. Siamo usciti da un bar, lui era già abbastanza ubriaco e si è messo a guidare con una bottiglia in mano per tornare a casa. Ho avuto paura perché guidava anche velocemente.
E' capitato anche altre volte che fosse ubriaco.
le ultime volte che lo abbiamo visto o si andava al bar o si stava a casa o si giocava un po' a palla, soprattutto però si stava al bar.
Non mi va più di vederlo, nemmeno alla presenza di qualcun altro perché sono arrabbiato per quello che ha fatto in passato.
Quando non era ubriaco i rapporti erano normali, ma nell'ultimo tempo era spesso ubriaco.
Una volta ci ha lasciati nel bar, me e mio fratello piccolo, e lui è andato via”.
Dagli esami effettuati presso il Serd emerge, poi, un consumo di cocaina da parte del CP_1
Quest'ultimo iniziava il percorso presso il Serd a febbraio 2025 (nonostante fosse stato invitato all'avvio già ad ottobre 2024). I controlli delle urine venivano effettuati il 19/02, il 26/03, il 30/03, il 2
e il 9/04 u.s. e risultavano positivi alla cocaina. In seguito, il resistente non si presentava più ai controlli
(si vedano gli esami depositati dai SS il 24.4.2025).
Ancora, a febbraio 2024 il Questore della Provincia di Varese ammoniva il per aver CP_1
minacciato di morte la e i quattro figli di quest'ultima durante una conversazione avvenuta a Pt_1
gennaio 2024 (doc. 11 di parte ricorrente).
A fronte di ciò, va rilevato che la madre, nel corso del tempo, ha dimostrato di essere adeguata nell'accudimento e nella gestione dei figli, rappresentando per gli stessi un punto di riferimento stabile e protettivo, nonché una figura fondamentale nel loro panorama affettivo, capace di rispondere ai loro bisogni di crescita e alle particolari necessità di cura, mantenendo con gli operatori sociali costanti contatti, come riportato nelle relazioni di aggiornamento del Servizio sociale territoriale incaricato del monitoraggio sul nucleo familiare.
Si osserva, infine, che il risulta avere corrisposto alla , durante l'intera durata del CP_1 Pt_1 processo, esclusivamente l'importo di € 100 per il mantenimento dei figli.
Alla luce di tutto ciò, pur riconoscendosi il sentimento di affetto del padre nei confronti dei figli, manifestato durante gli incontri in SN e durante i confronti con gli operatori dei Servizi Sociali, ritiene il Tribunale di disporre l'affido super esclusivo dei due minori alla madre, in quanto figura maggiormente in grado di occuparsi della quotidianità dei due minori, stante la non percorribilità, allo stato, di una gestione condivisa della genitorialità.
pagina 4 di 7 A tale riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando la norma gli specifici casi in presenza dei quali il giudice è tenuto a dispone la misura in questione. Pertanto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha provveduto a fissare alcuni criteri che possono riassumersi nella inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo, o nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori, o nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio (rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore), o nel comportamento del genitore che non rispetta il regime delle visite (venendo violato il primario diritto del figlio minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), o nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni e a cogliere e riconoscere i propri errori
(cfr. Cass.Civ. I sez. ordinanza 29999 del 31.12.2020). Alla luce di tali considerazioni, ritiene il
Tribunale di dover individuare nella madre il genitore al quale conferire in via esclusiva i poteri di rappresentanza dei figli.
Quanto al regime di frequentazione tra padre e figli, deve essere recepita la domanda congiunta delle parti di demandare ai SS la regolamentazione della frequentazione, con la precisazione che detto affido non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale. Si conferisce ai SS quello che la Corte di
Cassazione definisce mandato di vigilanza e supporto, che non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale (Cass. n. 32290/2023).
In particolare, i Servizi Sociali di in collaborazione con i Servizi Sociali di Persona_2
Gallarate, dovranno proseguire con gli incontri in SN già in corso, estendendoli a , avendo Per_1 quest'ultimo manifestato tale desiderio, regolamentare le telefonate e, in caso di positivo andamento degli incontri, disporre un graduale aumento e una progressiva liberalizzazione, tenendo conto dei vissuti psicoemotivi dei minori, della tenuta del padre rispetto alla regolarità delle visite concordate e della sottoposizione a controlli periodici circa le proprie condizioni di astinenza dal consumo di sostanze.
A tale riguardo, si osserva che l'avvenuta sospensione del percorso non appare in linea con il dichiarato desiderio dell'uomo di vedersi riconosciuto il proprio ruolo paterno e di consolidare i rapporti con i figli.
pagina 5 di 7 Si dispongono, inoltre, la prosecuzione del monitoraggio e del percorso psicologico di e l'avvio Per_1
di quello di . CP_2
Quanto all'aspetto economico, si deve in primo luogo evidenziare che dall'affido esclusivo alla madre discende la percezione integrale dell'AUU.
Devono, poi, essere confermate le condizioni economiche già previste dal Tribunale di Busto Arsizio, come domandato dalla ricorrente, considerati i redditi delle parti.
La percepisce € 1.200 di AUU per i quattro figli ( ed e due figli nati dalla Pt_1 Per_1 CP_2 relazione con l'attuale compagno convivente).
Ha, poi, uno stipendio medio di € 430, oltre a tredicesima e quattordicesima di € 300 circa (doc. 13).
Il invece, all'inizio del giudizio percepiva la Naspi per circa € 900 al mese. A novembre 2024 CP_1
veniva assunto a tempo determinato, con buste paga di € 1.000 (la busta di novembre 2024 era inferiore, ma veniva assunto a metà mese).
Considerato che i minori sono mantenuti in via diretta esclusivamente dalla madre e che non vi è una casa familiare assegnata alla ricorrente, non può essere accolta la domanda del padre di ridurre ad € 200 complessivi l'assegno per i figli.
*
Attesa la soccombenza del resistente, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del primo.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) dispone l'affido super esclusivo dei due minori alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
2) dispone che i Servizi Sociali di , in collaborazione con i Servizi Sociali di Persona_2
Gallarate, regolamentino la frequentazione padre/figli e provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
3) dispone che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre e conferma, per il resto, le condizioni economiche previste nel decreto del Tribunale di Busto Arsizio depositato il
4.3.2019;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 6.000,
oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 27,00 per spese.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai Servizi Sociali di e Gallarate. Persona_2
Busto Arsizio, camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4222/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEPRI MITIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSATORI CP_1 C.F._2
SIMONE MARIO
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate per l'udienza del 10.6.2025. pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente deduceva di aver intrattenuto con il resistente una convivenza more uxorio dalla quale nascevano , il 17.03.2009, e , il 23.10.2015. Per_1 CP_2
Nel 2018 la madre depositava ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli, rubricato con r.g. 3777/2018.
Con decreto depositato il 4.3.2019 il Tribunale di Busto Arsizio prevedeva l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, dava mandato ai servizi sociali territorialmente competenti di stabilire in concreto tempi e modalità di visita tra padre e figli e poneva a carico del padre un contributo mensile di € 150 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 17.10.2023 la chiedeva l'affido super esclusivo dei minori e la Pt_1 percezione integrale dell'AUU, deducendo che il padre dei minori da giugno 2019 non versava il contributo per i figli e teneva condotte inadeguate alla presenza dei figli, tanto che riferiva alla Per_1
madre di non voler più incontrare il CP_1
La prima udienza veniva fissata al 7.2.2024.
Il resistente si costituiva il 2.2.2024 e chiedeva la rimessione in termini, il rigetto delle domande della ricorrente e la riduzione del contributo ad € 200 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo l'audizione di , il GD assumeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_1
“1) affida i minori in via esclusiva alla ricorrente con collocamento presso quest'ultima;
2) assegna l'AU alla madre;
3) ordina a parte resistente il deposito entro trenta giorni della documentazione economica relativa al
2023, in particolare gli estratti conto e buste paga;
4) dispone che le parti depositino entro trenta giorni la CTU già svolta nel precedente procedimento;
5) non ammette la prova sui capitoli formulati dalle parti in quanto non necessari ai fini del decidere;
6) dispone che i Servizi Sociali: 1) monitorino i rapporti tra i genitori e i minori;
2) predispongano incontri in spazio neutro fra i minori ed il padre;
3) esprimano il proprio parere sulle eventuali modifiche da apportare al regime adottato per favorire la crescita equilibrata dei minori, relazionando sui loro bisogni e sulle eventuali situazioni di criticità, promuovendo eventuali interventi di sostegno.
Precisa che ad oggi non vuole incontrare il padre, mentre vi è apertura da parte di ”. Per_1 CP_2
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
In via pregiudiziale, si rileva che non veniva disposta la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., considerato che la decisione del resistente di non ritirare il ricorso in quanto convinto che si trattasse di un precetto della è imputabile solo al e non certo ad un vizio della notifica. Pt_1 CP_1
pagina 2 di 7 In ogni caso, le sue deduzioni vengono prese in considerazione trattandosi di procedimento relativo all'affido di minori.
Ciò premesso, nel merito, ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di affido super esclusivo dei minori alla madre.
Quest'ultima nel proprio ricorso domandava l'affido esclusivo (e successivamente super esclusivo) deducendo:
“che la signora apprendeva dal figlio che mentre entrambi i figli viaggiavano Pt_1 Per_1
in autovettura con il padre lo stesso guidava tenendo in mano una bottiglia di birra o comunque di una bevanda alcolica e continuando ad ubriacarsi;
che il figlio riferiva che quasi sempre il padre lo conduceva di giorno insieme al fratello Per_1
più piccolo presso un bar della zona e una volta entrato nel locale li faceva accomodare ad un tavolo preoccupandosi solo di bere, chiacchierare con gli amici,…..e di fatto lasciandoli soli;
che i figli si vedevano costretti a trascorrere interi pomeriggi al bar, guardando il cellulare e
cercando di giocare tra loro o provando a fare i compiti;
che entrambi i figli confermavano alla madre questa estate il padre li accompagnava a casa di altri suoi amici e si ubriacava, lasciandoli soli. Si precisa che le frequentazioni del signor CP_1
attengono a persone nomadi abitanti i campi rom di Gallarate oppure persone note e segnalate alle forze dell'ordine;
che i figli riferivano alla madre che spesso il padre li conduceva in un boschetto vicino al cimitero di Gallarate lasciandoli soli a lungo in auto, mentre egli si incontrava con altre persone per dei non precisati scambi di soldi e oggetti;
che i figli riferivano alla madre che in più occasioni, il padre lasciava il frigorifero di casa vuoto senza permettere ai bambini di poter fare merenda o di mangiare liberamente;
i bambini raccontavano che il pericoloso spaventandoli per l'eccessiva velocità e per la spericolatezza;
che attualmente il figlio si rifiuta categoricamente di andare con il padre e nell'ultima Per_1
telefonata comunicava al medesimo il suo malessere e il motivo per il quale non vuole vederlo mentre il padre, di contro, gli riattaccava il telefono in faccia;
che il figlio riferiva alla madre che aveva assistito a rapporti sessuali avvenuti tra il Per_1
padre e la compagna, in quanto questi ultimi consumavano i loro rapporti sessuali nello stesso letto in cui dormiva il figlio e alla sua presenza”.
, nel corso dell'audizione, oltre a precisare di non frequentare per propria volontà il padre Per_1
da agosto 2023, confermava almeno in parte detti episodi:
pagina 3 di 7 “Non vedo mio padre da un paio di mesi, non ci voglio più andare perché le ultime volte era spesso ubriaco e passavamo un sacco di tempo al bar.
L'ultima volta che l'ho visto è capitato l'episodio che mi ha fatto decidere di non andare più da lui. Siamo usciti da un bar, lui era già abbastanza ubriaco e si è messo a guidare con una bottiglia in mano per tornare a casa. Ho avuto paura perché guidava anche velocemente.
E' capitato anche altre volte che fosse ubriaco.
le ultime volte che lo abbiamo visto o si andava al bar o si stava a casa o si giocava un po' a palla, soprattutto però si stava al bar.
Non mi va più di vederlo, nemmeno alla presenza di qualcun altro perché sono arrabbiato per quello che ha fatto in passato.
Quando non era ubriaco i rapporti erano normali, ma nell'ultimo tempo era spesso ubriaco.
Una volta ci ha lasciati nel bar, me e mio fratello piccolo, e lui è andato via”.
Dagli esami effettuati presso il Serd emerge, poi, un consumo di cocaina da parte del CP_1
Quest'ultimo iniziava il percorso presso il Serd a febbraio 2025 (nonostante fosse stato invitato all'avvio già ad ottobre 2024). I controlli delle urine venivano effettuati il 19/02, il 26/03, il 30/03, il 2
e il 9/04 u.s. e risultavano positivi alla cocaina. In seguito, il resistente non si presentava più ai controlli
(si vedano gli esami depositati dai SS il 24.4.2025).
Ancora, a febbraio 2024 il Questore della Provincia di Varese ammoniva il per aver CP_1
minacciato di morte la e i quattro figli di quest'ultima durante una conversazione avvenuta a Pt_1
gennaio 2024 (doc. 11 di parte ricorrente).
A fronte di ciò, va rilevato che la madre, nel corso del tempo, ha dimostrato di essere adeguata nell'accudimento e nella gestione dei figli, rappresentando per gli stessi un punto di riferimento stabile e protettivo, nonché una figura fondamentale nel loro panorama affettivo, capace di rispondere ai loro bisogni di crescita e alle particolari necessità di cura, mantenendo con gli operatori sociali costanti contatti, come riportato nelle relazioni di aggiornamento del Servizio sociale territoriale incaricato del monitoraggio sul nucleo familiare.
Si osserva, infine, che il risulta avere corrisposto alla , durante l'intera durata del CP_1 Pt_1 processo, esclusivamente l'importo di € 100 per il mantenimento dei figli.
Alla luce di tutto ciò, pur riconoscendosi il sentimento di affetto del padre nei confronti dei figli, manifestato durante gli incontri in SN e durante i confronti con gli operatori dei Servizi Sociali, ritiene il Tribunale di disporre l'affido super esclusivo dei due minori alla madre, in quanto figura maggiormente in grado di occuparsi della quotidianità dei due minori, stante la non percorribilità, allo stato, di una gestione condivisa della genitorialità.
pagina 4 di 7 A tale riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando la norma gli specifici casi in presenza dei quali il giudice è tenuto a dispone la misura in questione. Pertanto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha provveduto a fissare alcuni criteri che possono riassumersi nella inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo, o nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori, o nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio (rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore), o nel comportamento del genitore che non rispetta il regime delle visite (venendo violato il primario diritto del figlio minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), o nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile. La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni e a cogliere e riconoscere i propri errori
(cfr. Cass.Civ. I sez. ordinanza 29999 del 31.12.2020). Alla luce di tali considerazioni, ritiene il
Tribunale di dover individuare nella madre il genitore al quale conferire in via esclusiva i poteri di rappresentanza dei figli.
Quanto al regime di frequentazione tra padre e figli, deve essere recepita la domanda congiunta delle parti di demandare ai SS la regolamentazione della frequentazione, con la precisazione che detto affido non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale. Si conferisce ai SS quello che la Corte di
Cassazione definisce mandato di vigilanza e supporto, che non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale (Cass. n. 32290/2023).
In particolare, i Servizi Sociali di in collaborazione con i Servizi Sociali di Persona_2
Gallarate, dovranno proseguire con gli incontri in SN già in corso, estendendoli a , avendo Per_1 quest'ultimo manifestato tale desiderio, regolamentare le telefonate e, in caso di positivo andamento degli incontri, disporre un graduale aumento e una progressiva liberalizzazione, tenendo conto dei vissuti psicoemotivi dei minori, della tenuta del padre rispetto alla regolarità delle visite concordate e della sottoposizione a controlli periodici circa le proprie condizioni di astinenza dal consumo di sostanze.
A tale riguardo, si osserva che l'avvenuta sospensione del percorso non appare in linea con il dichiarato desiderio dell'uomo di vedersi riconosciuto il proprio ruolo paterno e di consolidare i rapporti con i figli.
pagina 5 di 7 Si dispongono, inoltre, la prosecuzione del monitoraggio e del percorso psicologico di e l'avvio Per_1
di quello di . CP_2
Quanto all'aspetto economico, si deve in primo luogo evidenziare che dall'affido esclusivo alla madre discende la percezione integrale dell'AUU.
Devono, poi, essere confermate le condizioni economiche già previste dal Tribunale di Busto Arsizio, come domandato dalla ricorrente, considerati i redditi delle parti.
La percepisce € 1.200 di AUU per i quattro figli ( ed e due figli nati dalla Pt_1 Per_1 CP_2 relazione con l'attuale compagno convivente).
Ha, poi, uno stipendio medio di € 430, oltre a tredicesima e quattordicesima di € 300 circa (doc. 13).
Il invece, all'inizio del giudizio percepiva la Naspi per circa € 900 al mese. A novembre 2024 CP_1
veniva assunto a tempo determinato, con buste paga di € 1.000 (la busta di novembre 2024 era inferiore, ma veniva assunto a metà mese).
Considerato che i minori sono mantenuti in via diretta esclusivamente dalla madre e che non vi è una casa familiare assegnata alla ricorrente, non può essere accolta la domanda del padre di ridurre ad € 200 complessivi l'assegno per i figli.
*
Attesa la soccombenza del resistente, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del primo.
PQM
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) dispone l'affido super esclusivo dei due minori alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima;
2) dispone che i Servizi Sociali di , in collaborazione con i Servizi Sociali di Persona_2
Gallarate, regolamentino la frequentazione padre/figli e provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
3) dispone che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre e conferma, per il resto, le condizioni economiche previste nel decreto del Tribunale di Busto Arsizio depositato il
4.3.2019;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 6.000,
oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 27,00 per spese.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai Servizi Sociali di e Gallarate. Persona_2
Busto Arsizio, camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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