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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/10/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 810/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Vincenza Randazzo Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 810/2022 R. G., vertente tra già (C.F. e P. Iva: ), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Marco Rodolfi (con pec indicata), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele Comargi, in Messina Via San Giovanni Decollato, is. 391/a n. 2, Attrice in riassunzione - Appellata e appellante in via incidentale contro
, nato a Messina in [...] 1° marzo 1965 (C.F. ) e CP_2 CodiceFiscale_1 CP_3 nata a [...] in data [...] (C.F. ), in proprio e quali
[...] CodiceFiscale_2 eredi di e rappresentati e difesi dall'Avv. (con Persona_1 Controparte_4 CP_2 pec indicata), elettivamente domiciliati in Messina, Via San Sebastiano n.14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Denaro, Convenuti in riassunzione - Appellanti e appellati in via incidentale
, nato a [...] il [...] , CP_5 CodiceFiscale_3 CP_6 nato a [...] il [...] ), , nata a [...] CodiceFiscale_4 CP_7
OZ di TO (ME) in data 8 aprile 1958 ), in qualità di eredi di CodiceFiscale_5 [...]
, contumaci, Per_2
Convenuti in riassunzione - Appellati OGGETTO: appelli proposti avverso la sentenza n. 404/2010, emessa, in data 6 dicembre 2010, dal Tribunale di Barcellona P.G., giudizio di rinvio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, e Persona_1 Controparte_4 convenivano in giudizio e la onde sentirli condannare, Persona_2 Controparte_8 in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 28 agosto 1999, lungo l'Autostrada Messina - Palermo, allorché, a bordo della vettura Fiat 500 targata ME 207473, di proprietà di e Controparte_4
1 condotta da , erano stati tamponati dal veicolo Rover 220 targato AV 900 FT, di Persona_1 proprietà e condotto da . Persona_2
Con comparsa di intervento del 30 settembre 2000, si costituivano, quali eredi di , la Persona_1
Sig.ra e chiedendo il risarcimento di tutti i danni Controparte_4 CP_2 CP_3 subiti, sia iure proprio che iure haereditatis, in conseguenza dell'occorso. Si costituiva in giudizio la allora contestando le avverse pretese sia in Controparte_8 punto an che in punto quantum debeatur. Nelle more dell'istruttoria decedeva anche la Sig.ra e si costituivano quali Controparte_4 eredi e CP_2 CP_3
Con sentenza n. 404 emessa in data 6 dicembre 2010, il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'occorso, per l'effetto, condannava lo stesso, in Persona_2 solido con la al pagamento, in favore di e Controparte_8 CP_2 CP_3 della complessiva somma di € 177.985.28, da suddividersi tra i predetti in parti uguali, nonché alla rifusione delle spese processuali. Avverso detta sentenza, proponevano appello e in proprio e quali eredi, CP_2 CP_3 chiedendone la parziale riforma. Si costituiva in giudizio la (già contestando le avverse Controparte_1 Controparte_8 doglianze e proponendo appello incidentale, sia in relazione alla inammissibilità della prosecuzione del giudizio per mancata notifica dell'atto di intervento al convenuto contumace, sia in relazione alla sussistenza e portata dei danni lamentati. Non si costituivano in giudizio , e , citati quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7
, con conseguente loro dichiarazione di contumacia. Persona_2
Con sentenza n. 296/2019 emessa in data 8 novembre 2018, la Corte di Appello di Messina così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di , e;
2) CP_5 CP_6 CP_9 ridetermina la condanna solidale di (già Controparte_1 Controparte_10
e di , e , secondo le rispettive quote ereditarie,
[...] CP_5 CP_6 CP_9 nei seguenti importi: euro 421.169,12 in favore di ed euro 460.909,30 in favore di CP_2
oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
3) conferma nel CP_3 resto la sentenza appellata;
4) condanna in solido e , Controparte_1 CP_5 CP_6
e secondo le rispettive quote ereditarie, al rimborso in favore di
[...] CP_9 CP_2
e di due terzi delle spese processuali del presente grado, che liquida nell'intero in euro CP_3
1.500 per esborsi ed euro 7.500 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, cassa e iva, e compensa tra le parti il restante terzo”. Avverso tale sentenza, la proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi Controparte_1
d'impugnazione. e resistevano con controricorso, proponendo, a loro CP_2 CP_3 volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione. Con sentenza n. 22724 del 29 aprile 2022, pubblicata in data 20 luglio 2022, la Corte Suprema di Cassazione così decideva: “Accoglie il secondo motivo del ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da (già , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che ha chiesto la rideterminazione del danno non patrimoniale
2 subito dalla Sig.ra nel periodo intercorrente tra il sinistro ed il decesso, Controparte_4 liquidandone l'ammontare secondo giustizia in favore degli eredi. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e in proprio ed CP_2 CP_3 in qualità di eredi di e eccependo, in via preliminare, Persona_1 Controparte_4
l'inammissibilità della riassunzione in ragione dell'asserito mancato rispetto dei termini di cui all'art. 392 del Codice di Procedura civile e chiedendo, nel merito, la liquidazione del danno biologico patito da quest'ultima nella misura ritenuta di giustizia liquidare il solo danno biologico patito dalla Signora
nella misura di giustizia, in considerazione della devalutazione già fatta dal Controparte_4
Giudice dell'Appello nella sentenza cassata. A seguito della trattazione, con ordinanza comunicata in data 17 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione preliminare formulata dai convenuti in riassunzione, concernente la inammissibilità dell'appello, in quanto notificato oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c., è infondata. L'art. 392 c.p.c., nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso di specie, essendo stato instaurato il giudizio prima dell'entrata in vigore di detta legge - recita “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della corte di Cassazione”. Per cui la riassunzione può ritenersi tempestiva, essendo stata effettuata la notifica prima della scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta il 20 luglio 2022. Inoltre, l'attore in riassunzione si è costituito ritualmente in giudizio in data 28 novembre 2022, depositando copia del ricorso in riassunzione consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica in data 18 novembre 2022. Nel merito, occorre premettere che oggetto del presente giudizio di rinvio è la sola riliquidazione del risarcimento del danno spettante, iure successionis, agli eredi di in relazione Controparte_4 al danno alla salute sofferto da quest'ultima in conseguenza del sinistro, avvenuto in data 28 agosto 1999. Ha osservato la Corte Suprema di Cassazione come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. Tenendo conto di detti criteri - vale a dire parametrando l'importo liquidato dal Tribunale in base c.d. tabelle di Milano, in relazione all'età della danneggiata e alla percentuale del danno biologico (13%), alla durata effettiva della vita della Sig.ra che all'epoca del sinistro (28 agosto Controparte_4
1999) aveva 68 anni ed è deceduta in data 27 dicembre 2003 - l'ammontare del risarcimento spettante in relazione al danno alla salute va rideterminato in € 22.206,00. Tale importo, previa devalutazione all'epoca del sinistro, va attualizzato alla data della precedente pronuncia della Corte di Appello (calcolando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla
3 data del 8 novembre 2018) e attribuito, in ragione del 50% ciascuno, ai due eredi, e CP_2
CP_3
La somma risultante, pari a € 14.800,16 (in luogo della somma di € 24.706,68 precedentemente liquidata), va sommata alle altre voci di danno già liquidate dalla Corte di Appello. Ne segue che, in favore di , va riconosciuta la complessiva somma di € 411.262,60 CP_2
(oltre interessi legali a decorrere dalla data della precedente pronuncia della Corte di Appello fino al soddisfo) e, in favore di va riconosciuta la complessiva somma di € 451.002,78 (oltre CP_3 interessi legali a decorrere dalla data della precedente pronuncia della Corte di Appello fino al soddisfo). La mancata impugnazione da parte dei debitori solidali, soccombenti nel rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11/05/2021, n. 12435). Può essere confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado e del precedente giudizio in grado di appello. La regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, tenuto conto del “principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 21/06/2025, n. 16645), possono essere compensate in ragione di un terzo tra le parti, con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di Parte_1
e della rimanente porzione, liquidata, quanto al giudizio di legittimità, - CP_2 CP_3 seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.750,66 (di cui € 742,00, per la fase di studio, € 625,33, per la fase introduttiva, ed € 383,33, per la fase decisionale), per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge e, quanto al presente giudizio di rinvio - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi
€ 3.330,67 (di cui € 686,00, per la fase di studio, € 472,67, per la fase introduttiva, € 1.015,33 per la fase di trattazione, ed € 1.156,67, per la fase decisionale), per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando, in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, giusta sentenza n. 22724 pubblicata in data 20 luglio 2022, sugli appelli proposti, in via principale, da e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
e e, in via incidentale, da (oggi , avverso Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 la sentenza 538/2014 emessa, in data 6 dicembre 2010, dal Tribunale di Barcellona P.G., come modificata dalla sentenza n. 296/2019 emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 8 novembre 2018, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e . CP_5 CP_6 CP_7
2. Ridetermina la somma dovuta da (oggi , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei seguenti importi: € 411.262,60 in favore di
[...]
ed € 451.002,78, in favore di oltre interessi legali dalla data di deposito CP_2 CP_3 della precedente sentenza della Corte di Appello fino al soddisfo. Conferma nel resto.
3. Conferma la regolamentazione delle spese processuali dei precedenti gradi di merito.
4 4. Dichiara compensate, in ragione di un terzo, tra le parti le spese processuali relative al giudizio di legittimità, condannando la (oggi , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di e CP_2 CP_3 della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 1.750,66, per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
5. Dichiara compensate, in ragione di un terzo, tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di rinvio, condannando la (oggi , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di e CP_2 CP_3 della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 3.330,67, per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
5
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Vincenza Randazzo Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 810/2022 R. G., vertente tra già (C.F. e P. Iva: ), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Marco Rodolfi (con pec indicata), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele Comargi, in Messina Via San Giovanni Decollato, is. 391/a n. 2, Attrice in riassunzione - Appellata e appellante in via incidentale contro
, nato a Messina in [...] 1° marzo 1965 (C.F. ) e CP_2 CodiceFiscale_1 CP_3 nata a [...] in data [...] (C.F. ), in proprio e quali
[...] CodiceFiscale_2 eredi di e rappresentati e difesi dall'Avv. (con Persona_1 Controparte_4 CP_2 pec indicata), elettivamente domiciliati in Messina, Via San Sebastiano n.14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Denaro, Convenuti in riassunzione - Appellanti e appellati in via incidentale
, nato a [...] il [...] , CP_5 CodiceFiscale_3 CP_6 nato a [...] il [...] ), , nata a [...] CodiceFiscale_4 CP_7
OZ di TO (ME) in data 8 aprile 1958 ), in qualità di eredi di CodiceFiscale_5 [...]
, contumaci, Per_2
Convenuti in riassunzione - Appellati OGGETTO: appelli proposti avverso la sentenza n. 404/2010, emessa, in data 6 dicembre 2010, dal Tribunale di Barcellona P.G., giudizio di rinvio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, e Persona_1 Controparte_4 convenivano in giudizio e la onde sentirli condannare, Persona_2 Controparte_8 in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 28 agosto 1999, lungo l'Autostrada Messina - Palermo, allorché, a bordo della vettura Fiat 500 targata ME 207473, di proprietà di e Controparte_4
1 condotta da , erano stati tamponati dal veicolo Rover 220 targato AV 900 FT, di Persona_1 proprietà e condotto da . Persona_2
Con comparsa di intervento del 30 settembre 2000, si costituivano, quali eredi di , la Persona_1
Sig.ra e chiedendo il risarcimento di tutti i danni Controparte_4 CP_2 CP_3 subiti, sia iure proprio che iure haereditatis, in conseguenza dell'occorso. Si costituiva in giudizio la allora contestando le avverse pretese sia in Controparte_8 punto an che in punto quantum debeatur. Nelle more dell'istruttoria decedeva anche la Sig.ra e si costituivano quali Controparte_4 eredi e CP_2 CP_3
Con sentenza n. 404 emessa in data 6 dicembre 2010, il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva di nella causazione dell'occorso, per l'effetto, condannava lo stesso, in Persona_2 solido con la al pagamento, in favore di e Controparte_8 CP_2 CP_3 della complessiva somma di € 177.985.28, da suddividersi tra i predetti in parti uguali, nonché alla rifusione delle spese processuali. Avverso detta sentenza, proponevano appello e in proprio e quali eredi, CP_2 CP_3 chiedendone la parziale riforma. Si costituiva in giudizio la (già contestando le avverse Controparte_1 Controparte_8 doglianze e proponendo appello incidentale, sia in relazione alla inammissibilità della prosecuzione del giudizio per mancata notifica dell'atto di intervento al convenuto contumace, sia in relazione alla sussistenza e portata dei danni lamentati. Non si costituivano in giudizio , e , citati quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7
, con conseguente loro dichiarazione di contumacia. Persona_2
Con sentenza n. 296/2019 emessa in data 8 novembre 2018, la Corte di Appello di Messina così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di , e;
2) CP_5 CP_6 CP_9 ridetermina la condanna solidale di (già Controparte_1 Controparte_10
e di , e , secondo le rispettive quote ereditarie,
[...] CP_5 CP_6 CP_9 nei seguenti importi: euro 421.169,12 in favore di ed euro 460.909,30 in favore di CP_2
oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
3) conferma nel CP_3 resto la sentenza appellata;
4) condanna in solido e , Controparte_1 CP_5 CP_6
e secondo le rispettive quote ereditarie, al rimborso in favore di
[...] CP_9 CP_2
e di due terzi delle spese processuali del presente grado, che liquida nell'intero in euro CP_3
1.500 per esborsi ed euro 7.500 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, cassa e iva, e compensa tra le parti il restante terzo”. Avverso tale sentenza, la proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi Controparte_1
d'impugnazione. e resistevano con controricorso, proponendo, a loro CP_2 CP_3 volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione. Con sentenza n. 22724 del 29 aprile 2022, pubblicata in data 20 luglio 2022, la Corte Suprema di Cassazione così decideva: “Accoglie il secondo motivo del ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da (già , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che ha chiesto la rideterminazione del danno non patrimoniale
2 subito dalla Sig.ra nel periodo intercorrente tra il sinistro ed il decesso, Controparte_4 liquidandone l'ammontare secondo giustizia in favore degli eredi. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e in proprio ed CP_2 CP_3 in qualità di eredi di e eccependo, in via preliminare, Persona_1 Controparte_4
l'inammissibilità della riassunzione in ragione dell'asserito mancato rispetto dei termini di cui all'art. 392 del Codice di Procedura civile e chiedendo, nel merito, la liquidazione del danno biologico patito da quest'ultima nella misura ritenuta di giustizia liquidare il solo danno biologico patito dalla Signora
nella misura di giustizia, in considerazione della devalutazione già fatta dal Controparte_4
Giudice dell'Appello nella sentenza cassata. A seguito della trattazione, con ordinanza comunicata in data 17 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione preliminare formulata dai convenuti in riassunzione, concernente la inammissibilità dell'appello, in quanto notificato oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c., è infondata. L'art. 392 c.p.c., nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso di specie, essendo stato instaurato il giudizio prima dell'entrata in vigore di detta legge - recita “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della corte di Cassazione”. Per cui la riassunzione può ritenersi tempestiva, essendo stata effettuata la notifica prima della scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta il 20 luglio 2022. Inoltre, l'attore in riassunzione si è costituito ritualmente in giudizio in data 28 novembre 2022, depositando copia del ricorso in riassunzione consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica in data 18 novembre 2022. Nel merito, occorre premettere che oggetto del presente giudizio di rinvio è la sola riliquidazione del risarcimento del danno spettante, iure successionis, agli eredi di in relazione Controparte_4 al danno alla salute sofferto da quest'ultima in conseguenza del sinistro, avvenuto in data 28 agosto 1999. Ha osservato la Corte Suprema di Cassazione come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. Tenendo conto di detti criteri - vale a dire parametrando l'importo liquidato dal Tribunale in base c.d. tabelle di Milano, in relazione all'età della danneggiata e alla percentuale del danno biologico (13%), alla durata effettiva della vita della Sig.ra che all'epoca del sinistro (28 agosto Controparte_4
1999) aveva 68 anni ed è deceduta in data 27 dicembre 2003 - l'ammontare del risarcimento spettante in relazione al danno alla salute va rideterminato in € 22.206,00. Tale importo, previa devalutazione all'epoca del sinistro, va attualizzato alla data della precedente pronuncia della Corte di Appello (calcolando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla
3 data del 8 novembre 2018) e attribuito, in ragione del 50% ciascuno, ai due eredi, e CP_2
CP_3
La somma risultante, pari a € 14.800,16 (in luogo della somma di € 24.706,68 precedentemente liquidata), va sommata alle altre voci di danno già liquidate dalla Corte di Appello. Ne segue che, in favore di , va riconosciuta la complessiva somma di € 411.262,60 CP_2
(oltre interessi legali a decorrere dalla data della precedente pronuncia della Corte di Appello fino al soddisfo) e, in favore di va riconosciuta la complessiva somma di € 451.002,78 (oltre CP_3 interessi legali a decorrere dalla data della precedente pronuncia della Corte di Appello fino al soddisfo). La mancata impugnazione da parte dei debitori solidali, soccombenti nel rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11/05/2021, n. 12435). Può essere confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado e del precedente giudizio in grado di appello. La regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, tenuto conto del “principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 21/06/2025, n. 16645), possono essere compensate in ragione di un terzo tra le parti, con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di Parte_1
e della rimanente porzione, liquidata, quanto al giudizio di legittimità, - CP_2 CP_3 seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.750,66 (di cui € 742,00, per la fase di studio, € 625,33, per la fase introduttiva, ed € 383,33, per la fase decisionale), per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge e, quanto al presente giudizio di rinvio - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi
€ 3.330,67 (di cui € 686,00, per la fase di studio, € 472,67, per la fase introduttiva, € 1.015,33 per la fase di trattazione, ed € 1.156,67, per la fase decisionale), per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando, in sede di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, giusta sentenza n. 22724 pubblicata in data 20 luglio 2022, sugli appelli proposti, in via principale, da e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
e e, in via incidentale, da (oggi , avverso Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 la sentenza 538/2014 emessa, in data 6 dicembre 2010, dal Tribunale di Barcellona P.G., come modificata dalla sentenza n. 296/2019 emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 8 novembre 2018, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , e . CP_5 CP_6 CP_7
2. Ridetermina la somma dovuta da (oggi , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei seguenti importi: € 411.262,60 in favore di
[...]
ed € 451.002,78, in favore di oltre interessi legali dalla data di deposito CP_2 CP_3 della precedente sentenza della Corte di Appello fino al soddisfo. Conferma nel resto.
3. Conferma la regolamentazione delle spese processuali dei precedenti gradi di merito.
4 4. Dichiara compensate, in ragione di un terzo, tra le parti le spese processuali relative al giudizio di legittimità, condannando la (oggi , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di e CP_2 CP_3 della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 1.750,66, per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
5. Dichiara compensate, in ragione di un terzo, tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di rinvio, condannando la (oggi , in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di e CP_2 CP_3 della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 3.330,67, per due terzi compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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