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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 325/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da
(CF ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Martiri della Libertà Parte_1 n. 15, elettivamente domiciliato in Torino Corso Massimo D'Azeglio n. 60 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ribaudo (CF pec C.F._1
che lo rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti
APPELLANTE
Contro
(CF ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 res. in S. Mauro Torinese (TO) Via Alessandria n. 10/c, elettivamente domiciliato in Torino Via A.G. Bertola n. 2 presso lo studio dell'Avv. Renato Ambrosio (CF
pec e dell'Avv. C.F._3 Email_2
Angela Prino (CF pec che C.F._4 Email_3 lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 13.2.2025
CONCLUSIONI PER L'ENTE APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 12.12.2024
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Ivrea, Giudice dott. Alessandro Petronzi, resa tra le parti nel giudizio avente R.G. n. 3037/2022, pubblicata in data 17/01/2024 e notificata in data 2 febbraio 2024
NEL MERITO: in riforma, anche in punto spese, della sentenza n. 77/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Ivrea, in persona del giudice monocratico dott. Alessandro Petronzi, rigettare tutte le domande di risarcimento del danno formulate dal sig. in quanto infondate in CP_1 fatto e diritto. Con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, per entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO Sig. contenute nel foglio di CP_1 precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Previa, ove ritenuto necessario ai fini del rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, ammissione ed assunzione di ogni incombente istruttorio dedotto in atto di citazione del 23.09.2022 e memoria istruttoria del 30.03.2023, e non ammesso, da ritenersi qui integralmente richiamato con i testi ivi indicati;
NEL MERITO:
-Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione ex adverso proposta per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente in ogni statuizione la sentenza n. 77/2024 emessa dal Tribunale di IVREA, GU Dott. PETRONZI;
IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Salvis iuribus
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN PRIMO GRADO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. evocava in giudizio CP_1 avanti al Tribunale di Ivrea il affinché, accertata l'esclusiva Parte_1 responsabilità di detto Ente nella causazione del sinistro occorsogli il 25.1.2020 alle h. 9,40 circa, fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da Egli subiti.
Il Sig. allegava che il 25.1.2020 alle h. 9,40 circa, mentre percorreva Piazza CP_1
Orsara di Puglia, in direzione del Comando di Polizia Municipale a Parte_1 giunto in corrispondenza del civico n. 2, scivolava su una lastra di ghiaccio, cadendo rovinosamente a terra. L'attore precisava di essere stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 che lo conducevano all'Ospedale di Chivasso ove gli veniva diagnosticato: “trauma distorsivo della caviglia destra con frattura-lussazione trimalleolare” a cui seguiva l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca nel perone e vite malleolare nel malleolo mediale eseguito presso l'Ospedale di Chivasso in data 30.1.2020
L'Attore allegava di essersi sottoposto a visita medico legale che avrebbe rilevato una lesione da cui sarebbero derivati postumi nella misura dell'8% per danno biologico permanente oltre ad una invalidità biologica temporanea di 180 giorni: 1 giorno a totale, 50 giorni a parziale
75%, 60 giorni a parziale 50% e 69 giorni a parziale del 25%. Sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2021, l'attore (di anni 74 al momento del sinistro) quantificava i danni subiti in:
1) € 9.896,00 per il danno biologico permanente;
2) € 120,00 per invalidità temporanea totale (1 giorno x € 120,00); 3) € 4.500,00 per invalidità temporanea parziale al 75% (50 giorni x € 90,00);
4) € 3.600,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (60 giorni x € 60,00);
5) € 1.800,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (60 giorni x € 30,00))
6) € 2.474,00 per danno morale oltre ad € 3.092,50 per la personalizzazione del danno;
e così complessivamente: € 25.482,50 per danni non patrimoniali e € 473,22 per le spese mediche sostenute.
L'Attore instaurava il giudizio nei confronti del ritenendo Parte_1 detto Ente responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato da cose in custodia precisando che: a) sulla superficie della pavimentazione di Piazza Orsara di Puglia sarebbe stato omesso lo spargimento di salgemma antiscivolo;
b) nel tratto ove si sarebbe verificata la caduta, sarebbero state assenti le cosiddette
“strisce radianti” (serpentine a pavimento); c) la piazza sarebbe stata priva di cartellonistica e/o segnalazione di pericolo e/o transennamenti;
2) Il non si costituiva in giudizio rimanendo quindi Parte_1 contumace.
3) Il Giudice di primo grado ammetteva la CTU medico legale da cui emergeva come le lesioni subite dall'Attore fossero compatibili con l'evento dedotto e come da detto evento fossero derivate:
a) una invalidità biologica dell'8% che non aveva avuto incidenza sulle attività della vita quotidiana del danneggiato;
b) una invalidità temporanea totale di 2 giorni (periodo di degenza);
c) una invalidità temporanea parziale massima al 75 % di giorni 58
d) una invalidità temporanea parziale massima al 50% di giorni 60;
e) una invalidità temporanea parziale massima al 25% di giorni 30, nonché spese mediche per € 481,02.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE Con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 77/2024 pubblicata il 17.1.2024, il Tribunale di
Ivrea riteneva la domanda del Sig. meritevole di accoglimento e condannava il CP_1
Parte_1
- al pagamento della somma di € 481,02 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 25.1.2020 con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della sentenza,
- al pagamento della somma di € 21.188,00 a titolo di danni non patrimoniali oltre interessi legali dal 25.1.2020 calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza;
- alla rifusione delle spese di lite liquidate, per la fase stragiudiziale, in € 1.522,00 oltre rimborso del 15% e oneri fiscali mentre, per la fase giudiziale, in € 2.540,00 oltre rimborso del 15% e oneri fiscali
- alla rifusione delle spese di assistenza tecnica di parte pari a € 366,00, nonché ponendo a suo carico le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Il Giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., riteneva che l'Attore avesse ottemperato all'obbligo probatorio su di esso gravante mentre il
[...]
rimando contumace, avesse omesso di allegare la sussistenza del Parte_1 caso fortuito;
in ogni caso, il Giudice di primo grado riteneva che fosse da escludersi che la caduta sulla lastra di ghiaccio si fosse verificata per colpa dell'attore non essendo emersa alcuna condotta imprevedibile e/o eccezionale tenuta dal danneggiato.
Precisava inoltre: da un lato, che la avvistabilità della lastra di ghiaccio, ossia la astratta possibilità di percepire l'esistenza della lastra da parte del danneggiato, non costituisse una circostanza idonea a integrare il carattere di imprevedibilità e eccezionalità richiesti per l'interruzione del nesso di causalità; dall'altro lato, che l'attore avesse allegato la carenza di misure di prevenzione alla formazione del ghiaccio, in una zona peraltro destinata al traffico della collettività, mentre il rimasto contumace, non avesse offerto la prova di avere Pt_1 messo in atto rimedi idonei a scongiurare il pericolo derivante dalla cosa in custodia.
Con riferimento al quantum, il Giudice di primo grado, richiamate le risultanze della CTU esperita, procedeva operando una valutazione del danno complessivamente subito (computandosi anche la personalizzazione) e concludeva liquidando l'importo complessivo di € 21.188,00, su cui calcolarsi interessi e rivalutazione, così composto:
- € 248,00 per il danno da inabilità temporanea assoluta di 2 giorni;
- € 5.394,00 per il danno da inabilità temporanea parziale al 75 % di 58 giorni;
- € 3.720,00 per il danno da inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni;
- € 930,00 per il danno da inabilità temporanea parziale al 25 % di 30 giorni;
- € 9.896,00 per il danno biologico pari all'8%;
- € 1.000,00 per il danno morale, oltre ad € 481,20 per le spese oltre interessi legali e rivalutazione.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 77/2024, il ha Parte_1 proposto appello. Con il primo motivo, l'Ente Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse stato dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria.
A parere dell'Ente Appellante, il danneggiato non avrebbe prodotto alcuna prova documentale che potesse in effetti condurre a ritenere dimostrata l'esatta dinamica del sinistro (ossia, la caduta del Sig. e il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento CP_1 dannoso;
in particolare, la dichiarazione resa dal Sig. , prodotta dal danneggiato, Tes_1 non sarebbe un elemento di prova idoneo a dimostrare l'evento dannoso poiché da essa può evincersi solamente che “un signore” sarebbe scivolato sul ghiaccio ma non che il protagonista della caduta fosse proprio il Sig. CP_1 Con il secondo motivo, l'Ente Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che dovesse escludersi che la caduta si fosse verificata per colpa dell'attore poiché: da un lato, non sarebbe emersa alcuna condotta imprevedibile e/o eccezionale tenuta dal danneggiato;
dall'altro lato, la possibilità di avvistare il ghiaccio non costituirebbe una circostanza idonea ad integrare l'eccezionalità per interrompere il nesso causale. A parere dell'Ente Appellante, se il Giudice avesse valutato correttamente la documentazione prodotta, avrebbe escluso la responsabilità del e avrebbe invece ricondotto l'evento Pt_1 ad un comportamento colposo del danneggiato;
difatti:
a) dal documento 9, rappresentativo dei luoghi in cui si sarebbe verificato l'evento, si evincerebbe la circostanza che l'area era stata transennata proprio allo scopo di circoscrivere la zona interessata dalla presenza di neve e ghiaccio;
b) dal documento 7, rappresentato dalla missiva del gestore del sinistro per conto dell'Ente, si evincerebbe che la pavimentazione della piazza è in parte dotata di serpentine riscaldate che servono a evitare la formazione di ghiaccio, tuttavia laddove tali serpentine siano assenti, proprio al fine di evitare il camminare degli utenti nelle zone ghiacciate la piazza viene transennata. In ogni caso, sarebbe dirimente il fatto che:
a) il sinistro si è verificato alle h. 9,40 del mese di gennaio;
ora in cui la presenza del ghiaccio, non solo è ben visibile ma, atteso che nei mesi invernali la sua formazione sarebbe fisiologica, anche prevedibile;
b) la situazione di potenziale pericolo sarebbe potuta essere prevista e superata dal Sig. Pt_2 se solo Egli avesse adottato le cautele del caso;
prima tra tutte, la scelta di transitare all'interno del percorso transennato consigliato. Con il terzo motivo, l'Ente Appellante ha censurato la sentenza per l'errata determinazione del quantum laddove il Giudice ha determinato in € 124,00 al giorno l'inabilità temporanea assoluta anziché in € 54,80, non trattandosi di un danno macro-permanente. Nella denegata ipotesi in cui la sentenza fosse confermata nell'an, L'Ente Appellante ha quindi chiesto la rideterminazione del quantum nella misura di € 4.547,80. Con il quarto motivo, l'Ente Appellante ha impugnato la sentenza laddove il Giudice ha riconosciuto in favore del Sig. le spese per l'assistenza stragiudiziale nonostante la CP_1 mancanza di prova dell'esborso. Infine, l''Ente Appellante ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
2) Nel giudizio di appello così instaurato, si è costituito il Sig. eccependo in CP_1 via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e art. 342 c.p.c.; nel merito contestando la fondatezza dei motivi di appello. Quanto al primo motivo di appello, l'Appellato ha dedotto che dalla produzione documentale emerge pacificamente la dimostrazione dell'evento dannoso e il rapporto eziologico con la cosa in custodia.
In atti è stata prodotta la scheda di intervento dei soccorritori del 118 e la relazione medico legale di parte;
in ogni caso, la dinamica del sinistro è stata confermata in sede di CTU che ha esaminato l'intera documentazione rilasciata dal Presidio Ospedaliero. Quanto al secondo motivo di appello, l'Appellato ha rilevato che dalla produzione fotografica (doc. 9) emerge immediatamente come le transenne blu, al momento del fatto, fossero collocate sui margini della piazza, ai limiti dei parcheggi auto, mentre l'intera pavimentazione antistante gli uffici pubblici, risultasse priva di transennamenti e totalmente aperta al transito pedonale. In particolare, proprio all'altezza del numero civico 2, in prossimità dell'ingresso della Polizia Municipale, come non si rinvenisse alcun limite alla circolazione dei pedoni. Con riferimento invece al sistema di riscaldamento a pavimento, l'Appellato ha rilevato che trattasi di strisce elettriche collocate sul perimetro della piazza ma non al suo interno e il cui funzionamento, non essendo stato oggetto di prova, deve ritenersi indimostrato.
In ogni caso il Giudice avrebbe correttamente applicato i principi giurisprudenziali che disciplinano l'accertamento del nesso di causalità e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. Quanto al terzo motivo di appello sul quantum, a parere dell'Appellato è anch'esso manifestamente infondato essendo basato sull'errato presupposto dell'applicabilità alla fattispecie del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da circolazione di veicoli a motore. E' infine parimenti infondato il quarto motivo di appello; il fatto che non sia stata prodotta la documentazione relativa alle spese della fase stragiudiziale non significa che detta fase non debba essere liquidata. L'Appellato si è infine opposto alla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. 3) La Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Ritenuti insussistenti i presupposti, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 348 bis c.p.c.. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, depositato le conclusionali (parte Appellata la sola comparsa conclusionale di replica) e le note per l'udienza del 13.2.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In primo luogo, la Corte ritiene che non vi sia ragione di dubitare che l'evento dannoso si sia verificato nel luogo e nel momento in cui il Sig. lo ha collocato. CP_1 Nonostante il Giudice di primo grado abbia solo sinteticamente affermato che “il fatto generativo della responsabilità, vale a dire il verificarsi del sinistro occorso nonché la derivazione causale del medesimo alla presenza di una lastra di ghiaccio rappresentano elementi provati documentalmente”, senza indicare specificatamente i documenti dimostrativi di detti elementi, la Corte ritiene che la documentazione prodotta consenta di ritenere dimostrato il fatto storico allegato. Il danneggiato ha difatti prodotto la copia autentica (cfr. doc. 3) della scheda di intervento di provenienza dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino da cui si può trarre evidenza del fatto che il 25.1.2020 alle h. 10,24, in Piazza Orsara di Puglia n. 2 a Parte_1 di fronte la Polizia Municipale, gli Operatori del 118 sono intervenuti per prestare soccorso al Sig. come identificato dagli stessi, “caduto perché scivolato su lastricato CP_1 ghiacciato” conducendolo, con l'ambulanza, al Presidio Ospedaliero. Quanto alla dichiarazione sottoscritta dal Sig. , che a parere dell'Ente Appellante Tes_1 sarebbe inidonea a dimostrare che il danneggiato fosse proprio il Sig. e non CP_1 un signore qualunque, la Corte osserva che trattasi di un documento di formazione e di provenienza di un terzo, estraneo al giudizio, al cui contenuto (ossia: che il 25.1.2020 alle h. 9,30 mentre si trovava in coda per entrare all'Ufficio postale sito in Piazza Orsara avrebbe visto un signore scivolare sul ghiaccio presente nella zona antistante l'Ufficio della Polizia Municipale) può attribuirsi valore probante, atteso tra l'altro che quanto dichiarato è assolutamente corrispondente alla descrizione e alla collocazione temporale del sinistro contenuta nel Verbale degli Operatori del 118. Senza tacere il fatto che il danneggiato ha prodotto l'intera documentazione sanitaria (doc. 8 del fascicolo di 1° grado depositato in formato cartaceo previa autorizzazione del Giudice) relativa al sinistro (Verbale del Pronto Soccorso - cartella clinica di ricovero e ricovero) occorsogli il 25.1.2020.
2) Opportunamente accertata l'effettiva verificazione dell'evento storico, spetta quindi alla
Corte valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, l'evento dannoso si sia verificato a causa della situazione di potenziale pericolosità della pavimentazione interessata dalla presenza del ghiaccio - fisiologica in pieno inverno e facilmente avvistabile - che “non costituisce circostanza idonea a integrare quei caratteri di imprevedibilità e eccezionalità richiesti per elidere il nesso di causalità” oppure se, come ha dedotto l'Ente Appellante, l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato avrebbe escluso la riconducibilità del danno al bene in custodia (ridotto al rango di mera occasione dell'evento) e, quindi, si sia integrato il cosiddetto caso fortuito che avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
[...]
2.a) In primo luogo, la Corte ritiene doverosa una premessa. Nonostante la contumacia del il Giudice di primo grado Parte_1 avrebbe potuto rilevare d'ufficio, ex art. 2051 c.c. e 1227 c.c., sia il caso fortuito che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso;
pertanto, avendo il giudice escluso il concorso di colpa, il ha Parte_1 impugnato la sentenza a pieno titolo. Conferma difatti la Suprema Corte che “la questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata d'ufficio dal giudice di primo grado ai fini della liquidazione del risarcimento;
tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio” (Cass. n.1164/2020). La Corte ritiene dunque che non vi sia ragione di dubitare del diritto dell'Ente Appellante - contumace in primo grado – di promuovere l'appello.
2.b) Resta quindi da verificare se, nel caso in questione, si sia integrato il cosiddetto “caso fortuito”, che avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
1) Prima di tutto, la Corte rileva che è principio orami consolidato quello in forza del quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'obbligo di custodia ha senza dubbio “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa “ ciò non di meno, detta responsabilità “è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico fra la causa del danno e il danno stesso “ (Cass. n. 11016 19.5.2011, n. 9546 22.4.2010) o abbia tenuto una “condotta ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. Civ. n. 14529 20.11.2009 e n. 24419 19.11.2009). In particolare, nelle fattispecie in cui un danno non è conseguente al cosiddetto “dinamismo intrinseco della cosa” (vale a dire dal fatto che la “res” esploda, si corroda, produca emissioni pericolose, si disgreghi cedendo improvvisamente sotto un peso) la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 15608 del 16.5.2022 ha precisato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato, anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ” (conf. Cass. Ordinanza 17.1.2018 n. 1064, Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015). CP_ Onde, va pertanto esclusa la responsabilità dell' custode per i danni occorsi ad una persona scivolata su una lastra di ghiaccio, se la situazione di pericolosità determinata dalla lastra era, per le circostanze di tempo e di luogo, sicuramente visibile e tale da rendere molto probabile, se non inevitabile l'evento, nonché qualora, la situazione di pericolosità sarebbe potuta essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato.
Nel contesto giurisprudenziale delineato, la Corte deve quindi valutare se il Giudice di primo grado avesse gli elementi per ritenere che la “situazione di possibile danno” (dallo stesso ritenuta tale) fosse “suscettibile di essere prevista” e, in tal caso, se la situazione di possibile danno sarebbe potuta essere superata” qualora il Sig. avesse attuato le “cautele CP_1 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” di fatto.
Ebbene:
1) quanto alla prevedibilità della situazione “di possibile danno” la parte Appellata, anche in questo grado di giudizio, ha ribadito che le fotografie allegate (cfr. doc. 9), riprodotte anche nella comparsa conclusionale di replica, raffigurano “il luogo esatto in cui è avvenuta la caduta” e “sono state scattate qualche ora dopo l'evento, quando evidentemente, le lastre di ghiaccio, per loro natura trasparenti quindi invisibili, si erano sciolte lasciando quelle tracce di acqua e nevischio ritratte” (cfr. pag. 3 e 7 della comparsa di costituzione). Come emerge in modo lampante proprio dalle fotografie (riproduzione n. 6 e n. 7 del doc. 9) raffiguranti la zona nei pressi della panchina antistante l'ingresso degli Uffici della Polizia Municipale, ove lo stesso danneggiato assume essere caduto, “qualche ora dopo l'evento” (occorso alle h. 9,30 circa) sul selciato era ancora presente un visibilissimo strato di ghiaccio e nevischio.
Del resto, che lo strato di ghiaccio su cui è scivolato il sig. fosse bene visibile è altresì CP_1 comprovato dal contenuto della dichiarazione resa dal Sig. il quale ha riferito: Tes_1
“”ho visto un signore scivolare sul ghiaccio”; se il ghiaccio non fosse stato visibile, il Sig.
non avrebbe evidenziato la causa della caduta. Tes_1
Né d'altro canto, può sostenersi (come suggerisce l'Appellato) che alle h. 9,30 del mattino, quando il Sig. sarebbe caduto, le lastre di ghiaccio fossero state invisibili diventando CP_1 invece visibili qualche ora dopo (al momento degli scatti fotografici) sciogliendosi e
“lasciando tracce di acqua a di nevischio”; ciò perché, da un lato, lo scioglimento del ghiaccio non risulta che provochi “nevischio”; dall'altro lato, perché le foto in questione individuano, oltre al nevischio, visibilissimi strati di ghiaccio sul selciato, il cui colore scuro esalta la visibilità della presenza del ghiaccio medesimo. In ogni caso, è lo stesso danneggiato che afferma che l'incidente si è verificato alle h. 9,30 circa del mattino;
ossia, in una condizione di piena illuminazione naturale che in effetti consentiva di scorgere la presenza del ghiaccio sul selciato.
La Corte ritiene pertanto che non vi sia alcun dubbio circa la prevedibilità della situazione di
“possibile danno”; a ben vedere, difatti, proprio la visibilità dello strato di ghiaccio avrebbe dovuto indurre il Sig. a non percorrere il selciato in quel tratto, atteso che il CP_1 danneggiato avrebbe ben potuto pronosticare il fatto che gli strati di ghiaccio possono provocare lo scivolamento del pedone che vi transita sopra. Il pericolo, quindi, era evitabile dal danneggiato
2) In secondo luogo, la Corte rileva che le foto prodotte (n. 1 , 6 e 7 doc. 9) mostrano chiaramente come la zona centrale della piazza pedonale in cui è avvenuta la caduta fosse preclusa ai pedoni dai transennamenti apposti dal dette fotografie mostrano come (a Pt_1 partire dal parcheggio-auto posto alla sommità della zona pedonale del piazzale) vi fossero due file parallele di transenne unite dalle fettucce colorate per indicare il percorso per accedere, piegando verso destra, agli Uffici Comunale;
ossia, come in effetti fosse indicato ai pedoni di intraprendere un percorso da seguire, senza attraversare la piazza il cui selciato appariva visibilmente interessato dalle lastre di giaccio.
Va da sé, quindi, che il Sig. avrebbe dovuto costeggiare il perimetro della piazza, CP_1 seguendo il percorso tra le file parallele delle transenne, e non attraversare la piazza.
La Suprema Corte ha precisato che: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto e evento dannoso” (ordinanza Cass.
1.2.2018 n. 2481) e, pertanto, “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di un possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (conf Cass. 12895/2016 e Cass. n. 7173/2022). Nel caso di specie, la presenza delle transenne avrebbe quanto meno dovuto indurre il Sig.
a prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che camminano per una CP_1 pubblica via in pieno inverno;
del resto, le transenne collocate in modo da formare, lungo il perimetro della piazza, un corridoio di transito sicuro al di fuori dell'area interessata dal ghiaccio, a maggior ragione avrebbero dovuto indurre il Sig. percepita la situazione di CP_1 pericolo segnalata, ad adeguare la propria condotta adottando la cautela suggerita (ossia, percorrendo il tragitto suggerito) per evitare di camminare sul ghiaccio, potendo prevedere che ivi sarebbe scivolato.
Ne consegue che, in virtù del principio dell'autoresponsabilità - che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale - se il
Sig. avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe potuto scorgere il corridoio CP_1 transennato e, percorrendolo, avrebbe potuto evitare di scivolare sul ghiaccio. In effetti, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, sia pubblici che privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Nel caso di specie, l'evento dannoso dedotto è quindi da ascriversi alla condotta colposa del danneggiato.
La assoluta visibilità del ghiaccio sul selciato e la presenza di un'area transennata che avrebbe consentito al danneggiato di intraprendere un percorso sicuro al di fuori dell'area ghiacciata se solo avesse adottato un comportamento diligente adeguato alla situazione fattuale, conducono la Corte a ritenere che, nel caso di specie, si sia integrato il cosiddetto
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra fatto e evento dannoso e ad escludere la responsabilità dell'Ente Appellante da ascriversi, invece, alla condotta colposa del danneggiato.
I motivi di appello fondati sull'errata determinazione del quantum sono assorbiti dalla declaratoria in punto di responsabilità che precede.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello viene accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento dell'appello, e la conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado senza liquidazione a carico dell'Appellato atteso che in primo grado il non ha svolto Parte_1 alcuna difesa, rimanendo in effetti contumace, e la liquidazione delle spese del grado di appello in forza del criterio unitario della soccombenza.
Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), e dunque in € 3.966,00 come da dispositivo.
Le spese di CTU seguono conseguentemente la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del Sig. CP_1
Nulla in punto di restituzione in assenza di specifica domanda e atteso l'accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto dal in Parte_1 persona del Sindaco pro-tempore ed in riforma della sentenza n. 77/2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento rubricato al n RG 3037/2022, dal Tribunale di Ivrea il
17.1.2024, per l'effetto,
- respinge le domande del Sig. nei confronti del CP_1 Parte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore;
[...]
- pone definitivamente il costo della CTU a carico del Sig. così come già CP_1 liquidato;
- dichiara tenuto e condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio a favore del in persona del Parte_1
Sindaco pro-tempore, liquidate in € 3.966,00= per compensi professionali oltre il rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 25.2.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 325/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da
(CF ), in persona del Sindaco e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Martiri della Libertà Parte_1 n. 15, elettivamente domiciliato in Torino Corso Massimo D'Azeglio n. 60 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ribaudo (CF pec C.F._1
che lo rappresenta e difende come da Email_1 procura in atti
APPELLANTE
Contro
(CF ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 res. in S. Mauro Torinese (TO) Via Alessandria n. 10/c, elettivamente domiciliato in Torino Via A.G. Bertola n. 2 presso lo studio dell'Avv. Renato Ambrosio (CF
pec e dell'Avv. C.F._3 Email_2
Angela Prino (CF pec che C.F._4 Email_3 lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 13.2.2025
CONCLUSIONI PER L'ENTE APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 12.12.2024
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Ivrea, Giudice dott. Alessandro Petronzi, resa tra le parti nel giudizio avente R.G. n. 3037/2022, pubblicata in data 17/01/2024 e notificata in data 2 febbraio 2024
NEL MERITO: in riforma, anche in punto spese, della sentenza n. 77/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Ivrea, in persona del giudice monocratico dott. Alessandro Petronzi, rigettare tutte le domande di risarcimento del danno formulate dal sig. in quanto infondate in CP_1 fatto e diritto. Con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, per entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO Sig. contenute nel foglio di CP_1 precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-Previa, ove ritenuto necessario ai fini del rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta, ammissione ed assunzione di ogni incombente istruttorio dedotto in atto di citazione del 23.09.2022 e memoria istruttoria del 30.03.2023, e non ammesso, da ritenersi qui integralmente richiamato con i testi ivi indicati;
NEL MERITO:
-Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione ex adverso proposta per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente in ogni statuizione la sentenza n. 77/2024 emessa dal Tribunale di IVREA, GU Dott. PETRONZI;
IN OGNI CASO
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Salvis iuribus
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN PRIMO GRADO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. evocava in giudizio CP_1 avanti al Tribunale di Ivrea il affinché, accertata l'esclusiva Parte_1 responsabilità di detto Ente nella causazione del sinistro occorsogli il 25.1.2020 alle h. 9,40 circa, fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da Egli subiti.
Il Sig. allegava che il 25.1.2020 alle h. 9,40 circa, mentre percorreva Piazza CP_1
Orsara di Puglia, in direzione del Comando di Polizia Municipale a Parte_1 giunto in corrispondenza del civico n. 2, scivolava su una lastra di ghiaccio, cadendo rovinosamente a terra. L'attore precisava di essere stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 che lo conducevano all'Ospedale di Chivasso ove gli veniva diagnosticato: “trauma distorsivo della caviglia destra con frattura-lussazione trimalleolare” a cui seguiva l'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca nel perone e vite malleolare nel malleolo mediale eseguito presso l'Ospedale di Chivasso in data 30.1.2020
L'Attore allegava di essersi sottoposto a visita medico legale che avrebbe rilevato una lesione da cui sarebbero derivati postumi nella misura dell'8% per danno biologico permanente oltre ad una invalidità biologica temporanea di 180 giorni: 1 giorno a totale, 50 giorni a parziale
75%, 60 giorni a parziale 50% e 69 giorni a parziale del 25%. Sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2021, l'attore (di anni 74 al momento del sinistro) quantificava i danni subiti in:
1) € 9.896,00 per il danno biologico permanente;
2) € 120,00 per invalidità temporanea totale (1 giorno x € 120,00); 3) € 4.500,00 per invalidità temporanea parziale al 75% (50 giorni x € 90,00);
4) € 3.600,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (60 giorni x € 60,00);
5) € 1.800,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (60 giorni x € 30,00))
6) € 2.474,00 per danno morale oltre ad € 3.092,50 per la personalizzazione del danno;
e così complessivamente: € 25.482,50 per danni non patrimoniali e € 473,22 per le spese mediche sostenute.
L'Attore instaurava il giudizio nei confronti del ritenendo Parte_1 detto Ente responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato da cose in custodia precisando che: a) sulla superficie della pavimentazione di Piazza Orsara di Puglia sarebbe stato omesso lo spargimento di salgemma antiscivolo;
b) nel tratto ove si sarebbe verificata la caduta, sarebbero state assenti le cosiddette
“strisce radianti” (serpentine a pavimento); c) la piazza sarebbe stata priva di cartellonistica e/o segnalazione di pericolo e/o transennamenti;
2) Il non si costituiva in giudizio rimanendo quindi Parte_1 contumace.
3) Il Giudice di primo grado ammetteva la CTU medico legale da cui emergeva come le lesioni subite dall'Attore fossero compatibili con l'evento dedotto e come da detto evento fossero derivate:
a) una invalidità biologica dell'8% che non aveva avuto incidenza sulle attività della vita quotidiana del danneggiato;
b) una invalidità temporanea totale di 2 giorni (periodo di degenza);
c) una invalidità temporanea parziale massima al 75 % di giorni 58
d) una invalidità temporanea parziale massima al 50% di giorni 60;
e) una invalidità temporanea parziale massima al 25% di giorni 30, nonché spese mediche per € 481,02.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE Con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 77/2024 pubblicata il 17.1.2024, il Tribunale di
Ivrea riteneva la domanda del Sig. meritevole di accoglimento e condannava il CP_1
Parte_1
- al pagamento della somma di € 481,02 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dal 25.1.2020 con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della sentenza,
- al pagamento della somma di € 21.188,00 a titolo di danni non patrimoniali oltre interessi legali dal 25.1.2020 calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza;
- alla rifusione delle spese di lite liquidate, per la fase stragiudiziale, in € 1.522,00 oltre rimborso del 15% e oneri fiscali mentre, per la fase giudiziale, in € 2.540,00 oltre rimborso del 15% e oneri fiscali
- alla rifusione delle spese di assistenza tecnica di parte pari a € 366,00, nonché ponendo a suo carico le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Il Giudice di primo grado, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., riteneva che l'Attore avesse ottemperato all'obbligo probatorio su di esso gravante mentre il
[...]
rimando contumace, avesse omesso di allegare la sussistenza del Parte_1 caso fortuito;
in ogni caso, il Giudice di primo grado riteneva che fosse da escludersi che la caduta sulla lastra di ghiaccio si fosse verificata per colpa dell'attore non essendo emersa alcuna condotta imprevedibile e/o eccezionale tenuta dal danneggiato.
Precisava inoltre: da un lato, che la avvistabilità della lastra di ghiaccio, ossia la astratta possibilità di percepire l'esistenza della lastra da parte del danneggiato, non costituisse una circostanza idonea a integrare il carattere di imprevedibilità e eccezionalità richiesti per l'interruzione del nesso di causalità; dall'altro lato, che l'attore avesse allegato la carenza di misure di prevenzione alla formazione del ghiaccio, in una zona peraltro destinata al traffico della collettività, mentre il rimasto contumace, non avesse offerto la prova di avere Pt_1 messo in atto rimedi idonei a scongiurare il pericolo derivante dalla cosa in custodia.
Con riferimento al quantum, il Giudice di primo grado, richiamate le risultanze della CTU esperita, procedeva operando una valutazione del danno complessivamente subito (computandosi anche la personalizzazione) e concludeva liquidando l'importo complessivo di € 21.188,00, su cui calcolarsi interessi e rivalutazione, così composto:
- € 248,00 per il danno da inabilità temporanea assoluta di 2 giorni;
- € 5.394,00 per il danno da inabilità temporanea parziale al 75 % di 58 giorni;
- € 3.720,00 per il danno da inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni;
- € 930,00 per il danno da inabilità temporanea parziale al 25 % di 30 giorni;
- € 9.896,00 per il danno biologico pari all'8%;
- € 1.000,00 per il danno morale, oltre ad € 481,20 per le spese oltre interessi legali e rivalutazione.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 77/2024, il ha Parte_1 proposto appello. Con il primo motivo, l'Ente Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse stato dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria.
A parere dell'Ente Appellante, il danneggiato non avrebbe prodotto alcuna prova documentale che potesse in effetti condurre a ritenere dimostrata l'esatta dinamica del sinistro (ossia, la caduta del Sig. e il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento CP_1 dannoso;
in particolare, la dichiarazione resa dal Sig. , prodotta dal danneggiato, Tes_1 non sarebbe un elemento di prova idoneo a dimostrare l'evento dannoso poiché da essa può evincersi solamente che “un signore” sarebbe scivolato sul ghiaccio ma non che il protagonista della caduta fosse proprio il Sig. CP_1 Con il secondo motivo, l'Ente Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che dovesse escludersi che la caduta si fosse verificata per colpa dell'attore poiché: da un lato, non sarebbe emersa alcuna condotta imprevedibile e/o eccezionale tenuta dal danneggiato;
dall'altro lato, la possibilità di avvistare il ghiaccio non costituirebbe una circostanza idonea ad integrare l'eccezionalità per interrompere il nesso causale. A parere dell'Ente Appellante, se il Giudice avesse valutato correttamente la documentazione prodotta, avrebbe escluso la responsabilità del e avrebbe invece ricondotto l'evento Pt_1 ad un comportamento colposo del danneggiato;
difatti:
a) dal documento 9, rappresentativo dei luoghi in cui si sarebbe verificato l'evento, si evincerebbe la circostanza che l'area era stata transennata proprio allo scopo di circoscrivere la zona interessata dalla presenza di neve e ghiaccio;
b) dal documento 7, rappresentato dalla missiva del gestore del sinistro per conto dell'Ente, si evincerebbe che la pavimentazione della piazza è in parte dotata di serpentine riscaldate che servono a evitare la formazione di ghiaccio, tuttavia laddove tali serpentine siano assenti, proprio al fine di evitare il camminare degli utenti nelle zone ghiacciate la piazza viene transennata. In ogni caso, sarebbe dirimente il fatto che:
a) il sinistro si è verificato alle h. 9,40 del mese di gennaio;
ora in cui la presenza del ghiaccio, non solo è ben visibile ma, atteso che nei mesi invernali la sua formazione sarebbe fisiologica, anche prevedibile;
b) la situazione di potenziale pericolo sarebbe potuta essere prevista e superata dal Sig. Pt_2 se solo Egli avesse adottato le cautele del caso;
prima tra tutte, la scelta di transitare all'interno del percorso transennato consigliato. Con il terzo motivo, l'Ente Appellante ha censurato la sentenza per l'errata determinazione del quantum laddove il Giudice ha determinato in € 124,00 al giorno l'inabilità temporanea assoluta anziché in € 54,80, non trattandosi di un danno macro-permanente. Nella denegata ipotesi in cui la sentenza fosse confermata nell'an, L'Ente Appellante ha quindi chiesto la rideterminazione del quantum nella misura di € 4.547,80. Con il quarto motivo, l'Ente Appellante ha impugnato la sentenza laddove il Giudice ha riconosciuto in favore del Sig. le spese per l'assistenza stragiudiziale nonostante la CP_1 mancanza di prova dell'esborso. Infine, l''Ente Appellante ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
2) Nel giudizio di appello così instaurato, si è costituito il Sig. eccependo in CP_1 via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e art. 342 c.p.c.; nel merito contestando la fondatezza dei motivi di appello. Quanto al primo motivo di appello, l'Appellato ha dedotto che dalla produzione documentale emerge pacificamente la dimostrazione dell'evento dannoso e il rapporto eziologico con la cosa in custodia.
In atti è stata prodotta la scheda di intervento dei soccorritori del 118 e la relazione medico legale di parte;
in ogni caso, la dinamica del sinistro è stata confermata in sede di CTU che ha esaminato l'intera documentazione rilasciata dal Presidio Ospedaliero. Quanto al secondo motivo di appello, l'Appellato ha rilevato che dalla produzione fotografica (doc. 9) emerge immediatamente come le transenne blu, al momento del fatto, fossero collocate sui margini della piazza, ai limiti dei parcheggi auto, mentre l'intera pavimentazione antistante gli uffici pubblici, risultasse priva di transennamenti e totalmente aperta al transito pedonale. In particolare, proprio all'altezza del numero civico 2, in prossimità dell'ingresso della Polizia Municipale, come non si rinvenisse alcun limite alla circolazione dei pedoni. Con riferimento invece al sistema di riscaldamento a pavimento, l'Appellato ha rilevato che trattasi di strisce elettriche collocate sul perimetro della piazza ma non al suo interno e il cui funzionamento, non essendo stato oggetto di prova, deve ritenersi indimostrato.
In ogni caso il Giudice avrebbe correttamente applicato i principi giurisprudenziali che disciplinano l'accertamento del nesso di causalità e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. Quanto al terzo motivo di appello sul quantum, a parere dell'Appellato è anch'esso manifestamente infondato essendo basato sull'errato presupposto dell'applicabilità alla fattispecie del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da circolazione di veicoli a motore. E' infine parimenti infondato il quarto motivo di appello; il fatto che non sia stata prodotta la documentazione relativa alle spese della fase stragiudiziale non significa che detta fase non debba essere liquidata. L'Appellato si è infine opposto alla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. 3) La Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Ritenuti insussistenti i presupposti, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 348 bis c.p.c.. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, depositato le conclusionali (parte Appellata la sola comparsa conclusionale di replica) e le note per l'udienza del 13.2.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In primo luogo, la Corte ritiene che non vi sia ragione di dubitare che l'evento dannoso si sia verificato nel luogo e nel momento in cui il Sig. lo ha collocato. CP_1 Nonostante il Giudice di primo grado abbia solo sinteticamente affermato che “il fatto generativo della responsabilità, vale a dire il verificarsi del sinistro occorso nonché la derivazione causale del medesimo alla presenza di una lastra di ghiaccio rappresentano elementi provati documentalmente”, senza indicare specificatamente i documenti dimostrativi di detti elementi, la Corte ritiene che la documentazione prodotta consenta di ritenere dimostrato il fatto storico allegato. Il danneggiato ha difatti prodotto la copia autentica (cfr. doc. 3) della scheda di intervento di provenienza dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino da cui si può trarre evidenza del fatto che il 25.1.2020 alle h. 10,24, in Piazza Orsara di Puglia n. 2 a Parte_1 di fronte la Polizia Municipale, gli Operatori del 118 sono intervenuti per prestare soccorso al Sig. come identificato dagli stessi, “caduto perché scivolato su lastricato CP_1 ghiacciato” conducendolo, con l'ambulanza, al Presidio Ospedaliero. Quanto alla dichiarazione sottoscritta dal Sig. , che a parere dell'Ente Appellante Tes_1 sarebbe inidonea a dimostrare che il danneggiato fosse proprio il Sig. e non CP_1 un signore qualunque, la Corte osserva che trattasi di un documento di formazione e di provenienza di un terzo, estraneo al giudizio, al cui contenuto (ossia: che il 25.1.2020 alle h. 9,30 mentre si trovava in coda per entrare all'Ufficio postale sito in Piazza Orsara avrebbe visto un signore scivolare sul ghiaccio presente nella zona antistante l'Ufficio della Polizia Municipale) può attribuirsi valore probante, atteso tra l'altro che quanto dichiarato è assolutamente corrispondente alla descrizione e alla collocazione temporale del sinistro contenuta nel Verbale degli Operatori del 118. Senza tacere il fatto che il danneggiato ha prodotto l'intera documentazione sanitaria (doc. 8 del fascicolo di 1° grado depositato in formato cartaceo previa autorizzazione del Giudice) relativa al sinistro (Verbale del Pronto Soccorso - cartella clinica di ricovero e ricovero) occorsogli il 25.1.2020.
2) Opportunamente accertata l'effettiva verificazione dell'evento storico, spetta quindi alla
Corte valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, l'evento dannoso si sia verificato a causa della situazione di potenziale pericolosità della pavimentazione interessata dalla presenza del ghiaccio - fisiologica in pieno inverno e facilmente avvistabile - che “non costituisce circostanza idonea a integrare quei caratteri di imprevedibilità e eccezionalità richiesti per elidere il nesso di causalità” oppure se, come ha dedotto l'Ente Appellante, l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato avrebbe escluso la riconducibilità del danno al bene in custodia (ridotto al rango di mera occasione dell'evento) e, quindi, si sia integrato il cosiddetto caso fortuito che avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
[...]
2.a) In primo luogo, la Corte ritiene doverosa una premessa. Nonostante la contumacia del il Giudice di primo grado Parte_1 avrebbe potuto rilevare d'ufficio, ex art. 2051 c.c. e 1227 c.c., sia il caso fortuito che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso;
pertanto, avendo il giudice escluso il concorso di colpa, il ha Parte_1 impugnato la sentenza a pieno titolo. Conferma difatti la Suprema Corte che “la questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata d'ufficio dal giudice di primo grado ai fini della liquidazione del risarcimento;
tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio” (Cass. n.1164/2020). La Corte ritiene dunque che non vi sia ragione di dubitare del diritto dell'Ente Appellante - contumace in primo grado – di promuovere l'appello.
2.b) Resta quindi da verificare se, nel caso in questione, si sia integrato il cosiddetto “caso fortuito”, che avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
1) Prima di tutto, la Corte rileva che è principio orami consolidato quello in forza del quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'obbligo di custodia ha senza dubbio “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa “ ciò non di meno, detta responsabilità “è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico fra la causa del danno e il danno stesso “ (Cass. n. 11016 19.5.2011, n. 9546 22.4.2010) o abbia tenuto una “condotta ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. Civ. n. 14529 20.11.2009 e n. 24419 19.11.2009). In particolare, nelle fattispecie in cui un danno non è conseguente al cosiddetto “dinamismo intrinseco della cosa” (vale a dire dal fatto che la “res” esploda, si corroda, produca emissioni pericolose, si disgreghi cedendo improvvisamente sotto un peso) la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 15608 del 16.5.2022 ha precisato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato, anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ” (conf. Cass. Ordinanza 17.1.2018 n. 1064, Cass. 11536/2017; Cass. 21212/2015). CP_ Onde, va pertanto esclusa la responsabilità dell' custode per i danni occorsi ad una persona scivolata su una lastra di ghiaccio, se la situazione di pericolosità determinata dalla lastra era, per le circostanze di tempo e di luogo, sicuramente visibile e tale da rendere molto probabile, se non inevitabile l'evento, nonché qualora, la situazione di pericolosità sarebbe potuta essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato.
Nel contesto giurisprudenziale delineato, la Corte deve quindi valutare se il Giudice di primo grado avesse gli elementi per ritenere che la “situazione di possibile danno” (dallo stesso ritenuta tale) fosse “suscettibile di essere prevista” e, in tal caso, se la situazione di possibile danno sarebbe potuta essere superata” qualora il Sig. avesse attuato le “cautele CP_1 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” di fatto.
Ebbene:
1) quanto alla prevedibilità della situazione “di possibile danno” la parte Appellata, anche in questo grado di giudizio, ha ribadito che le fotografie allegate (cfr. doc. 9), riprodotte anche nella comparsa conclusionale di replica, raffigurano “il luogo esatto in cui è avvenuta la caduta” e “sono state scattate qualche ora dopo l'evento, quando evidentemente, le lastre di ghiaccio, per loro natura trasparenti quindi invisibili, si erano sciolte lasciando quelle tracce di acqua e nevischio ritratte” (cfr. pag. 3 e 7 della comparsa di costituzione). Come emerge in modo lampante proprio dalle fotografie (riproduzione n. 6 e n. 7 del doc. 9) raffiguranti la zona nei pressi della panchina antistante l'ingresso degli Uffici della Polizia Municipale, ove lo stesso danneggiato assume essere caduto, “qualche ora dopo l'evento” (occorso alle h. 9,30 circa) sul selciato era ancora presente un visibilissimo strato di ghiaccio e nevischio.
Del resto, che lo strato di ghiaccio su cui è scivolato il sig. fosse bene visibile è altresì CP_1 comprovato dal contenuto della dichiarazione resa dal Sig. il quale ha riferito: Tes_1
“”ho visto un signore scivolare sul ghiaccio”; se il ghiaccio non fosse stato visibile, il Sig.
non avrebbe evidenziato la causa della caduta. Tes_1
Né d'altro canto, può sostenersi (come suggerisce l'Appellato) che alle h. 9,30 del mattino, quando il Sig. sarebbe caduto, le lastre di ghiaccio fossero state invisibili diventando CP_1 invece visibili qualche ora dopo (al momento degli scatti fotografici) sciogliendosi e
“lasciando tracce di acqua a di nevischio”; ciò perché, da un lato, lo scioglimento del ghiaccio non risulta che provochi “nevischio”; dall'altro lato, perché le foto in questione individuano, oltre al nevischio, visibilissimi strati di ghiaccio sul selciato, il cui colore scuro esalta la visibilità della presenza del ghiaccio medesimo. In ogni caso, è lo stesso danneggiato che afferma che l'incidente si è verificato alle h. 9,30 circa del mattino;
ossia, in una condizione di piena illuminazione naturale che in effetti consentiva di scorgere la presenza del ghiaccio sul selciato.
La Corte ritiene pertanto che non vi sia alcun dubbio circa la prevedibilità della situazione di
“possibile danno”; a ben vedere, difatti, proprio la visibilità dello strato di ghiaccio avrebbe dovuto indurre il Sig. a non percorrere il selciato in quel tratto, atteso che il CP_1 danneggiato avrebbe ben potuto pronosticare il fatto che gli strati di ghiaccio possono provocare lo scivolamento del pedone che vi transita sopra. Il pericolo, quindi, era evitabile dal danneggiato
2) In secondo luogo, la Corte rileva che le foto prodotte (n. 1 , 6 e 7 doc. 9) mostrano chiaramente come la zona centrale della piazza pedonale in cui è avvenuta la caduta fosse preclusa ai pedoni dai transennamenti apposti dal dette fotografie mostrano come (a Pt_1 partire dal parcheggio-auto posto alla sommità della zona pedonale del piazzale) vi fossero due file parallele di transenne unite dalle fettucce colorate per indicare il percorso per accedere, piegando verso destra, agli Uffici Comunale;
ossia, come in effetti fosse indicato ai pedoni di intraprendere un percorso da seguire, senza attraversare la piazza il cui selciato appariva visibilmente interessato dalle lastre di giaccio.
Va da sé, quindi, che il Sig. avrebbe dovuto costeggiare il perimetro della piazza, CP_1 seguendo il percorso tra le file parallele delle transenne, e non attraversare la piazza.
La Suprema Corte ha precisato che: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto e evento dannoso” (ordinanza Cass.
1.2.2018 n. 2481) e, pertanto, “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di un possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (conf Cass. 12895/2016 e Cass. n. 7173/2022). Nel caso di specie, la presenza delle transenne avrebbe quanto meno dovuto indurre il Sig.
a prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che camminano per una CP_1 pubblica via in pieno inverno;
del resto, le transenne collocate in modo da formare, lungo il perimetro della piazza, un corridoio di transito sicuro al di fuori dell'area interessata dal ghiaccio, a maggior ragione avrebbero dovuto indurre il Sig. percepita la situazione di CP_1 pericolo segnalata, ad adeguare la propria condotta adottando la cautela suggerita (ossia, percorrendo il tragitto suggerito) per evitare di camminare sul ghiaccio, potendo prevedere che ivi sarebbe scivolato.
Ne consegue che, in virtù del principio dell'autoresponsabilità - che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale - se il
Sig. avesse prestato maggiore attenzione, avrebbe potuto scorgere il corridoio CP_1 transennato e, percorrendolo, avrebbe potuto evitare di scivolare sul ghiaccio. In effetti, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, sia pubblici che privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Nel caso di specie, l'evento dannoso dedotto è quindi da ascriversi alla condotta colposa del danneggiato.
La assoluta visibilità del ghiaccio sul selciato e la presenza di un'area transennata che avrebbe consentito al danneggiato di intraprendere un percorso sicuro al di fuori dell'area ghiacciata se solo avesse adottato un comportamento diligente adeguato alla situazione fattuale, conducono la Corte a ritenere che, nel caso di specie, si sia integrato il cosiddetto
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra fatto e evento dannoso e ad escludere la responsabilità dell'Ente Appellante da ascriversi, invece, alla condotta colposa del danneggiato.
I motivi di appello fondati sull'errata determinazione del quantum sono assorbiti dalla declaratoria in punto di responsabilità che precede.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, l'appello viene accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento dell'appello, e la conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado senza liquidazione a carico dell'Appellato atteso che in primo grado il non ha svolto Parte_1 alcuna difesa, rimanendo in effetti contumace, e la liquidazione delle spese del grado di appello in forza del criterio unitario della soccombenza.
Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), e dunque in € 3.966,00 come da dispositivo.
Le spese di CTU seguono conseguentemente la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del Sig. CP_1
Nulla in punto di restituzione in assenza di specifica domanda e atteso l'accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento dell'appello proposto dal in Parte_1 persona del Sindaco pro-tempore ed in riforma della sentenza n. 77/2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento rubricato al n RG 3037/2022, dal Tribunale di Ivrea il
17.1.2024, per l'effetto,
- respinge le domande del Sig. nei confronti del CP_1 Parte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore;
[...]
- pone definitivamente il costo della CTU a carico del Sig. così come già CP_1 liquidato;
- dichiara tenuto e condanna il Sig. al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio a favore del in persona del Parte_1
Sindaco pro-tempore, liquidate in € 3.966,00= per compensi professionali oltre il rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta, come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 25.2.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni