Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4996/2023 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CASTEGNARO CLAUDIO del Foro di Vicenza con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in HI RE (VI), via
Alessandro Volta n. 6
ATTORE OPPONENTE
contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUNTONI
GIORGIO del foro di Milano con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Milano, Corso Porta Vittoria n. 28
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Somministrazione.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 14.01.2025.
pagina 1 di 12
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1382/2023 del 10.07.2023 (R.G. n. 3472/2023) emesso da questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di euro Controparte_1
9.578,74, oltre interessi di mora convenzionali dalla data di scadenza del termine di pagamento al saldo e oltre a spese e competenze del procedimento di ingiunzione, quale importo capitale portato da n. 16 fatture con scadenze ricomprese tra il 20.05.2016 e il 31.07.2018, per fornitura di gas all'immobile sito in HI RE (VI), via Alessandro Volta n. 89.
L'opponente eccepiva, in particolare, la prescrizione del diritto di credito,
ritenendo che i crediti portati dalle fatture scadute tra il 20.05.2016 e il
03.04.2018 fossero prescritti per decorrenza del termine quinquennale e quelli di cui alle fatture scadute nel periodo tra il 30.04.2018 e il 31.07.2018 fossero prescritti essendo decorso il termine di due anni. Sosteneva, quindi,
l'opponente che alla data di notifica del decreto ingiuntivo tutte le obbligazioni fossero estinte, attesa l'assenza di atti di interruzione della prescrizione. Sul
punto, affermava l'inesistenza delle notifiche degli atti di costituzione in mora,
con effetto interruttivo della prescrizione, effettuate all'indirizzo di
HI RE (VI), via A. Volta n. 89 in quanto luogo privo di qualunque collegamento con il destinatario, trasferitosi altrove.
Nel merito, contestava l'errata applicazione degli interessi di mora ex d.lgs. n. 192/2012 (rectius ex D.lgs. 231/2002), in quanto il contratto con
[...]
era stato stipulato dal sig. in veste di consumatore per la CP_1 Parte_1
pagina 2 di 12 fornitura di gas all'immobile destinato a civile abitazione e non, invece, quale professionista. Chiedeva, pertanto l'applicazione degli interessi al tasso legale.
L'attore opponente concludeva, quindi, in via preliminare per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito e conseguente revoca del d.i. opposto, e nel merito per la rideterminazione degli interessi al tasso legale.
II. Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_1
rilevando che in virtù del contratto di somministrazione concluso tra le parti,
aveva fornito gas al sig. dal 01.11.2015 al 31.07.2018 CP_1 Parte_1
per l'immobile sito in HI RE (VI) via A. Volta n. 89 presso il punto di riconsegna n. 15530000801120. Aveva agito, quindi, in via monitoria per il pagamento delle fatture di seguito elencate:
pagina 3 di 12 La convenuta eccepiva preliminarmente la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per aver l'attore iscritto a ruolo la causa oltre dieci giorni dalla notifica al convenuto dell'atto introduttivo, in violazione dell'articolo 165 c.p.c.
Circa l'asserita prescrizione dei crediti azionati con il d.i. opposto, premessa l'applicabilità del termine quinquennale, trattandosi di fatture scadute antecedentemente al 01.01.2019, deduceva di aver inviato al sig. Parte_1
plurimi atti interruttivi della prescrizione in data 16.06.2016 (ricevuto da il 22.06.2016), 16.12.2016 (ricevuto il 28.12.2016), 11.06.2018 Parte_1
(ricevuto il 21.06.2018), 28.03.2022 (ricevuto il 12.04.2022), nonché di aver interrotto la predetta con la notifica del decreto ingiuntivo in data 21.07.2023. Le
costituzioni in mora erano state consegnate all'indirizzo di HI RE
(VI) via A. Volta n. 89, domicilio eletto dall'attore per le comunicazioni inerenti al contratto, mai rettificato dal sig. , e luogo in cui lo stesso risultava Parte_1
essere domiciliato professionalmente dalle missive dallo stesso inviate alla convenuta.
Riteneva infondata, infine, l'eccezione di inapplicabilità degli interessi di mora previsti dal d.lgs. n. 231/2002 per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, posto che l'attore era da considerarsi professionista e non consumatore, avendo stipulato un contratto di tipo “business”, in cui indicava la propria partita iva.
Concludeva, quindi, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del d.i., in via preliminare dichiarare improcedibile l'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo, nel merito rigettare la domanda, confermando il pagina 4 di 12 decreto ingiuntivo n. 1382/2023, ovvero in subordine accertare il diritto di credito di e condannare al pagamento della somma di CP_1 Parte_1
euro € 9.578,74, oltre interessi di mora.
III. Alla prima udienza del 05.11.2024, concessa la provvisoria esecutività
del d.i. opposto, la causa, vertendo su questioni di diritto o comunque documentali, era ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
IV. In via del tutto preliminare va affermata la tempestività del deposito dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Se è vero che dalla consultazione del fascicolo telematico la data di iscrizione a ruolo risulta essere
16.10.2023, va evidenziato che l'atto introduttivo, notificato alla società
convenuta in data 02.10.2023, è stato depositato dall'attore in via telematica il
12.10.2023 e dunque entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c.
Secondo quanto disposto dall'articolo 196 sexies disp. att. c.p.c., il deposito telematico avviene nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione dell'atto ed è tempestivamente eseguito quando detta conferma è generata entro la fine della giornata di scadenza, non avendo invece rilievo ai fini della tempestività del deposito il successivo momento di accettazione dello stesso da parte della Cancelleria. Come
affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico pagina 5 di 12 genera la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, la cd. “seconda pec”, non essendo necessaria a tale scopo l'accettazione della busta da parte della Cancelleria, che avviene con la cd.
“quarta pec” di esito controlli manuali (si veda sul punto Cass. S.U. sent. n.
22834/2022).
Il deposito dell'atto di citazione, perfezionatosi per l'attore in data
12.10.2023, è pertanto avvenuto tempestivamente entro i dieci giorni dalla notifica del medesimo alla convenuta (02.10.2023), ai sensi dell'art. 165 c.p.c,
sebbene sia stato accettato dalla Cancelleria solo in data 16.10.2023.
La domanda è quindi procedibile.
V. Tanto premesso, nel merito l'opposizione non è fondata.
V.
1. Prima di analizzare i motivi di opposizione formulati dall'attore,
occorre evidenziare che non sono contestati tra le parti il rapporto contrattuale intercorso, le prestazioni di fornitura erogate da nei Controparte_1
confronti di , la quantificazione dei corrispettivi, in punto Parte_1
capitale, dovuti dall'utente verso la somministratrice, il mancato pagamento delle somme azionate con il decreto ingiuntivo opposto. La convenuta, invero,
ha dimesso in atti la richiesta di fornitura sottoscritta dal sig.
[...]
in data 18.06.2015 (doc. 6 convenuta), nonché le n. 16 fatture Parte_1
emesse da e rimaste insolute (doc. 1 fascicolo monitorio). CP_1
Viceversa, l'attore opponente non ha dimostrato, e per il vero nemmeno allegato, di aver adempiuto, anche solo parzialmente, alle obbligazioni di pagamento assunte, avendo unicamente eccepito la prescrizione del diritto di credito e la non debenza degli interessi di mora. È pertanto pacifico tra le parti pagina 6 di 12 che le prestazioni di fornitura di gas sono state eseguite in modo esatto e che non vi è stato alcun pagamento delle somme portate dalle sedici fatture azionate in giudizio.
V.
2. L'attore opponente fonda la propria opposizione sulla prescrizione dei crediti portati dalle fatture emesse da ritenendo che Controparte_1
alle fatture scadute antecedentemente al 28.02.2018 sia applicabile il termine quinquennale e a quelle scadute successivamente a tale data il termine di due anni, introdotto con la legge n. 205 del 27.12.2017.
Per quanto qui rileva, la l. n. 205/2017 all'art. 1, comma 4, stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas il diritto al corrispettivo si prescrive nel termine di due anni;
al comma 10 dispone altresì
che nel caso di fornitura di gas la norma si applichi alle fatture scadute successivamente al 01.01.2019.
Nel caso che qui occupa tutte le sedici fatture insolute hanno termine di pagamento antecedente al 01.01.2019. La controversia esula, pertanto, dal campo di applicazione della norma introdotta con la legge n. 205/2017,
rientrando invece nell'ambito applicativo della norma di cui all'art 2948, primo comma, n. 4, c.c., che prevede il termine di prescrizione breve di cinque anni per quanto deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Ciò posto, detto termine quinquennale non è decorso per nessuna delle fatture oggetto del ricorso monitorio, in quanto ha Controparte_1
interrotto il decorso della prescrizione inviando al sig. plurimi atti Parte_1
interruttivi, in data 16.06.2016 (doc. 7 fascicolo convenuta), 16.12.2016 (doc.
pagina 7 di 12 8), 11.06.2018 (doc. 9), 28.03.2022 (doc. 4) ed infine con la notifica del decreto ingiuntivo in data 21.07.2023.
Non coglie nel segno l'eccezione di inesistenza delle notifiche effettuate da al sig. all'indirizzo di HI RE (VI), CP_1 Parte_1
via A. Volta n. 89, considerato che l'attore non ha indicato nella “Richiesta di
Fornitura Azienda” un indirizzo per le comunicazioni diverso da quello di fatturazione (doc. 6); di talché non può pretendersi che la società convenuta trasmettesse ad altro domicilio le costituzioni in mora.
Tale domiciliazione, del resto, non risulta essere stata modificata nel corso del contratto o successivamente, in quanto se è vero, da un lato, che il sig. ha comunicato di non risiedere più nell'immobile con Parte_1
raccomandata del 19.04.2018, dall'altro però non ha fornito alcun altro domicilio al fine di recapitare le comunicazioni relative al contratto, per il quale non risulta esservi stata disdetta o recesso. Sarebbe invece stato suo onere notiziare del nuovo domicilio o eventualmente recedere dal CP_1
contratto, se è vero che non usufruiva più della fornitura di gas presso l'immobile sopra individuato.
Tuttavia il rilascio dell'immobile da parte di è sconfessato Parte_1
dalla raccomandata inviata dallo stesso a (doc. 12 convenuta CP_1
opposta), in cui continuava a indicare come domicilio professionale quello di
HI RE (VI) via A. Volta n. 89. Non rileva quindi il trasferimento della residenza della famiglia dell'odierno attore, considerato che l'utenza attivata era di tipo aziendale e pertanto presumibilmente destinata a pagina 8 di 12 provvedere alla fornitura di gas presso l'immobile ove era sito lo studio professionale di . Parte_1
A conferma della riconducibilità dell'indirizzo al sig. vi è da Parte_1
aggiungere che tutti gli atti di interruzione della prescrizione sono stati ricevuti e mai rifiutati presso l'indirizzo più volte menzionato, essendo stati plausibilmente ritirati da soggetto legittimato (la cui firma non appare leggibile), di cui non è stata disconosciuta la firma, e che da ultimo il decreto ingiuntivo è stato opposto tempestivamente.
Alla luce di ciò, non può dirsi, pertanto, che l'indirizzo di HI
RE, via A. Volta sia privo di qualunque collegamento con il destinatario.
Ne consegue che gli atti inviati da in data 16.06.2016, Controparte_1
16.12.2016, 11.06.2018, 28.03.2022 e 21.07.2023 presso l'indirizzo di
HI RE (VI) via A. Volta n. 89, sono da ritenersi idonei a interrompere il decorso del termine di prescrizione nei confronti di Parte_1
ai sensi dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., contenendo la chiara
[...]
indicazione delle prestazioni pecuniarie dovute e della volontà del creditore di interrompere il decorso del termine di prescrizione. I crediti vantati da
[...]
e azionati con ricorso per decreto ingiuntivo non sono, pertanto, CP_1
prescritti.
V.3 In via di subordine, chiedeva l'applicazione degli Parte_1
interessi legali in luogo di quelli moratori previsti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, al cui versamento era stato condannato in sede monitoria, sostenendo di aver stipulato il contratto di somministrazione in veste di consumatore, essendo la fornitura di gas destinata pagina 9 di 12 all'intero immobile sito in HI RE, comprensivo di abitazione,
taverna e ufficio e non solo alla porzione di edificio adibito a proprio studio professionale (l'opponente è un avvocato).
Anche tale domanda non è fondata.
Le condizioni generali di contratto applicabili al caso di specie (doc. 13
convenuta) al punto n.
6.1 prevedono che nei confronti degli utenti non consumatori siano applicabili gli interessi di mora dovuti nell'ipotesi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di messa in mora, salvo patto contrario.
Come sopra esposto, dalla richiesta di fornitura depositata in atti emerge che il sig. aveva chiesto l'attivazione di un'utenza di tipo aziendale Parte_1
(doc. 6 convenuta – “Richiesta di Fornitura Aziendale”), indicando tra i dati cliente la propria partita iva e scegliendo come tipologia di attività svolta
“micro business” e tipologia di uso “commerciale”. Per stessa scelta del sig.
, quindi, la conclusione del contratto si deve ritenere essere Parte_1
avvenuta nell'ambito dello svolgimento della sua attività professionale,
considerato peraltro che nell'immobile sito in HI RE via A.
Volta n. 89 era fissato il domicilio professionale dello stesso , come Parte_1
emerge dalle lettere inviate a e dalle liste dei difensori abilitati al CP_1
Patrocinio a Spese dello Stato depositate dalla convenuta sub doc. 15.
Non vi è dubbio, del resto, che gli atti relativi alla conclusione di contratti di somministrazione di energia elettrica, gas o servizi telefonici compiuti dal professionista-avvocato rientrino tra gli atti del professionista,
pagina 10 di 12 come affermato dalla prevalente giurisprudenza (cfr. ex multis Cass., sez. III,
ordin. 22810 del 2018). Si tratta, invero, di atti strumentali rispetto all'attività
tipica del difensore, che quindi agisce quale professionista e non può essere diversamente qualificato come consumatore, posto che ai sensi dell'art. 3 lett.
a) d.lgs. 206/2005 (cd. Codice del consumo) è consumatore esclusivamente colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta, mentre è “professionista” chi agisce nello svolgimento di tali attività (lett. c). Deve pertanto ritenersi compiuto dal professionista ogni atto connesso all'attività dal medesimo svolta,
non venendo in rilievo alcuna asimmetria tra i soggetti del contratto, e atti del consumatore solo quelli eseguiti per scopi del tutto estranei alla professione esercitata.
Nemmeno la promiscuità dell'uso del bene esclude la qualifica di professionista dell'attore, in quanto rileva in modo preponderante la circostanza che sia stato lo stesso a dare prevalenza all'uso Parte_1
professionale -rispetto a quello di civile abitazione, peraltro affermato ma non dimostrato- nella compilazione della “richiesta di fornitura aziendale”, dove veniva indicata quale attività quella di “micro business”, senza fare alcuna menzione all'uso abitativo o promiscuo. Pertanto, non si può considerare marginale l'uso professionale, unica ipotesi che consentirebbe eventualmente di ritenere l'atto concluso in veste di consumatore.
Alla luce di ciò, al rapporto contrattuale tra e Parte_1 [...]
è applicabile quanto stabilito al punto n.
6.1 delle condizioni CP_1
generali di contratto relative al contratto de quo e pertanto l'attore è tenuto al pagina 11 di 12 pagamento degli interessi moratori convenzionali, pari a quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali,
dalla data di scadenza del termine di pagamento al saldo, come già disposto nel decreto ingiuntivo opposto.
VI. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pari al credito portato dal d.i. opposto, secondo il parametro medio per le sole fasi studio e introduttiva, vista l'assenza di attività istruttoria, e minimo per la fase decisionale, stante la discussione solo orale svolta.
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PER QUESTI MOTIVI
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe promossa da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto
(n. 1382/2023 R. Ing. – 3472/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10.07.2023);
2) condanna l'attore opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente procedimento, liquidate in € 2.547,00= per compensi, oltre
15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vicenza il 05.02.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 12 di 12