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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 863/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Isernia, via XXIV Maggio n. 33;
Ricorrente contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui Uffici in Campobasso domiciliano, ope legis, alla via
Insorti d'Ungheria n. 74;
Convenuti
Oggetto: penali contrattuali.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.5.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e la , chiedendo l'annullamento Controparte_1 Controparte_3 del provvedimento prot. n. 10001 del 20.03.2024, con cui l'Amministrazione ha applicato penali contrattuali per € 613,74 in relazione a presunti inadempimenti pagina 1 di 13 contrattuali del servizio di accoglienza migranti svolto presso la struttura di Isernia, via Iovine n. 10, per il periodo marzo-aprile 2023.
Parte ricorrente ha premesso: che il servizio di accoglienza migranti le è stato affidato in virtù della convenzione prot. n. 43383 del 27.12.2022 e n. 43690 del
29.12.2022, sottoscritta il 29.12.2022, nell'ambito della gestione di centri collettivi per richiedenti protezione internazionale;
che, a seguito dell'emissione della fattura n. 20/FE del 15.05.2023 dell'importo di € 40.915,60 per il periodo di riferimento,
l'Amministrazione ha avviato un procedimento di verifica e contestazione, culminato nella nota prot. n. 5425 del 15.02.2024, con cui ha riscontrato incongruenze tra le ore effettive di lavoro di alcuni operatori della struttura e le ore risultanti da cedolini e documentazione interna, nonchè la mancata tracciabilità e dunque l'inadempimento rispetto all'esecuzione di alcune attività; di aver trasmesso controdeduzioni, sostenendo la correttezza delle prestazioni rese e della relativa rendicontazione, poi respinte dalla , che ha adottato il provvedimento CP_2 impugnato, recante l'applicazione di penali pari all'1,5% delle somme mensili fatturate (€ 322,87 per marzo e € 290,87 per aprile 2023).
A sostegno della domanda ha dedotto: la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il comportamento delle parti nella fase esecutiva della concessione del servizio di accoglienza e gestione migranti;
la tempestività dell'impugnazione del provvedimento;
la sproporzione e l'illegittimità delle penali irrogate, a fronte dell'inesistenza degli inadempimenti addebitati.
Si sono costituiti il e la , Controparte_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando: - l'infondatezza della domanda avversaria in ragione della correttezza e legittimità del procedimento sanzionatorio (avviato a seguito delle verifiche previste dalla Circolare ministeriale n. 18250/2017 e dall'art. 201 del d.lgs. 50/2016, e conclusosi, dopo aver parzialmente accolto alcune controdeduzioni del ricorrente, con l'applicazione di una penale pari all'1,5% degli importi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2023); - l'inadempimento parziale delle obbligazioni contrattuali discendenti dalla convenzione CIG 9573575C01, sub specie di mancata/incompleta esecuzione di alcune ore lavorative promesse in sede di offerta tecnica per operatori diurni e notturni, nonché per figure professionali aggiuntive (direttore, mediatore,
pagina 2 di 13 assistente sociale, ecc.); - l'insufficienza della documentazione trasmessa a giustificazione delle prestazioni effettivamente rese, considerati i precisi obblighi di rendicontazione di cui agli artt. 20 e 25 della convenzione;
- l'impossibilità di ritenere provato, a causa delle predette carenze documentali, l'effettivo svolgimento di tutte le ore lavorative dovute e di determinati servizi, l'impossibilità di validazione completa della spesa, con conseguente applicazione della penale di € 613,74 sull'importo complessivo di € 46.500,35, liquidato al ricorrente in ragione delle fatture emesse per i mesi di marzo e aprile 2023; - che per “unità aggiuntiva” deve intendersi un incremento giornaliero di ore pari a quanto offerto in sede di gara e previsto negli allegati tecnici (in particolare, sarebbe rientrato tra gli obblighi dell'affidatario assicurare la presenza di unità aggiuntive rispetto a quelle minime previste, secondo le modalità indicate nella Tabella “dotazione del personale” allegata alla convenzione, e conformemente a quanto dichiarato nella proposta tecnica presentata da in sede di gara - proposta in cui quest'ultima aveva offerto Pt_1
l'incremento di una unità aggiuntiva per ciascuna tipologia di operatore diurno e notturno, specificando il relativo incremento orario giornaliero in 10 ore per l'operatore diurno e 8 ore per quello notturno).
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18.3.2025, previo deposito di scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente si rappresenta che, a fronte del richiamo operato dall'art. 281 terdecies c.p.c. all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emette sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, ove non provveda ai sensi del primo comma, emette sentenza nei successivi trenta giorni.
Il deposito della presente sentenza deve pertanto ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal d. lgs. 149/2022.
1. Sulla Convenzione in essere tra le parti.
In via preliminare, al fine di individuare la disciplina del rapporto in essere tra le parti, occorre richiamare la Convenzione CIG 9573575C01 (prot. n. 43383 del pagina 3 di 13 27.12.2022 e n. 43690 del 29.12.2022), sottoscritta il 29.12.2022, che agli artt. 1, 2,
19, 20, 21 e 25 stabilisce quanto di seguito:
a. art. 1, oggetto:
“1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi.
2. In particolare la presente convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di nr.50 posti di accoglienza nella struttura di seguito specificata:
1. Comune di Isernia Via Berta n.131, per un numero massimo di n. 50 posti.
2. I servizi oggetto della presente convenzione devono essere eseguiti con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
- dalla presente convenzione, dall' Accordo Quadro sopracitato nonché dal bando di gara e da tutti gli atti allo stesso allegati;
- dalla proposta formulata nell'Offerta Tecnica ed in quella economica che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione presentate nell'ambito della procedura di gara e nei chiarimenti e giustificazioni prodotti in sede di gara;
- dal Patto di integrità che costituisce, parimenti, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché al D.Lgs. n. 56/2017;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati
- dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- dal D. Lgs.vo n. 81/2008;
- dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla legge 13 agosto
2010, n. 136;
- dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) (…)”;
b. art. 2, erogazione di servizi e fornitura di beni:
pagina 4 di 13 “1. L'ente gestore assicura i servizi e la fornitura dei beni di cui all'articolo 2, lettere A),
B), C) e D) del capitolato di appalto allegato alla presente convenzione e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato 2bis recante: “Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza ed alla fornitura di beni – lotto unico - Centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del capitolato con capacità fino a 50 posti”, nonché secondo le prescrizioni contenute negli ulteriori allegati al capitolato di appalto che ne costituiscono parte integrante: Allegato
4-quarter, Tabella frequenza pulizia e Tabella dotazione minima del personale Allegato
A. (…)
4. Il Gestore si impegna a offrire, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, i servizi e le forniture, oggetto del capitolato che si unisce alla presente convenzione per formarne parte integrante, a mettere a disposizione il personale indicato nell'allegato denominato “dotazione minima di personale”, anch'esso allegato alla convenzione, nonché ad eseguire tutto ciò che è indicato nell'offerta tecnica prodotta in fase di gara”.
c. art. 19, sistema dei controlli:
“1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la , secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero CP_2 dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio. (…)
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.”;
d. art. 20, obblighi di collaborazione dell'affidatario nello svolgimento dei controlli:
“1. Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura pagina 5 di 13 dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura. 2.
Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze. (…)”
e. art. 21, penali:
“1. La , in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del CP_2 contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali al gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La , nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di CP_2 liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.”
f. art. 25, fatturazione e pagamenti:
“1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche intestate alla Controparte_4
Codice Fiscale e saranno trasmesse
[...] P.IVA_3 esclusivamente in formato elettronico come previsto dal DM n. 55/2013. Le stesse dovranno riportare: il riferimento all'oggetto dell'atto di affidamento – il CIG derivato che sarà attribuito in sede di stipula della convenzione –, il Codice Univoco della pagina 6 di 13 e tutti i riferimenti per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni CP_2
IBAN – BIC. Le fatture inoltre dovranno essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre
2017, a corredo delle fatture:
a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del Kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione dì nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto dei pasti erogati, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.
b) Il gestore trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per
i contratti con fornitori. (…)”.
2. Sulla ricostruzione dei fatti di causa
Dalla documentazione in atti risulta che:
- con nota prot. n. 5425 del 15.02.2024, la Prefettura di Isernia: - ha comunicato , a seguito di controlli documentali sui rendiconti relativi al Pt_1 bimestre marzo/aprile 2023 e sulla fattura n. 20/FE del 12.05.2023, il rilievo di alcune incongruenze sul numero di ore di lavoro firmate da operatori impiegati nel
Centro, ritenendo di dover considerare come monte ore complessivo quello risultante pagina 7 di 13 dai cedolini stipendiali rilasciati agli operatori;
- ha evidenziato, in riferimento al personale da destinare ai servizi e ai relativi tempi d'impiego (come previsto all'art. 5 della convenzione e all'allegato A “Tabella Dotazione Personale”), tenuto conto delle ore aggiuntive offerte in sede di gara dal gestore, per il mese di marzo 2023, criticità in termini di parziale tracciabilità delle ore di lavoro svolte, non risultando tracciate n. 155 ore di operatori diurni pur previste dall'offerta tecnica e n. 25 ore di operatori notturni indicate nella tabella allegata alla convenzione, ed in termini di totale assenza di tracciabilità per n. 224 ore di lavoro aggiuntivo da parte di operatori notturni, anch'esse previste nell'offerta tecnica;
- ha evidenziato analoghe anomalie anche per aprile 2023 (parziale tracciabilità per n. 191 ore di lavoro aggiuntivo svolto da operatori diurni e per n. 140 ore da operatori notturni, sempre riferite all'offerta tecnica del gestore;
totale assenza di tracciabilità per n. 8 ore di attività relative al servizio di mediazione linguistica); - ha altresì evidenziato, per marzo e aprile 2023, l'assenza di tracciabilità per una serie di attività (progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle realtà sociali con il coinvolgimento di enti e associazioni del territorio;
progetto di contrasto alle discriminazioni;
protocolli di collaborazione e accordi con l'azienda sanitaria competente per la realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria, con attenzione particolare verso le situazioni di vulnerabilità); - in merito alla collaborazione con l' Parte_2 per l'erogazione di misure di sostegno nei confronti delle persone
[...] vulnerabili, ha segnalato che, con nota del 28.06.2023 (prot. n. 22766), la medesima associazione aveva comunicato la propria indisponibilità a proseguire eventuali collaborazioni e che, pertanto, doveva essere trasmessa la documentazione relativa ad eventuali accordi attivati con l' o con altre realtà Parte_3 associative presenti sul territorio.
La , con la nota indicata, ha dunque contestato al Centro di accoglienza le CP_2 inadempienze sopra descritte ai sensi dell'art. 21 della convenzione, ai fini dell'applicazione delle penali previste per la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in data 15.02.2024, , in riscontro alla predetta nota, ha comunicato Pt_1 alla i dati del periodo marzo/aprile 2022, specificando le ore di lavoro CP_2 degli operatori diurni e notturni, sia per il servizio ordinario che per le attività
pagina 8 di 13 aggiuntive part-time; ha allegato un quadro riepilogativo degli orari, affermando la compatibilità con le buste paga dei dipendenti;
ha richiamato problematiche già segnalate, tra cui errori nel calcolo delle ore aggiuntive, inadeguatezza delle verifiche eseguite dopo dodici mesi e mancanza di chiarezza nella gestione dei registri, lamentando che tali circostanze avrebbero provocato ritardi nei pagamenti e l'applicazione di penali difficili da contestare;
- con successiva comunicazione del 19.02.2024, ha inviato ulteriori Pt_1 chiarimenti alla , confermando i dettagli sulle ore di servizio degli operatori CP_2 per il periodo marzo/aprile 2022, già oggetto di contestazione;
- con nota del 27.02.2024, la ha confermato le criticità già rilevate: CP_2 mancanza di tracciabilità delle ore degli operatori (diurni, notturni e aggiuntivi), incongruenze nei cedolini, carenze nel servizio di mediazione linguistica e mancata attuazione dei progetti ed ha quindi proposto l'applicazione delle penali previste dalla convenzione nella misura del 3,5% per i mesi marzo e aprile 2023;
- il 3.03.2024, ha presentato nuove deduzioni, alle quali la Pt_1 CP_2 ha risposto con nota del 6.03.2024, confermando le inadempienze relative agli operatori e al servizio di mediazione;
ha tuttavia accolto le giustificazioni per due progetti contestati e formulato una nuova proposta di penali, calcolate all'1,5% per il periodo marzo/aprile 2023;
- in data 7.03.2024, ha replicato chiedendo l'annullamento o la Pt_1 rideterminazione delle penali, sostenendo che la avrebbe interpretato CP_2 erroneamente l'offerta di gara (in particolare, l'offerta sulle ore aggiuntive) e, comunque, che l'applicazione della penale dell'1% era sproporzionata rispetto all'inadempienza contrattuale di due ore di mediazione linguistica (dovuta all'aspettativa per maternità di una mediatrice, ore comunque recuperate da altre mediatrici); il pagamento immediato delle somme sospese e, in via subordinata, il pagamento al netto delle penali;
ha infine paventato la possibilità di una risoluzione contrattuale a causa dei ritardi e delle continue sanzioni;
- la ha replicato con nota dell'8.03.2024, con cui ha respinto le CP_2 controdeduzioni di , ritenendole già valutate nei precedenti atti e, con Pt_1 ulteriore nota del 12.03.2024, ha confermato definitivamente l'esito dei controlli e il pagina 9 di 13 rigetto delle deduzioni, ribadendo le inadempienze sugli operatori e sul servizio di mediazione linguistica;
- con provvedimento del 19.03.2024, la Prefettura ha disposto l'applicazione delle penali per il periodo marzo/aprile 2023, invitando a emettere una Pt_1 nota di credito per € 613,74;
- con decreto del 28.03.2024, la ha disposto la liquidazione in favore CP_2 di della somma di € 18.600,13 per il servizio di accoglienza svolto nel Parte_1 periodo marzo/aprile 2023, applicando una detrazione di complessivi euro 613,74, pari all'1,5% delle somme mensili fatturate (€ 322,87 per marzo, € 290,87 per aprile
2023).
3. Sul merito
Dalla ricostruzione dei fatti ora proposta, emerge allora che la ha emesso CP_2 il provvedimento prot. n. 10001 del 20.03.2024, con il quale ha applicato delle penali di importo totale di € 613,74 al compenso spettante alla ricorrente per i servizi di accoglienza erogati nei mesi di marzo e aprile 2023, in ragione delle seguenti inadempienze contrattuali definitivamente rilevate in sede di accertamento documentale:
- per il mese di marzo 2023: operatori diurni, non tracciate 63 ore di lavoro aggiuntivo (rispetto al monte ore di cui all'offerta tecnica), con applicazione penale dello 0,25%; operatori notturni, non tracciate 18 ore di lavoro (rispetto al monte ore di cui alla “Tabella dotazione personale” allegata alla convenzione), con applicazione di penale dello 0,25%; operatori notturni, non tracciate n. 224 ore di lavoro aggiuntivo (rispetto a quanto promesso nell'offerta tecnica), con applicazione di penale dell'1%;
- per il mese di aprile 2023: operatori diurni, non tracciate 191 ore di lavoro aggiuntivo (rispetto al monte ore di cui all'offerta tecnica), con applicazione penale dello 0,25%; operatori notturni, non tracciate 140 ore di lavoro (rispetto al monte ore di cui all'offerta tecnica), con applicazione di penale dello 0,25%; mediazione linguista, non tracciate le ore di lavoro aggiuntivo di cui all'offerta tecnica, con applicazione di penale dell'1%.
Ora, attesa la valenza probatoria da darsi a tali circostanze ex art. 2700 c.c. in quanto rappresentate in atto pubblico (nota prefettizia prot. 8114 del 6.03.2024; cfr. pagina 10 di 13 all. 34 ) che non è stato oggetto di querela di falso, Controparte_5 devono ritenersi integrati gli inadempimenti accertati dalla . CP_2
Ed invero, devono ritenersi applicabili i principi generali in punto di onere della prova nel caso di azione di adempimento/inadempimento del debitore: al creditore spetta provare il titolo (la fonte) in base alla quale agisce ed allegare l'altrui inadempimento;
sul debitore grava l'onere di provare l'intervenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, anche per il tramite della prova di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Nel caso che occupa, la ha adempiuto all'onere su di lei gravante, come CP_2 ora descritto, allegando la Convenzione e gli accertamenti posti a fondamento della contestazione dell'altrui inadempimento;
, invece, non ha provato quanto Pt_1 avrebbe dovuto, posto che non ha fornito documentazione idonea a provare che le contestate ore di servizio, in tesi non svolte e pur sempre dovute sulla scorta della
Convenzione, siano, invece, state effettivamente eseguite.
Invero, è opportuno precisare, in punto di diritto, che il controllo della CP_2 sulla rendicontazione mensile delle attività svolte dai gestori dei centri di accoglienza risulta esser diventato più rigoroso in attuazione dell'art. 13-ter (“Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza”) del d.l. 24.4.2017 n.
50, conv. in legge 21.6.2017 n. 96, che ha rimesso a un decreto del Ministro degli
Interni, di concerto col Ministero dell'Economia di individuare “gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate”.
Il D.M. 18.10.2017, a sua volta, ha previsto che le rendicontazioni che i gestori dei centri di accoglienza sono tenuti a presentare mensilmente in Prefettura consistono nella documentazione attestante il regolare andamento delle strutture, l'erogazione dei servizi previsti nelle convenzioni, nonché tutti i pagamenti effettuati per garantire, in generale, l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale ed il funzionamento delle strutture medesime.
In particolare, le fatture emesse dai gestori devono essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa, da individuarsi, come contenuto minimo,
pagina 11 di 13 nei seguenti documenti: rendiconto dei costi sostenuti;
registro delle presenze degli ospiti;
copia dei contratti di lavoro del personale dipendente, subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
fogli firma mensili di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato;
copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per contratti con fornitori.
La disposizione riguarda gli “aggiudicatari dei servizi di accoglienza” in generale, indipendentemente dalle modalità di assegnazione, a seguito di gara o per affidamento diretto, e dalla precarietà della convenzione, ed è esplicitamente richiamata nella Convenzione intervenuta tra Centro di accoglienza, sulla quale pertanto trova applicazione.
Tali doveri di rendicontazione, come anticipato, non risultano adempiuti posto che, in riscontro alla nota n. 5425 del 15.02.2024, con cui è stata evidenziata la mancata contabilizzazione delle ore comunque richieste in fattura, il ricorrente non ha prodotto la documentazione sopra descritta, bensì soltanto degli schemi riassuntivi che nulla provano (non corrispondendo detto materiale a quello richiesto dalla legge)
e che sono, a tutta evidenza, inidonei a provare l'esatto adempimento.
In conclusione, deve ritenersi che sussista l'inadempimento imputato dalla parte convenuta alla parte ricorrente, con riferimento tanto all'ammontare delle ore di lavoro (prestate in difetto rispetto a quelle pattuite), quanto alla mancata rendicontazione, con la conseguenza per cui le penali risultano correttamente applicate.
La domanda deve essere, pertanto, respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalle penali applicate, riconoscendo tutte le fasi.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 662,00, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso, 25 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 863/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Isernia, via XXIV Maggio n. 33;
Ricorrente contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui Uffici in Campobasso domiciliano, ope legis, alla via
Insorti d'Ungheria n. 74;
Convenuti
Oggetto: penali contrattuali.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.5.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e la , chiedendo l'annullamento Controparte_1 Controparte_3 del provvedimento prot. n. 10001 del 20.03.2024, con cui l'Amministrazione ha applicato penali contrattuali per € 613,74 in relazione a presunti inadempimenti pagina 1 di 13 contrattuali del servizio di accoglienza migranti svolto presso la struttura di Isernia, via Iovine n. 10, per il periodo marzo-aprile 2023.
Parte ricorrente ha premesso: che il servizio di accoglienza migranti le è stato affidato in virtù della convenzione prot. n. 43383 del 27.12.2022 e n. 43690 del
29.12.2022, sottoscritta il 29.12.2022, nell'ambito della gestione di centri collettivi per richiedenti protezione internazionale;
che, a seguito dell'emissione della fattura n. 20/FE del 15.05.2023 dell'importo di € 40.915,60 per il periodo di riferimento,
l'Amministrazione ha avviato un procedimento di verifica e contestazione, culminato nella nota prot. n. 5425 del 15.02.2024, con cui ha riscontrato incongruenze tra le ore effettive di lavoro di alcuni operatori della struttura e le ore risultanti da cedolini e documentazione interna, nonchè la mancata tracciabilità e dunque l'inadempimento rispetto all'esecuzione di alcune attività; di aver trasmesso controdeduzioni, sostenendo la correttezza delle prestazioni rese e della relativa rendicontazione, poi respinte dalla , che ha adottato il provvedimento CP_2 impugnato, recante l'applicazione di penali pari all'1,5% delle somme mensili fatturate (€ 322,87 per marzo e € 290,87 per aprile 2023).
A sostegno della domanda ha dedotto: la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il comportamento delle parti nella fase esecutiva della concessione del servizio di accoglienza e gestione migranti;
la tempestività dell'impugnazione del provvedimento;
la sproporzione e l'illegittimità delle penali irrogate, a fronte dell'inesistenza degli inadempimenti addebitati.
Si sono costituiti il e la , Controparte_1 Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando: - l'infondatezza della domanda avversaria in ragione della correttezza e legittimità del procedimento sanzionatorio (avviato a seguito delle verifiche previste dalla Circolare ministeriale n. 18250/2017 e dall'art. 201 del d.lgs. 50/2016, e conclusosi, dopo aver parzialmente accolto alcune controdeduzioni del ricorrente, con l'applicazione di una penale pari all'1,5% degli importi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2023); - l'inadempimento parziale delle obbligazioni contrattuali discendenti dalla convenzione CIG 9573575C01, sub specie di mancata/incompleta esecuzione di alcune ore lavorative promesse in sede di offerta tecnica per operatori diurni e notturni, nonché per figure professionali aggiuntive (direttore, mediatore,
pagina 2 di 13 assistente sociale, ecc.); - l'insufficienza della documentazione trasmessa a giustificazione delle prestazioni effettivamente rese, considerati i precisi obblighi di rendicontazione di cui agli artt. 20 e 25 della convenzione;
- l'impossibilità di ritenere provato, a causa delle predette carenze documentali, l'effettivo svolgimento di tutte le ore lavorative dovute e di determinati servizi, l'impossibilità di validazione completa della spesa, con conseguente applicazione della penale di € 613,74 sull'importo complessivo di € 46.500,35, liquidato al ricorrente in ragione delle fatture emesse per i mesi di marzo e aprile 2023; - che per “unità aggiuntiva” deve intendersi un incremento giornaliero di ore pari a quanto offerto in sede di gara e previsto negli allegati tecnici (in particolare, sarebbe rientrato tra gli obblighi dell'affidatario assicurare la presenza di unità aggiuntive rispetto a quelle minime previste, secondo le modalità indicate nella Tabella “dotazione del personale” allegata alla convenzione, e conformemente a quanto dichiarato nella proposta tecnica presentata da in sede di gara - proposta in cui quest'ultima aveva offerto Pt_1
l'incremento di una unità aggiuntiva per ciascuna tipologia di operatore diurno e notturno, specificando il relativo incremento orario giornaliero in 10 ore per l'operatore diurno e 8 ore per quello notturno).
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18.3.2025, previo deposito di scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente si rappresenta che, a fronte del richiamo operato dall'art. 281 terdecies c.p.c. all'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emette sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, ove non provveda ai sensi del primo comma, emette sentenza nei successivi trenta giorni.
Il deposito della presente sentenza deve pertanto ritenersi eseguito ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., come novellato dal d. lgs. 149/2022.
1. Sulla Convenzione in essere tra le parti.
In via preliminare, al fine di individuare la disciplina del rapporto in essere tra le parti, occorre richiamare la Convenzione CIG 9573575C01 (prot. n. 43383 del pagina 3 di 13 27.12.2022 e n. 43690 del 29.12.2022), sottoscritta il 29.12.2022, che agli artt. 1, 2,
19, 20, 21 e 25 stabilisce quanto di seguito:
a. art. 1, oggetto:
“1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi.
2. In particolare la presente convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di nr.50 posti di accoglienza nella struttura di seguito specificata:
1. Comune di Isernia Via Berta n.131, per un numero massimo di n. 50 posti.
2. I servizi oggetto della presente convenzione devono essere eseguiti con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
- dalla presente convenzione, dall' Accordo Quadro sopracitato nonché dal bando di gara e da tutti gli atti allo stesso allegati;
- dalla proposta formulata nell'Offerta Tecnica ed in quella economica che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione presentate nell'ambito della procedura di gara e nei chiarimenti e giustificazioni prodotti in sede di gara;
- dal Patto di integrità che costituisce, parimenti, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché al D.Lgs. n. 56/2017;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati
- dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- dal D. Lgs.vo n. 81/2008;
- dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dalla legge 13 agosto
2010, n. 136;
- dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) (…)”;
b. art. 2, erogazione di servizi e fornitura di beni:
pagina 4 di 13 “1. L'ente gestore assicura i servizi e la fornitura dei beni di cui all'articolo 2, lettere A),
B), C) e D) del capitolato di appalto allegato alla presente convenzione e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato 2bis recante: “Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza ed alla fornitura di beni – lotto unico - Centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del capitolato con capacità fino a 50 posti”, nonché secondo le prescrizioni contenute negli ulteriori allegati al capitolato di appalto che ne costituiscono parte integrante: Allegato
4-quarter, Tabella frequenza pulizia e Tabella dotazione minima del personale Allegato
A. (…)
4. Il Gestore si impegna a offrire, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, i servizi e le forniture, oggetto del capitolato che si unisce alla presente convenzione per formarne parte integrante, a mettere a disposizione il personale indicato nell'allegato denominato “dotazione minima di personale”, anch'esso allegato alla convenzione, nonché ad eseguire tutto ciò che è indicato nell'offerta tecnica prodotta in fase di gara”.
c. art. 19, sistema dei controlli:
“1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la , secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero CP_2 dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio. (…)
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017.”;
d. art. 20, obblighi di collaborazione dell'affidatario nello svolgimento dei controlli:
“1. Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura pagina 5 di 13 dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura. 2.
Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze. (…)”
e. art. 21, penali:
“1. La , in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del CP_2 contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali al gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La , nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di CP_2 liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.”
f. art. 25, fatturazione e pagamenti:
“1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche intestate alla Controparte_4
Codice Fiscale e saranno trasmesse
[...] P.IVA_3 esclusivamente in formato elettronico come previsto dal DM n. 55/2013. Le stesse dovranno riportare: il riferimento all'oggetto dell'atto di affidamento – il CIG derivato che sarà attribuito in sede di stipula della convenzione –, il Codice Univoco della pagina 6 di 13 e tutti i riferimenti per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni CP_2
IBAN – BIC. Le fatture inoltre dovranno essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre
2017, a corredo delle fatture:
a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del Kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione dì nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto dei pasti erogati, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.
b) Il gestore trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per
i contratti con fornitori. (…)”.
2. Sulla ricostruzione dei fatti di causa
Dalla documentazione in atti risulta che:
- con nota prot. n. 5425 del 15.02.2024, la Prefettura di Isernia: - ha comunicato , a seguito di controlli documentali sui rendiconti relativi al Pt_1 bimestre marzo/aprile 2023 e sulla fattura n. 20/FE del 12.05.2023, il rilievo di alcune incongruenze sul numero di ore di lavoro firmate da operatori impiegati nel
Centro, ritenendo di dover considerare come monte ore complessivo quello risultante pagina 7 di 13 dai cedolini stipendiali rilasciati agli operatori;
- ha evidenziato, in riferimento al personale da destinare ai servizi e ai relativi tempi d'impiego (come previsto all'art. 5 della convenzione e all'allegato A “Tabella Dotazione Personale”), tenuto conto delle ore aggiuntive offerte in sede di gara dal gestore, per il mese di marzo 2023, criticità in termini di parziale tracciabilità delle ore di lavoro svolte, non risultando tracciate n. 155 ore di operatori diurni pur previste dall'offerta tecnica e n. 25 ore di operatori notturni indicate nella tabella allegata alla convenzione, ed in termini di totale assenza di tracciabilità per n. 224 ore di lavoro aggiuntivo da parte di operatori notturni, anch'esse previste nell'offerta tecnica;
- ha evidenziato analoghe anomalie anche per aprile 2023 (parziale tracciabilità per n. 191 ore di lavoro aggiuntivo svolto da operatori diurni e per n. 140 ore da operatori notturni, sempre riferite all'offerta tecnica del gestore;
totale assenza di tracciabilità per n. 8 ore di attività relative al servizio di mediazione linguistica); - ha altresì evidenziato, per marzo e aprile 2023, l'assenza di tracciabilità per una serie di attività (progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle realtà sociali con il coinvolgimento di enti e associazioni del territorio;
progetto di contrasto alle discriminazioni;
protocolli di collaborazione e accordi con l'azienda sanitaria competente per la realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria, con attenzione particolare verso le situazioni di vulnerabilità); - in merito alla collaborazione con l' Parte_2 per l'erogazione di misure di sostegno nei confronti delle persone
[...] vulnerabili, ha segnalato che, con nota del 28.06.2023 (prot. n. 22766), la medesima associazione aveva comunicato la propria indisponibilità a proseguire eventuali collaborazioni e che, pertanto, doveva essere trasmessa la documentazione relativa ad eventuali accordi attivati con l' o con altre realtà Parte_3 associative presenti sul territorio.
La , con la nota indicata, ha dunque contestato al Centro di accoglienza le CP_2 inadempienze sopra descritte ai sensi dell'art. 21 della convenzione, ai fini dell'applicazione delle penali previste per la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in data 15.02.2024, , in riscontro alla predetta nota, ha comunicato Pt_1 alla i dati del periodo marzo/aprile 2022, specificando le ore di lavoro CP_2 degli operatori diurni e notturni, sia per il servizio ordinario che per le attività
pagina 8 di 13 aggiuntive part-time; ha allegato un quadro riepilogativo degli orari, affermando la compatibilità con le buste paga dei dipendenti;
ha richiamato problematiche già segnalate, tra cui errori nel calcolo delle ore aggiuntive, inadeguatezza delle verifiche eseguite dopo dodici mesi e mancanza di chiarezza nella gestione dei registri, lamentando che tali circostanze avrebbero provocato ritardi nei pagamenti e l'applicazione di penali difficili da contestare;
- con successiva comunicazione del 19.02.2024, ha inviato ulteriori Pt_1 chiarimenti alla , confermando i dettagli sulle ore di servizio degli operatori CP_2 per il periodo marzo/aprile 2022, già oggetto di contestazione;
- con nota del 27.02.2024, la ha confermato le criticità già rilevate: CP_2 mancanza di tracciabilità delle ore degli operatori (diurni, notturni e aggiuntivi), incongruenze nei cedolini, carenze nel servizio di mediazione linguistica e mancata attuazione dei progetti ed ha quindi proposto l'applicazione delle penali previste dalla convenzione nella misura del 3,5% per i mesi marzo e aprile 2023;
- il 3.03.2024, ha presentato nuove deduzioni, alle quali la Pt_1 CP_2 ha risposto con nota del 6.03.2024, confermando le inadempienze relative agli operatori e al servizio di mediazione;
ha tuttavia accolto le giustificazioni per due progetti contestati e formulato una nuova proposta di penali, calcolate all'1,5% per il periodo marzo/aprile 2023;
- in data 7.03.2024, ha replicato chiedendo l'annullamento o la Pt_1 rideterminazione delle penali, sostenendo che la avrebbe interpretato CP_2 erroneamente l'offerta di gara (in particolare, l'offerta sulle ore aggiuntive) e, comunque, che l'applicazione della penale dell'1% era sproporzionata rispetto all'inadempienza contrattuale di due ore di mediazione linguistica (dovuta all'aspettativa per maternità di una mediatrice, ore comunque recuperate da altre mediatrici); il pagamento immediato delle somme sospese e, in via subordinata, il pagamento al netto delle penali;
ha infine paventato la possibilità di una risoluzione contrattuale a causa dei ritardi e delle continue sanzioni;
- la ha replicato con nota dell'8.03.2024, con cui ha respinto le CP_2 controdeduzioni di , ritenendole già valutate nei precedenti atti e, con Pt_1 ulteriore nota del 12.03.2024, ha confermato definitivamente l'esito dei controlli e il pagina 9 di 13 rigetto delle deduzioni, ribadendo le inadempienze sugli operatori e sul servizio di mediazione linguistica;
- con provvedimento del 19.03.2024, la Prefettura ha disposto l'applicazione delle penali per il periodo marzo/aprile 2023, invitando a emettere una Pt_1 nota di credito per € 613,74;
- con decreto del 28.03.2024, la ha disposto la liquidazione in favore CP_2 di della somma di € 18.600,13 per il servizio di accoglienza svolto nel Parte_1 periodo marzo/aprile 2023, applicando una detrazione di complessivi euro 613,74, pari all'1,5% delle somme mensili fatturate (€ 322,87 per marzo, € 290,87 per aprile
2023).
3. Sul merito
Dalla ricostruzione dei fatti ora proposta, emerge allora che la ha emesso CP_2 il provvedimento prot. n. 10001 del 20.03.2024, con il quale ha applicato delle penali di importo totale di € 613,74 al compenso spettante alla ricorrente per i servizi di accoglienza erogati nei mesi di marzo e aprile 2023, in ragione delle seguenti inadempienze contrattuali definitivamente rilevate in sede di accertamento documentale:
- per il mese di marzo 2023: operatori diurni, non tracciate 63 ore di lavoro aggiuntivo (rispetto al monte ore di cui all'offerta tecnica), con applicazione penale dello 0,25%; operatori notturni, non tracciate 18 ore di lavoro (rispetto al monte ore di cui alla “Tabella dotazione personale” allegata alla convenzione), con applicazione di penale dello 0,25%; operatori notturni, non tracciate n. 224 ore di lavoro aggiuntivo (rispetto a quanto promesso nell'offerta tecnica), con applicazione di penale dell'1%;
- per il mese di aprile 2023: operatori diurni, non tracciate 191 ore di lavoro aggiuntivo (rispetto al monte ore di cui all'offerta tecnica), con applicazione penale dello 0,25%; operatori notturni, non tracciate 140 ore di lavoro (rispetto al monte ore di cui all'offerta tecnica), con applicazione di penale dello 0,25%; mediazione linguista, non tracciate le ore di lavoro aggiuntivo di cui all'offerta tecnica, con applicazione di penale dell'1%.
Ora, attesa la valenza probatoria da darsi a tali circostanze ex art. 2700 c.c. in quanto rappresentate in atto pubblico (nota prefettizia prot. 8114 del 6.03.2024; cfr. pagina 10 di 13 all. 34 ) che non è stato oggetto di querela di falso, Controparte_5 devono ritenersi integrati gli inadempimenti accertati dalla . CP_2
Ed invero, devono ritenersi applicabili i principi generali in punto di onere della prova nel caso di azione di adempimento/inadempimento del debitore: al creditore spetta provare il titolo (la fonte) in base alla quale agisce ed allegare l'altrui inadempimento;
sul debitore grava l'onere di provare l'intervenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, anche per il tramite della prova di fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
Nel caso che occupa, la ha adempiuto all'onere su di lei gravante, come CP_2 ora descritto, allegando la Convenzione e gli accertamenti posti a fondamento della contestazione dell'altrui inadempimento;
, invece, non ha provato quanto Pt_1 avrebbe dovuto, posto che non ha fornito documentazione idonea a provare che le contestate ore di servizio, in tesi non svolte e pur sempre dovute sulla scorta della
Convenzione, siano, invece, state effettivamente eseguite.
Invero, è opportuno precisare, in punto di diritto, che il controllo della CP_2 sulla rendicontazione mensile delle attività svolte dai gestori dei centri di accoglienza risulta esser diventato più rigoroso in attuazione dell'art. 13-ter (“Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza”) del d.l. 24.4.2017 n.
50, conv. in legge 21.6.2017 n. 96, che ha rimesso a un decreto del Ministro degli
Interni, di concerto col Ministero dell'Economia di individuare “gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate”.
Il D.M. 18.10.2017, a sua volta, ha previsto che le rendicontazioni che i gestori dei centri di accoglienza sono tenuti a presentare mensilmente in Prefettura consistono nella documentazione attestante il regolare andamento delle strutture, l'erogazione dei servizi previsti nelle convenzioni, nonché tutti i pagamenti effettuati per garantire, in generale, l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale ed il funzionamento delle strutture medesime.
In particolare, le fatture emesse dai gestori devono essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa, da individuarsi, come contenuto minimo,
pagina 11 di 13 nei seguenti documenti: rendiconto dei costi sostenuti;
registro delle presenze degli ospiti;
copia dei contratti di lavoro del personale dipendente, subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
fogli firma mensili di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato;
copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per contratti con fornitori.
La disposizione riguarda gli “aggiudicatari dei servizi di accoglienza” in generale, indipendentemente dalle modalità di assegnazione, a seguito di gara o per affidamento diretto, e dalla precarietà della convenzione, ed è esplicitamente richiamata nella Convenzione intervenuta tra Centro di accoglienza, sulla quale pertanto trova applicazione.
Tali doveri di rendicontazione, come anticipato, non risultano adempiuti posto che, in riscontro alla nota n. 5425 del 15.02.2024, con cui è stata evidenziata la mancata contabilizzazione delle ore comunque richieste in fattura, il ricorrente non ha prodotto la documentazione sopra descritta, bensì soltanto degli schemi riassuntivi che nulla provano (non corrispondendo detto materiale a quello richiesto dalla legge)
e che sono, a tutta evidenza, inidonei a provare l'esatto adempimento.
In conclusione, deve ritenersi che sussista l'inadempimento imputato dalla parte convenuta alla parte ricorrente, con riferimento tanto all'ammontare delle ore di lavoro (prestate in difetto rispetto a quelle pattuite), quanto alla mancata rendicontazione, con la conseguenza per cui le penali risultano correttamente applicate.
La domanda deve essere, pertanto, respinta.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalle penali applicate, riconoscendo tutte le fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 662,00, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso, 25 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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