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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 11926/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
In composizione monocratica, in persona del g.o.p. Emanuela
Maggiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g 11926/ 2017 tra
(C.F. e P.IVA ) con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Carmagnola (TO), Via Cesare Luda n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor con il Parte_2 patrocinio dell'avv. Elena Sogno del foro di Torino – domiciliataria -
PARTE ATTRICE OPPONENTE-
E
(C.F. e P. IVA con sede a ZZ (BS) in CP_1 P.IVA_2
Via Lithos n. 53, in persona del legale rappresentante sig.
[...]
con il patrocinio dall'avv. Barbara Tempesta e dall'avv. CP_2
RL CA del foro di Brescia – domiciliatari - PARTE CONVENUTA
OPPOSTA –
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente :
“Senza accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3262/2017 2
emesso dal Tribunale di Brescia in data 29.5.2017, accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...] alla convenuta opposta, per i motivi di cui in narrativa, Parte_1 mandando assolta la con sede in Carmagnola Parte_1
(TO), da ogni avversaria domanda e/o pretesa. In ogni caso Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A.”
Per parte convenuta opposta : piaccia all'ill.mo tribunale adito ogni contraria istanza, opposizione ed eccezione reietta: in via principale e nel merito respingersi l'opposizione così come proposta e pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. spese, competenze ed onorari di causa rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I –Con atto di citazione notificato il giorno 11.07.2017, la
[...]
(di seguito per brevità ) proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 3262/ 2017 – N.R.G.
8190/2017, emesso dal Tribunale di Brescia il 29.05.2017 e notificato il giorno 01.06.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di euro 5.831,60 comprensiva di CP_1
i.v.a. oltre interessi ex D. Lgvo 2002 n. 231 e spese.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto a titolo di saldo della fattura n. 2836 del 31.03.2016 emessa per le seguenti prestazioni
• Prove e rapporto UN - R6 Fanale anteriore progetto ZERO - indicatore di direzione, (ordine numero 57 del 29.03.2016) Q.tà,
1, costo unitario, 700,00 costo totale, 700,00;
• Prove e rapporto UN - R7 Fanale anteriore progetto ZERO -
Posizione anteriore, (ordine numero 57 del 29.03.2016) Q.tà, 1 costo unitario, 700,00 costo totale, 700,00; 3
• Prove e rapporto UN - R6 Fanale posteriore progetto ZERO - indicatore di direzione (ordine numero 57 del 29.03.2016) Q.tà 1, costo unitario, 700,00 costo totale, 700,00;
• Prove e rapporto UN - R7 Fanale posteriore, progetto ZERO - posizione posteriore / stop ( ordine numero 57 del 29.03.2016)
Q.tà 1, costo unitario, 1.150,00 costo totale, 1.150,00;
• Gestione Pratiche - Apertura pratica e gestione attività- Fanale anteriore e posteriore, progetto ZERO, (ordine numero 57 del
29.03. 2016) Q.tà 1, costo unitario, 200,00 costo totale, 200,00;
• Prove fotometriche (generico) utilizzo laboratorio fotometrico del
07.03.2016, (attività addizionale come da accordi con Sig.
) Q.tà, 7. Costo unitario, 190,00 Costo totale. 1.330,00. Parte_2
Va altresì precisato che, in fase monitoria, la ricorrente CP_1 aveva altresì fondato la domanda sull'avvenuto riconoscimento del debito da parte della che, con alcune email, si era Parte_1 limitata a chiedere proroghe di pagamento senza nulla contestare.
A sostegno dell'opposizione il procuratore di parte attrice opponente esponeva:
⎯ la non aveva portato a compimento le attività descritte CP_1 nella fattura allegata in fase monitoria;
⎯ che si trattava di test e report omologativi in ordine ad un gruppo fanaleria progettata e realizzata dalla negli anni 2015 e Parte_1
2016 su commissione si Parte_3
⎯ detta fanaleria era destinata ad essere installata nel prototipo di un veicolo elettrico che intendeva produrre;
CP_3
⎯ la era stata pure incaricata di occuparsi delle Parte_1 pratiche finalizzate alla omologazione della componente in questione, per il che si era rivolta alla competente in materia;
CP_1
⎯ che per ottenere l'omologazione erano necessarie le seguenti tre fasi, il compimento test tecnici “pre-omologativi” di verifica della 4
conformità del prodotto al processo produttivo ed alla normativa di settore;
la predisposizione di dettagliati rapporti tecnici con i relativi rilievi fotometrici delle componenti in esame, da inviare agli enti ministeriali competenti ed, infine, la procedura presso detti enti di rilascio dei certificati di omologazione sulla scorta dei report anzidetti;
⎯ che nell'ordine n. 57 del 29.3.2016, la aveva Parte_1 commissionato alla l'esecuzione di “ . CP_1 Parte_4
SET FANALERIA – OMOLOGAZIONE CE PROG. ZERO COME Vs.
OFFERTA IT15/0497/000”, specificando che l'attività sarebbe stata
“COMPOSTA DA:
1- APERTURA PRATICA 2- PROVE E RAPPORTI
CE” ;
⎯ l'ordine quindi, era limitato solo all'espletamento delle prime due fasi sopra descritte a fronte di un corrispettivo previsto nell'offerta di € 6.200,00; CP_1
⎯ che la terza fase, indicata nell'offerta al punto 3) come “Costi per il rilascio di certificati di omologazione E24”, avente un costo separato, non costituiva ancora oggetto di ordine da parte della;
Parte_1
⎯ la aveva eseguito in data 30.3.2016 le prove pratiche sulla CP_1 componente illuminante consegnando i relativi rilievi fotometrici, senza tuttavia mai consegnare alla i report tecnici Parte_1 necessari all'omologazione se non un semplice “DRAFT del primo report” riguardante il solo fanale posteriore, cioè una bozza non l'originale del report - ;
⎯ che riguardo alla fanaleria anteriore nulla era stato consegnato, neppure in bozza;
⎯ la fattura oggetto di decreto ingiuntivo recava un importo inferiore rispetto a quello dell'ordine poiché , mentre nell'offerta e nell'ordine si era previsto di omologare sia il proiettore anteriore (anche detto “faro”) che la fanaleria anteriore e posteriore, di fatto era stata portata avanti solo l'attività omologativa della fanaleria, tralasciando 5
quella del proiettore anteriore, presentando quest'ultimo dei vizi tali da impedirne l'omologazione;
⎯ che la avrebbe dovuto procedere ai test ed al rilascio (mai CP_1 effettuato) dei report omologativi definitivi ed originali per tutta la fanaleria, anteriore e posteriore;
⎯ che le comunicazioni allegate in fase monitoria non costituivano riconoscimento del debito, poiché si riferivano a colloqui telefonici precedenti nel corso dei quali aveva ribadito alla di volerla CP_1 incaricare anche dell'esecuzione della terza fase, di natura amministrativa;
⎯ che per il completamento di tale fase occorrevano oltre ai report definitivi, anche due documenti, il modulo “application form” ed il certificato ISO 9001, che dovevano essere forniti dalla committente, la alla quale avrebbero dovuto essere intestati i certificati Parte_3 di omologazione delle componenti essendo la stessa proprietaria a tutti gli effetti del veicolo prototipale;
⎯ che la non solo non aveva fornito alla Pt_3 Parte_1 detti documenti ma aveva omesso di pagarle gran parte del lavoro svolto tra cui le competenze della CP_1
⎯ che la aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti della dichiarato esecutivo con ordinanza Parte_3 del 15.2.2017 dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento di opposizione RG. n. 27118/2016;
⎯ nella email allegate sub doc. 3 in fase monitoria la Parte_1 auspicava che definita la vertenza con , avrebbe potuto ricevere Pt_3
i moduli per espletare la terza ed ultima fase dell'omologazione;
⎯ appurato che, sino alla conclusione del giudizio con la , Pt_3 non si sarebbe potuto dar corso alla terza fase dell'omologazione, la si era premurata di avere tutti i report definitivi prima di Parte_1 pagare la per la prima e la seconda fase affidatele, CP_1 6
⎯ che tali report erano per la fondamentali anche per Parte_1 dimostrare appieno le proprie pretese creditorie nell'ambito del giudizio con la propria committente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2017 si costituiva la che, dopo aver premesso di essere specializzata CP_1 nell'effettuazione di test nel settore automobilistico volti ad ottenere il rilascio di omologazioni di tipo UE (a livello europeo) e CE (a livello mondiale) deduceva:
⎯ la , aveva progettato per conto di Parte_1 Parte_3 di Colle Val d'Elsa, un gruppo illuminante (fanali) da inserire in un prototipo di veicolo e si era rivolta a per ottenerne l'omologazione CP_1 la quale, il 15.2.2016, le aveva trasmesso l'offerta IT15/0497000 relativa all'esecuzione delle prove, alla predisposizione dei rapporti tecnici da inviare agli enti ministeriali competenti al rilascio dell'omologazione ed al rilascio dei certificati di omologazione;
⎯ con l' ordine n. 57 del 29.3.2016 aveva accettato Parte_1 detta offerta ed aveva commissionato l'esecuzione delle prove e la predisposizione dei rapporti Unece, rinviando ad un momento successivo l'ordine relativo al rilascio delle certificazioni;
⎯ aveva eseguito i test ed aveva provveduto ad inviare i CP_1 risultati a , aveva predisposto i rapporti Unece, destinati Parte_1 all'invio agli enti ministeriali competenti al rilascio dell'omologazione mentre la bozza di uno dei rapporti era stata inoltrata a Parte_1 per pura cortesia;
⎯ di non aver potuto procedere all'invio a Unece di detti rapporti in quanto né né le avevano fornito il Certificato ISO Parte_1 Pt_3
9001 dello stabilimento di produzione la cui necessità era stata evidenziata nell'offerta del 15.2.16; CP_1
⎯ al sollecito di pagamento inviato con mail del 23.1.2017.
[...]
aveva risposto con mail dell'8.2.2017, promettendo di saldare Pt_1 7
due fatture arretrate entro la settimana nonché la fattura oggetto del presente giudizio “ma non prima di aprile”; tale promessa era stata ribadita con mail 24.3.17: “contiamo che fra fine marzo e metà aprile potremmo già evadere le vs. fatture come concordato” ;
⎯ che solo in sede di opposizione aveva lamentato il Parte_1 presunto inadempimento di CP_1
⎯ che l'offerta del 15.2.2016 IT15/0497000 e accettata da CP_1 con l'ordine n. 57 del 29.3.2016, prevedeva Parte_1 espressamente il pagamento anticipato in caso di prima collaborazione;
⎯ che , essendo inadempiente all'obbligazione di Parte_1 pagare anticipatamente il corrispettivo pattuito, non aveva alcun diritto di eccepire l'inadempimento di CP_1
⎯ che non aveva assunto, né poteva assumere, nei confronti CP_1 di alcuna obbligazione di consegna dei rapporti Unece Parte_1 predisposti a seguito delle prove effettuate, poiché unico destinatario di tali rapporti era l'ente ministeriale competente al rilascio dell'omologazione;
⎯ che l'invio dei rapporti all'Unece era previsto quale terza ed ultima fase della procedura di omologazione, fase che non era stata mai commissionata a ostandovi la mancanza del certificato ISO CP_1
9001 dello stabilimento di produzione;
⎯ il fatto che avesse ottenuto dal Tribunale di Torino Parte_1
(già nel febbraio 2017) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto nei confronti di , comprovava che i report non erano Pt_3 necessari per dimostrare la fondatezza delle pretese creditorie dell'opponente nei confronti della propria committente.
II - Con ordinanza del 28.02.2018 il primo gop assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 8
Ammesse le prove ed espletata l'istruttoria testimoniale tratteneva la causa decisione .
Avvenuto il decesso del predetto gop, con decreto del 23.01.2025 il presente giudizio veniva riassegnato alla sottoscritta, cosicché le parti precisavano nuovamente le conclusioni e venivano autorizzate al deposito degli atti finali.
III – L' opposizione non può trovare accoglimento .
Il contratto intercorso tra le parti posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è circostanza incontestata.
La ha commissionato alla l'esecuzione di test Parte_1 CP_1 tecnici preomologativi sulle componenti illuminanti da installare su un prototipo di veicolo elettrico, nonché la predisposizione dei c.d. rapporti CE destinati ad essere trasmessi al Ministero competente per l'omologazione.
Le condizioni pattuite emergono dall'offerta della FAKT ove sono indicati i corrispettivi per ogni prestazione (doc. 3 fasc. parte opponente), nonché dall'ordine di EST MOBILE avente ad oggetto “ prove omolog. Set fanaleri omologazione CE prog. ZERO come vs offerta IT/15/ 0497/000 composta da 1. Apertura pratica 2. Prove e rapporti CE “ per euro 6.200,00.”
Altresì incontestato è il mancato pagamento della somma ingiunta.
La ha giustificato tale omissione eccependo che la Parte_1 CP_1 si sarebbe resa inadempiente in ordine alla consegna dei report attestanti l'avvenuta effettuazione dei test in questione.
Questa tesi non può essere condivisa.
Innanzi tutto deve essere precisato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. opera a favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all'altra parte o successivamente ad essa. 9
Come da tempo ha chiarito la Corte di legittimità, la diversità dei termini per l'adempimento, dipendente da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, preclude a chi deve adempiere per primo e non vi provvede, di giovarsi dell' exceptio inadimpleti contractus, mentre, detta eccezione può essere utilmente invocata da chi è tenuto successivamente ad adempiere
( v. Cass. 28.08.2002 n. 12609 e la giurisprudenza ivi richiamata,
Cass. 14.10.1970 n. 2026; Cass.18.02.2025 n. 4134).
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dalla società opponente, le parti avevano pattuito che il pagamento del corrispettivo da parte della avvenisse in via anticipata ( Parte_1
v. offerta doc. 2 parte opponente ove si legge “ il termine di pagamento previsto per la vostra società è : pagamento anticipato per la prima collaborazione e BB14g ggfmd” ).
Pertanto, il mancato pagamento del corrispettivo pattuito da parte della società opponente, non può ritenersi giustificato dall'asserito inadempimento della CP_1
Detti report sono stati allegati in atti con la memoria integrativa ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a seguito di pagamento avvenuto in forza di ordinanza ex art. 648 c.p.c.
In ogni caso, dalle risultane istruttorie è emerso che la già in CP_1 data 5 aprile 2016 aveva comunque adempiuto la propria obbligazione assunta con il contratto in questione e cioè l'esecuzione dei test e la predisposizione dei report destinati al Ministero competente ai fini dell' omologazione.
Il teste dopo aver precisato “ ero dipendente di Testimone_1 CP_1 con le mansioni di responsabile del reparto fotometrico” ha riferito
[...] che il doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta reca “ i protocolli di misurazione” . 10
E' stata altresì allegata l'email del 10 marzo 2016 sempre sub doc. 1 con la quale detti test protocol sono stati trasmessi al signor della . Parte_5 Parte_1
Il testimone ha poi affermato che “i documenti da 1 a 4 allegati alla memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. sono i rapporti di prova redatti utilizzando i protocolli di misurazione. Tutti i documenti sono stati da me redatti e datati (5 aprile 2016). Anche il doc. 4 allegato all'atto di citazione di opposizione è stato da me redatto e datato.”.
Il teste qualificatosi “sono dipendente della Parte_5 con le mansioni di tecnico e socio di capitali della Parte_1 ditta “ non ha detto alcunché di contrastante con detta deposizione testimoniale, poiché ha confermato il cap. 6 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c. e cioè che al fine di ottenere l'omologazione, occorre disporre del report definitivo (cap. 6 ) si è vero ) ed anche il cap. 7 e precisamente che, conformemente a quanto detto dal teste il Tes_2 documento n. 1 della esibitogli contiene “ i risultati delle prove CP_1 non i rapporti tecnici” inoltre ha aggiunto “ La differenza è sostanziale perché i primi sono il risultato della misura fotometrica dell'impianti illuminanti, mentre i rapporti sono il descrittivo di tutto il sistema luminoso”.
Le email allegate sub doc. 3 in fase monitoria poi comprovano i rapporti intercorsi tra le parti e precisamente che le effettive ragioni del mancato pagamento del corrispettivo risiedevano nel fatto che
[...]
non era riuscito a recuperare i propri crediti – compresi gli Pt_1 esborsi correlati alle prestazioni pattuite con - nei confronti della CP_1 propria committente Parte_3
In dette comunicazioni la società opponente manifesta piena consapevolezza che la società opposta aveva svolto l'attività commissonatale e richiede esplicitamente una dilazione del 11
pagamento, riconoscendo altresì l'immediata debenza del corrispettivo pattuito.
In particolare nella email del 24 marzo 2017 vi è pure un riferimento al contenzioso tra la e la sua committente Parte_1 Parte_3
: “Non ci siamo dimenticati di voi, ma purtroppo i tempi delle cause e della nostra burocrazia sono superiori ad ogni più pessimistica immaginazione. Le confermo che abbiamo ottenuto il 15 marzo un primo risultato a nostro favore che ci consente di agire per recuperare sul nostro cliente, in quella vertenza in cui anche Voi siete parte per le omologazioni. Unitamente a tutto ciò stiamo ripartendo anche sul fronte di nuovi progetti Lighting;
e contiamo che fra fine marzo e metà aprile potremmo già poter evadere le vs. fatture come concordato. Ringrazio ancora per la vostra pazienza e auspico per l'interesse di entrambi che non ci siano ulteriori slittamenti. Cordialità”.
E ancora, in data 1 marzo 2017 a firma del sig. : Parte_5
“Siamo vicinissimi alla soluzione ma serve ancora qualche giorno. Vorrei essere più preciso ma non mi è possibile dare delle date più definite, le ribadisco la concretezza delle nostre intenzioni.”
In forza di quanto sopra esposto, si deve concludere che sussistono plurimi elementi che comprovano l'avvenuto adempimento da parte della delle obbligazioni assunte nei confronti della CP_1 Parte_1
e la conseguente fondatezza della pretesa creditoria .
L'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
V- Sulle spese legali ex art. 91 c.p.c. devono essere poste a carico della in Parte_1 quanto soccombente e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti, tenuto conto della entità del credito, in complessivi euro 2.540,00 ( di cui euro 460,00 per studio;
euro 389,00; per la fase introduttiva;
euro 840,00 per la fase istruttoria;
euro 851,00 per la fase decisionale 12
) oltre 15% rimborso spese generali e 4% c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto N. 3262/ 2017 – N.R.G.
8190/2017, emesso dal Tribunale di Brescia il 29.05.2017;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 oltre 15% rimborso spese generali e 4% c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge;
Così deciso in Brescia il 19.12.2025
Il gop Emanuela Maggiore
N.R.G. 11926/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
In composizione monocratica, in persona del g.o.p. Emanuela
Maggiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g 11926/ 2017 tra
(C.F. e P.IVA ) con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Carmagnola (TO), Via Cesare Luda n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor con il Parte_2 patrocinio dell'avv. Elena Sogno del foro di Torino – domiciliataria -
PARTE ATTRICE OPPONENTE-
E
(C.F. e P. IVA con sede a ZZ (BS) in CP_1 P.IVA_2
Via Lithos n. 53, in persona del legale rappresentante sig.
[...]
con il patrocinio dall'avv. Barbara Tempesta e dall'avv. CP_2
RL CA del foro di Brescia – domiciliatari - PARTE CONVENUTA
OPPOSTA –
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente :
“Senza accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 3262/2017 2
emesso dal Tribunale di Brescia in data 29.5.2017, accogliere la presente opposizione dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...] alla convenuta opposta, per i motivi di cui in narrativa, Parte_1 mandando assolta la con sede in Carmagnola Parte_1
(TO), da ogni avversaria domanda e/o pretesa. In ogni caso Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A.”
Per parte convenuta opposta : piaccia all'ill.mo tribunale adito ogni contraria istanza, opposizione ed eccezione reietta: in via principale e nel merito respingersi l'opposizione così come proposta e pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. spese, competenze ed onorari di causa rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I –Con atto di citazione notificato il giorno 11.07.2017, la
[...]
(di seguito per brevità ) proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 3262/ 2017 – N.R.G.
8190/2017, emesso dal Tribunale di Brescia il 29.05.2017 e notificato il giorno 01.06.2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di euro 5.831,60 comprensiva di CP_1
i.v.a. oltre interessi ex D. Lgvo 2002 n. 231 e spese.
Il provvedimento monitorio era stato richiesto a titolo di saldo della fattura n. 2836 del 31.03.2016 emessa per le seguenti prestazioni
• Prove e rapporto UN - R6 Fanale anteriore progetto ZERO - indicatore di direzione, (ordine numero 57 del 29.03.2016) Q.tà,
1, costo unitario, 700,00 costo totale, 700,00;
• Prove e rapporto UN - R7 Fanale anteriore progetto ZERO -
Posizione anteriore, (ordine numero 57 del 29.03.2016) Q.tà, 1 costo unitario, 700,00 costo totale, 700,00; 3
• Prove e rapporto UN - R6 Fanale posteriore progetto ZERO - indicatore di direzione (ordine numero 57 del 29.03.2016) Q.tà 1, costo unitario, 700,00 costo totale, 700,00;
• Prove e rapporto UN - R7 Fanale posteriore, progetto ZERO - posizione posteriore / stop ( ordine numero 57 del 29.03.2016)
Q.tà 1, costo unitario, 1.150,00 costo totale, 1.150,00;
• Gestione Pratiche - Apertura pratica e gestione attività- Fanale anteriore e posteriore, progetto ZERO, (ordine numero 57 del
29.03. 2016) Q.tà 1, costo unitario, 200,00 costo totale, 200,00;
• Prove fotometriche (generico) utilizzo laboratorio fotometrico del
07.03.2016, (attività addizionale come da accordi con Sig.
) Q.tà, 7. Costo unitario, 190,00 Costo totale. 1.330,00. Parte_2
Va altresì precisato che, in fase monitoria, la ricorrente CP_1 aveva altresì fondato la domanda sull'avvenuto riconoscimento del debito da parte della che, con alcune email, si era Parte_1 limitata a chiedere proroghe di pagamento senza nulla contestare.
A sostegno dell'opposizione il procuratore di parte attrice opponente esponeva:
⎯ la non aveva portato a compimento le attività descritte CP_1 nella fattura allegata in fase monitoria;
⎯ che si trattava di test e report omologativi in ordine ad un gruppo fanaleria progettata e realizzata dalla negli anni 2015 e Parte_1
2016 su commissione si Parte_3
⎯ detta fanaleria era destinata ad essere installata nel prototipo di un veicolo elettrico che intendeva produrre;
CP_3
⎯ la era stata pure incaricata di occuparsi delle Parte_1 pratiche finalizzate alla omologazione della componente in questione, per il che si era rivolta alla competente in materia;
CP_1
⎯ che per ottenere l'omologazione erano necessarie le seguenti tre fasi, il compimento test tecnici “pre-omologativi” di verifica della 4
conformità del prodotto al processo produttivo ed alla normativa di settore;
la predisposizione di dettagliati rapporti tecnici con i relativi rilievi fotometrici delle componenti in esame, da inviare agli enti ministeriali competenti ed, infine, la procedura presso detti enti di rilascio dei certificati di omologazione sulla scorta dei report anzidetti;
⎯ che nell'ordine n. 57 del 29.3.2016, la aveva Parte_1 commissionato alla l'esecuzione di “ . CP_1 Parte_4
SET FANALERIA – OMOLOGAZIONE CE PROG. ZERO COME Vs.
OFFERTA IT15/0497/000”, specificando che l'attività sarebbe stata
“COMPOSTA DA:
1- APERTURA PRATICA 2- PROVE E RAPPORTI
CE” ;
⎯ l'ordine quindi, era limitato solo all'espletamento delle prime due fasi sopra descritte a fronte di un corrispettivo previsto nell'offerta di € 6.200,00; CP_1
⎯ che la terza fase, indicata nell'offerta al punto 3) come “Costi per il rilascio di certificati di omologazione E24”, avente un costo separato, non costituiva ancora oggetto di ordine da parte della;
Parte_1
⎯ la aveva eseguito in data 30.3.2016 le prove pratiche sulla CP_1 componente illuminante consegnando i relativi rilievi fotometrici, senza tuttavia mai consegnare alla i report tecnici Parte_1 necessari all'omologazione se non un semplice “DRAFT del primo report” riguardante il solo fanale posteriore, cioè una bozza non l'originale del report - ;
⎯ che riguardo alla fanaleria anteriore nulla era stato consegnato, neppure in bozza;
⎯ la fattura oggetto di decreto ingiuntivo recava un importo inferiore rispetto a quello dell'ordine poiché , mentre nell'offerta e nell'ordine si era previsto di omologare sia il proiettore anteriore (anche detto “faro”) che la fanaleria anteriore e posteriore, di fatto era stata portata avanti solo l'attività omologativa della fanaleria, tralasciando 5
quella del proiettore anteriore, presentando quest'ultimo dei vizi tali da impedirne l'omologazione;
⎯ che la avrebbe dovuto procedere ai test ed al rilascio (mai CP_1 effettuato) dei report omologativi definitivi ed originali per tutta la fanaleria, anteriore e posteriore;
⎯ che le comunicazioni allegate in fase monitoria non costituivano riconoscimento del debito, poiché si riferivano a colloqui telefonici precedenti nel corso dei quali aveva ribadito alla di volerla CP_1 incaricare anche dell'esecuzione della terza fase, di natura amministrativa;
⎯ che per il completamento di tale fase occorrevano oltre ai report definitivi, anche due documenti, il modulo “application form” ed il certificato ISO 9001, che dovevano essere forniti dalla committente, la alla quale avrebbero dovuto essere intestati i certificati Parte_3 di omologazione delle componenti essendo la stessa proprietaria a tutti gli effetti del veicolo prototipale;
⎯ che la non solo non aveva fornito alla Pt_3 Parte_1 detti documenti ma aveva omesso di pagarle gran parte del lavoro svolto tra cui le competenze della CP_1
⎯ che la aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti della dichiarato esecutivo con ordinanza Parte_3 del 15.2.2017 dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento di opposizione RG. n. 27118/2016;
⎯ nella email allegate sub doc. 3 in fase monitoria la Parte_1 auspicava che definita la vertenza con , avrebbe potuto ricevere Pt_3
i moduli per espletare la terza ed ultima fase dell'omologazione;
⎯ appurato che, sino alla conclusione del giudizio con la , Pt_3 non si sarebbe potuto dar corso alla terza fase dell'omologazione, la si era premurata di avere tutti i report definitivi prima di Parte_1 pagare la per la prima e la seconda fase affidatele, CP_1 6
⎯ che tali report erano per la fondamentali anche per Parte_1 dimostrare appieno le proprie pretese creditorie nell'ambito del giudizio con la propria committente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2017 si costituiva la che, dopo aver premesso di essere specializzata CP_1 nell'effettuazione di test nel settore automobilistico volti ad ottenere il rilascio di omologazioni di tipo UE (a livello europeo) e CE (a livello mondiale) deduceva:
⎯ la , aveva progettato per conto di Parte_1 Parte_3 di Colle Val d'Elsa, un gruppo illuminante (fanali) da inserire in un prototipo di veicolo e si era rivolta a per ottenerne l'omologazione CP_1 la quale, il 15.2.2016, le aveva trasmesso l'offerta IT15/0497000 relativa all'esecuzione delle prove, alla predisposizione dei rapporti tecnici da inviare agli enti ministeriali competenti al rilascio dell'omologazione ed al rilascio dei certificati di omologazione;
⎯ con l' ordine n. 57 del 29.3.2016 aveva accettato Parte_1 detta offerta ed aveva commissionato l'esecuzione delle prove e la predisposizione dei rapporti Unece, rinviando ad un momento successivo l'ordine relativo al rilascio delle certificazioni;
⎯ aveva eseguito i test ed aveva provveduto ad inviare i CP_1 risultati a , aveva predisposto i rapporti Unece, destinati Parte_1 all'invio agli enti ministeriali competenti al rilascio dell'omologazione mentre la bozza di uno dei rapporti era stata inoltrata a Parte_1 per pura cortesia;
⎯ di non aver potuto procedere all'invio a Unece di detti rapporti in quanto né né le avevano fornito il Certificato ISO Parte_1 Pt_3
9001 dello stabilimento di produzione la cui necessità era stata evidenziata nell'offerta del 15.2.16; CP_1
⎯ al sollecito di pagamento inviato con mail del 23.1.2017.
[...]
aveva risposto con mail dell'8.2.2017, promettendo di saldare Pt_1 7
due fatture arretrate entro la settimana nonché la fattura oggetto del presente giudizio “ma non prima di aprile”; tale promessa era stata ribadita con mail 24.3.17: “contiamo che fra fine marzo e metà aprile potremmo già evadere le vs. fatture come concordato” ;
⎯ che solo in sede di opposizione aveva lamentato il Parte_1 presunto inadempimento di CP_1
⎯ che l'offerta del 15.2.2016 IT15/0497000 e accettata da CP_1 con l'ordine n. 57 del 29.3.2016, prevedeva Parte_1 espressamente il pagamento anticipato in caso di prima collaborazione;
⎯ che , essendo inadempiente all'obbligazione di Parte_1 pagare anticipatamente il corrispettivo pattuito, non aveva alcun diritto di eccepire l'inadempimento di CP_1
⎯ che non aveva assunto, né poteva assumere, nei confronti CP_1 di alcuna obbligazione di consegna dei rapporti Unece Parte_1 predisposti a seguito delle prove effettuate, poiché unico destinatario di tali rapporti era l'ente ministeriale competente al rilascio dell'omologazione;
⎯ che l'invio dei rapporti all'Unece era previsto quale terza ed ultima fase della procedura di omologazione, fase che non era stata mai commissionata a ostandovi la mancanza del certificato ISO CP_1
9001 dello stabilimento di produzione;
⎯ il fatto che avesse ottenuto dal Tribunale di Torino Parte_1
(già nel febbraio 2017) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesto nei confronti di , comprovava che i report non erano Pt_3 necessari per dimostrare la fondatezza delle pretese creditorie dell'opponente nei confronti della propria committente.
II - Con ordinanza del 28.02.2018 il primo gop assegnatario concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 8
Ammesse le prove ed espletata l'istruttoria testimoniale tratteneva la causa decisione .
Avvenuto il decesso del predetto gop, con decreto del 23.01.2025 il presente giudizio veniva riassegnato alla sottoscritta, cosicché le parti precisavano nuovamente le conclusioni e venivano autorizzate al deposito degli atti finali.
III – L' opposizione non può trovare accoglimento .
Il contratto intercorso tra le parti posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è circostanza incontestata.
La ha commissionato alla l'esecuzione di test Parte_1 CP_1 tecnici preomologativi sulle componenti illuminanti da installare su un prototipo di veicolo elettrico, nonché la predisposizione dei c.d. rapporti CE destinati ad essere trasmessi al Ministero competente per l'omologazione.
Le condizioni pattuite emergono dall'offerta della FAKT ove sono indicati i corrispettivi per ogni prestazione (doc. 3 fasc. parte opponente), nonché dall'ordine di EST MOBILE avente ad oggetto “ prove omolog. Set fanaleri omologazione CE prog. ZERO come vs offerta IT/15/ 0497/000 composta da 1. Apertura pratica 2. Prove e rapporti CE “ per euro 6.200,00.”
Altresì incontestato è il mancato pagamento della somma ingiunta.
La ha giustificato tale omissione eccependo che la Parte_1 CP_1 si sarebbe resa inadempiente in ordine alla consegna dei report attestanti l'avvenuta effettuazione dei test in questione.
Questa tesi non può essere condivisa.
Innanzi tutto deve essere precisato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. opera a favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all'altra parte o successivamente ad essa. 9
Come da tempo ha chiarito la Corte di legittimità, la diversità dei termini per l'adempimento, dipendente da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, preclude a chi deve adempiere per primo e non vi provvede, di giovarsi dell' exceptio inadimpleti contractus, mentre, detta eccezione può essere utilmente invocata da chi è tenuto successivamente ad adempiere
( v. Cass. 28.08.2002 n. 12609 e la giurisprudenza ivi richiamata,
Cass. 14.10.1970 n. 2026; Cass.18.02.2025 n. 4134).
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dalla società opponente, le parti avevano pattuito che il pagamento del corrispettivo da parte della avvenisse in via anticipata ( Parte_1
v. offerta doc. 2 parte opponente ove si legge “ il termine di pagamento previsto per la vostra società è : pagamento anticipato per la prima collaborazione e BB14g ggfmd” ).
Pertanto, il mancato pagamento del corrispettivo pattuito da parte della società opponente, non può ritenersi giustificato dall'asserito inadempimento della CP_1
Detti report sono stati allegati in atti con la memoria integrativa ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a seguito di pagamento avvenuto in forza di ordinanza ex art. 648 c.p.c.
In ogni caso, dalle risultane istruttorie è emerso che la già in CP_1 data 5 aprile 2016 aveva comunque adempiuto la propria obbligazione assunta con il contratto in questione e cioè l'esecuzione dei test e la predisposizione dei report destinati al Ministero competente ai fini dell' omologazione.
Il teste dopo aver precisato “ ero dipendente di Testimone_1 CP_1 con le mansioni di responsabile del reparto fotometrico” ha riferito
[...] che il doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta reca “ i protocolli di misurazione” . 10
E' stata altresì allegata l'email del 10 marzo 2016 sempre sub doc. 1 con la quale detti test protocol sono stati trasmessi al signor della . Parte_5 Parte_1
Il testimone ha poi affermato che “i documenti da 1 a 4 allegati alla memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. sono i rapporti di prova redatti utilizzando i protocolli di misurazione. Tutti i documenti sono stati da me redatti e datati (5 aprile 2016). Anche il doc. 4 allegato all'atto di citazione di opposizione è stato da me redatto e datato.”.
Il teste qualificatosi “sono dipendente della Parte_5 con le mansioni di tecnico e socio di capitali della Parte_1 ditta “ non ha detto alcunché di contrastante con detta deposizione testimoniale, poiché ha confermato il cap. 6 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 2 c.p.c. e cioè che al fine di ottenere l'omologazione, occorre disporre del report definitivo (cap. 6 ) si è vero ) ed anche il cap. 7 e precisamente che, conformemente a quanto detto dal teste il Tes_2 documento n. 1 della esibitogli contiene “ i risultati delle prove CP_1 non i rapporti tecnici” inoltre ha aggiunto “ La differenza è sostanziale perché i primi sono il risultato della misura fotometrica dell'impianti illuminanti, mentre i rapporti sono il descrittivo di tutto il sistema luminoso”.
Le email allegate sub doc. 3 in fase monitoria poi comprovano i rapporti intercorsi tra le parti e precisamente che le effettive ragioni del mancato pagamento del corrispettivo risiedevano nel fatto che
[...]
non era riuscito a recuperare i propri crediti – compresi gli Pt_1 esborsi correlati alle prestazioni pattuite con - nei confronti della CP_1 propria committente Parte_3
In dette comunicazioni la società opponente manifesta piena consapevolezza che la società opposta aveva svolto l'attività commissonatale e richiede esplicitamente una dilazione del 11
pagamento, riconoscendo altresì l'immediata debenza del corrispettivo pattuito.
In particolare nella email del 24 marzo 2017 vi è pure un riferimento al contenzioso tra la e la sua committente Parte_1 Parte_3
: “Non ci siamo dimenticati di voi, ma purtroppo i tempi delle cause e della nostra burocrazia sono superiori ad ogni più pessimistica immaginazione. Le confermo che abbiamo ottenuto il 15 marzo un primo risultato a nostro favore che ci consente di agire per recuperare sul nostro cliente, in quella vertenza in cui anche Voi siete parte per le omologazioni. Unitamente a tutto ciò stiamo ripartendo anche sul fronte di nuovi progetti Lighting;
e contiamo che fra fine marzo e metà aprile potremmo già poter evadere le vs. fatture come concordato. Ringrazio ancora per la vostra pazienza e auspico per l'interesse di entrambi che non ci siano ulteriori slittamenti. Cordialità”.
E ancora, in data 1 marzo 2017 a firma del sig. : Parte_5
“Siamo vicinissimi alla soluzione ma serve ancora qualche giorno. Vorrei essere più preciso ma non mi è possibile dare delle date più definite, le ribadisco la concretezza delle nostre intenzioni.”
In forza di quanto sopra esposto, si deve concludere che sussistono plurimi elementi che comprovano l'avvenuto adempimento da parte della delle obbligazioni assunte nei confronti della CP_1 Parte_1
e la conseguente fondatezza della pretesa creditoria .
L'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
V- Sulle spese legali ex art. 91 c.p.c. devono essere poste a carico della in Parte_1 quanto soccombente e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti, tenuto conto della entità del credito, in complessivi euro 2.540,00 ( di cui euro 460,00 per studio;
euro 389,00; per la fase introduttiva;
euro 840,00 per la fase istruttoria;
euro 851,00 per la fase decisionale 12
) oltre 15% rimborso spese generali e 4% c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto N. 3262/ 2017 – N.R.G.
8190/2017, emesso dal Tribunale di Brescia il 29.05.2017;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 oltre 15% rimborso spese generali e 4% c.p.a. ed oneri accessori dovuti per legge;
Così deciso in Brescia il 19.12.2025
Il gop Emanuela Maggiore