Sentenza 9 gennaio 1975
Massime • 1
Non costituisce causa ereditaria e non rientra, pertanto, nella Competenza territoriale del giudice del luogo di aperta successione, ai sensi dell'art 22 cod proc civ, la controversia in cui l'attore, assumendo di essere erede e legatario di ogni diritto di credito del padre e sostenendo che questi avrebbe acquistato la comproprieta di alcuni immobili gia appartenenti in proprieta esclusiva alla moglie, che ancora li possiede e ne e intestataria, per aver concorso alle spese del loro restauro, chieda lo scioglimento di detta comunione e, subordinatamente, la restituzione delle somme esborsate dal defunto per il cennato restauro. In questa ipotesi, infatti, non soltanto la qualita di erede dell'attore integra esclusivamente il titolo della sua legittimazione e non l'oggetto principale del giudizio, ma gli immobili in contesa, non essendo stati intestati al nome del defunto ne da lui posseduti, non possono essere considerati come beni ereditari. Infine, il solo fatto che l'attore assuma di essere legatario dei crediti del defunto non e sufficiente per identificare l'oggetto della domanda di restituzione delle somme esborsate dal de cuius nella consegna del prelegato a carico dell'erede, non ricorrendo tale ipotesi nella domanda di adempimento che il legatario di un credito proponga nei confronti del debitore.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/1975, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1975 |
Testo completo
Non costituisce causa ereditaria e non rientra, pertanto, nella Competenza territoriale del giudice del luogo di aperta successione, ai sensi dell'art 22 cod proc civ, la controversia in cui l'attore, assumendo di essere erede e legatario di ogni diritto di credito del padre e sostenendo che questi avrebbe acquistato la comproprieta di alcuni immobili gia appartenenti in proprieta esclusiva alla moglie, che ancora li possiede e ne e intestataria, per aver concorso alle spese del loro restauro, chieda lo scioglimento di detta comunione e, subordinatamente, la restituzione delle somme esborsate dal defunto per il cennato restauro. In questa ipotesi, infatti, non soltanto la qualita di erede dell'attore integra esclusivamente il titolo della sua legittimazione e non l'oggetto principale del giudizio, ma gli immobili in contesa, non essendo stati intestati al nome del defunto ne da lui posseduti, non possono essere considerati come beni ereditari. Infine, il solo fatto che l'attore assuma di essere legatario dei crediti del defunto non e sufficiente per identificare l'oggetto della domanda di restituzione delle somme esborsate dal de cuius nella consegna del prelegato a carico dell'erede, non ricorrendo tale ipotesi nella domanda di adempimento che il legatario di un credito proponga nei confronti del debitore.*