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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2472/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BORAGINA VITO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.12.2018 il esponeva che” Parte_1 Pt_1
L' - sede di Vibo Valentia, in forza di Controparte_2
sentenza, n. 146/2017, emessa il 01/06/2017 da codesto On.le Tribunale, in data
14/11/2018, notificava al , la predetta sentenza, munita di formula Parte_1
esecutiva, apposta in data 22/08/2018, unitamente e contestualmente ad atto di precetto, intimandogli il pagamento della somma di euro 3.362,60, entro dieci giorni dalla notifica, con avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il predetto termine si procederà ad esecuzione forzata. A sostegno della propria domanda deduceva la Violazione e l' inosservanza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 14 del D. L. 31.12.1996, n.
669, così come modificato dall'art. 147 della L. n. 388 del 2000 nei confronti della
P.A.
2. Nonostante ritualmente citata in giudizio , l' rimaneva contumace CP_1
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 27.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
FATTO
1. L' ha notificato al Comune di la sentenza, munita di formula esecutiva, CP_1 Pt_1 in data 1 giugno 2017. La sentenza è stata notificata contestualmente all'atto di precetto il 14 novembre 2018. L'atto di precetto intimava il pagamento della somma di euro 3.362,60.
2. Il ha sollevato la questione relativa alla violazione del termine di Parte_1
120 giorni previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'esecuzione forzata deve essere avviata entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ossia dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva.
3. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la notificazione dell'atto di precetto, avvenuta contestualmente alla sentenza, rispetti il termine previsto dall'art. 14 del D.
L. 31.12.1996, n. 669, così come modificato dall'art. 147 della L. n. 388 del 2000, che impone che l'atto di precetto venga notificato dopo 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e non prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come modificato dalla Legge n.
388/2000, stabilisce che l'esecuzione forzata deve essere avviata entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il termine di 120 giorni è perentorio e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, che nel caso in esame è rappresentato dalla sentenza munita di formula esecutiva.
2. La Corte di Cassazione con diverse pronunce (Cass. n. 11193/2004, Cass. n.
2957/2011 Cass n. 10650/2021), ha chiarito che l'atto di precetto deve essere notificato dopo i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La notificazione dell'atto di precetto prima che siano trascorsi i 120 giorni è considerata anticipata e, di conseguenza, non conforme alla normativa
3. Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato al Parte_1
contestualmente alla notificazione della sentenza fornita di esecutorietà, ossia prima che fossero trascorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, violando così espressamente il termine previsto dalla legge.
2 4. Pertanto, essendo stato l'atto di precetto notificato prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, tale atto deve considerarsi nullo per violazione della normativa in materia di esecuzione forzata.
5. La natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni definitivamente pronunciando
Accoglie il ricorso;
Dichiara nullo l'atto di precetto impugnato;
Compensa le spese
Lì, 11/02/2025 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2472/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BORAGINA VITO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.12.2018 il esponeva che” Parte_1 Pt_1
L' - sede di Vibo Valentia, in forza di Controparte_2
sentenza, n. 146/2017, emessa il 01/06/2017 da codesto On.le Tribunale, in data
14/11/2018, notificava al , la predetta sentenza, munita di formula Parte_1
esecutiva, apposta in data 22/08/2018, unitamente e contestualmente ad atto di precetto, intimandogli il pagamento della somma di euro 3.362,60, entro dieci giorni dalla notifica, con avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il predetto termine si procederà ad esecuzione forzata. A sostegno della propria domanda deduceva la Violazione e l' inosservanza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 14 del D. L. 31.12.1996, n.
669, così come modificato dall'art. 147 della L. n. 388 del 2000 nei confronti della
P.A.
2. Nonostante ritualmente citata in giudizio , l' rimaneva contumace CP_1
1 3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 27.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
FATTO
1. L' ha notificato al Comune di la sentenza, munita di formula esecutiva, CP_1 Pt_1 in data 1 giugno 2017. La sentenza è stata notificata contestualmente all'atto di precetto il 14 novembre 2018. L'atto di precetto intimava il pagamento della somma di euro 3.362,60.
2. Il ha sollevato la questione relativa alla violazione del termine di Parte_1
120 giorni previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'esecuzione forzata deve essere avviata entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ossia dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva.
3. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la notificazione dell'atto di precetto, avvenuta contestualmente alla sentenza, rispetti il termine previsto dall'art. 14 del D.
L. 31.12.1996, n. 669, così come modificato dall'art. 147 della L. n. 388 del 2000, che impone che l'atto di precetto venga notificato dopo 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e non prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come modificato dalla Legge n.
388/2000, stabilisce che l'esecuzione forzata deve essere avviata entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il termine di 120 giorni è perentorio e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, che nel caso in esame è rappresentato dalla sentenza munita di formula esecutiva.
2. La Corte di Cassazione con diverse pronunce (Cass. n. 11193/2004, Cass. n.
2957/2011 Cass n. 10650/2021), ha chiarito che l'atto di precetto deve essere notificato dopo i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La notificazione dell'atto di precetto prima che siano trascorsi i 120 giorni è considerata anticipata e, di conseguenza, non conforme alla normativa
3. Nel caso di specie, l'atto di precetto è stato notificato al Parte_1
contestualmente alla notificazione della sentenza fornita di esecutorietà, ossia prima che fossero trascorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, violando così espressamente il termine previsto dalla legge.
2 4. Pertanto, essendo stato l'atto di precetto notificato prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, tale atto deve considerarsi nullo per violazione della normativa in materia di esecuzione forzata.
5. La natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni definitivamente pronunciando
Accoglie il ricorso;
Dichiara nullo l'atto di precetto impugnato;
Compensa le spese
Lì, 11/02/2025 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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