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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO RI, nella causa iscritta al N. 11827/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRI MARIO e Parte_1
dall'avv. ELEFANTE FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difeso dall'avv. MASSELLA MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della resistente
[...]
dal 28/08/2018 al 27/06/2021, con la mansione di Controparte_1 dirigente CTO (Chief Technical Officer), dichiara la nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente dalla predetta società resistente e condanna la
[...]
alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nel proprio posto CP_1
di lavoro e alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto corrispondergli dalla data di efficacia del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, commisurate all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari a € 4.240,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma complessiva di € 47.267,61, a titolo di differenze retributive, di € 11.994,40 a titolo di T.F.R. e di € 29.680,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, tutti importi calcolati includendo rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 31.08.2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna la , alla rifusione, in favore della Controparte_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese documentate, spese generali 15%,
CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico della resistente , Controparte_1
le spese di C.T.U. e quelle relative all'interprete nominato, liquidate in separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 03/10/2023 – dopo che il Tribunale di
Palermo, sezione III civile, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, in favore della sezione lavoro - parte ricorrente in epigrafe deduceva:
e siano i cofondatori di Controparte_2 Controparte_3 [...]
e che fra di loro vi sia stata una collaborazione professionale che ha avuto CP_1
ad oggetto le attività di costituzione e gestione dell'ecosistema digitale denominato “AO
KE”, che fornisce servizi di intermediazione per facilitare la connessione tra startup in cerca di fondi per sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali ed utenti online interessati a sostenere tali iniziative nell'ambito di campagne di crowdfunding reward-based che prevedono la vendita di crypto-asset di tipo utility. Tale ecosistema digitale è accessibile attraverso una piattaforma online disponibile all'indirizzo URL https://daomaker.com. La collaborazione tra e , iniziata nel Febbraio del 2018, Controparte_2 Controparte_1
ha determinato, anche e soprattutto grazie all'apporto tecnicoprofessionale di Parte_1
(dottore in informatica), un rilevante sviluppo delle dimensioni e del livello di ricavi di
[...]
le cui attività sono sempre state svolte, come sopra evidenziato, Controparte_1 mediante utilizzo del marchio registrato AO KE , (fino al momento del suo trasferimento da ad altra società offshore, avvenuto con Controparte_1
le modalità indicate di seguito).
Nell'Aprile 2021, , CEO (Chief Executive Officer) di Controparte_3 [...]
, ha strumentalmente provocato, con propria decisione unilaterale, la CP_1
cessazione del rapporto di collaborazione con Al momento della cessazione Controparte_2
del rapporto di collaborazione, che in sua costanza aveva gestito, in qualità Controparte_2
di CTO (Chief Technology Officer) le attività di sviluppo e di manutenzione dell'infrastruttura
IT di non aveva ottenuto nè la Controparte_4
regolarizzazione della propria posizione lavorativa, nè il pagamento del corrispettivo di quanto dovuto in relazione all'attività professionale svolta in favore di
[...]
”. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo:
“I. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente dalla
[...]
nei confronti di in data 27 Giugno 2021 e per l'effetto CP_1 Controparte_2
condannare alla riassunzione del ricorrente ovvero, in alternativa a Controparte_1
corrispondere l'indennità di cui all'art. 18 della L. 300/70 nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi ed a rivalutazione dal dovuto al saldo, per i motivi espressi in narrativa;
II. Accertarsi e dichiararsi il credito per retribuzioni non corrisposte, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità di licenziamento e rivalutazione monetaria nella misura di Euro 1.105.111,68=, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata a tale titolo in corso di causa e per l'effetto condannarsi la al versamento della somma di Euro 1.105.111,68= Controparte_1
od in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Condannane l'attrice al pagamento degli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione sugli elementi di retribuzione non corrisposti al ricorrente da versarsi agli Enti Previdenziali competenti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Accertare e dichiarare la giusta retribuzione dovuta a mente dell'art. 36 cost. e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della giusta retribuzione dovuta a mente dell'art. 36 cost.
Accertare e dichiarare il danno reputazionale e non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, subito dal sig. ad opera dell'attrice, per tutti i motivi espressi in narrativa nella Controparte_2
misura di Euro 100.000,00 od in quella diversa somma ritenuta di giustizia anche a mente dell'art. 1226 cod. civ. e per l'effetto condannarsi l'attrice al pagamento della somma di Euro
100.000,00=, od in quella diversa ritenuta di giustizia in favore del sig. per Controparte_2
tutti i motivi espressi in narrativa”.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando.
In particolare, deduceva che il ricorrente non aveva mai avuto alcun rapporto di subordinazione con la società, avendo svolto i propri compiti di CTO della società quale libero professionista, titolare di partita iva n. e che per tutte le P.IVA_1
attività prestate in favore di . era stato regolarmente pagato. CP_5
Respinta la richiesta di concessione di sequestro conservativo proposta dal ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e del ricorrente, nonché con acquisizione documentale e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Innanzitutto, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da , per le ragioni già Controparte_1
espresse con l'ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2024 (cfr. ordinanza citata: “rilevato che parte odierna resistente nel ricorso davanti al Tribunale civile di Palermo (in cui sono state avanzate le domande oggetto del presente giudizio, in via riconvenzionale dal lavoratore) allegava lo svolgimento da parte dell'odierno ricorrente di un lavoro altamente qualificato, con contratto di natura autonoma, che non si rinviene agli atti di questo giudizio, senza mai precisare dove o da quale luogo il CP_2
svolgesse le mansioni (attività online); rilevato che il nel costituirsi in quel giudizio con domande riconvenzionali, tra cui CP_2
quelle divenute oggetto del presente giudizio – di impugnativa di licenziamento e pagamento di differenze retributive, previo accertamento della subordinazione – ha dedotto di avere sempre svolto l'attività online a mezzo di pc dalla propria residenza di Palermo;
rilevato che alla prima udienza di comparizione avanti al giudice civile, del 19.07.2022, in cui ha discusso sulle questioni di rito e competenza (“L'avv. Massella evidenzia che su invito del Giudice la discussione in udienza si è incentrata sui profili di carattere preliminare inerenti la competenza e il rito…”) la difesa della Società nulla ha dedotto in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa
(autonoma o subordinata che debba qualificarsi), allegando che l'odierno ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro, senza precisare quando rispetto al momento della cessazione del rapporto, anche in Praga o connettendosi a internet e al sistema da altre imprecisate località solo nelle ultime note depositate il 24.04.2024, nulla deducendo sul punto nemmeno nella memoria di costituzione nel presente giudizio, con la quale doveva provvedere all'integrazione di tutte le difese con il rito del lavoro, in cui a fondamento dell'eccepito difetto di giurisdizione poneva la natura autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro;
ritenuto, quindi, pacifico che il ricorrente prestasse la propria attività lavorativa online dalla propria residenza di Palermo (Carini per la precisione) e che il ricorrente ha dedotto a fondamento delle domande qui spiegate – come parte della causa petendi – la natura subordinata del rapporto di lavoro di cui ha chiesto l'accertamento (che costituisce accertamento di merito), deve ritenersi la giurisdizione del giudice italiano, sulla scorta del Regolamento UE 1215/2012 (cd Bruxelles 1), la cui applicazione in materia di competenza per i rapporti di lavoro è esaustiva e non lascia spazio all'applicabilità dei criteri di giurisdizione del diritto interno;
rilevato che, invero, la normativa sovranazionale citata, all'art. 21 recita: “1.Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: (...)
b) in un altro Stato membro:
i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quell[a]dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente;
o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b)».”; rilevato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 20.10.2022 in causa C-604/20 ha così interpretato la normativa, in relazione alla giurisdizione sulle domande relative a rapporti di lavoro subordinato (in causa in cui una società terza aveva assunto obbligazione di garanzia verso i dipendenti di altra società per la corresponsione delle retribuzioni): “25 Al riguardo occorre ricordare che, per le controversie relative ai contratti di lavoro, le disposizioni del capo II, sezione
5, del regolamento n. 1215/2012, in cui rientra l'articolo 21 di quest'ultimo, enunciano una serie di norme che, come risulta dal considerando 18 di tale regolamento, hanno l'obiettivo di tutelare la parte contraente più debole mediante norme sulla competenza più favorevoli agli interessi di tale parte (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Controparte_6
C-1/17, EU:C:2018:478, punto 23 e giurisprudenza citata).
26 L'articolo 21 del regolamento n. 1215/2012 dispone, al paragrafo 2, che un datore di lavoro non domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto dinanzi ai giudici di uno Stato membro conformemente al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo.
27 Il paragrafo 1, lettera b), i), del suddetto articolo 1 prevede che un datore di lavoro possa essere convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o dinanzi a quello dell'ultimo luogo in cui ha svolto abitualmente la propria attività. 28 Ora, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 19, punto 2, del regolamento n.
44/2001 risulta che le nozioni giuridiche che tale disposizione contiene devono ricevere un'interpretazione autonoma, affinché le regole di competenza stabilite da tale regolamento vengano applicate in tutti gli Stati membri alla stessa maniera (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punti 47 e 48). Per_1
29 In tale contesto occorre ricordare che, siccome, conformemente all'articolo 80 del regolamento n. 1215/2012, quest'ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di quest'ultimo strumento vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 23 e giurisprudenza citata), tanto più che tale articolo 80 precisa che «[i] riferimenti al [regolamento n. 44/2001] si intendono fatti al [regolamento n. 1215/2012] e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III [di quest'ultimo regolamento]». Orbene, da tale allegato risulta che l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 corrisponde all'articolo 19, punto
2, del regolamento n. 44/2001. Ne consegue che, al pari di quest'ultima disposizione, occorre interpretare l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 in modo autonomo.
30 Per quanto riguarda l'articolo 21 del regolamento n. 1215/2012, occorre precisare che, come risulta dai punti 26 e 27 della presente sentenza, tale disposizione stabilisce le norme sulla competenza dei giudici investiti di controversie «in materia di contratti individuali di lavoro» tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. L'applicazione di tali norme presuppone quindi un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro.
31 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rapporto di lavoro, definito secondo criteri obiettivi, è caratterizzato essenzialmente dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v., in tal senso, sentenza dell'11 aprile 2019,
e C-603/17, EU:C:2019:310, punto 25 e giurisprudenza citata). Per_2 Per_3
32 Ne consegue che, per quanto l'assenza di un contratto formale non osti all'esistenza di un rapporto di lavoro, quest'ultimo presuppone nondimeno un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'esistenza di un siffatto vincolo deve essere valutata caso per caso, in funzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (v., in tal senso, sentenza dell'11 aprile 2019, e C-603/17, Per_2 Per_3
EU:C:2019:310, punti 26 e 27 e giurisprudenza citata)…..
1) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: un lavoratore può convenire dinanzi al giudice dell'ultimo luogo in cui, o a partire dal quale, ha svolto abitualmente il suo lavoro una persona, domiciliata o meno nel territorio di uno Stato membro, alla quale non sia legato da un contratto formale di lavoro, ma che, in forza di un accordo di garanzia da cui dipendeva la conclusione del contratto di lavoro con un terzo, sia responsabile direttamente nei confronti di tale lavoratore dell'esecuzione delle obbligazioni di tale terzo, a condizione che sussista un vincolo di subordinazione tra tale persona e il lavoratore.
2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che: la riserva relativa all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, di detto regolamento esclude che un giudice di uno Stato membro possa fondarsi sulle norme di tale Stato in materia di competenza giurisdizionale qualora ricorrano le condizioni di applicazione di tale articolo 21, paragrafo 2, anche quando tali norme siano più favorevoli al lavoratore. Al contrario, qualora le condizioni di applicazione di detto articolo 21, paragrafo 2, o di qualsiasi altra disposizione elencata all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento non siano soddisfatte, tale giudice
è libero, conformemente a quest'ultima disposizione, di applicare dette norme per determinare la competenza giurisdizionale.”; ritenuto che, nella fattispecie, poiché oggetto e causa petendi delle domande formulate dal lavoratore consistono nella natura subordinata del rapporto di lavoro svolto per la resistente datrice di lavoro dal proprio domicilio o residenza di Palermo, circostanza quest'ultima non tempestivamente contestata, sussistono le condizioni di applicazione dell'art. 21 par. 2 del Regolamento n.
1212/2012 (cd. Bruxelles 1); ritenuta così assorbita l'ulteriore questione relativa alla tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione (che pure apparirebbe fondata, sulla scorta del citato verbale dell'udienza di prima comparizione avanti al giudice civile, in atti)”.
Ciò premesso, in punto di diritto, va precisato che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., nn. 4884/2018 e 24780/2020).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel caso di esercizio di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali e di svolgimento di attività prettamente intellettuale la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa”(tra le tante: Cass. n. 9196/2014).
Ed ancora: “In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con elevato contenuto intellettuale, questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale
(cfr. Cass. 01/08/2013, n. 18414; Cass. 15/05/2012 n. 7517; Cass. 14/02/2011, n.
3594), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato;
in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale” (Sent. Cass. civ., sez. lav., n. 3640/2020; Ordinanza Cass., n.
24391/2020).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società resistente in sede di interrogatorio formale (assunto con l'assistenza dell'interprete in lingua inglese, come richiesta dal medesimo) emerge in maniera univoca che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa si è concretamente svolto secondo le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, all'udienza dell'11/11/2024, ha dichiarato: Controparte_3
“A.D.R.: È vero che il ricorrente è stato CTO di Controparte_1 dalla data della costituzione della società e fino a giugno 2021. A.D.R.:
L'attività del ricorrente consisteva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per l'attività aziendale, nella progettazione di sistemi informatici e nella gestione del team di sviluppo e nell'assunzione dei membri che dovevano venire a far parte dello stesso. A.D.R.: In particolare, il ricorrente solo in parte partecipava allo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, che era stata creata da me, e in parte della piattaforma daomacker.com – costruita da un altro soggetto che io avevo assunto perché aveva conoscenza di un linguaggio di programmazione con cui il ricorrente non aveva familiarità
– nei limiti delle sue competenze, che non comprendevano la approfondita conoscenza di detto linguaggio di programmazione, il ricorrente ha collaborato alla manutenzione delle infrastrutture IT dell'azienda. A.D.R.: Il ricorrente gestiva il software Social Mining, sia per l'azienda che per i clienti, che pagavano un certo importo alla società per l'utilizzo del software. A.D.R.: Il ricorrente parlava con i clienti a nome della società, anche se bisogna dire che nella fase di installazione e manutenzione del software più che altro parlasse con i tecnici che erano stati incaricati dai clienti. In realtà non tutti i clienti di avevano installato il software, ma solo il 10% o anche meno di essi. A.D.R.: Non posso ricordare con assoluta precisione, però ricordo che spesso nelle call fatte con i dirigenti aziendali per prendere decisioni strategiche il ricorrente non era presente, anche se è possibile che alcune volte lo fosse. A.D.R.: Il coordinamento dell'attività del reparto IT dell'azienda con quello degli altri membri del team era uno dei compiti del ricorrente, che però non lo svolgeva a mio avviso adeguatamente;
in quel periodo abbiamo avuto molti licenziamenti nell'ambito del reparto IT, ciò che dipendeva non solo da un coordinamento non efficace, ma anche da assunzione di persone che si sono rivelate inadeguate e addirittura hanno violato ogni regola, come un soggetto che avevamo assunto e ha tentato di ricattarci rubando il programma del software. Nella maggior parte del tempo nel reparto IT c'era caos. A.D.R.:
Nel reparto IT il ricorrente aveva la responsabilità delle scelte e nessuno gli diceva cosa dovesse fare e questa era l'unica attività che il ricorrente svolgeva per la società. Non avevamo politiche aziendali prestabilite, ma vi erano dei momenti in cui parlavamo insieme e io gli dicevo cosa doveva fare. A.D.R.: Nel reparto IT il ricorrente aveva la responsabilità del Team e poteva anche licenziare i dipendenti, ma si consultava sempre con me, soprattutto nella grave situazione di cui ho parlato;
però credo che a volte abbia assunto o licenziato persone senza consultarsi con me. Io non avevo conoscenza del reparto IT e quindi non potevo interloquire con sufficiente conoscenza dei fatti e delle situazioni. A.D.R.: Anche se avrei desiderato avere un socio con cui condividere le scelte e potermi occupare di più degli aspetti in cui io ho maggiori competenze e interesse, ciò non è successo e sono stato costretto a prendere io da solo gran parte delle decisioni aziendali. Le persone che hanno costruito la tecnologia sono state assunte da me, si tratta di altre persone diverse dal ricorrente;
noi non abbiamo mantenuto nessuna struttura né la programmazione effettuata dal ricorrente o da altri su sua indicazione dopo che lui è andavo via perché non ci fidavamo. Questi programmi riguardavano la tecnologia con la quale era possibile dal sito acquistare criptovalute, erano stati fatti dal ricorrente, ma avevano dei problemi di funzionamento e noi li abbiamo abbandonati, abbiamo abbandonato social mining. A.D.R.: Ci sono molti motivi per cui il ricorrente è stato licenziato, ci sono stati malfunzionamenti rilevanti nel software di gestione dei soldi (criptovalute), non rispettava le scadenze e ha superviosionato alla creazione di un software che ha permesso rilevanti sottrazioni di criptovalute. Sostanzialmente sono stato io a decidere che il ricorrente doveva andare via, gli ho dato anche una scadenza, anzi lo stesso ricorrente ha detto che, se la situazione non fosse migliorata entro una certa data si sarebbe dimesso. Poi si è dimesso e ha assunto un altro CTO. C'era un accordo secondo cui quando il ricorrente si fosse dimesso da CTO sarebbe comunque rimasto nella società a occuparsi di altro;
siccome non ho ritenuto che vi fosse nessuna posizione nella società che il ricorrente potesse ricoprire in modo utile per la stessa, allora l'ho licenziato io. A.D.R.:
Sì è successo che anche altri collaboratori siano andati via perché non svolgevano l'attività nel modo che io volevo, perché sono io il responsabile della società, o almeno lo ero all'epoca. A.D.R.:
Io ho deciso che il ricorrente non poteva rimanere nella società, neppure in altra posizione rispetto a quella di CTO, come era stato precedentemente concordato per via dei furti che si sono verificati, a causa dell'azione degli hacker. L'accordo fra di noi non era scritto e noi avemmo dovuto discuterne, ma dopo che abbiamo parlato delle sue dimissioni si sono verificati molti problemi, perché l'azienda aveva bisogno di un team che sapeva agire”.
Le dichiarazioni rese dal predetto legale rappresentante della resistente risultano sostanzialmente conformi a quelle rese dal ricorrente nel proprio interrogatorio formale: “A.D.R. E' vero che la società resistente è una società con sede nelle Isole Vergini
Britanniche, che gestisce la piattaforma digitale AO Maker, attraverso la quale fornisce servizi di intermediazione tra promotori di iniziative imprenditoriali in ambito di blockchain e utenti disposti a investire mediante l'acquisto di cripto attività emessi dai promotori. A.D.R.: Io lavoravo per la TGE, non fornivo consulenze da esterno, ma ero un membro del Team come lavoratore, approssimativamente da gennaio 2019 a luglio
2021 A.D.R.: E' vero che ero titolare di partita IVA dal 2016 per attività diverse che facevo prima di iniziare a lavorare per TGE, poi la partita IVA non l'ho chiusa subito, ma solo molto più tardi anche rispetto alla cessazione del rapporto don la società, mi pare nel 2022 o 2023.
A.D.R.: E' vero che nella primavera 2021 fornivo servizi di consulenza informatica alla società estone WorkFi OU, che è una società che fa capo allo stesso qui presente . Persona_4
Riconosco la mia fattura che mi viene mostrata (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione), unica che io ho emesso. Avevo chiesto allo ZA di poter emettere questa fattura perché in quel momento avevo necessità di utilizzare del denaro e non avevo ancora provveduto a dichiarare le criptovalute, perché non vi era ancora una regolamentazione in Italia in relazione a questo tipo di dichiarazione, sicché pensai di utilizzare l'emissione di una fattura. Poi non utilizzai mai più questo espediente, perché effettuai una dichiarazione con un ravvedimento per regolarizzare la mia posizione fiscale.
A.D.R.: Lo storico del portafoglio elettronico a me riconducibile che mi viene mostrato (doc. n. 4 della resistente) non contiene solo gli stipendi che io ricevevo dalla nei periodi 2019, 2020
e 2021, in stablecoin, ma anche tutte le altre attività che io facevo di acquisto e vendita di criptovalute. Infatti alcuni sono trasferimenti di criptovalute da altri miei portafogli e altre operazioni con terzi.
La società resistente mi ha versato per stipendi la somma media di 2.500,00 dollari americani in stablecoin al mese, con cadenza mensile;
dico somma media perché all'inizio la somma era inferiore e poi lo stipendio mi venne aumentato fino a raggiungere 3.000,00 dollari al mese.
A.D.R.: Nel mio portafoglio vi sono entrate in valuta virtuale diversa dagli stablecoin, ma molte di queste sono prive di valore economico alla data del portafoglio che mi viene mostrato, come
BIO, AOA, FREE, mentre KICK era un mio investimento personale estraneo a
CHR e CWS erano due investimenti che avevo fatto tramite CP_7 CP_7
e quindi la società resistente mi ha versato le valute che io avevo regolarmente acquistato tramite la piattaforma, FTM erano valute che io avevo acquistato mi pare nel 2018, POLS era un investimento che avevo fatto acquistando valute da e XED era investimento fatto con il CP_3
collaboratore aziendale;
FRM è pure un vecchio investimento fatto Per_5 Persona_6
da me nel 2017 – 2018.
A.D.R.: All'inizio io utilizzavo per l'attività un pc di mia proprietà, poi, siccome era vecchio su proposta dello stesso ne acquistai uno nuovo con i fondi della società a ciò dedicati. CP_3 A.D.R.: Io prima del COVID in verità non lavoravo sempre da remoto da casa mia, ma mi recavo spesso presso la sede della società a Praga. Poi dopo il COVID, a causa delle difficoltà se non divieti di spostamento, sono andato a Praga molto raramente e lavoravo da remoto da
Palermo, come del resto facevano tutti quelli che avevano un'attività che si poteva svolgere da remoto.
A.D.R.: La “proposta” di transazione che io feci il 28.07.2021 era una controproposta in risposta alla proposta fatta da il 1.07.2021, con cui egli giudicava e criticava in modo CP_3
offensivo il mio lavoro, diceva quello che avevo fatto bene, e, in sostanza, spiegava le ragioni per cui mi licenziava, pur riconoscendo che lui stesso non aveva ascoltato i miei suggerimenti di mettere i sistemi in sicorezza, perché in quel momento era stressato. Alla fine della lettera, dopo avermi licenziato, mi offriva una somma, che non era quantificata in modo preciso e che era intorno ai
10 milioni di dollari, dicendo che se non avessi accettato si sarebbe dovuto andare per vie legali.
Io quindi, siccome non era chiaro per niente né quanto, né quando sarei stato pagato, io feci una proposta concreta di pagamento da parte sua per chiudere il rapporto. Io avevo una quota sociale del 25% e la cifra che chiedevo era pari all'incirca al 25% del patrimonio della società (che in quel momento sul mercato valeva 800 milioni di dollari).
L'intento era intavolare una trattativa, anche perché lo stesso non conosceva con CP_3
esattezza il valore del patrimonio della società.
A.D.R.: Io non avanzavo pretese a titolo di compensi perché volevo chiudere la situazione relativa ad una operazione di investimento personale da parte mia presso la società, che prevedeva il rilascio a fronte del mio investimento di 100.000 dollari i corrispondenti 1.000.000 di AO, che sarebbero stati erogati in cinque volte a cadenza trimestrale mi pare, o comunque periodica. I primi 400.000 AO li ricevetti regolarmente perché il mio rapporto con la società (integralmente in mano a era ancora normalmente in essere, mentre dovevo ancora ricevere 600.000 CP_3
AO, di cui 200.000 erano in scadenza proprio nel periodo in questione. Pertanto, la proposta era relativa, intanto, al versamento da parte della società dei 200.000 AO che avevo maturato e non mi erano stati corrisposti.
Successivamente avrei dovuto ricevere altri 400.000 AO che non mi sono mai stati consegnati. A.D.R. di parte resistente: Nella proposta si parlava di circa 900.000 dollari statunitensi perché in quel momento era quello il valore approssimativo dei 200.000 AO, valore peri quali lo li aveva liquidati.”. CP_3
Stante lo stabile inserimento del lavoratore nei meccanismi organizzativi imposti unilateralmente dal datore di lavoro, secondo quanto dichiarato dallo stesso, deve ritenersi raggiunta la prova della subordinazione, con inquadramento del ricorrente nella mansione di dirigente CTO (Chief Technical Officer) del
CCNL Confcommercio per i Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario avanzato.
Infatti, l'istruttoria ha consentito di accertare che, dal 28/08/2018 al
27/06/2021, il ricorrente si occupato di dirigere lo sviluppo dell'infrastruttura tecnico-informatica della piattaforma digitale di crowdfunding, nota come “AO
Maker” gestita dalla resistente e della manutenzione Controparte_1
dell'infrastruttura IT dell'azienda). Pacificamente, il datore di lavoro ha posto fine al rapporto intimando al ricorrente il licenziamento – come da lui stesso definito
- in forma orale, in occasione di una videoconferenza a cui partecipavano CP_3
(legale rappresentante), il ricorrente e altro dirigente della società Hasan Sheik, avvenuta in data 27/06/2021.
Da quanto fin ora esposto, discende - con la declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro - la condanna della società resistente al pagamento della retribuzione prevista dal CCNL per il rapporto di lavoro come dedotto e provato, detratti gli importi che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto, oltre a quelli che la società ha pienamente dimostrato di avere corrisposto, mediante la documentazione tempestivamente depositata in atti - stante la preclusione prevista dal rito -, oltre che del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che il licenziamento è stato intimato oralmente e in tronco, secondo quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati. In particolare, va preso in considerazione il secondo calcolo operato dal C.T.U., che ha accolto quanto al computo della retribuzione giornaliera le osservazioni del
CT di parte ricorrente, facendole proprie.
Non può, invece, prendersi in considerazione il terzo calcolo, fatto dal CTU sulla base delle osservazioni del CT di parte convenuta, atteso che questo è fondato su documentazione prodotta tardivamente e senza autorizzazione al solo consulente, documentazione contestata dal ricorrente sia per la tardività che per la inidoneità
a dimostrare la corresponsione al medesimo di somme di denaro. La documentazione in questione, quindi, peraltro del tutto nuova e non menzionata nella comparsa di costituzione di parte resistente né prodotta in allegato alla medesima, deve ritenersi prodotta tardivamente e quindi non utilizzabile in giudizio.
Acclarata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della resistente
[...]
va accolta altresì la domanda del ricorrente di impugnativa del CP_1
licenziamento orale intimatogli.
Risulta, infatti, pacifico e accertato in giudizio che la società convenuta, in data
27/06/2021 lo licenziava oralmente, senza cioè comunicargli per iscritto il licenziamento, nel corso di una videoconferenza a cui partecipavano il
[...]
, il ricorrente ed il sig. HASAN SHEIK dirigente della Parte_2
società.
Il licenziamento orale nel nostro ordinamento prevede quale sanzione generale quella della reintegrazione nel posto di lavoro e del pagamento dell'indennità risarcitoria, consistente nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso a quella della reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, anche ove il lavoratore licenziato assuma la qualifica dirigenziale ed a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro o dalla data di assunzione del lavoratore. Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla condanna del datore di lavoro a quanto sopra previsto;
per contro, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un danno ulteriore determinato dal licenziamento né il licenziamento cd. ingiurioso, con la conseguenza che detta domanda del risarcimento di danni biologici e all'immagine o alla reputazione non può trovare accoglimento.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate, che seguono la soccombenza assolutamente prevalente di parte resistente, e di spese di C.T.U. e dell'interprete nominato, che pure vanno poste a suo carico, come liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025 .
La Giudice
AO RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO RI, nella causa iscritta al N. 11827/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRI MARIO e Parte_1
dall'avv. ELEFANTE FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difeso dall'avv. MASSELLA MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della resistente
[...]
dal 28/08/2018 al 27/06/2021, con la mansione di Controparte_1 dirigente CTO (Chief Technical Officer), dichiara la nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente dalla predetta società resistente e condanna la
[...]
alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nel proprio posto CP_1
di lavoro e alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto corrispondergli dalla data di efficacia del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, commisurate all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari a € 4.240,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma complessiva di € 47.267,61, a titolo di differenze retributive, di € 11.994,40 a titolo di T.F.R. e di € 29.680,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, tutti importi calcolati includendo rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 31.08.2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna la , alla rifusione, in favore della Controparte_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese documentate, spese generali 15%,
CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico della resistente , Controparte_1
le spese di C.T.U. e quelle relative all'interprete nominato, liquidate in separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 03/10/2023 – dopo che il Tribunale di
Palermo, sezione III civile, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, in favore della sezione lavoro - parte ricorrente in epigrafe deduceva:
e siano i cofondatori di Controparte_2 Controparte_3 [...]
e che fra di loro vi sia stata una collaborazione professionale che ha avuto CP_1
ad oggetto le attività di costituzione e gestione dell'ecosistema digitale denominato “AO
KE”, che fornisce servizi di intermediazione per facilitare la connessione tra startup in cerca di fondi per sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali ed utenti online interessati a sostenere tali iniziative nell'ambito di campagne di crowdfunding reward-based che prevedono la vendita di crypto-asset di tipo utility. Tale ecosistema digitale è accessibile attraverso una piattaforma online disponibile all'indirizzo URL https://daomaker.com. La collaborazione tra e , iniziata nel Febbraio del 2018, Controparte_2 Controparte_1
ha determinato, anche e soprattutto grazie all'apporto tecnicoprofessionale di Parte_1
(dottore in informatica), un rilevante sviluppo delle dimensioni e del livello di ricavi di
[...]
le cui attività sono sempre state svolte, come sopra evidenziato, Controparte_1 mediante utilizzo del marchio registrato AO KE , (fino al momento del suo trasferimento da ad altra società offshore, avvenuto con Controparte_1
le modalità indicate di seguito).
Nell'Aprile 2021, , CEO (Chief Executive Officer) di Controparte_3 [...]
, ha strumentalmente provocato, con propria decisione unilaterale, la CP_1
cessazione del rapporto di collaborazione con Al momento della cessazione Controparte_2
del rapporto di collaborazione, che in sua costanza aveva gestito, in qualità Controparte_2
di CTO (Chief Technology Officer) le attività di sviluppo e di manutenzione dell'infrastruttura
IT di non aveva ottenuto nè la Controparte_4
regolarizzazione della propria posizione lavorativa, nè il pagamento del corrispettivo di quanto dovuto in relazione all'attività professionale svolta in favore di
[...]
”. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo:
“I. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente dalla
[...]
nei confronti di in data 27 Giugno 2021 e per l'effetto CP_1 Controparte_2
condannare alla riassunzione del ricorrente ovvero, in alternativa a Controparte_1
corrispondere l'indennità di cui all'art. 18 della L. 300/70 nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi ed a rivalutazione dal dovuto al saldo, per i motivi espressi in narrativa;
II. Accertarsi e dichiararsi il credito per retribuzioni non corrisposte, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità di licenziamento e rivalutazione monetaria nella misura di Euro 1.105.111,68=, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata a tale titolo in corso di causa e per l'effetto condannarsi la al versamento della somma di Euro 1.105.111,68= Controparte_1
od in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Condannane l'attrice al pagamento degli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione sugli elementi di retribuzione non corrisposti al ricorrente da versarsi agli Enti Previdenziali competenti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Accertare e dichiarare la giusta retribuzione dovuta a mente dell'art. 36 cost. e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della giusta retribuzione dovuta a mente dell'art. 36 cost.
Accertare e dichiarare il danno reputazionale e non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, subito dal sig. ad opera dell'attrice, per tutti i motivi espressi in narrativa nella Controparte_2
misura di Euro 100.000,00 od in quella diversa somma ritenuta di giustizia anche a mente dell'art. 1226 cod. civ. e per l'effetto condannarsi l'attrice al pagamento della somma di Euro
100.000,00=, od in quella diversa ritenuta di giustizia in favore del sig. per Controparte_2
tutti i motivi espressi in narrativa”.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando.
In particolare, deduceva che il ricorrente non aveva mai avuto alcun rapporto di subordinazione con la società, avendo svolto i propri compiti di CTO della società quale libero professionista, titolare di partita iva n. e che per tutte le P.IVA_1
attività prestate in favore di . era stato regolarmente pagato. CP_5
Respinta la richiesta di concessione di sequestro conservativo proposta dal ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e del ricorrente, nonché con acquisizione documentale e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Innanzitutto, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da , per le ragioni già Controparte_1
espresse con l'ordinanza pronunciata a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2024 (cfr. ordinanza citata: “rilevato che parte odierna resistente nel ricorso davanti al Tribunale civile di Palermo (in cui sono state avanzate le domande oggetto del presente giudizio, in via riconvenzionale dal lavoratore) allegava lo svolgimento da parte dell'odierno ricorrente di un lavoro altamente qualificato, con contratto di natura autonoma, che non si rinviene agli atti di questo giudizio, senza mai precisare dove o da quale luogo il CP_2
svolgesse le mansioni (attività online); rilevato che il nel costituirsi in quel giudizio con domande riconvenzionali, tra cui CP_2
quelle divenute oggetto del presente giudizio – di impugnativa di licenziamento e pagamento di differenze retributive, previo accertamento della subordinazione – ha dedotto di avere sempre svolto l'attività online a mezzo di pc dalla propria residenza di Palermo;
rilevato che alla prima udienza di comparizione avanti al giudice civile, del 19.07.2022, in cui ha discusso sulle questioni di rito e competenza (“L'avv. Massella evidenzia che su invito del Giudice la discussione in udienza si è incentrata sui profili di carattere preliminare inerenti la competenza e il rito…”) la difesa della Società nulla ha dedotto in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa
(autonoma o subordinata che debba qualificarsi), allegando che l'odierno ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro, senza precisare quando rispetto al momento della cessazione del rapporto, anche in Praga o connettendosi a internet e al sistema da altre imprecisate località solo nelle ultime note depositate il 24.04.2024, nulla deducendo sul punto nemmeno nella memoria di costituzione nel presente giudizio, con la quale doveva provvedere all'integrazione di tutte le difese con il rito del lavoro, in cui a fondamento dell'eccepito difetto di giurisdizione poneva la natura autonoma e non subordinata del rapporto di lavoro;
ritenuto, quindi, pacifico che il ricorrente prestasse la propria attività lavorativa online dalla propria residenza di Palermo (Carini per la precisione) e che il ricorrente ha dedotto a fondamento delle domande qui spiegate – come parte della causa petendi – la natura subordinata del rapporto di lavoro di cui ha chiesto l'accertamento (che costituisce accertamento di merito), deve ritenersi la giurisdizione del giudice italiano, sulla scorta del Regolamento UE 1215/2012 (cd Bruxelles 1), la cui applicazione in materia di competenza per i rapporti di lavoro è esaustiva e non lascia spazio all'applicabilità dei criteri di giurisdizione del diritto interno;
rilevato che, invero, la normativa sovranazionale citata, all'art. 21 recita: “1.Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: (...)
b) in un altro Stato membro:
i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quell[a]dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente;
o ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b)».”; rilevato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 20.10.2022 in causa C-604/20 ha così interpretato la normativa, in relazione alla giurisdizione sulle domande relative a rapporti di lavoro subordinato (in causa in cui una società terza aveva assunto obbligazione di garanzia verso i dipendenti di altra società per la corresponsione delle retribuzioni): “25 Al riguardo occorre ricordare che, per le controversie relative ai contratti di lavoro, le disposizioni del capo II, sezione
5, del regolamento n. 1215/2012, in cui rientra l'articolo 21 di quest'ultimo, enunciano una serie di norme che, come risulta dal considerando 18 di tale regolamento, hanno l'obiettivo di tutelare la parte contraente più debole mediante norme sulla competenza più favorevoli agli interessi di tale parte (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Controparte_6
C-1/17, EU:C:2018:478, punto 23 e giurisprudenza citata).
26 L'articolo 21 del regolamento n. 1215/2012 dispone, al paragrafo 2, che un datore di lavoro non domiciliato nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuto dinanzi ai giudici di uno Stato membro conformemente al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo.
27 Il paragrafo 1, lettera b), i), del suddetto articolo 1 prevede che un datore di lavoro possa essere convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o dinanzi a quello dell'ultimo luogo in cui ha svolto abitualmente la propria attività. 28 Ora, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 19, punto 2, del regolamento n.
44/2001 risulta che le nozioni giuridiche che tale disposizione contiene devono ricevere un'interpretazione autonoma, affinché le regole di competenza stabilite da tale regolamento vengano applicate in tutti gli Stati membri alla stessa maniera (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punti 47 e 48). Per_1
29 In tale contesto occorre ricordare che, siccome, conformemente all'articolo 80 del regolamento n. 1215/2012, quest'ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di quest'ultimo strumento vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 23 e giurisprudenza citata), tanto più che tale articolo 80 precisa che «[i] riferimenti al [regolamento n. 44/2001] si intendono fatti al [regolamento n. 1215/2012] e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III [di quest'ultimo regolamento]». Orbene, da tale allegato risulta che l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 corrisponde all'articolo 19, punto
2, del regolamento n. 44/2001. Ne consegue che, al pari di quest'ultima disposizione, occorre interpretare l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 in modo autonomo.
30 Per quanto riguarda l'articolo 21 del regolamento n. 1215/2012, occorre precisare che, come risulta dai punti 26 e 27 della presente sentenza, tale disposizione stabilisce le norme sulla competenza dei giudici investiti di controversie «in materia di contratti individuali di lavoro» tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. L'applicazione di tali norme presuppone quindi un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro.
31 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rapporto di lavoro, definito secondo criteri obiettivi, è caratterizzato essenzialmente dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v., in tal senso, sentenza dell'11 aprile 2019,
e C-603/17, EU:C:2019:310, punto 25 e giurisprudenza citata). Per_2 Per_3
32 Ne consegue che, per quanto l'assenza di un contratto formale non osti all'esistenza di un rapporto di lavoro, quest'ultimo presuppone nondimeno un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'esistenza di un siffatto vincolo deve essere valutata caso per caso, in funzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (v., in tal senso, sentenza dell'11 aprile 2019, e C-603/17, Per_2 Per_3
EU:C:2019:310, punti 26 e 27 e giurisprudenza citata)…..
1) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: un lavoratore può convenire dinanzi al giudice dell'ultimo luogo in cui, o a partire dal quale, ha svolto abitualmente il suo lavoro una persona, domiciliata o meno nel territorio di uno Stato membro, alla quale non sia legato da un contratto formale di lavoro, ma che, in forza di un accordo di garanzia da cui dipendeva la conclusione del contratto di lavoro con un terzo, sia responsabile direttamente nei confronti di tale lavoratore dell'esecuzione delle obbligazioni di tale terzo, a condizione che sussista un vincolo di subordinazione tra tale persona e il lavoratore.
2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che: la riserva relativa all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, di detto regolamento esclude che un giudice di uno Stato membro possa fondarsi sulle norme di tale Stato in materia di competenza giurisdizionale qualora ricorrano le condizioni di applicazione di tale articolo 21, paragrafo 2, anche quando tali norme siano più favorevoli al lavoratore. Al contrario, qualora le condizioni di applicazione di detto articolo 21, paragrafo 2, o di qualsiasi altra disposizione elencata all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento non siano soddisfatte, tale giudice
è libero, conformemente a quest'ultima disposizione, di applicare dette norme per determinare la competenza giurisdizionale.”; ritenuto che, nella fattispecie, poiché oggetto e causa petendi delle domande formulate dal lavoratore consistono nella natura subordinata del rapporto di lavoro svolto per la resistente datrice di lavoro dal proprio domicilio o residenza di Palermo, circostanza quest'ultima non tempestivamente contestata, sussistono le condizioni di applicazione dell'art. 21 par. 2 del Regolamento n.
1212/2012 (cd. Bruxelles 1); ritenuta così assorbita l'ulteriore questione relativa alla tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione (che pure apparirebbe fondata, sulla scorta del citato verbale dell'udienza di prima comparizione avanti al giudice civile, in atti)”.
Ciò premesso, in punto di diritto, va precisato che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., nn. 4884/2018 e 24780/2020).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel caso di esercizio di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali e di svolgimento di attività prettamente intellettuale la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attività svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa”(tra le tante: Cass. n. 9196/2014).
Ed ancora: “In ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con elevato contenuto intellettuale, questa Corte ha costantemente affermato che è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale
(cfr. Cass. 01/08/2013, n. 18414; Cass. 15/05/2012 n. 7517; Cass. 14/02/2011, n.
3594), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato;
in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale” (Sent. Cass. civ., sez. lav., n. 3640/2020; Ordinanza Cass., n.
24391/2020).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società resistente in sede di interrogatorio formale (assunto con l'assistenza dell'interprete in lingua inglese, come richiesta dal medesimo) emerge in maniera univoca che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa si è concretamente svolto secondo le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato.
Invero, all'udienza dell'11/11/2024, ha dichiarato: Controparte_3
“A.D.R.: È vero che il ricorrente è stato CTO di Controparte_1 dalla data della costituzione della società e fino a giugno 2021. A.D.R.:
L'attività del ricorrente consisteva nella ricerca di soluzioni tecnologiche per l'attività aziendale, nella progettazione di sistemi informatici e nella gestione del team di sviluppo e nell'assunzione dei membri che dovevano venire a far parte dello stesso. A.D.R.: In particolare, il ricorrente solo in parte partecipava allo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, che era stata creata da me, e in parte della piattaforma daomacker.com – costruita da un altro soggetto che io avevo assunto perché aveva conoscenza di un linguaggio di programmazione con cui il ricorrente non aveva familiarità
– nei limiti delle sue competenze, che non comprendevano la approfondita conoscenza di detto linguaggio di programmazione, il ricorrente ha collaborato alla manutenzione delle infrastrutture IT dell'azienda. A.D.R.: Il ricorrente gestiva il software Social Mining, sia per l'azienda che per i clienti, che pagavano un certo importo alla società per l'utilizzo del software. A.D.R.: Il ricorrente parlava con i clienti a nome della società, anche se bisogna dire che nella fase di installazione e manutenzione del software più che altro parlasse con i tecnici che erano stati incaricati dai clienti. In realtà non tutti i clienti di avevano installato il software, ma solo il 10% o anche meno di essi. A.D.R.: Non posso ricordare con assoluta precisione, però ricordo che spesso nelle call fatte con i dirigenti aziendali per prendere decisioni strategiche il ricorrente non era presente, anche se è possibile che alcune volte lo fosse. A.D.R.: Il coordinamento dell'attività del reparto IT dell'azienda con quello degli altri membri del team era uno dei compiti del ricorrente, che però non lo svolgeva a mio avviso adeguatamente;
in quel periodo abbiamo avuto molti licenziamenti nell'ambito del reparto IT, ciò che dipendeva non solo da un coordinamento non efficace, ma anche da assunzione di persone che si sono rivelate inadeguate e addirittura hanno violato ogni regola, come un soggetto che avevamo assunto e ha tentato di ricattarci rubando il programma del software. Nella maggior parte del tempo nel reparto IT c'era caos. A.D.R.:
Nel reparto IT il ricorrente aveva la responsabilità delle scelte e nessuno gli diceva cosa dovesse fare e questa era l'unica attività che il ricorrente svolgeva per la società. Non avevamo politiche aziendali prestabilite, ma vi erano dei momenti in cui parlavamo insieme e io gli dicevo cosa doveva fare. A.D.R.: Nel reparto IT il ricorrente aveva la responsabilità del Team e poteva anche licenziare i dipendenti, ma si consultava sempre con me, soprattutto nella grave situazione di cui ho parlato;
però credo che a volte abbia assunto o licenziato persone senza consultarsi con me. Io non avevo conoscenza del reparto IT e quindi non potevo interloquire con sufficiente conoscenza dei fatti e delle situazioni. A.D.R.: Anche se avrei desiderato avere un socio con cui condividere le scelte e potermi occupare di più degli aspetti in cui io ho maggiori competenze e interesse, ciò non è successo e sono stato costretto a prendere io da solo gran parte delle decisioni aziendali. Le persone che hanno costruito la tecnologia sono state assunte da me, si tratta di altre persone diverse dal ricorrente;
noi non abbiamo mantenuto nessuna struttura né la programmazione effettuata dal ricorrente o da altri su sua indicazione dopo che lui è andavo via perché non ci fidavamo. Questi programmi riguardavano la tecnologia con la quale era possibile dal sito acquistare criptovalute, erano stati fatti dal ricorrente, ma avevano dei problemi di funzionamento e noi li abbiamo abbandonati, abbiamo abbandonato social mining. A.D.R.: Ci sono molti motivi per cui il ricorrente è stato licenziato, ci sono stati malfunzionamenti rilevanti nel software di gestione dei soldi (criptovalute), non rispettava le scadenze e ha superviosionato alla creazione di un software che ha permesso rilevanti sottrazioni di criptovalute. Sostanzialmente sono stato io a decidere che il ricorrente doveva andare via, gli ho dato anche una scadenza, anzi lo stesso ricorrente ha detto che, se la situazione non fosse migliorata entro una certa data si sarebbe dimesso. Poi si è dimesso e ha assunto un altro CTO. C'era un accordo secondo cui quando il ricorrente si fosse dimesso da CTO sarebbe comunque rimasto nella società a occuparsi di altro;
siccome non ho ritenuto che vi fosse nessuna posizione nella società che il ricorrente potesse ricoprire in modo utile per la stessa, allora l'ho licenziato io. A.D.R.:
Sì è successo che anche altri collaboratori siano andati via perché non svolgevano l'attività nel modo che io volevo, perché sono io il responsabile della società, o almeno lo ero all'epoca. A.D.R.:
Io ho deciso che il ricorrente non poteva rimanere nella società, neppure in altra posizione rispetto a quella di CTO, come era stato precedentemente concordato per via dei furti che si sono verificati, a causa dell'azione degli hacker. L'accordo fra di noi non era scritto e noi avemmo dovuto discuterne, ma dopo che abbiamo parlato delle sue dimissioni si sono verificati molti problemi, perché l'azienda aveva bisogno di un team che sapeva agire”.
Le dichiarazioni rese dal predetto legale rappresentante della resistente risultano sostanzialmente conformi a quelle rese dal ricorrente nel proprio interrogatorio formale: “A.D.R. E' vero che la società resistente è una società con sede nelle Isole Vergini
Britanniche, che gestisce la piattaforma digitale AO Maker, attraverso la quale fornisce servizi di intermediazione tra promotori di iniziative imprenditoriali in ambito di blockchain e utenti disposti a investire mediante l'acquisto di cripto attività emessi dai promotori. A.D.R.: Io lavoravo per la TGE, non fornivo consulenze da esterno, ma ero un membro del Team come lavoratore, approssimativamente da gennaio 2019 a luglio
2021 A.D.R.: E' vero che ero titolare di partita IVA dal 2016 per attività diverse che facevo prima di iniziare a lavorare per TGE, poi la partita IVA non l'ho chiusa subito, ma solo molto più tardi anche rispetto alla cessazione del rapporto don la società, mi pare nel 2022 o 2023.
A.D.R.: E' vero che nella primavera 2021 fornivo servizi di consulenza informatica alla società estone WorkFi OU, che è una società che fa capo allo stesso qui presente . Persona_4
Riconosco la mia fattura che mi viene mostrata (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione), unica che io ho emesso. Avevo chiesto allo ZA di poter emettere questa fattura perché in quel momento avevo necessità di utilizzare del denaro e non avevo ancora provveduto a dichiarare le criptovalute, perché non vi era ancora una regolamentazione in Italia in relazione a questo tipo di dichiarazione, sicché pensai di utilizzare l'emissione di una fattura. Poi non utilizzai mai più questo espediente, perché effettuai una dichiarazione con un ravvedimento per regolarizzare la mia posizione fiscale.
A.D.R.: Lo storico del portafoglio elettronico a me riconducibile che mi viene mostrato (doc. n. 4 della resistente) non contiene solo gli stipendi che io ricevevo dalla nei periodi 2019, 2020
e 2021, in stablecoin, ma anche tutte le altre attività che io facevo di acquisto e vendita di criptovalute. Infatti alcuni sono trasferimenti di criptovalute da altri miei portafogli e altre operazioni con terzi.
La società resistente mi ha versato per stipendi la somma media di 2.500,00 dollari americani in stablecoin al mese, con cadenza mensile;
dico somma media perché all'inizio la somma era inferiore e poi lo stipendio mi venne aumentato fino a raggiungere 3.000,00 dollari al mese.
A.D.R.: Nel mio portafoglio vi sono entrate in valuta virtuale diversa dagli stablecoin, ma molte di queste sono prive di valore economico alla data del portafoglio che mi viene mostrato, come
BIO, AOA, FREE, mentre KICK era un mio investimento personale estraneo a
CHR e CWS erano due investimenti che avevo fatto tramite CP_7 CP_7
e quindi la società resistente mi ha versato le valute che io avevo regolarmente acquistato tramite la piattaforma, FTM erano valute che io avevo acquistato mi pare nel 2018, POLS era un investimento che avevo fatto acquistando valute da e XED era investimento fatto con il CP_3
collaboratore aziendale;
FRM è pure un vecchio investimento fatto Per_5 Persona_6
da me nel 2017 – 2018.
A.D.R.: All'inizio io utilizzavo per l'attività un pc di mia proprietà, poi, siccome era vecchio su proposta dello stesso ne acquistai uno nuovo con i fondi della società a ciò dedicati. CP_3 A.D.R.: Io prima del COVID in verità non lavoravo sempre da remoto da casa mia, ma mi recavo spesso presso la sede della società a Praga. Poi dopo il COVID, a causa delle difficoltà se non divieti di spostamento, sono andato a Praga molto raramente e lavoravo da remoto da
Palermo, come del resto facevano tutti quelli che avevano un'attività che si poteva svolgere da remoto.
A.D.R.: La “proposta” di transazione che io feci il 28.07.2021 era una controproposta in risposta alla proposta fatta da il 1.07.2021, con cui egli giudicava e criticava in modo CP_3
offensivo il mio lavoro, diceva quello che avevo fatto bene, e, in sostanza, spiegava le ragioni per cui mi licenziava, pur riconoscendo che lui stesso non aveva ascoltato i miei suggerimenti di mettere i sistemi in sicorezza, perché in quel momento era stressato. Alla fine della lettera, dopo avermi licenziato, mi offriva una somma, che non era quantificata in modo preciso e che era intorno ai
10 milioni di dollari, dicendo che se non avessi accettato si sarebbe dovuto andare per vie legali.
Io quindi, siccome non era chiaro per niente né quanto, né quando sarei stato pagato, io feci una proposta concreta di pagamento da parte sua per chiudere il rapporto. Io avevo una quota sociale del 25% e la cifra che chiedevo era pari all'incirca al 25% del patrimonio della società (che in quel momento sul mercato valeva 800 milioni di dollari).
L'intento era intavolare una trattativa, anche perché lo stesso non conosceva con CP_3
esattezza il valore del patrimonio della società.
A.D.R.: Io non avanzavo pretese a titolo di compensi perché volevo chiudere la situazione relativa ad una operazione di investimento personale da parte mia presso la società, che prevedeva il rilascio a fronte del mio investimento di 100.000 dollari i corrispondenti 1.000.000 di AO, che sarebbero stati erogati in cinque volte a cadenza trimestrale mi pare, o comunque periodica. I primi 400.000 AO li ricevetti regolarmente perché il mio rapporto con la società (integralmente in mano a era ancora normalmente in essere, mentre dovevo ancora ricevere 600.000 CP_3
AO, di cui 200.000 erano in scadenza proprio nel periodo in questione. Pertanto, la proposta era relativa, intanto, al versamento da parte della società dei 200.000 AO che avevo maturato e non mi erano stati corrisposti.
Successivamente avrei dovuto ricevere altri 400.000 AO che non mi sono mai stati consegnati. A.D.R. di parte resistente: Nella proposta si parlava di circa 900.000 dollari statunitensi perché in quel momento era quello il valore approssimativo dei 200.000 AO, valore peri quali lo li aveva liquidati.”. CP_3
Stante lo stabile inserimento del lavoratore nei meccanismi organizzativi imposti unilateralmente dal datore di lavoro, secondo quanto dichiarato dallo stesso, deve ritenersi raggiunta la prova della subordinazione, con inquadramento del ricorrente nella mansione di dirigente CTO (Chief Technical Officer) del
CCNL Confcommercio per i Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario avanzato.
Infatti, l'istruttoria ha consentito di accertare che, dal 28/08/2018 al
27/06/2021, il ricorrente si occupato di dirigere lo sviluppo dell'infrastruttura tecnico-informatica della piattaforma digitale di crowdfunding, nota come “AO
Maker” gestita dalla resistente e della manutenzione Controparte_1
dell'infrastruttura IT dell'azienda). Pacificamente, il datore di lavoro ha posto fine al rapporto intimando al ricorrente il licenziamento – come da lui stesso definito
- in forma orale, in occasione di una videoconferenza a cui partecipavano CP_3
(legale rappresentante), il ricorrente e altro dirigente della società Hasan Sheik, avvenuta in data 27/06/2021.
Da quanto fin ora esposto, discende - con la declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro - la condanna della società resistente al pagamento della retribuzione prevista dal CCNL per il rapporto di lavoro come dedotto e provato, detratti gli importi che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto, oltre a quelli che la società ha pienamente dimostrato di avere corrisposto, mediante la documentazione tempestivamente depositata in atti - stante la preclusione prevista dal rito -, oltre che del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che il licenziamento è stato intimato oralmente e in tronco, secondo quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati. In particolare, va preso in considerazione il secondo calcolo operato dal C.T.U., che ha accolto quanto al computo della retribuzione giornaliera le osservazioni del
CT di parte ricorrente, facendole proprie.
Non può, invece, prendersi in considerazione il terzo calcolo, fatto dal CTU sulla base delle osservazioni del CT di parte convenuta, atteso che questo è fondato su documentazione prodotta tardivamente e senza autorizzazione al solo consulente, documentazione contestata dal ricorrente sia per la tardività che per la inidoneità
a dimostrare la corresponsione al medesimo di somme di denaro. La documentazione in questione, quindi, peraltro del tutto nuova e non menzionata nella comparsa di costituzione di parte resistente né prodotta in allegato alla medesima, deve ritenersi prodotta tardivamente e quindi non utilizzabile in giudizio.
Acclarata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della resistente
[...]
va accolta altresì la domanda del ricorrente di impugnativa del CP_1
licenziamento orale intimatogli.
Risulta, infatti, pacifico e accertato in giudizio che la società convenuta, in data
27/06/2021 lo licenziava oralmente, senza cioè comunicargli per iscritto il licenziamento, nel corso di una videoconferenza a cui partecipavano il
[...]
, il ricorrente ed il sig. HASAN SHEIK dirigente della Parte_2
società.
Il licenziamento orale nel nostro ordinamento prevede quale sanzione generale quella della reintegrazione nel posto di lavoro e del pagamento dell'indennità risarcitoria, consistente nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso a quella della reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, anche ove il lavoratore licenziato assuma la qualifica dirigenziale ed a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro o dalla data di assunzione del lavoratore. Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla condanna del datore di lavoro a quanto sopra previsto;
per contro, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un danno ulteriore determinato dal licenziamento né il licenziamento cd. ingiurioso, con la conseguenza che detta domanda del risarcimento di danni biologici e all'immagine o alla reputazione non può trovare accoglimento.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate, che seguono la soccombenza assolutamente prevalente di parte resistente, e di spese di C.T.U. e dell'interprete nominato, che pure vanno poste a suo carico, come liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 15/10/2025 .
La Giudice
AO RI