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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza RECANTE N.R.G. 4670/2024 vertente
Tra
cod. fisc. nato ad Parte_1 C.F._1
AM (BA) il 01.05-1970 ed ivi residente a[...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Annateresa Farella (cod. fisc.
) C.F._2
1
E
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.04.2024, la parte opponente in epigrafe indicata chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
2 c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Giudicante osserva che la parte ricorrente propone ricorso in opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione emesse dall' ordinanza ingiunzione n. OI- 001651630, emessa per il CP_1
pagamento della sanzione di € 5.716,17 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, OI-
002087379, emessa per il pagamento della sanzione di €
18.563,26 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 e n. OI- 002637766, emessa per il pagamento della sanzione di € 18.520,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno
2019.
Assume la parte opponente che le sanzioni contestate con le ordinanze ingiunzione opposte non sarebbero state precedute dalla notifica degli atti di accertamento della violazione e, posta tale premessa, eccepisce l' intervenuta prescrizione delle pretesa sanzionatoria per decorso del termine di cui all'art. 28 legge
689/1981, dolendosi della determinazione della sanzione, essendo stata applicata nella sua determinazione la disciplina sopravvenuta piuttosto che quella previgente, chiedendo in via gradata la rideterminazione degli importi. In relazione alla
Ordinanza Ingiunzione relativa al 2019 lamenta che la stessa gli sarebbe stata notificata solamente quale legale rappresentate della Società e non come persona fisica con conseguente inefficacia e/o illegittimità dell'ordinanza nei confronti dell'opponente persona fisica.
Preliminarmente si osserva che il rilievo afferente la notifica della ordinanza n. OI- 002637766 all'opponente solo quale Legale
Rappresentate della Società e non quale persona fisica, è infondato
3 in quanto è smentito dalla documentazione prodotta dall CP_1
laddove anche l'intestazione della cartolina di notifica reca solo il nominativo dell'opponente senza riferimento alla Società.
Ciò posto, va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che le tre Ordinanze ingiunzione impugnate, sono state precedute dalla notifica della diffida accertativa della violazione, cfr. cartoline AR inviate rispettivamente il 12.4.2023 (anno 2019), il
27.12.2019 (anno 2018) e 18.2.2019 (per l'anno 2017) prodotte dall' unitamente al corrispondente atto di accertamento della CP_1
violazione notificato in relazione alle suddette annualità.
A questo punto, si osserva che l'eccezione di prescrizione della sanzione impugnata è infondata.
Innanzitutto, è necessario distinguere il regime della prescrizione dei contributi e sanzioni civili da quello della sanzione amministrativa. Infatti, le sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, costituiscono un accessorio del debito contributivo, e la giurisprudenza di legittimità ad esse riferita non riguarda in alcun modo la sanzione amministrativa derivante dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento della quota a carico del lavoratore per le ritenute che superino l'importo di
€.10.000 annui -a norma dell'art.3, co. 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art.2, co.
1- bis del d.l. n. 463/1983, conv. in l.
n. 638/1983-, dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all . Per quanto concerne le ordinanze CP_2
ingiunzione, invece, l'art. 28 della legge n.689/1981 stabilisce che la prescrizione quinquennale è interrotta dagli atti tipici della
4 procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione: notificazione della contestazione, notificazione dell'ordinanza ingiunzione, notificazione del ruolo esattoriale (atto, questo, successivo all'intervenuta definitività delle ordinanze ingiunzione). L'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943, co. 4, del cod.civ., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione della sanzione. La prescrizione nella fattispecie di causa è stata interrotta dalla notifica delle diffide accertative della violazione sopra richiamate (cfr. fascicolo e dunque la notifica dei titoli opposti è intervenuta CP_1
comunque nel quinquennio correttamente computato;
pertanto, nessuna prescrizione della sanzione amministrativa impugnata si
è determinata.
Vi è poi che ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 del d.l. n. 463/1983 espressamente richiamato nella diffida accertativa, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al
31/5/2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che testualmente dispone: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
5 termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
In conclusione, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella presente fattispecie correttamente computato il relativo termine, poiché ai cinque anni occorrerà anche aggiungere, come detto, tre mesi, oltre ai 98 giorni di sospensione e dunque la notifica delle ordinanze è intervenuta nei cinque anni, tre mesi e 98 giorni da quando il potere sanzionatorio poteva essere esercitato in relazione alle annualità in contestazione (2019-2018- 2017) per le quali sono state emesse le ordinanze impugnate e ciò anche a prescindere dalla intervenuta notifica degli atti accertamento della violazione innanzi richiamati.
Quanto al merito della controversia, è agevole osservare che non è in contestazione la violazione di cui all'Ordinanza Ingiunzione opposta, pertanto, tale violazione può dirsi definitivamente acquisita al presente giudizio. Con riferimento ai rilievi sulla determinazione della sanzione sollevati in relazione alla ordinanza ingiunzione relativa al 2019 si osserva quanto segue. Con riguardo alla quantificazione della sanzione, originariamente prevista dalla disciplina che ha depenalizzato l'illecito in misura da 10.000 a 50.000 euro, sono state introdotte modifiche dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23, introduce alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-
6 legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Ciò premesso, l' si è adeguato alla novella legislativa introdotta CP_2
dall'art.23 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha rideterminato l'importo della sanzione nei termini innanzi chiariti ed ha calcolato l'importo della sanzione amministrativa, nella fattispecie di causa, come di seguito indicato.
Come si può constatare dagli atti di accertamento allegati: per l'anno 2017, per le mensilità di ottobre e novembre, l'importo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
è oggetto dell'avviso di addebito 314 2018 00020249 33; dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” emerge come, dopo la notifica dell'atto di accertamento, non siano stati effettuati versamenti satisfattivi degli importi richiesti dall' . CP_2
Pertanto, l'importo della sanzione amministrativa è stato calcolato
7 moltiplicando l'importo omesso (€ 3.810,78) per il coefficiente 1,5
(€ 5.716,17)che rappresenta il minimo edittale;
per l'anno 2018, per le mensilità di ottobre e novembre, l'importo dell'omesso versamento delle ritenute è oggetto dell'AVA 314 2019 00036068
25; per la sola mensilità di febbraio è oggetto dell'AVA 314 2018
00020249 33 e per le mensilità da marzo a giugno, nonché per agosto, è oggetto dell'AVA 314 2018 00063379 11. Anche in questo caso, dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” prodotte appare che, dopo la notifica dell'atto di accertamento, non sono stati effettuati versamenti satisfattivi degli importi richiesti dall . Pertanto, l'importo della sanzione CP_2
amministrativa è stato calcolato moltiplicando l'importo omesso
(€ 9.281,63) per il coefficiente 2 (€ 18.563,26), appena superiore al minimo edittale;
per l'anno 2019, invece, il debito riguarda il periodo dicembre 2018 - agosto 2019, che sono oggetto di 3 avvisi di addebito: 314 2019 00036068 25, per il periodo 12/2018-
04/2019; 314 2019 00040003 54, per la sola mensilità di maggio, nonché 314 2019 0008186 06 per le mensilità da giugno ad agosto. Dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” prodotte si evince come non sia stato effettuato alcun versamento e quindi, il calcolo della sanzione amministrativa è stato effettuato moltiplicando per 2,5 l'importo omesso di cui all'atto di accertamento ( € 7.408,00 x 3 = € 18.520,00), anch'esso appena superiore al minimo edittale. L'importo leggermente in aumento del coefficiente di moltiplicazione per gli anni successivi al 2017, che è rimasto comunque appena sopra il minimo edittale, è chiaramente determinato dalla reiterazione del comportamento illecito sanzionato.
Dunque, il rilievo sollevato sul punto dalla parte opponente è infondato.
8 Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, d cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Quanto alle spese di lite, esse vengono compensate per intero tra le parti, stante la loro diversa qualità e la novità della questione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le somme di cui agli atti impugnati;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza RECANTE N.R.G. 4670/2024 vertente
Tra
cod. fisc. nato ad Parte_1 C.F._1
AM (BA) il 01.05-1970 ed ivi residente a[...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Annateresa Farella (cod. fisc.
) C.F._2
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E
, CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.04.2024, la parte opponente in epigrafe indicata chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta, invocando il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
2 c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Giudicante osserva che la parte ricorrente propone ricorso in opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione emesse dall' ordinanza ingiunzione n. OI- 001651630, emessa per il CP_1
pagamento della sanzione di € 5.716,17 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, OI-
002087379, emessa per il pagamento della sanzione di €
18.563,26 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 e n. OI- 002637766, emessa per il pagamento della sanzione di € 18.520,00 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno
2019.
Assume la parte opponente che le sanzioni contestate con le ordinanze ingiunzione opposte non sarebbero state precedute dalla notifica degli atti di accertamento della violazione e, posta tale premessa, eccepisce l' intervenuta prescrizione delle pretesa sanzionatoria per decorso del termine di cui all'art. 28 legge
689/1981, dolendosi della determinazione della sanzione, essendo stata applicata nella sua determinazione la disciplina sopravvenuta piuttosto che quella previgente, chiedendo in via gradata la rideterminazione degli importi. In relazione alla
Ordinanza Ingiunzione relativa al 2019 lamenta che la stessa gli sarebbe stata notificata solamente quale legale rappresentate della Società e non come persona fisica con conseguente inefficacia e/o illegittimità dell'ordinanza nei confronti dell'opponente persona fisica.
Preliminarmente si osserva che il rilievo afferente la notifica della ordinanza n. OI- 002637766 all'opponente solo quale Legale
Rappresentate della Società e non quale persona fisica, è infondato
3 in quanto è smentito dalla documentazione prodotta dall CP_1
laddove anche l'intestazione della cartolina di notifica reca solo il nominativo dell'opponente senza riferimento alla Società.
Ciò posto, va rilevato che dalla documentazione in atti emerge che le tre Ordinanze ingiunzione impugnate, sono state precedute dalla notifica della diffida accertativa della violazione, cfr. cartoline AR inviate rispettivamente il 12.4.2023 (anno 2019), il
27.12.2019 (anno 2018) e 18.2.2019 (per l'anno 2017) prodotte dall' unitamente al corrispondente atto di accertamento della CP_1
violazione notificato in relazione alle suddette annualità.
A questo punto, si osserva che l'eccezione di prescrizione della sanzione impugnata è infondata.
Innanzitutto, è necessario distinguere il regime della prescrizione dei contributi e sanzioni civili da quello della sanzione amministrativa. Infatti, le sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, costituiscono un accessorio del debito contributivo, e la giurisprudenza di legittimità ad esse riferita non riguarda in alcun modo la sanzione amministrativa derivante dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento della quota a carico del lavoratore per le ritenute che superino l'importo di
€.10.000 annui -a norma dell'art.3, co. 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art.2, co.
1- bis del d.l. n. 463/1983, conv. in l.
n. 638/1983-, dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all . Per quanto concerne le ordinanze CP_2
ingiunzione, invece, l'art. 28 della legge n.689/1981 stabilisce che la prescrizione quinquennale è interrotta dagli atti tipici della
4 procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione: notificazione della contestazione, notificazione dell'ordinanza ingiunzione, notificazione del ruolo esattoriale (atto, questo, successivo all'intervenuta definitività delle ordinanze ingiunzione). L'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943, co. 4, del cod.civ., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione della sanzione. La prescrizione nella fattispecie di causa è stata interrotta dalla notifica delle diffide accertative della violazione sopra richiamate (cfr. fascicolo e dunque la notifica dei titoli opposti è intervenuta CP_1
comunque nel quinquennio correttamente computato;
pertanto, nessuna prescrizione della sanzione amministrativa impugnata si
è determinata.
Vi è poi che ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 del d.l. n. 463/1983 espressamente richiamato nella diffida accertativa, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al
31/5/2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che testualmente dispone: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il
5 termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
In conclusione, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella presente fattispecie correttamente computato il relativo termine, poiché ai cinque anni occorrerà anche aggiungere, come detto, tre mesi, oltre ai 98 giorni di sospensione e dunque la notifica delle ordinanze è intervenuta nei cinque anni, tre mesi e 98 giorni da quando il potere sanzionatorio poteva essere esercitato in relazione alle annualità in contestazione (2019-2018- 2017) per le quali sono state emesse le ordinanze impugnate e ciò anche a prescindere dalla intervenuta notifica degli atti accertamento della violazione innanzi richiamati.
Quanto al merito della controversia, è agevole osservare che non è in contestazione la violazione di cui all'Ordinanza Ingiunzione opposta, pertanto, tale violazione può dirsi definitivamente acquisita al presente giudizio. Con riferimento ai rilievi sulla determinazione della sanzione sollevati in relazione alla ordinanza ingiunzione relativa al 2019 si osserva quanto segue. Con riguardo alla quantificazione della sanzione, originariamente prevista dalla disciplina che ha depenalizzato l'illecito in misura da 10.000 a 50.000 euro, sono state introdotte modifiche dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23, introduce alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-
6 legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Ciò premesso, l' si è adeguato alla novella legislativa introdotta CP_2
dall'art.23 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha rideterminato l'importo della sanzione nei termini innanzi chiariti ed ha calcolato l'importo della sanzione amministrativa, nella fattispecie di causa, come di seguito indicato.
Come si può constatare dagli atti di accertamento allegati: per l'anno 2017, per le mensilità di ottobre e novembre, l'importo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
è oggetto dell'avviso di addebito 314 2018 00020249 33; dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” emerge come, dopo la notifica dell'atto di accertamento, non siano stati effettuati versamenti satisfattivi degli importi richiesti dall' . CP_2
Pertanto, l'importo della sanzione amministrativa è stato calcolato
7 moltiplicando l'importo omesso (€ 3.810,78) per il coefficiente 1,5
(€ 5.716,17)che rappresenta il minimo edittale;
per l'anno 2018, per le mensilità di ottobre e novembre, l'importo dell'omesso versamento delle ritenute è oggetto dell'AVA 314 2019 00036068
25; per la sola mensilità di febbraio è oggetto dell'AVA 314 2018
00020249 33 e per le mensilità da marzo a giugno, nonché per agosto, è oggetto dell'AVA 314 2018 00063379 11. Anche in questo caso, dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” prodotte appare che, dopo la notifica dell'atto di accertamento, non sono stati effettuati versamenti satisfattivi degli importi richiesti dall . Pertanto, l'importo della sanzione CP_2
amministrativa è stato calcolato moltiplicando l'importo omesso
(€ 9.281,63) per il coefficiente 2 (€ 18.563,26), appena superiore al minimo edittale;
per l'anno 2019, invece, il debito riguarda il periodo dicembre 2018 - agosto 2019, che sono oggetto di 3 avvisi di addebito: 314 2019 00036068 25, per il periodo 12/2018-
04/2019; 314 2019 00040003 54, per la sola mensilità di maggio, nonché 314 2019 0008186 06 per le mensilità da giugno ad agosto. Dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” prodotte si evince come non sia stato effettuato alcun versamento e quindi, il calcolo della sanzione amministrativa è stato effettuato moltiplicando per 2,5 l'importo omesso di cui all'atto di accertamento ( € 7.408,00 x 3 = € 18.520,00), anch'esso appena superiore al minimo edittale. L'importo leggermente in aumento del coefficiente di moltiplicazione per gli anni successivi al 2017, che è rimasto comunque appena sopra il minimo edittale, è chiaramente determinato dalla reiterazione del comportamento illecito sanzionato.
Dunque, il rilievo sollevato sul punto dalla parte opponente è infondato.
8 Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, d cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Quanto alle spese di lite, esse vengono compensate per intero tra le parti, stante la loro diversa qualità e la novità della questione.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le somme di cui agli atti impugnati;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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