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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19990/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19990/2025 R.G. promosso da
) (avv. ROSSI GIANPAOLO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. ROSSI GIANPAOLO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data10/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La Per_ figlia minorenne, , è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia manterrà la residenza abituale presso la casa già familiare sita in Sellero (BS), con collocamento prevalente dalla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) La casa già coniugale e già della famiglia, di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Sellero, via Sauriti n. 4, è assegnata alla stessa sig.ra , con ogni arredo Parte_1 Parte_1
e pertinenza. 4) I contatti e i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia saranno regolamentati,
Per_ salvi diversi accordi tra i genitori, nel seguente modo: - Il padre potrà contattare la figlia telefonicamente, con
Per_ WhatsApp e in via informatica tutti i giorni, dalle 20:00 alle 20:30, quando è dalla mamma;
analoga facoltà
Per_ alla madre quando sarà affidata al padre. - Il padre, o persona di sua fiducia, potrà recarsi a prendere e
Per_ riporterà la figlia presso l'abitazione materna e secondo le seguenti tempistiche: - a fine settimana alternati, dalle ore 14:30 del sabato, o dalle ore 13:30 nei periodi in cui la madre non lavora, alle ore 20:30 della domenica;
- due sere la settimana, dalle ore 17:30 alle ore 20:30 successive, nei giorni di martedì e giovedì della settimana
1 Per_ precedente il weekend che trascorrerà con il padre e il mercoledì e il venerdì la settimana successiva, Per_ allorquando rimarrà nel fine settimana dalla madre;
- dieci giorni durante il periodo estivo, anche in periodi frazionati, ma non inferiori a quattro giorni, previa indicazione dei periodi entro fine maggio precedente;
- tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, comprendendo ogni anno o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta e viceversa l'anno successivo;
- cinque giorni consecutivi durante il periodo natalizio, facendo in modo che le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Epifania siano trascorse alternativamente l'una con un genitore, la successiva con l'altro e viceversa l'anno seguente. Stesso principio dell'alternanza per il giorno del compleanno di Per_
e per le restanti festività civili (XXV aprile, I maggio, 15 agosto ecc…), religiose e patronali;
- nei periodi Per_ diversi dai normali fine settimana nei quali sarà con il padre, questi potrà recarsi a prendere la figlia presso l'abitazione materna la sera precedente il primo giorno, alle ore 17:30, curando di riportarla alla casa materna la sera dell'ultimo giorno di permanenza presso di sé alle ore 17:30; - durante la permanenza della bambina con ciascun genitore questo dovrà mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'altro e della figlia;
- i genitori si impegnano reciprocamente ad informare tempestivamente l'altro genitore in caso di indisposizione della figlia e/o di visite mediche cui sottoporla. 5) Il sig. verserà entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo Parte_2
b/b o postale al seguente IBAN [...] della sig. , a titolo di contributo per Parte_1 Per_ il mantenimento della figlia , la somma di euro 500,00 (cinquecento) a decorrere dal mese di ottobre 2025; tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla madre, così come eventuali altri bonus e benefici di legge. 6) Il sig. provvederà al Parte_2 pagamento del 50% delle spese straordinarie - extra assegno, relative ai figli, come indicate dal protocollo in uso al
Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere e accettare e al quale si riportano integralmente. 7) Le Per_ parti concordano fin d'ora che al raggiungimento del sesto anno di età di , rivedranno il diritto di visita nei Per_ giorni infrasettimanali del padre, che potrà tenere con sé anche per il pernotto, fino alle ore 08:00 del giorno successivo, curando comunque di garantire la frequenza durante l'anno scolastico, impegnandosi a farla giungere in orario. 8) I coniugi dichiarano di rinunciare a ogni assegno alimentare e/o di mantenimento a favore o a carico l'uno dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro. 9) L'autovettura VW T Cross Tg. FW684JS, già intestata alla sig.ra , Parte_1 rimane di suo uso e proprietà esclusivi. 10) L'autovettura Mercedes GLA Tg. EY045SV, intestata al sig.
[...]
rimane di suo uso e proprietà esclusivi, così come la motocicletta tipo Aprilia RSV4 Tg. DV73542. 11) I Pt_2 coniugi si prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione su ciascuno di essi della figlia minorenne;
12) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione l'uno dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per il recupero dell'importo corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SELLERO (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2017).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN LI AN ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19990/2025 R.G. promosso da
) (avv. ROSSI GIANPAOLO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. ROSSI GIANPAOLO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data10/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La Per_ figlia minorenne, , è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia manterrà la residenza abituale presso la casa già familiare sita in Sellero (BS), con collocamento prevalente dalla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) La casa già coniugale e già della famiglia, di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Sellero, via Sauriti n. 4, è assegnata alla stessa sig.ra , con ogni arredo Parte_1 Parte_1
e pertinenza. 4) I contatti e i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia saranno regolamentati,
Per_ salvi diversi accordi tra i genitori, nel seguente modo: - Il padre potrà contattare la figlia telefonicamente, con
Per_ WhatsApp e in via informatica tutti i giorni, dalle 20:00 alle 20:30, quando è dalla mamma;
analoga facoltà
Per_ alla madre quando sarà affidata al padre. - Il padre, o persona di sua fiducia, potrà recarsi a prendere e
Per_ riporterà la figlia presso l'abitazione materna e secondo le seguenti tempistiche: - a fine settimana alternati, dalle ore 14:30 del sabato, o dalle ore 13:30 nei periodi in cui la madre non lavora, alle ore 20:30 della domenica;
- due sere la settimana, dalle ore 17:30 alle ore 20:30 successive, nei giorni di martedì e giovedì della settimana
1 Per_ precedente il weekend che trascorrerà con il padre e il mercoledì e il venerdì la settimana successiva, Per_ allorquando rimarrà nel fine settimana dalla madre;
- dieci giorni durante il periodo estivo, anche in periodi frazionati, ma non inferiori a quattro giorni, previa indicazione dei periodi entro fine maggio precedente;
- tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, comprendendo ogni anno o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta e viceversa l'anno successivo;
- cinque giorni consecutivi durante il periodo natalizio, facendo in modo che le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Epifania siano trascorse alternativamente l'una con un genitore, la successiva con l'altro e viceversa l'anno seguente. Stesso principio dell'alternanza per il giorno del compleanno di Per_
e per le restanti festività civili (XXV aprile, I maggio, 15 agosto ecc…), religiose e patronali;
- nei periodi Per_ diversi dai normali fine settimana nei quali sarà con il padre, questi potrà recarsi a prendere la figlia presso l'abitazione materna la sera precedente il primo giorno, alle ore 17:30, curando di riportarla alla casa materna la sera dell'ultimo giorno di permanenza presso di sé alle ore 17:30; - durante la permanenza della bambina con ciascun genitore questo dovrà mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'altro e della figlia;
- i genitori si impegnano reciprocamente ad informare tempestivamente l'altro genitore in caso di indisposizione della figlia e/o di visite mediche cui sottoporla. 5) Il sig. verserà entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo Parte_2
b/b o postale al seguente IBAN [...] della sig. , a titolo di contributo per Parte_1 Per_ il mantenimento della figlia , la somma di euro 500,00 (cinquecento) a decorrere dal mese di ottobre 2025; tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. L'assegno unico verrà corrisposto interamente alla madre, così come eventuali altri bonus e benefici di legge. 6) Il sig. provvederà al Parte_2 pagamento del 50% delle spese straordinarie - extra assegno, relative ai figli, come indicate dal protocollo in uso al
Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere e accettare e al quale si riportano integralmente. 7) Le Per_ parti concordano fin d'ora che al raggiungimento del sesto anno di età di , rivedranno il diritto di visita nei Per_ giorni infrasettimanali del padre, che potrà tenere con sé anche per il pernotto, fino alle ore 08:00 del giorno successivo, curando comunque di garantire la frequenza durante l'anno scolastico, impegnandosi a farla giungere in orario. 8) I coniugi dichiarano di rinunciare a ogni assegno alimentare e/o di mantenimento a favore o a carico l'uno dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano altresì di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro. 9) L'autovettura VW T Cross Tg. FW684JS, già intestata alla sig.ra , Parte_1 rimane di suo uso e proprietà esclusivi. 10) L'autovettura Mercedes GLA Tg. EY045SV, intestata al sig.
[...]
rimane di suo uso e proprietà esclusivi, così come la motocicletta tipo Aprilia RSV4 Tg. DV73542. 11) I Pt_2 coniugi si prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione su ciascuno di essi della figlia minorenne;
12) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione l'uno dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per il recupero dell'importo corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SELLERO (BS) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2017).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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