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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 1892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1892/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione del 5-2-2025 e vertente
TRA
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. ) – con sede in Milano, via Domenichino
[...] P.IVA_1
5, in persona del Dirigente – Procuratore dott. in Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da
Notaio in data 20 febbraio Persona_1
2024, Rep. 29336, Raccolta 13060 (ALL. B), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli RG 10619/20 nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 2799/24 pubblicata il 12 marzo
2024 e notificata in data 12 marzo 2024, dall'avv. Paolo Bonalume
(C.F.: - C.F._1 Email_1
– fax: 02-57760400), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta
84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
- appellante - E
(CF Controparte_1
), di Napoli, in persona del Dirigente Scolastico pro P.IVA_2 tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge (pec.
servizio polisweb: Email_2
ADS80030620639);
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 2799/24, pubblicata il 12 marzo 2024 il
Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti dell Controparte_1
diretta ad ottenere il pagamento dei crediti, fondati sulle
[...] seguenti fatture, emesse dalla cedente il credito in proprio favore:
“€ 20.194,34 per sorte capitale, portata dalle fattura n. 104402 del
18.06.18 € 10.097,18 e n. 104429 del 26.06.17 di € 10.097,16, entrambe emesse dalla società Manital Consortile a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi di pulizia rese in favore Part dell'Istituto e ceduta a riepilogata nell'elenco prodotto sub doc.
3 con la citazione;
oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora, € 710,34 Part esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati da mediante i 3 documenti denominati Note Debito, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota
Debito; € 320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il tardivo pagamento delle sottostanti 8 fatture, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura”.
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stati prodotti i contratti scritti regolanti il rapporto tra le parti;
che nemmeno poteva valere a tal fine il principio di non contestazione, essendo la nullità del contratto rilevabile d'ufficio; che l'azione di ingiustificato arricchimento era priva dei requisiti ex lege, mancando della residualità (potendo la cessionaria agire nei confronti della cedente ex art. 1266 c.c.) e mancando la correlatività tra arricchimento ed impoverimento.
Con atto notificato, detta sentenza veniva impugnata dalla
[...]
Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non considerando il comportamento processuale dell'istituto, che aveva costituito confessione in ordine alla esistenza di un valido contratto;
con un secondo motivo per non aver valorizzato le produzioni documentali, ovvero le fatture con indicazione di numero di C.I.G.-Codice Identificativo Gara e la mancata contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi e ai conteggi effettuati. Con un terzo motivo di appello veniva censurato il rigetto della domanda subordinata di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento, e con un ultimo motivo la conseguente erronea condanna alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, per la condanna della controparte al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi anatocistici e spese.
Si costituiva in giudizio l' appellato, instando per il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione dell'11-9-2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., G.I. fissava per la discussione della causa davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 5-2-2025. con termine per note conclusionali;
alla detta udienza, dopo il deposito delle note di udienza, la Corte si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono infatti essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018); 4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass.
1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e
Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
…..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'istituzione scolastica fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da CP_1 tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG –
Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunché in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante, formulata in note conclusionali, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di
Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di capitale e interessi di mora e anatocistici, e dunque il rigetto dei primi due motivi di appello.
Il terzo motivo di appello, inerente al rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, è parimenti da respingere.
A quanto condivisibilmente sostenuto dal primo giudice in ordine alla mancanza di sussidiarietà dell'azione in oggetto, per potere l'appellante agire ex art. 1266 c.c. (sul punto vedasi Cass. n.
10161/2021, secondo cui presupposto per l'azione di ingiustificato arricchimento “è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito”), vanno aggiunte ulteriori considerazioni.
Oltre, infatti, alla mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito, ulteriore presupposto deve ritenersi la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (cfr. Cass. SS.UU. n. 24772/2008; cfr. anche di recente Cass. n. 29672/2021, secondo cui presupposto dell'azione di cui all'art. 2041 è “l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro”). Detto presupposto di unicità del fatto causativo dell'impoverimento non è sussistente nella fattispecie, in quanto l'arricchimento della p.a. deriverebbe dallo svolgimento delle prestazioni di pulizia svolte dalla Manital e l'impoverimento della dall'acquisto del credito. Parte_1
Ulteriormente, va detto che l'appellante ha agito in qualità di cessionaria del credito della Manital. Ora, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, con sentenza n. 8579/2024, “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto…… poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”. Né si può sostenere che l'azione de qua rientri tra “gli altri accessori” che si trasferiscono con la cessione, menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali. Non vi è dubbio, infatti, che, con la cessione del credito, passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione;
tuttavia, si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, è quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale. Appare quindi inammissibile una azione di ingiustificato arricchimento proposta dal cessionario del credito.
Infine, come da giurisprudenza ormai consolidata, la domanda di ingiustificato arricchimento, se accolta, comporta la condanna della p.a. al pagamento di un indennizzo da liquidarsi tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, al netto della sua percentuale di guadagno (cfr. Cass. n.
7178/2024); diminuzione patrimoniale che dall'appellante non è stata minimamente allegata nella sua entità e che non può che corrispondere (non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al suo personale impoverimento, ovvero da ragguagliarsi all'importo corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito.
Ma l'entità di detto corrispettivo non è stata allegata e non emerge dagli atti, non risultando dal contratto di cessione, che richiama un accordo quadro di factoring non prodotto.
Il rigetto dei motivi di cui sopra rende ultroneo l'esame del motivo di appello inerente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli n. 2799/24, pubblicata il 12 marzo 2024, in contraddittorio con l' Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e
[...] istanza, così provvede:
• rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Angelo Del Franco Il Presidente
dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 1892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1892/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione del 5-2-2025 e vertente
TRA
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. ) – con sede in Milano, via Domenichino
[...] P.IVA_1
5, in persona del Dirigente – Procuratore dott. in Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da
Notaio in data 20 febbraio Persona_1
2024, Rep. 29336, Raccolta 13060 (ALL. B), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Napoli RG 10619/20 nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 2799/24 pubblicata il 12 marzo
2024 e notificata in data 12 marzo 2024, dall'avv. Paolo Bonalume
(C.F.: - C.F._1 Email_1
– fax: 02-57760400), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta
84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
- appellante - E
(CF Controparte_1
), di Napoli, in persona del Dirigente Scolastico pro P.IVA_2 tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge (pec.
servizio polisweb: Email_2
ADS80030620639);
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 2799/24, pubblicata il 12 marzo 2024 il
Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti dell Controparte_1
diretta ad ottenere il pagamento dei crediti, fondati sulle
[...] seguenti fatture, emesse dalla cedente il credito in proprio favore:
“€ 20.194,34 per sorte capitale, portata dalle fattura n. 104402 del
18.06.18 € 10.097,18 e n. 104429 del 26.06.17 di € 10.097,16, entrambe emesse dalla società Manital Consortile a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi di pulizia rese in favore Part dell'Istituto e ceduta a riepilogata nell'elenco prodotto sub doc.
3 con la citazione;
oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora, € 710,34 Part esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati da mediante i 3 documenti denominati Note Debito, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota
Debito; € 320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il tardivo pagamento delle sottostanti 8 fatture, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura”.
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stati prodotti i contratti scritti regolanti il rapporto tra le parti;
che nemmeno poteva valere a tal fine il principio di non contestazione, essendo la nullità del contratto rilevabile d'ufficio; che l'azione di ingiustificato arricchimento era priva dei requisiti ex lege, mancando della residualità (potendo la cessionaria agire nei confronti della cedente ex art. 1266 c.c.) e mancando la correlatività tra arricchimento ed impoverimento.
Con atto notificato, detta sentenza veniva impugnata dalla
[...]
Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non considerando il comportamento processuale dell'istituto, che aveva costituito confessione in ordine alla esistenza di un valido contratto;
con un secondo motivo per non aver valorizzato le produzioni documentali, ovvero le fatture con indicazione di numero di C.I.G.-Codice Identificativo Gara e la mancata contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi e ai conteggi effettuati. Con un terzo motivo di appello veniva censurato il rigetto della domanda subordinata di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento, e con un ultimo motivo la conseguente erronea condanna alla rifusione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, per la condanna della controparte al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi anatocistici e spese.
Si costituiva in giudizio l' appellato, instando per il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione dell'11-9-2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., G.I. fissava per la discussione della causa davanti al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 5-2-2025. con termine per note conclusionali;
alla detta udienza, dopo il deposito delle note di udienza, la Corte si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono infatti essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e
26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU.
n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018); 4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass.
1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e
Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
…..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'istituzione scolastica fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da CP_1 tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG –
Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunché in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante, formulata in note conclusionali, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di
Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di capitale e interessi di mora e anatocistici, e dunque il rigetto dei primi due motivi di appello.
Il terzo motivo di appello, inerente al rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, è parimenti da respingere.
A quanto condivisibilmente sostenuto dal primo giudice in ordine alla mancanza di sussidiarietà dell'azione in oggetto, per potere l'appellante agire ex art. 1266 c.c. (sul punto vedasi Cass. n.
10161/2021, secondo cui presupposto per l'azione di ingiustificato arricchimento “è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito”), vanno aggiunte ulteriori considerazioni.
Oltre, infatti, alla mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito, ulteriore presupposto deve ritenersi la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (cfr. Cass. SS.UU. n. 24772/2008; cfr. anche di recente Cass. n. 29672/2021, secondo cui presupposto dell'azione di cui all'art. 2041 è “l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro”). Detto presupposto di unicità del fatto causativo dell'impoverimento non è sussistente nella fattispecie, in quanto l'arricchimento della p.a. deriverebbe dallo svolgimento delle prestazioni di pulizia svolte dalla Manital e l'impoverimento della dall'acquisto del credito. Parte_1
Ulteriormente, va detto che l'appellante ha agito in qualità di cessionaria del credito della Manital. Ora, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, con sentenza n. 8579/2024, “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto…… poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”. Né si può sostenere che l'azione de qua rientri tra “gli altri accessori” che si trasferiscono con la cessione, menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali. Non vi è dubbio, infatti, che, con la cessione del credito, passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione;
tuttavia, si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, è quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale. Appare quindi inammissibile una azione di ingiustificato arricchimento proposta dal cessionario del credito.
Infine, come da giurisprudenza ormai consolidata, la domanda di ingiustificato arricchimento, se accolta, comporta la condanna della p.a. al pagamento di un indennizzo da liquidarsi tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, al netto della sua percentuale di guadagno (cfr. Cass. n.
7178/2024); diminuzione patrimoniale che dall'appellante non è stata minimamente allegata nella sua entità e che non può che corrispondere (non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al suo personale impoverimento, ovvero da ragguagliarsi all'importo corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito.
Ma l'entità di detto corrispettivo non è stata allegata e non emerge dagli atti, non risultando dal contratto di cessione, che richiama un accordo quadro di factoring non prodotto.
Il rigetto dei motivi di cui sopra rende ultroneo l'esame del motivo di appello inerente alla condanna alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli n. 2799/24, pubblicata il 12 marzo 2024, in contraddittorio con l' Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e
[...] istanza, così provvede:
• rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Angelo Del Franco Il Presidente
dr. Fulvio Dacomo