Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 67. (Impiego degli appartenenti alla Polizia
di Stato)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
di Stato)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/12/2022, n. 11050Provvedimento: […] I. errata la qualificazione dei fatti operata dal primo giudice quale mobbing anziché quale mero demansionamento; sarebbe asseritamente impossibile assolvere all'onere probatorio dell'intento persecutorio a suo danno, dovendosi a tal fine considerare i comportamenti in concreto posti in essere dall'Amministrazione; sarebbe, inoltre, vietato utilizzare gli appartenenti alle Forze dell'ordine in compiti diversi da quelli istituzionali previsti dall'art. 67 della legge n. 121/1981, vale a dire la tutela dell'ordine pubblico e la lotta alla criminalità in tutte le sue forme;Leggi di più...
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