Articolo 67 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 66Articolo 68
Versione
25 aprile 1981
Art. 67. (Impiego degli appartenenti alla Polizia
di Stato)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente