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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/09/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8466/2019 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione- fideiussione-azione di surroga e regresso”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Lascialfari e Parte_1
Matteo Vieri
-Attore- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Pacini Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò Seghi Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vada Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Curci Parte_2
-Convenuti- pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.6.2019, Pt_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale il
[...] CP_1
, e
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
opponendosi all'ingiunzione di pagamento del del 24 Controparte_1
Aprile 2019, emessa ai sensi del RD n. 363/1910, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 43.576,08 a titolo di surroga e regresso relativamente a quanto corrisposto dal in qualità di fideiussore in CP_1
favore della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve.
Premetteva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che la
[...]
di cui era Presidente, si era resa aggiudicataria, a CP_4 Parte_1
seguito di procedura ad evidenza pubblica, della concessione del campo sportivo di calcio nel complesso di San Marcellino e che l'Atto di Convenzione stipulato in data 25 Gennaio 2010 prevedeva a carico dell' la CP_5
gestione ordinaria del campo, il pagamento di un corrispettivo, mentre la manutenzione straordinaria sarebbe stata a carico del CP_1
Inoltre l'Atto di Convenzione stabiliva a carico dell' l'impegno ad CP_5
effettuare gli interventi di innovazione e miglioramento del campo.
Conseguentemente, l aveva presentato un progetto esecutivo che CP_5
era stato approvato dalla giunta comunale per un importo di spesa pari ad €
500.000.
Tanto premesso esponeva che, proprio per far fronte agli adempimenti degli obblighi di innovazione e miglioramento del campo, aveva richiesto un mutuo di € 500.000 alla Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, con stipula del contratto in data 16 Febbraio 2011, e che il aveva rilasciato Controparte_1
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 207 TUEL a mezzo delibera del
Consiglio Comunale il 20 Dicembre 2010. pagina 2 di 9 Tuttavia, proseguiva parte attrice, a decorrere dal 2017 l' si era CP_5
ritrovata in gravi difficoltà economiche e non era più riuscita a sostenere le proprie obbligazioni relative al pagamento del canone di concessione e delle rate di mutuo così che il aveva provveduto alla revoca delle CP_1
concessioni e a richiedere, con l'ordinanza impugnata, la ripetizione della somma di euro 43.576,08 da essa corrisposta alla Banca quale fideiussore.
Evidenziava tuttavia la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cc in combinato disposto con l'art. 38 cc.
Infatti, proseguiva parte attrice, l'ingiunzione era stata notificata all'Associazione e al legale rappresentante, quale condebitore Parte_1
solidale ai sensi dell'articolo 38 cc che, per giurisprudenza costante, nelle
Associazioni non riconosciute, come nel caso in questione, era da parificarsi alla figura del fideiussore.
Tuttavia il nel richiedere il pagamento al quale Controparte_1 Pt_1
fideiussore, non aveva rispettato il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, poiché le rate erano scadute il 31 Marzo 2018 e 30
Settembre 2018 mentre l'ingiunzione di pagamento era stata notificata all'Associazione e al il 7 Maggio 2019, ben oltre il termine semestrale Pt_1
previsto dalla norma codicistica.
Sosteneva, pertanto, che il era decaduto dall'azione di garanzia. CP_1
In via subordinata eccepiva in compensazione il proprio credito derivante dall'ingiustificato arricchimento senza causa del ex art. 2041 cc, CP_1
poiché l' aveva sostenuto costi per la realizzazione in erba sintetica del precedente campo in terra battuta che, costituendo opere di manutenzione straordinaria, sarebbero spettati unicamente al CP_1
Avanzava, inoltre, domanda di garanzia nei confronti degli altri convenuti, ai sensi degli art. 38 e 1292 cc, ritenendo che gli stessi avessero agito in nome per conto dell' , poiché il consiglio direttivo dell'associazione del 15 CP_5
Ottobre 2010, con il voto favorevole di tutti i suoi membri, Parte_2
pagina 3 di 9 e dello stesso aveva Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
autorizzato la stipula del mutuo, cosicché anche gli altri componenti dell'associazione e del consiglio direttivo dovevano considerarsi legittimati passivi della richiesta di pagamento avanzata dal CP_1
Si costituivano il il quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedevano il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
Sosteneva che l'obbligazione principale non era ancora scaduta, poiché
l'obbligo garantito si riferiva all'intero mutuo che ancora non era giunto a scadenza.
Sosteneva, inoltre, l'infondatezza della domanda di arricchimento senza causa.
Si costituivano con distinti atti e Parte_2 Controparte_2
evidenziando che non vi era stata alcuna riunione in data Controparte_3
15 Ottobre 2010 e disconoscendo le firme apposta al verbale di assemblea.
sostenendo che nessun addebito poteva essergli mosso poiché CP_6
qualsiasi profilo di responsabilità era escluso dalla sommarie informazioni rese e dal rapporto della Polizia Municipale.
Con successiva citazione ritualmente notificata in data 25.11.2019, parte attrice proponeva opposizione alle ulteriori ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse dal per il medesimo titolo del 28 Febbraio 2018 e Controparte_1
19 Settembre 2019, per l'importo di € 130.430,92 l'una, ed € 306.003, adducendo le medesime motivazioni di cui al primo giudizio ed evocando in giudizio i medesimi convenuti.
Si costituivano tutte le parti citate le quali reiteravano le stesse deduzioni ed eccezioni.
Con provvedimento del 20 Settembre 2021 i procedimenti venivano riuniti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, pagina 4 di 9 assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, risultano pacifici i seguenti fatti/rapporti giuridici:
1) il rapporto di Concessione tra l' con il avente ad Controparte_1
oggetto il campo sportivo di calcio di San Marcellino sottoscritto con l'Atto di
Convenzione del 25 Gennaio 2010;
2) l'assunzione di specifiche obbligazioni, in capo alla concessionaria, relative alla manutenzione del campo di calcio;
3) la stipula in data 16 Febbraio 2011 del contratto di mutuo chirografario tra l'Associazione mutuataria, rappresentata da la Banca di Parte_1
Credito Cooperativo di Pontassieve, mutuante, ed il Controparte_1
intervenuto all'atto qual «parte fideiubente e/o garante», per l'importo di €
500.000 proprio al fine di eseguire i predetti interventi, che prevedeva una durata di quindici anni a decorrere dal 30 Settembre 2011 e sino al 31 Marzo, con pagamento della somma mutuata con rate semestrali;
4) la prestazione da parte del in favore della Banca, di Controparte_1
apposita fideiussione a garanzia dell'obbligazione riguardante la restituzione dell'importo mutuato;
5) l'inadempimento della mutuataria nella corresponsione delle rate oltre che alla corresponsione del canone oggetto di Convenzione;
6) il pagamento, da parte del Comune, in favore della Banca, degli importi oggetto in ingiunzione.
pagina 5 di 9 Data la sussistenza di tali fatti pacifici e provati, va aggiunto che il CP_1
dopo aver pagato la banca- ed essendosi quindi surrogata nella
[...]
posizione che la banca aveva nei confronti della parte mutuataria- ha rivolto la propria pretesa di restituzione(regresso) sia all'Associazione che al il Pt_1
quale- come già evidenziato in parte espositiva- ha eccepito la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cc.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La dottrina prevalente ritiene, infatti, che la surrogazione dia luogo ad una successione nello stesso diritto, perché, anche se è diverso il creditore, il rapporto obbligatorio resta inalterato nel suo contenuto.
Il terzo che si surroga acquista il medesimo diritto di cui era titolare il precedente creditore ed in tal modo si attua, analogamente a quanto avviene nella cessione del credito, non un fenomeno estintivo-costitutivo, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Ne discende che se la parte( che ha pagato la Banca in forza del CP_1
rapporto di garanzia subentra nella stessa posizione creditoria di questa, nessuna decadenza ex art. 1957 cc si è verificata in suo danno in quanto «la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza
pagina 6 di 9 dell'ultima di esse»(Cass. n. 2301/2004; Cass. n. 4546/1978; in senso conforme la successiva Cass. n. 17798/2011).
Poiché il rapporto di mutuo era ancora in corso, nessuna decadenza si è verificata.
Quanto all'eccezione di compensazione avanzata da parte attrice essa si presenta infondata, in quanto i lavori per il quali il vanza domanda di Pt_1
accertamento relativamente all'ingiustificato arricchimento che avrebbe conseguito il non furono richieste dall'Ente ma furono frutto di CP_1
iniziativa spontanea della concessionaria che decise di assumersene i costi: tanto emerge dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dallo stesso Pt_1
con il quale questo si impegnò a realizzarli totalmente a sue spese.
A tanto si aggiunga che «ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico(Cass. SS.UU. n. 33954/2023)»: nel caso in questione il rapporto negoziale tra l'attore ed il vi era, quindi se l'associazione CP_1
avesse ritenuto di aver pagato corrispettivi per eseguire interventi che non le spettavano, avrebbe potuto azionare rimedi di tutela diversi dell'azione ex articolo 2041 cc.
Relativamente, infine, alla chiamata in causa degli altri convenuti, la pretesa risulta infondata in quanto l'unico soggetto che aveva la rappresentanza dell' e che stipulò il contratto di mutuo per l'Associazione era il CP_5
come tale responsabile ai sensi dell'art. 38 cc. Pt_1
pagina 7 di 9 A nulla rileva- che vi sia stata o no- l'assemblea del 15 Ottobre 2010 con la quale gli altri associati avrebbero autorizzato la stipula del mutuo: trattasi in ogni caso di atto interno all'Associazione in forza del quale gli altri associati- escluso il non assunsero alcuna obbligazione nei confronti dei terzi, sì Pt_1
che ad essi non è applicabile il disposto di cui all'art. 38 cc, tenuto conto che l'unico soggetto sottoscrittore del mutuo concesso all'Associazione, quale
Presidente di questa, fu l'odierno attore.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000 quanto al rapporto tra parte attrice ed il e quello tra € 52.000.01 ed € 260.000 tra parte CP_1
attrice e gli altri attori- corrispondente alla quota di regresso che, in caso di accoglimento della domanda, parte attrice avrebbe potuto richiedere a ciascuno di essi, ed operata un decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art 183 co Vi cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del nonché la domanda dallo stesso Controparte_1
avanzata nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
e condanna parte attrice alla rifusione, in favore del Pt_2 CP_1
, della somma di € 18.292,60 per compenso, e degli altri convenuti,
[...]
pagina 8 di 9 ciascuno, della somma di € 11.835 per compenso oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 2.IX.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8466/2019 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione- fideiussione-azione di surroga e regresso”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Lascialfari e Parte_1
Matteo Vieri
-Attore- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Pacini Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò Seghi Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vada Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Curci Parte_2
-Convenuti- pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.6.2019, Pt_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale il
[...] CP_1
, e
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
opponendosi all'ingiunzione di pagamento del del 24 Controparte_1
Aprile 2019, emessa ai sensi del RD n. 363/1910, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 43.576,08 a titolo di surroga e regresso relativamente a quanto corrisposto dal in qualità di fideiussore in CP_1
favore della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve.
Premetteva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che la
[...]
di cui era Presidente, si era resa aggiudicataria, a CP_4 Parte_1
seguito di procedura ad evidenza pubblica, della concessione del campo sportivo di calcio nel complesso di San Marcellino e che l'Atto di Convenzione stipulato in data 25 Gennaio 2010 prevedeva a carico dell' la CP_5
gestione ordinaria del campo, il pagamento di un corrispettivo, mentre la manutenzione straordinaria sarebbe stata a carico del CP_1
Inoltre l'Atto di Convenzione stabiliva a carico dell' l'impegno ad CP_5
effettuare gli interventi di innovazione e miglioramento del campo.
Conseguentemente, l aveva presentato un progetto esecutivo che CP_5
era stato approvato dalla giunta comunale per un importo di spesa pari ad €
500.000.
Tanto premesso esponeva che, proprio per far fronte agli adempimenti degli obblighi di innovazione e miglioramento del campo, aveva richiesto un mutuo di € 500.000 alla Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, con stipula del contratto in data 16 Febbraio 2011, e che il aveva rilasciato Controparte_1
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 207 TUEL a mezzo delibera del
Consiglio Comunale il 20 Dicembre 2010. pagina 2 di 9 Tuttavia, proseguiva parte attrice, a decorrere dal 2017 l' si era CP_5
ritrovata in gravi difficoltà economiche e non era più riuscita a sostenere le proprie obbligazioni relative al pagamento del canone di concessione e delle rate di mutuo così che il aveva provveduto alla revoca delle CP_1
concessioni e a richiedere, con l'ordinanza impugnata, la ripetizione della somma di euro 43.576,08 da essa corrisposta alla Banca quale fideiussore.
Evidenziava tuttavia la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cc in combinato disposto con l'art. 38 cc.
Infatti, proseguiva parte attrice, l'ingiunzione era stata notificata all'Associazione e al legale rappresentante, quale condebitore Parte_1
solidale ai sensi dell'articolo 38 cc che, per giurisprudenza costante, nelle
Associazioni non riconosciute, come nel caso in questione, era da parificarsi alla figura del fideiussore.
Tuttavia il nel richiedere il pagamento al quale Controparte_1 Pt_1
fideiussore, non aveva rispettato il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, poiché le rate erano scadute il 31 Marzo 2018 e 30
Settembre 2018 mentre l'ingiunzione di pagamento era stata notificata all'Associazione e al il 7 Maggio 2019, ben oltre il termine semestrale Pt_1
previsto dalla norma codicistica.
Sosteneva, pertanto, che il era decaduto dall'azione di garanzia. CP_1
In via subordinata eccepiva in compensazione il proprio credito derivante dall'ingiustificato arricchimento senza causa del ex art. 2041 cc, CP_1
poiché l' aveva sostenuto costi per la realizzazione in erba sintetica del precedente campo in terra battuta che, costituendo opere di manutenzione straordinaria, sarebbero spettati unicamente al CP_1
Avanzava, inoltre, domanda di garanzia nei confronti degli altri convenuti, ai sensi degli art. 38 e 1292 cc, ritenendo che gli stessi avessero agito in nome per conto dell' , poiché il consiglio direttivo dell'associazione del 15 CP_5
Ottobre 2010, con il voto favorevole di tutti i suoi membri, Parte_2
pagina 3 di 9 e dello stesso aveva Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
autorizzato la stipula del mutuo, cosicché anche gli altri componenti dell'associazione e del consiglio direttivo dovevano considerarsi legittimati passivi della richiesta di pagamento avanzata dal CP_1
Si costituivano il il quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedevano il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
Sosteneva che l'obbligazione principale non era ancora scaduta, poiché
l'obbligo garantito si riferiva all'intero mutuo che ancora non era giunto a scadenza.
Sosteneva, inoltre, l'infondatezza della domanda di arricchimento senza causa.
Si costituivano con distinti atti e Parte_2 Controparte_2
evidenziando che non vi era stata alcuna riunione in data Controparte_3
15 Ottobre 2010 e disconoscendo le firme apposta al verbale di assemblea.
sostenendo che nessun addebito poteva essergli mosso poiché CP_6
qualsiasi profilo di responsabilità era escluso dalla sommarie informazioni rese e dal rapporto della Polizia Municipale.
Con successiva citazione ritualmente notificata in data 25.11.2019, parte attrice proponeva opposizione alle ulteriori ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse dal per il medesimo titolo del 28 Febbraio 2018 e Controparte_1
19 Settembre 2019, per l'importo di € 130.430,92 l'una, ed € 306.003, adducendo le medesime motivazioni di cui al primo giudizio ed evocando in giudizio i medesimi convenuti.
Si costituivano tutte le parti citate le quali reiteravano le stesse deduzioni ed eccezioni.
Con provvedimento del 20 Settembre 2021 i procedimenti venivano riuniti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, pagina 4 di 9 assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, risultano pacifici i seguenti fatti/rapporti giuridici:
1) il rapporto di Concessione tra l' con il avente ad Controparte_1
oggetto il campo sportivo di calcio di San Marcellino sottoscritto con l'Atto di
Convenzione del 25 Gennaio 2010;
2) l'assunzione di specifiche obbligazioni, in capo alla concessionaria, relative alla manutenzione del campo di calcio;
3) la stipula in data 16 Febbraio 2011 del contratto di mutuo chirografario tra l'Associazione mutuataria, rappresentata da la Banca di Parte_1
Credito Cooperativo di Pontassieve, mutuante, ed il Controparte_1
intervenuto all'atto qual «parte fideiubente e/o garante», per l'importo di €
500.000 proprio al fine di eseguire i predetti interventi, che prevedeva una durata di quindici anni a decorrere dal 30 Settembre 2011 e sino al 31 Marzo, con pagamento della somma mutuata con rate semestrali;
4) la prestazione da parte del in favore della Banca, di Controparte_1
apposita fideiussione a garanzia dell'obbligazione riguardante la restituzione dell'importo mutuato;
5) l'inadempimento della mutuataria nella corresponsione delle rate oltre che alla corresponsione del canone oggetto di Convenzione;
6) il pagamento, da parte del Comune, in favore della Banca, degli importi oggetto in ingiunzione.
pagina 5 di 9 Data la sussistenza di tali fatti pacifici e provati, va aggiunto che il CP_1
dopo aver pagato la banca- ed essendosi quindi surrogata nella
[...]
posizione che la banca aveva nei confronti della parte mutuataria- ha rivolto la propria pretesa di restituzione(regresso) sia all'Associazione che al il Pt_1
quale- come già evidenziato in parte espositiva- ha eccepito la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cc.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
La dottrina prevalente ritiene, infatti, che la surrogazione dia luogo ad una successione nello stesso diritto, perché, anche se è diverso il creditore, il rapporto obbligatorio resta inalterato nel suo contenuto.
Il terzo che si surroga acquista il medesimo diritto di cui era titolare il precedente creditore ed in tal modo si attua, analogamente a quanto avviene nella cessione del credito, non un fenomeno estintivo-costitutivo, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Ne discende che se la parte( che ha pagato la Banca in forza del CP_1
rapporto di garanzia subentra nella stessa posizione creditoria di questa, nessuna decadenza ex art. 1957 cc si è verificata in suo danno in quanto «la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza
pagina 6 di 9 dell'ultima di esse»(Cass. n. 2301/2004; Cass. n. 4546/1978; in senso conforme la successiva Cass. n. 17798/2011).
Poiché il rapporto di mutuo era ancora in corso, nessuna decadenza si è verificata.
Quanto all'eccezione di compensazione avanzata da parte attrice essa si presenta infondata, in quanto i lavori per il quali il vanza domanda di Pt_1
accertamento relativamente all'ingiustificato arricchimento che avrebbe conseguito il non furono richieste dall'Ente ma furono frutto di CP_1
iniziativa spontanea della concessionaria che decise di assumersene i costi: tanto emerge dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dallo stesso Pt_1
con il quale questo si impegnò a realizzarli totalmente a sue spese.
A tanto si aggiunga che «ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico(Cass. SS.UU. n. 33954/2023)»: nel caso in questione il rapporto negoziale tra l'attore ed il vi era, quindi se l'associazione CP_1
avesse ritenuto di aver pagato corrispettivi per eseguire interventi che non le spettavano, avrebbe potuto azionare rimedi di tutela diversi dell'azione ex articolo 2041 cc.
Relativamente, infine, alla chiamata in causa degli altri convenuti, la pretesa risulta infondata in quanto l'unico soggetto che aveva la rappresentanza dell' e che stipulò il contratto di mutuo per l'Associazione era il CP_5
come tale responsabile ai sensi dell'art. 38 cc. Pt_1
pagina 7 di 9 A nulla rileva- che vi sia stata o no- l'assemblea del 15 Ottobre 2010 con la quale gli altri associati avrebbero autorizzato la stipula del mutuo: trattasi in ogni caso di atto interno all'Associazione in forza del quale gli altri associati- escluso il non assunsero alcuna obbligazione nei confronti dei terzi, sì Pt_1
che ad essi non è applicabile il disposto di cui all'art. 38 cc, tenuto conto che l'unico soggetto sottoscrittore del mutuo concesso all'Associazione, quale
Presidente di questa, fu l'odierno attore.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000 quanto al rapporto tra parte attrice ed il e quello tra € 52.000.01 ed € 260.000 tra parte CP_1
attrice e gli altri attori- corrispondente alla quota di regresso che, in caso di accoglimento della domanda, parte attrice avrebbe potuto richiedere a ciascuno di essi, ed operata un decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art 183 co Vi cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del nonché la domanda dallo stesso Controparte_1
avanzata nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
e condanna parte attrice alla rifusione, in favore del Pt_2 CP_1
, della somma di € 18.292,60 per compenso, e degli altri convenuti,
[...]
pagina 8 di 9 ciascuno, della somma di € 11.835 per compenso oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 2.IX.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9