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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EL UV Presidente
Dott.ssa AR Lo VA Giudice relatore
Dott. Carlo OR Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 291/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. ARTALE Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN
Ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NE RI UI
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da accordo delle parti depositato il 18.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, deduceva di aver Parte_1
contratto in data 26.05.2005 matrimonio concordatario in Custonaci (TP), con CP_1
pagina 1 di 6 OR, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Custonaci
(TP), n. 18, p. II, anno 2005.
Rappresentava, inoltre, che dalla loro unione sono nate due figlie: , il Persona_1 giorno 20.11.2006 in Erice (TP), e , il giorno 11.08.2009 in Erice (TP). Persona_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“in forza del disposto di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili in ordine alla richiesta di mantenimento delle figlie, fissando apposita udienza per la loro conferma.
In via principale: dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa.
Stabilire che il Sig. provvederà al mantenimento ordinario delle figlie, Controparte_1 in ragione delle circostanze menzionate, corrispondendo all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
Disporre che la madre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa.
Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore Per_2
sarà iscritta presso il domicilio di Trapani, Via Ilio n. 19, nell'abitazione della madre.
[...]
Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito nel piano genitoriale.
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per entrambe le figlie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative)
Stabilire che la casa coniugale sita in Custonaci (TP), Via Dei Monti n. 20, di proprietà del Sig. , rimarrà assegnata a quest'ultimo”. Controparte_1
pagina 2 di 6 Con decreto del giorno 03.03.2025, ritenuto di non dovere provvedere inaudita altera parte sul mero piano economico bensì a tutela della prole minore, il Giudice disponeva provvisoriamente l'affido esclusivo della prole minore alla madre, con diritto di visita del padre solo in spazio neutro su richiesta della minore. Nella medesima sede veniva disposto l'intervento della OS PS e dei SS al fine di effettuare una valutazione preliminare su criticità e risorse del nucleo familiare e di individuare il regime di visita più confacente al benessere della prole minore.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale rappresentava Controparte_1 che medio tempore le parti erano pervenute alla risoluzione congiunta della controversia e depositava l'accordo intervenuto in data 17.03.2025.
All'udienza di prima comparizione del 19.03.2025, pervenuta una preliminare valutazione della e del SS, fallito il tentativo di conciliazione, le parti, Controparte_2
liberamente sentite, insistevano nelle condizioni così come espresse nell'istanza congiunta del
17.03.2025, di seguito integralmente riportate:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Custonaci (TP) in Via dei Monti n.20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. , in quanto di sua CP_1 esclusiva proprietà, mentre la Sig.ra ha provveduto a trasferire la propria residenza in Pt_1
Trapani nella Via Ilio n, 9 ove abita con le figlie.
Piano genitoriale per i figli minori
La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell' assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo la naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_2
potrà esercitare il diritto di visita secondo gli accordi che saranno concordati tra i coniugi.
pagina 3 di 6 Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza; trascorreranno, invece, le vacanze estive con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno preventivamente.
Il Sig. verserà alla Sig.ra , mediante bonifico bancario sul CP_1 Parte_1
conto corrente di quest'ultima, alle seguenti coordinate – IBAN: IT 21O 02008 81840
000104703225, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie, ed pari ad €. 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) che sarà Per_1 Per_2 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, sino al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia e comunque sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, purché previamente concordate e opportunamente documentate, secondo il seguente criterio: 1) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N., che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze che, invece, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Per tutto quanto sopra non specificato, le parti dichiarano di riportarsi alle linee guida previste in apposito Protocollo adottato dal Tribunale di Trapani.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci
1) Il Sig. si impegna al pagamento delle cartelle di pagamento emesse Controparte_1
dall'ADER di Trapani relativamente alle posizioni debitorie familiari contratte in costanza di matrimonio, nonché al pagamento di multe/contravvenzioni elevate nei confronti della Sig.ra
. Parte_1
2) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
3) Essendo le parti in causa economicamente autosufficienti, ognuno provvederà al proprio sostentamento finanziario.
pagina 4 di 6 4) I Sigg.ri e si impegnano a riscuotere l'assegno Parte_1 Controparte_1 unico per le figlie nella misura del 50% ciascuno, a far data dal mese di Gennaio 2025, atteso che il Sig. si è fatto carico delle pendenze debitorie familiari e personali della Sig.ra CP_1
(cartelle di pagamento ADER, multe e contravvenzioni elevate nei confronti della Pt_1
Sig.ra etc). Parte_1
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
*****
All'esito delle risultanze istruttorie pervenute dalla e dagli Controparte_2 ulteriori soggetti istituzionali delegati dal Tribunale, il Giudice invitava le parti ad interloquire con note di trattazione scritta, con le quali il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 confermavano la volontà di separarsi consensualmente rassegnando le conclusioni di cui all'accordo del giorno 17.03.2025.
Ricevuto il parere favorevole del PM, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che, non apparendo contrario a norme imperative, deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, contratto in data 26.05.2005 in Custonaci (TP), CP_1 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Custonaci (TP), n. 18, p. II, anno 2005, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6 Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 21.10.2025
Il Giudice rel.
AR Lo VA
Il Presidente
EL UV
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EL UV Presidente
Dott.ssa AR Lo VA Giudice relatore
Dott. Carlo OR Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 291/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. ARTALE Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN
Ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NE RI UI
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da accordo delle parti depositato il 18.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, deduceva di aver Parte_1
contratto in data 26.05.2005 matrimonio concordatario in Custonaci (TP), con CP_1
pagina 1 di 6 OR, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Custonaci
(TP), n. 18, p. II, anno 2005.
Rappresentava, inoltre, che dalla loro unione sono nate due figlie: , il Persona_1 giorno 20.11.2006 in Erice (TP), e , il giorno 11.08.2009 in Erice (TP). Persona_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“in forza del disposto di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili in ordine alla richiesta di mantenimento delle figlie, fissando apposita udienza per la loro conferma.
In via principale: dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa.
Stabilire che il Sig. provvederà al mantenimento ordinario delle figlie, Controparte_1 in ragione delle circostanze menzionate, corrispondendo all'altro genitore l'importo mensile di euro 300,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
Disporre che la madre eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa.
Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore Per_2
sarà iscritta presso il domicilio di Trapani, Via Ilio n. 19, nell'abitazione della madre.
[...]
Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito nel piano genitoriale.
Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per entrambe le figlie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative)
Stabilire che la casa coniugale sita in Custonaci (TP), Via Dei Monti n. 20, di proprietà del Sig. , rimarrà assegnata a quest'ultimo”. Controparte_1
pagina 2 di 6 Con decreto del giorno 03.03.2025, ritenuto di non dovere provvedere inaudita altera parte sul mero piano economico bensì a tutela della prole minore, il Giudice disponeva provvisoriamente l'affido esclusivo della prole minore alla madre, con diritto di visita del padre solo in spazio neutro su richiesta della minore. Nella medesima sede veniva disposto l'intervento della OS PS e dei SS al fine di effettuare una valutazione preliminare su criticità e risorse del nucleo familiare e di individuare il regime di visita più confacente al benessere della prole minore.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale rappresentava Controparte_1 che medio tempore le parti erano pervenute alla risoluzione congiunta della controversia e depositava l'accordo intervenuto in data 17.03.2025.
All'udienza di prima comparizione del 19.03.2025, pervenuta una preliminare valutazione della e del SS, fallito il tentativo di conciliazione, le parti, Controparte_2
liberamente sentite, insistevano nelle condizioni così come espresse nell'istanza congiunta del
17.03.2025, di seguito integralmente riportate:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Custonaci (TP) in Via dei Monti n.20, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. , in quanto di sua CP_1 esclusiva proprietà, mentre la Sig.ra ha provveduto a trasferire la propria residenza in Pt_1
Trapani nella Via Ilio n, 9 ove abita con le figlie.
Piano genitoriale per i figli minori
La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell' assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo la naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_2
potrà esercitare il diritto di visita secondo gli accordi che saranno concordati tra i coniugi.
pagina 3 di 6 Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza; trascorreranno, invece, le vacanze estive con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno preventivamente.
Il Sig. verserà alla Sig.ra , mediante bonifico bancario sul CP_1 Parte_1
conto corrente di quest'ultima, alle seguenti coordinate – IBAN: IT 21O 02008 81840
000104703225, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie, ed pari ad €. 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) che sarà Per_1 Per_2 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, sino al raggiungimento della maggiore età di ciascuna figlia e comunque sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, purché previamente concordate e opportunamente documentate, secondo il seguente criterio: 1) Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N., che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze che, invece, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Per tutto quanto sopra non specificato, le parti dichiarano di riportarsi alle linee guida previste in apposito Protocollo adottato dal Tribunale di Trapani.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci
1) Il Sig. si impegna al pagamento delle cartelle di pagamento emesse Controparte_1
dall'ADER di Trapani relativamente alle posizioni debitorie familiari contratte in costanza di matrimonio, nonché al pagamento di multe/contravvenzioni elevate nei confronti della Sig.ra
. Parte_1
2) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
3) Essendo le parti in causa economicamente autosufficienti, ognuno provvederà al proprio sostentamento finanziario.
pagina 4 di 6 4) I Sigg.ri e si impegnano a riscuotere l'assegno Parte_1 Controparte_1 unico per le figlie nella misura del 50% ciascuno, a far data dal mese di Gennaio 2025, atteso che il Sig. si è fatto carico delle pendenze debitorie familiari e personali della Sig.ra CP_1
(cartelle di pagamento ADER, multe e contravvenzioni elevate nei confronti della Pt_1
Sig.ra etc). Parte_1
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
*****
All'esito delle risultanze istruttorie pervenute dalla e dagli Controparte_2 ulteriori soggetti istituzionali delegati dal Tribunale, il Giudice invitava le parti ad interloquire con note di trattazione scritta, con le quali il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 confermavano la volontà di separarsi consensualmente rassegnando le conclusioni di cui all'accordo del giorno 17.03.2025.
Ricevuto il parere favorevole del PM, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che, non apparendo contrario a norme imperative, deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, contratto in data 26.05.2005 in Custonaci (TP), CP_1 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Custonaci (TP), n. 18, p. II, anno 2005, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6 Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 21.10.2025
Il Giudice rel.
AR Lo VA
Il Presidente
EL UV
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