Ordinanza collegiale 14 agosto 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guerino Gazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, Gestione Liquidatoria ex Usl 35, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1050/2020 del 7.07.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.s.l. Napoli 3 Sud e della Gestione Liquidatoria ex U.s.l. 35 di Napoli e della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1050/2020 del Tribunale Civile di Torre Annunziata, resa a definizione del procedimento n. 4686/2016, con cui è stata accolta la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni riportati a seguito di un’emotrasfusione praticatale presso l’Ospedale -OMISSIS- di Castellammare di Stabia. Il Tribunale ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 35 di Napoli alla corresponsione della somma di euro 107.615, 00 oltre interessi, “come in motivazione ”.
Deduce parte ricorrente che, in data 1° dicembre 2022, la Regione Campania, su delega della Gestione liquidatoria della ex USL n. 35 di Napoli, ha effettuato in suo favore il pagamento della complessiva somma di € 132.768, 27, di cui € 107.615, 00 per sorte capitale, € 2.032,88 per spese ed € 23.120, 39 per interessi.
Ritiene, tuttavia, la ricorrente che tale pagamento non sia integralmente satisfattivo in quanto, sulla base di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata, la somma da corrispondersi a titolo di interessi sarebbe di € 106.061,23.
La sentenza dispone che: “Spettano all’istante (…), gli interessi dalla data del 21.10.1982 (data in cui si è manifestata per la prima volta la patologia per cui è causa) da calcolarsi sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata”.
Afferma il ricorrente che il capitale liquidato in sentenza pari a € 107.615,00, devalutato ad agosto 1972, ammonta a € 6.661, 41 e rivalutato al 21 ottobre 1982, ammonta a € 32.321,16.
È su tale ultima somma (pari a € 32.321, 16) che dovrebbero essere calcolati gli interessi, dovuti a partire dal 21.10.1982, che ammonterebbero a € 106.061,23.
Avendo la Regione corrisposto per gli interessi il minore importo di € 23.120,39, la ricorrente ritiene di aver diritto al pagamento dell’ulteriore somma di euro 82.940,84.
Si è costituita l’A.S.L. Napoli 3 Sud. L’Azienda ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo legittimata la sola Regione Campania. Ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla Regione, ritenuta controinteressata.
Ha chiesto, comunque, disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione, avendo essa eseguito le operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza. Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della Delibera n° 3 del 26/10/22 nella quale era stato precisato che la somma liquidata è “complessiva ed omnicomprensiva ”.
Con ordinanza n. 4628/2024 del 14.8.2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, ritenutane l’opportunità in ragione della sua qualità di parte sostanziale, in via alternativa rispetto all’A.S.L., del rapporto processuale (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10135, Cons Stato, Sez. III, 8 marzo 2019, n. 1601). Inoltre, in via istruttoria, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, è stato disposto che la Regione riferisse in merito ai criteri in base ai quali ha proceduto alla liquidazione degli interessi sulla sorte capitale.
Il contraddittorio è stato ritualmente integrato e la Regione Campania si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione, atteso che a partire dal 8/08/2002, ai sensi dell’art.13 L. Reg. n.15/2002, nella Regione Campania è stata attribuita esclusivamente alle Gestioni Liquidatorie la titolarità passiva dei pregressi rapporti obbligatori riferibili alle soppresse U.S.L., di cui conservano e proseguono la soggettività, escludendo ogni concorrente legittimazione processuale della Regione già prevista dalla L.Reg. n.22/1996 (Cass. S.U. n.23022/2005, Cass. N.21505/2011 e n.16482/2015).
Nel merito ha affermato che il calcolo eseguito dal ricorrente tiene conto della rivalutazione che non è stata contemplata dalla sentenza ottemperanda.
Occorreva, invece, procedere come segue:
1. devalutare la somma di € 107.615,00 dalla data della sentenza (luglio 2020) all’epoca del sinistro (agosto 1972). La somma così devalutata sarebbe pari ad € 6.661,41;
2. calcolare gli interessi dalla data del 21/10/1982 sulla somma come sopra devalutata (€ 6.661,41) e via via rivalutata. Gli interessi così calcolati ammonterebbero ad € 21.852,50.
3. sulla somma così ottenuta occorrerebbe calcolare gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo, pari ad € 1.267.89.
Dal suddetto calcolo alla ricorrente spetterebbe, in esecuzione della sentenza, la somma complessiva di € 130.735,39 di cui € 107.615,00 quale capitale, € 21.852,50 quali interessi come sopra calcolati, € 1.267,89 quali interessi legali.
La ricorrente ha osservato, in replica, che la Regione ha erroneamente individuato il capitale su cui calcolare gli interessi a partire dal 21.10.1982, avendo omesso di rivalutare la somma di € 6.661,41 (pari al capitale devalutato al momento del sinistro) anno per anno fino al 21.10.1982.
Per una liquidazione conforme a quanto disposto dalla sentenza, la ricorrente, al contrario, ritiene necessarie le seguenti operazioni:
1^. devalutazione del capitale da luglio 2020 (data sentenza) ad agosto 1972 (data sinistro);
2^. rivalutazione capitale da agosto 1972 (data sinistro) a 21 ottobre 1982 (data decorrenza interessi);
3^. rivalutazione e interessi da 21 ottobre 1982 a 31.08.2021.
Compiute le suddette operazioni, la sorte capitale su cui calcolare gli interessi ammonterebbe a € 32.321, 16 e gli interessi a € 106.061,23.
Ha insistito, quindi, perché sia riconosciuta la spettanza dell’ulteriore somma di € 82.940, 84 a titolo di interessi.
Ha, altresì, insistito perché fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’A.S.L. Napoli 3 Sud, costituitasi spontaneamente e rispetto alla quale la ricorrente non ha proposto alcuna domanda, avendo, invece, agito nei confronti della Gestione Liquidatoria dell’ ex U.S.L. n. 34 Napoli.
Con memoria del 28.10.2024, si è costituita, altresì, la Gestione liquidatoria dell’ ex U.S.L. n. 35 di Napoli eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione della Delibera n° 3 del 26/10/22 nei termini di legge.
All’udienza camerale del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Gestione liquidatoria dell’ ex A.S.L. n. 35 di Napoli, nonché dalla A.S.L. Napoli 3 Sud. La Delibera n° 3 del 26/10/22 non ha natura provvedimentale, trattandosi di un atto con il quale la ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno dal Tribunale civile di Torre Annunziata. Non v’era, dunque, alcun interesse della ricorrente ad impugnarla.
2. E’ infondata anche l’altra eccezione preliminare formulata dall’A.S.L. Napoli 3 Sud di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla Regione Campania, ritenuta controinteressata al ricorso. Nel giudizio di ottemperanza, infatti, parti necessarie sono soltanto i soggetti che furono parte del giudizio di cognizione, che si è svolto esclusivamente nei confronti della Gestione liquidatoria ex U.S.L. n. 35 di Napoli. Pertanto la Regione Campania non era parte necessaria del presente giudizio.
3. Passando al merito della controversia, la domanda di esatta esecuzione del giudicato proposta da parte ricorrente deve essere accolta, essendo fondata.
L’ottemperanda sentenza ha condannato la Gestione liquidatoria ex U.S.L. n. 35 Napoli al pagamento della somma di € 107.615,00 oltre interessi come in motivazione. La motivazione precisa che “11. Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all’istante, invece, gli interessi dalla data del 21.10.1982 (data in cui si è manifestata per la prima volta la patologia per cui è causa) da calcolarsi sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata.”.
La pronuncia ha stabilito, dunque, che gli interessi siano calcolati a partire dal 21.10.1982, ma sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi via via rivalutata, in conformità al consolidato orientamento inaugurato da Cassazione civile sez. un., 17/02/1995, n.1712, secondo cui “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, a un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base a un indice medio.”.
Il giudicato civile, dunque, non può che essere interpretato – secondo il suo tenore letterale, conforme alla costante giurisprudenza in materia – nel senso che gli interessi debbano essere calcolati sulla somma risultante dalla devalutazione della cifra riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al momento del sinistro e rivalutata fino al 21.10.1982.
Risulta, invece, dalla documentazione allegata alla memoria del 19.11.2024, che la Regione ha calcolato gli interessi sulla somma devalutata all’epoca del sinistro, senza considerare la rivalutazione della stessa alla data del 21.10.1982.
Per tale ragione, il conteggio eseguito dalla Regione, non può ritenersi corretto.
I calcoli eseguiti dal ricorrente, sebbene non condivisi nella metodologia applicata da parte resistente, sono comunque non contestati nella loro correttezza aritmetica e, dunque, possono essere posti a fondamento della decisione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Conseguentemente, può ritenersi accertato che alla ricorrente spetti l’ulteriore somma di € 82.940,84 a titolo di interessi, sulla base dei seguenti calcoli.
Il capitale liquidato in sentenza pari a € 107.615,00. Esso, devalutato ad agosto 1972, ammonta a € 6.661, 41. Tale importo rivalutato al 21 ottobre 1982 è pari a € 32.321,16.
Il capitale su cui calcolare gli interessi a partire dal 21.10.1982 è, dunque, di € 32.321,16.
Gli interessi dovuti, calcolati dal 21.10.1982 al 31.8.2021 sono pari ad € 106.061,23.
Avendo la Regione corrisposto a tale titolo la somma di € 23.120,39, la ricorrente ha diritto al pagamento dell’ulteriore somma di euro 82.940, 84.
2. Con riguardo al soggetto tenuto al pagamento delle somme residue come sopra determinate, essa va individuato nella Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. Napoli 3 Sud, alla quale, ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.R. n. 15/2002, è stata attribuita esclusivamente la titolarità passiva dei pregressi rapporti obbligatori riferibili alle soppresse U.S.L.
La norma così recita: “1. I Direttori Generali della Aziende Sanitarie Locali, nell'esercizio delle funzioni di Commissari liquidatori delle Unità Sanitarie Locali, compiono tutti gli atti di gestione degli affari oggetto della liquidazione. Ai medesimi spetta in via esclusiva la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dei diritti degli interessati delle rispettive gestioni liquidatorie. Tale attività rientra nei compiti di ordinaria attribuzione delle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ed è resa senza alcun onere economico aggiuntivo.
2. Gli atti giudiziari in materia, notificati alla Regione Campania prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi in via amministrativa alle gestioni liquidatorie competenti che assumono direttamente ogni conseguente iniziativa anche processuale. Sono eccettuati gli atti afferenti a procedimenti nei quali la Regione Campania è già costituita.”.
Secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, con l’attribuzione in via esclusiva ai direttori generali delle A.SL. in qualità di Commissari liquidatori delle U.S.L. della competenza a compiere tutti gli atti di gestione degli affari oggetto della liquidazione e della legittimazione in via esclusiva a stare in giudizio per la tutela degli interessi delle gestioni stesse, è stata contestualmente esclusa la concorrente legittimazione processuale della Regione prevista dalla L.Reg. n.22/1996 e dalla normativa statale ( “L'art. 13 l. reg. Campania 26 luglio 2002 n. 15 - quale specifica disposizione a carattere irretroattivo, entrata in vigore l'8 agosto 2002 ed applicabile "ratione temporis" nella fattispecie - attribuisce in via esclusiva alla Gestione liquidatoria, in persona del direttore generale della Asl in qualità di commissario liquidatore, la titolarità passiva per i pregressi rapporti obbligatori della soppressa Usl, della quale mantiene l'autonoma soggettività giuridica e persegue il procedimento liquidatorio, con esclusione, dunque, di ogni concorrente legittimazione passiva in capo alla Regione, come invece previsto dalla precedente l. reg. 2 settembre 1996 n. 22 .”, così Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, n.21505).
Pertanto, va esclusa la legittimazione passiva della Regione e, invece, dichiarata sussistenza la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria della ex USL n. 35 di Napoli, ritualmente evocata in giudizio da parte ricorrente.
Anche l’A.S.L. Napoli n. 3 Sud è priva di legittimazione passiva, ma va osservato che nei suoi confronti il ricorrente non ha proposto alcuna domanda.
Pertanto l’ordine di dare integrale esecuzione alla sentenza, corrispondendo l’ulteriore importo di € 82.940, 84 a titolo di interessi va impartito alla Gestione liquidatoria ex U.S.L. n. 35 di Napoli, mentre devono essere estromesse sia la Regione Campania sia l’A.S.L. Napoli 35 per difetto di legittimazione passiva.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della Gestione liquidatoria ex U.S.L. n. 35 di Napoli. Sono compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 35 di Napoli di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, corrispondendo alla ricorrente l’ulteriore somma di € 82.940,84 a titolo di interessi entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania e della A.S.L. Napoli n. 3 Sud.
Condanna Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 35 di Napoli al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.