Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 04/04/2025 , RGC n. 1255 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Aurilia (per delega dell'avv. ABETE STEFANO MARIA ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. BONIFIGLIO ANTONIO per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1255 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pa ce di Corigliano Calabro n. 469/2024, depositata in data
22 maggio 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Abete
APPELLANTE
E
Bonifiglio avv. Antonio (C.F. ), rappresentato e difeso da sé C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in ordine alla domanda di annullamento della cartella avente ad oggetto un credito di natura tributaria, nel caso di specie l'imposta di registro;
b) l'improcedibilità della domanda introduttiva, in quanto proposta nei soli confronti dell' e non anche nei confronti dell'Ente Controparte_1 impositore;
c) il vincolo di solidarietà tra le dette parti ai sensi dell'art 57, comma 1 T.U.
Ha chiesto la riforma della sentenza appellata con declaratoria del difetto di giurisdizione del
Giudice di Pace in favore del giudice tributario e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
1.2. Si è costituito l'avv. Bonifiglio chiedendo il rigetto dell'appello.
2. L'appello è fondato.
L'appellato ha agito dinanzi al Giudice di Pace, chiedendo la restituzione di quanto versato in virtù della richiamata cartella di pagamento, ritenendo non dovuta la pretesa esattoriale.
Il Giudice di Pace, ritenuta evidentemente e implicitamente formulata anche una domanda di annullamento della cartella, verosimilmente per essere una simile pronuncia il necessario presupposto logico della richiesta di rimborso, ha annullato la cartella e condannato l'odierna appellante alla restituzione dell'importo pagato.
Ciò premesso, de ve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, in quanto il credito oggetto di causa ha natura tributaria.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitu tivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notific azione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad es so prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza
o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pr etesa
2 fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento).” (Cass. Civ.,
Sez. U - , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021).
Pertanto, la giurisdizione sulla cartella di pagamento avente ad oggetto una pretesa di natura tributaria spetta al Giudice tributario.
Per quel che riguarda, poi, la domanda di restituzione, anche qualora volesse ritenersi come unica domanda proposta, si ricorda che “questa Corte, a Sezioni unite, ha reiteratamente statuito (n. 21893/09; n. 25931/11; n. 25977/1 6 e, di recente, Cass. n. 12150 del 07/05/2021) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione a venti tributi per oggetto.
Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina process uale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tr ibutario controverso (specificamente, Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069).
Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente a l rimborso e la quantificazione della somma dovuta (espressamente in termini, Cass. n. 10725 del 22.07.2002; Cass. n. 21893/09, cit.)” (Cass. civ., Sez. U - , 12 gennaio 2022, n. 761).
Pertanto, la domanda di rimborso di un tributo rientra nella giurisdizi one ordinaria soltanto in presenza di un esplicito riconoscimento del diritto al rimborso in capo al contribuente.
Nel caso di specie, un simile riconoscimento neppure è stato dedotto e risulta del tutto mancante (del resto il Giudice di Pace ha ritenuto p rodromico alla condanna alla restituzione l'annullamento della cartella).
Pertanto, anche sotto tale profilo deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate i n dispositivo, con la precisazione che nulla viene riconosciuto all'appellante per il primo grado di giudizio essendola stessa rimasta contumace nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del g iudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 1. Accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la nullità della gravata sentenza e il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario;
2. Condanna l'appellato alla refusione in favore di parte appellante, delle spese di lite che liquida in euro 350,00 (di cui euro 75,00 per la fase di studio, euro 75,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase di trattazione ed euro 100,00 per la fase di decisione) per il grado d'appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 4 aprile 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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