Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 826/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 426 del
16/02/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Lorenzo Macciò per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 19/12/1956 residente in [...] scala D interno 18;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza numero
426/2023 rg 11041/2020 del Tribunale di Genova, di condannare il sig. a pagare a CP_1 favore della sig.ra la somma di € 90.000,00 (novantamila) oltre interessi e Parte_1
rivalutazione dalla data della notifica della citazione in primo grado al saldo per le ragioni di cui alla parte narrativa. Vinte le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
Con l'atto introduttivo del presente giudizio affermava di essere stata Parte_1
coniugata col signor dirigente bancario, al quale in costanza di matrimonio CP_1
aveva consegnato la somma di euro 90.000,00, che le era stata donata dai genitori, per il suo “utilizzo per la gestione con beneficio della vita familiare: ed anche come forma di mutuo”. Diverse volte aveva richiesto al il rimborso del prestito, senza successo. CP_1
Osservava che lo scioglimento della comunione legale per effetto della separazione legittimava ciascuno dei due coniugi ex art.192 co.3 C.C. a richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. Onde chiedeva la restituzione della somma mutuata al marito, con interessi rivalutazione e spese. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonialmente in contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, la decideva con sentenza, con la quale respingeva la domanda dell'attrice. Questa ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta l'errore di diritto e di valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. In contumacia del convenuto, non costituito nemmeno nel giudizio di appello, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni dell'appellante trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale osserva nella motivazione della sentenza impugnata che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto, ovvero l'esistenza di un titolo giuridico posto a fondamento della sua pretesa, che giustifichi l'obbligo della restituzione, mentre l'allegazione di un diverso titolo da parte del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Nella fattispecie – a giudizio del Tribunale – manca la prova della causa mutuandi, siccome l'estratto conto prodotto in giudizio dall'attrice indica quale causale del bonifico
“giroconto”, senza maggiori specificazioni. La prova del mutuo non può desumersi dalla mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, che non costituisce una confessione e non può essere valutata a favore dell'accoglimento della domanda attrice in mancanza di altri validi elementi di prova. La difesa dell'appellante censura la decisione del Tribunale, osservando che il convenuto, non essendosi costituito in giudizio, non ha contestato l'esistenza della causa mutuandi e non ha nemmeno addotto l'esistenza di un titolo diverso. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto ai fini della decisione della causa di quel diverso indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui quando il convenuto non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens
(Cass. 08.10.2021, n.27372). Nella fattispecie, la domanda deve essere accolta in mancanza dell'allegazione da parte del convenuto di una diversa e plausibile ragione del versamento, dovendo in tal senso bilanciarsi le posizioni delle parti in ordine ai rispettivi oneri di allegazione e di prova dei fatti oggetto del giudizio.
Inoltre, la difesa dell'appellante si duole del fatto che l'appellante non abbia tenuto conto della deposizione del teste e della corrispondenza intercorsa tra le parti. Tes_1
L'appello è fondato. Oltre alla mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale ritualmente deferitogli dall'attrice nel primo grado del giudizio, deve tenersi conto anche della mancata allegazione da parte dello stesso convenuto di un diverso titolo che giustificasse la dazione della somma di denaro, e della deposizione del teste Tes_2
, che non è esclusivamente de relato, ma anche diretta ed è stata erroneamente
[...]
sottovalutata dal Tribunale. Invero, il teste ha riferito di avere telefonato personalmente al per richiedergli per conto della moglie la restituzione della somma di euro CP_1
90.000,00. “In tutte le telefonate lui mi ha risposto di non preoccuparci, in quanto avrebbe messo tutto a posto”.
Il quadro indiziario, risultante da elementi gravi, precisi e concordanti, giustifica l'accoglimento della domanda attrice.
Mentre accoglie l'appello – intanto riforma la sentenza del Tribunale condannando il convenuto alla restituzione del denaro con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo – liquida a carico dell'appellato le spese dei due gradi del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile n. 826/2023 R.G., contro la sentenza del
Tribunale di Genova n. 426 del 16/02/2023 promossa da
PARTE Parte_1
APPELLANTE
contro
PARTE APPELLATA Controparte_1
CONTUMACE
così decide:
In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, condanna CP_1
a restituire a la somma di euro 90.000,00 con gli interessi legali
[...] Parte_1
dalla data di notifica della citazione in primo grado al saldo.
Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 per il primo grado e di euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre ad accessori e spese.
Genova, 5 febbraio 202
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE