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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. GI IE Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. MO Lo TR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1000/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._1 in via Sofocle n. 41,
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, CP_2 C.F._2 in via Sofocle n. 41,
(C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi Controparte_3 C.F._3 residente in [...];
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente ad CP_4 C.F._4
DR, in via Rocca S. Leo. n. 41, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MO Di Bella che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI nei confronti di:
(P.IVA ), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore ad negotia Dott. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
1 (C.F. ) nato ad [...] il [...], ivi residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e
[...] Controparte_5 [...]
(quest'ultima quale società designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_6 fondo di garanzia per le vittime della strada), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso del proprio congiunto (figlio di Persona_1 CP_1
e nonché fratello di e ), avvenuto a seguito del
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 sinistro stradale verificatosi in data 26.06.2012.
Gli attori esponevano, infatti, che in tale data , mentre percorreva a bordo del proprio Persona_1 motociclo Honda Sh, targato DA83572, via della Regione (in DR), giunto all'intersezione con via
U. Foscolo, entrava in collisione con il veicolo proveniente dal senso opposto, condotto da
[...]
Secondo la ricostruzione emersa in atti, quest'ultimo alla guida del proprio veicolo - una Fiat CP_5
Brava, targata BD760AN -, in violazione degli obblighi di precedenza, svoltava a sinistra tagliando la strada al il quale scivolava rovinosamente sull'asfalto. CP_1
A seguito dell'impatto, il veniva trasportato dal personale medico del 118 presso il nosocomio CP_1 di Biancavilla, dove gli operatori sanitari ne constatavano il decesso.
Gli attori rappresentavano, inoltre, che il veicolo condotto da risultava privo di Controparte_5 copertura assicurativa obbligatoria RCA al momento del fatto, giustificando la citazione della compagnia assicurativa quale società designata per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.
Dal predetto evento ne era scaturito un procedimento penale a carico del conducente del veicolo coinvolto, imputato per il reato di omicidio colposo (RGNR n. 9923/13), nel quale si Controparte_5 costituivano parti civili , e nella qualità di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 congiunti della vittima. Il procedimento veniva definito con sentenza (n. 3194/2016 del 6.06.2016) che accertava la responsabilità di in ordine al reato ascrittogli. Controparte_5
In sede civile i congiunti della vittima agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso del loro congiunto, domandando in particolare: a) il danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano, nella misura di euro 395.010,00 (cadauno) in favore dei genitori ed euro 253.935,00 per
2 ciascun fratello;
b) il danno biologico terminale del defunto da liquidarsi in complessivi euro
70.000,00.
Nonostante la regolare notifica nei confronti di entrambi i convenuti, si costituiva in giudizio solo
, mentre rimaneva contumace Controparte_6 Controparte_5
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 262/2024, pubblicata il 15.01.2024, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 20904/2017 R.G., accertata la responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro in cui è rimasto vittima, così statuiva sulle CP_5 Persona_1 domande degli attori: Co
“accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido tra loro a pagare a e Persona_1 CP_2
la somma di € 171.615,00 ciascuno, a la somma di € 62.823,00 e a
[...] Controparte_3 CP_4
la somma di € 65.745,00, detratto l'acconto ricevuto e con gli interessi come specificato in parte
[...] motiva;
condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 22.450,00 per compensi ed euro 788,00 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello , e CP_1 CP_2 Controparte_3
per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. CP_4
Si è costituita in giudizio, con regolare atto di costituzione, chiedendo il Controparte_6 rigetto del proposto appello e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
È rimasto contumace, anche in sede di appello, Controparte_5
All'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione, giusta ordinanza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi, seppure regolarmente Controparte_5 citato.
Va dato atto, inoltre, del passaggio in giudicato della statuizione con cui il giudice di primo grado ha accertato la responsabilità di nella causazione del sinistro e la conseguente Controparte_5 corresponsabilità della società assicurativa - nella qualità di società designata per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada - attesa l'assenza di specifica contestazione sul punto.
Con un unico e articolato motivo di impugnazione gli appellanti chiedono la rideterminazione delle somme riconosciute dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito del decesso di . Persona_1
3 In particolare, gli appellanti chiedono accertarsi il diritto ad ottenere una maggiore somma per il danno subito iure proprio, a titolo di danno parentale, eccependo l'erroneità della statuizione del primo giudice nella parte in cui non ha attribuito alcun valore - in applicazione della liquidazione basata sul
“sistema a punti” prevista dalle Tabelle di Milano - alla convivenza tra la vittima e i prossimi congiunti oltre che all'intensità del rapporto parentale.
Gli appellanti censurano, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la proposta domanda di risarcimento (iure hereditatis) del danno catastrofale - nelle due componenti di danno biologico terminale e danno morale terminale - per un importo complessivo di € 70.000,00 cadauno.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Invero, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno parentale avanzata dagli originari attori in primo grado, il Tribunale ha correttamente adottato, ai fini della liquidazione, le tabelle del Tribunale di Milano che hanno meritoriamente elaborato un metodo di liquidazione “a punti” del danno cd. parentale.
Sul punto, infatti, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass. 2957/2025; Cass. 5948/2023).
L'applicazione di tale criterio di liquidazione al caso in esame non consente, però, di condividere la scelta del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non attribuire alcun rilievo né alla convivenza della vittima primaria con i propri congiunti (punto C delle già richiamate tabelle), né all'intensità della relazione affettiva tra gli stessi (punto E delle tabelle).
E, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e dedotto dalla compagnia assicurativa, emerge documentalmente che al momento del decesso conviveva con i propri Persona_1 genitori, in DR, in via Sofocle n. 41.
Tale circostanza emerge dalla Comunicazione di notizia di reato redatta a carico di Controparte_5 datata 26.06.2012 oltre che dai verbali redatti dalla Questura di Catania a seguito del sinistro (verbale redatto dagli agenti della Questura di Catania sopraggiunti sul luogo del sinistro e verbale di sequestro probatorio del veicolo di , nonché dal documento di dimissioni rilasciato Persona_1 dall'Azienda Sanitaria Provinciale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla.
4 Per tali ragioni, nella determinazione del quantum del risarcimento del danno parentale riconosciuto alla madre e al padre di , deve farsi applicazione dei valori indicati dalle relative Persona_1 tabelle in caso di accertata convivenza, con conseguente riliquidazione degli importi sulla base dei punteggi (punti 16) previsti per tale specifica voce.
Diversamente, non può pervenirsi alla medesima conclusione per i fratelli, non sussistendo in atti elementi dai quali poter desumere che anche questi ultimi ( e Controparte_3 CP_4 convivessero con i genitori e il fratello deceduto.
Al contrario, infatti, dalla comunicazione di notizia di reato (CNR), regolarmente prodotta in atti, emerge che risiedesse in Via M. Buonarroti n. 32 e che la sorella, , Controparte_3 CP_4 risiedesse in Via Rocca San Iao n. 41.
Parimenti non condivisibile si ritiene la decisione del Tribunale di Catania nella parte in cui ha ritenuto di non dover attribuire alcun rilievo al parametro previsto dalle Tabelle di Milano al punto “E”, ossia il parametro inerente la “qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, che costituisce un ulteriore criterio determinante per la personalizzazione del danno parentale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente in capo agli attori tenuti a dimostrare l'esistenza della dedotta intensità della relazione affettiva.
Tale conclusione non si ritiene conforme ai principi di comune esperienza oltre che agli orientamenti emersi nella giurisprudenza prevalente sul punto.
E, invero, con riguardo al parametro previsto (“la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”), l'esistenza di una seria relazione affettiva può ritenersi evincibile in via presuntiva dalla natura del legame familiare intercorrente tra la vittima e i suoi prossimi congiunti.
Sul punto si ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il suo superstite non convivessero, né che fossero distanti”, precisando che, a fronte di tali circostanze, “grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (vedi Cass. n. 22397/2022; in tal senso anche Cass. Cass. 5769/2024;
Cass. 3904/2025; Cass. 6500/2025).
Nel caso di specie, è pacifico lo stretto rapporto parentale intercorrente tra la vittima e i congiunti presenti in giudizio, trattandosi dei suoi genitori e dei suoi fratelli, i quali costituiscono il nucleo
5 familiare originario. Inoltre, manca in atti una contestazione specifica di parte avversa idonea a superare la presunzione dell'esistenza di una tale normale relazione affettiva.
Per tali ragioni, non appare congrua l'integrale esclusione del valore relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva. Tuttavia, non è possibile nemmeno riconoscere il punteggio massimo previsto dalle rispettive tabelle di riferimento, come richiesto dagli appellanti.
E, invero, in assenza di una prova positiva di una relazione affettiva particolarmente intensa - intensità dei contatti e delle frequentazioni, condivisione delle festività o ricorrenze, condivisione di vacanze, hobby, sport ecc. - appare congruo fare applicazione del valore medio previsto da tali tabelle, con l'attribuzione di un punteggio pari a 15 punti (in una scala da 0 a 30 punti) che dovrà essere riconosciuto, senza distinzione, in favore sia dei genitori che dei fratelli.
Infondata, infine, è l'ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedono il risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale, nelle due componenti di danno biologico terminale e danno morale terminale.
Sul punto, il Collegio ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali prevalenti in materia.
È vero, infatti, che la persona ferita che non muoia immediatamente può acquisire e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo, sia del danno morale derivante dalla sofferenza interiore. Tuttavia, tale diritto presuppone il verificarsi di specifiche circostanze, che non si riscontrano nel caso di specie.
Per valutare correttamente il danno catastrofale, occorre distinguere le due componenti in esame.
Il danno morale terminale che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine. Questo è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, ma presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte (Cass. 7923/2024).
Diversamente, il danno biologico terminale consiste nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. Esso sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle ventiquattro ore) (Cass. 17168/2025;
Cass. 7923/2024).
Nel caso di specie nessuno dei due pregiudizi può essere riconosciuto in favore degli odierni appellanti.
Non risulta, infatti, in atti, nemmeno in via presuntiva, che la vittima fosse consapevole
6 dell'approssimarsi della propria fine e che abbia conseguentemente sofferto per tale ragione, né che tra le lesioni e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.
Al contrario, dalla documentazione in atti risulta che la vittima abbia immediatamente perso conoscenza a seguito dell'impatto (v. Verbale redatto dalla Polizia di Stato presente sul luogo del sinistro nel quale si legge “si notava un giovane riverso a terra che non dava segni di vita”) e sia deceduta, come dedotto dagli stessi appellanti, circa un'ora dopo l'evento lesivo (vedi richiesta consulenza anestesia dell'U.O. Pronto Soccorso - Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Biancavilla redatto pochi minuti dopo l'arrivo del paziente da cui risulta che lo stesso arrivava privo di coscienza e ne viene dichiarato l'exitus alle ore 00:30 del 26.06.2012).
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello proposto merita accoglimento limitatamente alla chiesta rideterminazione del quantum risarcitorio del cd. danno parentale patito dagli appellanti.
La nuova liquidazione del danno in tale sede impone di procedere all'applicazione dei nuovi parametri tabellari, previsti dalle Tabelle di Milano del 2024 (aggiornati all'1.1.2024), sopravvenuti alla decisione di primo grado (Cass. 29718/2019).
Secondo le predette tabelle, avuto riguardo ai genitori della vittima - e - il CP_1 CP_2 risarcimento per la perdita del rapporto parentale è pari a € 320.702,00 ciascuno, calcolato applicando i seguenti punti: 24 per l'età della vittima all'epoca del decesso (21 anni); 18 per l'età del congiunto (58 anni il padre e 52 anni la madre); 16 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (3 superstiti); 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 82 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 3.911,00 in considerazione della relazione parentale (genitori).
Per quanto concerne il fratello della vittima, , il risarcimento va liquidato nell'importo Controparte_3 di € 98.484,00, calcolato applicando i seguenti punti: 18 per l'età della vittima all'epoca del decesso
(21 anni); 16 per l'età del congiunto (33 anni); 0 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (3 superstiti); 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 58 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 1.698,00 in considerazione della relazione parentale (fratello).
Infine, per la sorella, , il risarcimento va liquidato nell'importo di € 101.880,00, calcolato CP_4 applicando i seguenti punti: 18 per l'età della vittima all'epoca del decesso (21 anni); 18 per l'età del congiunto (26 anni); 0 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di altro/i congiunto/i del nucleo familiare primario del de cuius (3 superstiti); 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 60 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 1.698,00 in considerazione della relazione parentale (fratello).
7 Come già stabilito dal Tribunale, sulle predette somme, quali debiti di valore, sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato al momento del decesso, con decorrenza da tale data sino al saldo.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico di (appellato contumace) e , nella Controparte_5 Controparte_6 misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia che è pari all'importo della somma attribuita alla parte vincitrice dunque, nella specie, alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di gravame e quanto già liquidato in primo grado (Cass. civ. n. 30999/2023).
Inoltre, va tenuto conto che, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, la misura del compenso va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. civ. 10367/2024).
Nella fattispecie in esame, posto che la condanna di valore più elevata in base alla differenza fra quanto già ottenuto in primo grado e quanto attribuito in tale sede è di euro 149.087,00 (per ciascuno dei due genitori), lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese - secondo le tabelle di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022 - è quello da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 con conseguente applicazione dei parametri medi, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la sola fase di trattazione
(Cass. civ. n. 29857/2023).
Va disposta la distrazione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Avv. Di Bella MO
AU che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1
, e nei confronti di e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, avverso la sentenza n. 262/2024, pubblicata il 15.01.2024, dal Tribunale di Catania, Controparte_6 nel giudizio iscritto al N.R.G. 20904/2017, così statuisce: condanna solidalmente e al pagamento della somma di € Controparte_5 Controparte_6
320.702,00 ciascuno, in favore di e di della somma di € 98.484,00 in CP_1 CP_2 favore di e di € 101.880,00 in favore di , detratti gli acconti Controparte_3 CP_4 eventualmente ricevuti e con gli interessi legali come specificato in parte motiva.
8 Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna altresì e in solido al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_6
, e delle spese del presente grado di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 giudizio, che liquida, in euro 807,00 per esborsi e in complessivi euro 12.154,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA.
Dispone la distrazione in favore dell'Avv. MO AU Di Bella delle spese processuali del presente grado di giudizio come sopra liquidate.
Così deciso in Catania il 27.11.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
MO Lo TR GI IE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. GI IE Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. MO Lo TR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1000/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._1 in via Sofocle n. 41,
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, CP_2 C.F._2 in via Sofocle n. 41,
(C.F. , nato ad [...] il [...] e ivi Controparte_3 C.F._3 residente in [...];
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente ad CP_4 C.F._4
DR, in via Rocca S. Leo. n. 41, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MO Di Bella che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI nei confronti di:
(P.IVA ), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45 in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore ad negotia Dott. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio dell'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
1 (C.F. ) nato ad [...] il [...], ivi residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e
[...] Controparte_5 [...]
(quest'ultima quale società designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_6 fondo di garanzia per le vittime della strada), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso del proprio congiunto (figlio di Persona_1 CP_1
e nonché fratello di e ), avvenuto a seguito del
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 sinistro stradale verificatosi in data 26.06.2012.
Gli attori esponevano, infatti, che in tale data , mentre percorreva a bordo del proprio Persona_1 motociclo Honda Sh, targato DA83572, via della Regione (in DR), giunto all'intersezione con via
U. Foscolo, entrava in collisione con il veicolo proveniente dal senso opposto, condotto da
[...]
Secondo la ricostruzione emersa in atti, quest'ultimo alla guida del proprio veicolo - una Fiat CP_5
Brava, targata BD760AN -, in violazione degli obblighi di precedenza, svoltava a sinistra tagliando la strada al il quale scivolava rovinosamente sull'asfalto. CP_1
A seguito dell'impatto, il veniva trasportato dal personale medico del 118 presso il nosocomio CP_1 di Biancavilla, dove gli operatori sanitari ne constatavano il decesso.
Gli attori rappresentavano, inoltre, che il veicolo condotto da risultava privo di Controparte_5 copertura assicurativa obbligatoria RCA al momento del fatto, giustificando la citazione della compagnia assicurativa quale società designata per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.
Dal predetto evento ne era scaturito un procedimento penale a carico del conducente del veicolo coinvolto, imputato per il reato di omicidio colposo (RGNR n. 9923/13), nel quale si Controparte_5 costituivano parti civili , e nella qualità di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 congiunti della vittima. Il procedimento veniva definito con sentenza (n. 3194/2016 del 6.06.2016) che accertava la responsabilità di in ordine al reato ascrittogli. Controparte_5
In sede civile i congiunti della vittima agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso del loro congiunto, domandando in particolare: a) il danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano, nella misura di euro 395.010,00 (cadauno) in favore dei genitori ed euro 253.935,00 per
2 ciascun fratello;
b) il danno biologico terminale del defunto da liquidarsi in complessivi euro
70.000,00.
Nonostante la regolare notifica nei confronti di entrambi i convenuti, si costituiva in giudizio solo
, mentre rimaneva contumace Controparte_6 Controparte_5
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 262/2024, pubblicata il 15.01.2024, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 20904/2017 R.G., accertata la responsabilità di
[...] nella causazione del sinistro in cui è rimasto vittima, così statuiva sulle CP_5 Persona_1 domande degli attori: Co
“accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido tra loro a pagare a e Persona_1 CP_2
la somma di € 171.615,00 ciascuno, a la somma di € 62.823,00 e a
[...] Controparte_3 CP_4
la somma di € 65.745,00, detratto l'acconto ricevuto e con gli interessi come specificato in parte
[...] motiva;
condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 22.450,00 per compensi ed euro 788,00 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello , e CP_1 CP_2 Controparte_3
per i motivi di cui si dirà nel prosieguo. CP_4
Si è costituita in giudizio, con regolare atto di costituzione, chiedendo il Controparte_6 rigetto del proposto appello e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
È rimasto contumace, anche in sede di appello, Controparte_5
All'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione, giusta ordinanza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi, seppure regolarmente Controparte_5 citato.
Va dato atto, inoltre, del passaggio in giudicato della statuizione con cui il giudice di primo grado ha accertato la responsabilità di nella causazione del sinistro e la conseguente Controparte_5 corresponsabilità della società assicurativa - nella qualità di società designata per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada - attesa l'assenza di specifica contestazione sul punto.
Con un unico e articolato motivo di impugnazione gli appellanti chiedono la rideterminazione delle somme riconosciute dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito del decesso di . Persona_1
3 In particolare, gli appellanti chiedono accertarsi il diritto ad ottenere una maggiore somma per il danno subito iure proprio, a titolo di danno parentale, eccependo l'erroneità della statuizione del primo giudice nella parte in cui non ha attribuito alcun valore - in applicazione della liquidazione basata sul
“sistema a punti” prevista dalle Tabelle di Milano - alla convivenza tra la vittima e i prossimi congiunti oltre che all'intensità del rapporto parentale.
Gli appellanti censurano, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la proposta domanda di risarcimento (iure hereditatis) del danno catastrofale - nelle due componenti di danno biologico terminale e danno morale terminale - per un importo complessivo di € 70.000,00 cadauno.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Invero, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno parentale avanzata dagli originari attori in primo grado, il Tribunale ha correttamente adottato, ai fini della liquidazione, le tabelle del Tribunale di Milano che hanno meritoriamente elaborato un metodo di liquidazione “a punti” del danno cd. parentale.
Sul punto, infatti, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi” (Cass. 2957/2025; Cass. 5948/2023).
L'applicazione di tale criterio di liquidazione al caso in esame non consente, però, di condividere la scelta del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non attribuire alcun rilievo né alla convivenza della vittima primaria con i propri congiunti (punto C delle già richiamate tabelle), né all'intensità della relazione affettiva tra gli stessi (punto E delle tabelle).
E, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e dedotto dalla compagnia assicurativa, emerge documentalmente che al momento del decesso conviveva con i propri Persona_1 genitori, in DR, in via Sofocle n. 41.
Tale circostanza emerge dalla Comunicazione di notizia di reato redatta a carico di Controparte_5 datata 26.06.2012 oltre che dai verbali redatti dalla Questura di Catania a seguito del sinistro (verbale redatto dagli agenti della Questura di Catania sopraggiunti sul luogo del sinistro e verbale di sequestro probatorio del veicolo di , nonché dal documento di dimissioni rilasciato Persona_1 dall'Azienda Sanitaria Provinciale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla.
4 Per tali ragioni, nella determinazione del quantum del risarcimento del danno parentale riconosciuto alla madre e al padre di , deve farsi applicazione dei valori indicati dalle relative Persona_1 tabelle in caso di accertata convivenza, con conseguente riliquidazione degli importi sulla base dei punteggi (punti 16) previsti per tale specifica voce.
Diversamente, non può pervenirsi alla medesima conclusione per i fratelli, non sussistendo in atti elementi dai quali poter desumere che anche questi ultimi ( e Controparte_3 CP_4 convivessero con i genitori e il fratello deceduto.
Al contrario, infatti, dalla comunicazione di notizia di reato (CNR), regolarmente prodotta in atti, emerge che risiedesse in Via M. Buonarroti n. 32 e che la sorella, , Controparte_3 CP_4 risiedesse in Via Rocca San Iao n. 41.
Parimenti non condivisibile si ritiene la decisione del Tribunale di Catania nella parte in cui ha ritenuto di non dover attribuire alcun rilievo al parametro previsto dalle Tabelle di Milano al punto “E”, ossia il parametro inerente la “qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, che costituisce un ulteriore criterio determinante per la personalizzazione del danno parentale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente in capo agli attori tenuti a dimostrare l'esistenza della dedotta intensità della relazione affettiva.
Tale conclusione non si ritiene conforme ai principi di comune esperienza oltre che agli orientamenti emersi nella giurisprudenza prevalente sul punto.
E, invero, con riguardo al parametro previsto (“la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”), l'esistenza di una seria relazione affettiva può ritenersi evincibile in via presuntiva dalla natura del legame familiare intercorrente tra la vittima e i suoi prossimi congiunti.
Sul punto si ritiene, infatti, condivisibile l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il suo superstite non convivessero, né che fossero distanti”, precisando che, a fronte di tali circostanze, “grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (vedi Cass. n. 22397/2022; in tal senso anche Cass. Cass. 5769/2024;
Cass. 3904/2025; Cass. 6500/2025).
Nel caso di specie, è pacifico lo stretto rapporto parentale intercorrente tra la vittima e i congiunti presenti in giudizio, trattandosi dei suoi genitori e dei suoi fratelli, i quali costituiscono il nucleo
5 familiare originario. Inoltre, manca in atti una contestazione specifica di parte avversa idonea a superare la presunzione dell'esistenza di una tale normale relazione affettiva.
Per tali ragioni, non appare congrua l'integrale esclusione del valore relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva. Tuttavia, non è possibile nemmeno riconoscere il punteggio massimo previsto dalle rispettive tabelle di riferimento, come richiesto dagli appellanti.
E, invero, in assenza di una prova positiva di una relazione affettiva particolarmente intensa - intensità dei contatti e delle frequentazioni, condivisione delle festività o ricorrenze, condivisione di vacanze, hobby, sport ecc. - appare congruo fare applicazione del valore medio previsto da tali tabelle, con l'attribuzione di un punteggio pari a 15 punti (in una scala da 0 a 30 punti) che dovrà essere riconosciuto, senza distinzione, in favore sia dei genitori che dei fratelli.
Infondata, infine, è l'ulteriore domanda con cui gli appellanti chiedono il risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale, nelle due componenti di danno biologico terminale e danno morale terminale.
Sul punto, il Collegio ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali prevalenti in materia.
È vero, infatti, che la persona ferita che non muoia immediatamente può acquisire e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo, sia del danno morale derivante dalla sofferenza interiore. Tuttavia, tale diritto presuppone il verificarsi di specifiche circostanze, che non si riscontrano nel caso di specie.
Per valutare correttamente il danno catastrofale, occorre distinguere le due componenti in esame.
Il danno morale terminale che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine. Questo è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, ma presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte (Cass. 7923/2024).
Diversamente, il danno biologico terminale consiste nel pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. Esso sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle ventiquattro ore) (Cass. 17168/2025;
Cass. 7923/2024).
Nel caso di specie nessuno dei due pregiudizi può essere riconosciuto in favore degli odierni appellanti.
Non risulta, infatti, in atti, nemmeno in via presuntiva, che la vittima fosse consapevole
6 dell'approssimarsi della propria fine e che abbia conseguentemente sofferto per tale ragione, né che tra le lesioni e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.
Al contrario, dalla documentazione in atti risulta che la vittima abbia immediatamente perso conoscenza a seguito dell'impatto (v. Verbale redatto dalla Polizia di Stato presente sul luogo del sinistro nel quale si legge “si notava un giovane riverso a terra che non dava segni di vita”) e sia deceduta, come dedotto dagli stessi appellanti, circa un'ora dopo l'evento lesivo (vedi richiesta consulenza anestesia dell'U.O. Pronto Soccorso - Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Biancavilla redatto pochi minuti dopo l'arrivo del paziente da cui risulta che lo stesso arrivava privo di coscienza e ne viene dichiarato l'exitus alle ore 00:30 del 26.06.2012).
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello proposto merita accoglimento limitatamente alla chiesta rideterminazione del quantum risarcitorio del cd. danno parentale patito dagli appellanti.
La nuova liquidazione del danno in tale sede impone di procedere all'applicazione dei nuovi parametri tabellari, previsti dalle Tabelle di Milano del 2024 (aggiornati all'1.1.2024), sopravvenuti alla decisione di primo grado (Cass. 29718/2019).
Secondo le predette tabelle, avuto riguardo ai genitori della vittima - e - il CP_1 CP_2 risarcimento per la perdita del rapporto parentale è pari a € 320.702,00 ciascuno, calcolato applicando i seguenti punti: 24 per l'età della vittima all'epoca del decesso (21 anni); 18 per l'età del congiunto (58 anni il padre e 52 anni la madre); 16 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (3 superstiti); 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 82 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 3.911,00 in considerazione della relazione parentale (genitori).
Per quanto concerne il fratello della vittima, , il risarcimento va liquidato nell'importo Controparte_3 di € 98.484,00, calcolato applicando i seguenti punti: 18 per l'età della vittima all'epoca del decesso
(21 anni); 16 per l'età del congiunto (33 anni); 0 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (3 superstiti); 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 58 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 1.698,00 in considerazione della relazione parentale (fratello).
Infine, per la sorella, , il risarcimento va liquidato nell'importo di € 101.880,00, calcolato CP_4 applicando i seguenti punti: 18 per l'età della vittima all'epoca del decesso (21 anni); 18 per l'età del congiunto (26 anni); 0 punti per la convivenza;
9 punti per sopravvivenza di altro/i congiunto/i del nucleo familiare primario del de cuius (3 superstiti); 15 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 60 punti, moltiplicati per il valore del punto base determinato in € 1.698,00 in considerazione della relazione parentale (fratello).
7 Come già stabilito dal Tribunale, sulle predette somme, quali debiti di valore, sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato al momento del decesso, con decorrenza da tale data sino al saldo.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico di (appellato contumace) e , nella Controparte_5 Controparte_6 misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia che è pari all'importo della somma attribuita alla parte vincitrice dunque, nella specie, alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di gravame e quanto già liquidato in primo grado (Cass. civ. n. 30999/2023).
Inoltre, va tenuto conto che, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, la misura del compenso va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. civ. 10367/2024).
Nella fattispecie in esame, posto che la condanna di valore più elevata in base alla differenza fra quanto già ottenuto in primo grado e quanto attribuito in tale sede è di euro 149.087,00 (per ciascuno dei due genitori), lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese - secondo le tabelle di cui al D.M.
Giustizia n. 147/2022 - è quello da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 con conseguente applicazione dei parametri medi, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la sola fase di trattazione
(Cass. civ. n. 29857/2023).
Va disposta la distrazione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Avv. Di Bella MO
AU che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1
, e nei confronti di e
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
, avverso la sentenza n. 262/2024, pubblicata il 15.01.2024, dal Tribunale di Catania, Controparte_6 nel giudizio iscritto al N.R.G. 20904/2017, così statuisce: condanna solidalmente e al pagamento della somma di € Controparte_5 Controparte_6
320.702,00 ciascuno, in favore di e di della somma di € 98.484,00 in CP_1 CP_2 favore di e di € 101.880,00 in favore di , detratti gli acconti Controparte_3 CP_4 eventualmente ricevuti e con gli interessi legali come specificato in parte motiva.
8 Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna altresì e in solido al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_6
, e delle spese del presente grado di CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 giudizio, che liquida, in euro 807,00 per esborsi e in complessivi euro 12.154,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro
2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA.
Dispone la distrazione in favore dell'Avv. MO AU Di Bella delle spese processuali del presente grado di giudizio come sopra liquidate.
Così deciso in Catania il 27.11.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
MO Lo TR GI IE
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