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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7325/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli Nord
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, RAFFAELA
SORRENTINO, ha pronunciato ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7325 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. ESPOSITO ELIO Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI
AS come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/06/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001399083 emessa dall'
[...]
, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione Controparte_2
amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali afferenti all'anno
2017.
1 Ha dedotto che i debiti relativi all'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione non sono mai stati portati a conoscenza dell'istante e che anzi soltanto con la notificazione dell'opposta ordinanza-ingiunzione ne ha avuto contezza, procedendo alla tempestiva impugnativa.
In particolare il ricorrente precisava che l'impugnata ordinanza-ingiunzione era carente dell'indicazione dell'importo di cui l' assumeva l'omesso versamento delle ritenute CP_3
previdenziali.
CP_ Si costituiva l' a seguito della disposta rinnovazione della notifica, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate delle parti, la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 127 ter cpc.
Come evidenziato già da parte resistente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale,
altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
ù
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto
CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma richiesta in ricorso, e, dunque, ha dato atto anche della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti, non ha contestato il fondamento della domanda, né ha eccepito o dedotto l'esistenza di cause ostative rispetto al mancato tempestivo pagamento del dovuto alla parte, essendosi solo limitata a dare atto dell'intervenuto pagamento della somma dovuta nelle more del giudizio.
Pertanto, con riferimento alle spese di lite, non può che darsi atto della fondatezza della domanda attorea, e condannarsi l' al pagamento delle spese del giudizio, resosi necessario a causa CP_3
dell'inerzia dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' , nella misura indicata CP_3
in dispositivo, tenuto conto della natura della pronuncia e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro
255,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione ALL'AVV. Esposito.
Si comunichi.
Aversa, 22/12/2025 il Giudice del Lavoro
AE SO
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli Nord
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, RAFFAELA
SORRENTINO, ha pronunciato ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7325 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. ESPOSITO ELIO Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI
AS come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/06/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001399083 emessa dall'
[...]
, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione Controparte_2
amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali afferenti all'anno
2017.
1 Ha dedotto che i debiti relativi all'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione non sono mai stati portati a conoscenza dell'istante e che anzi soltanto con la notificazione dell'opposta ordinanza-ingiunzione ne ha avuto contezza, procedendo alla tempestiva impugnativa.
In particolare il ricorrente precisava che l'impugnata ordinanza-ingiunzione era carente dell'indicazione dell'importo di cui l' assumeva l'omesso versamento delle ritenute CP_3
previdenziali.
CP_ Si costituiva l' a seguito della disposta rinnovazione della notifica, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate delle parti, la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 127 ter cpc.
Come evidenziato già da parte resistente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale,
altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
ù
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
2 Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto
CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma richiesta in ricorso, e, dunque, ha dato atto anche della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite.
Deve quindi vagliarsi la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti, non ha contestato il fondamento della domanda, né ha eccepito o dedotto l'esistenza di cause ostative rispetto al mancato tempestivo pagamento del dovuto alla parte, essendosi solo limitata a dare atto dell'intervenuto pagamento della somma dovuta nelle more del giudizio.
Pertanto, con riferimento alle spese di lite, non può che darsi atto della fondatezza della domanda attorea, e condannarsi l' al pagamento delle spese del giudizio, resosi necessario a causa CP_3
dell'inerzia dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' , nella misura indicata CP_3
in dispositivo, tenuto conto della natura della pronuncia e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro
255,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione ALL'AVV. Esposito.
Si comunichi.
Aversa, 22/12/2025 il Giudice del Lavoro
AE SO
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