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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/12/2024, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2013/2021 promossa da:
), nato il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Graziella Foti
RICORRENTE contro
( ), nata il [...] a [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Emanuele Rosapinta
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per entrambe le parti: <Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex artt. 708 e 711 c.p.c. senza alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. . Con la compensazione delle spese Pt_1
di lite>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Vertemate con NO (CO) in data 5.12.2015 (trascrizione: anno 2015; numero 8; parte I;
ufficio 1). Dall'unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 17.5.2021, il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dalla moglie.
Con memoria difensiva, depositata in data 27.9.2021, la ricorrente ha aderito alla domanda di separazione chiedendo un assegno di mantenimento per sé.
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore
All'udienza presidenziale del 12.10.2021, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, il presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico, e hanno raggiunto un accordo provvisorio per il pagamento, da parte del ricorrente, della metà del mutuo della casa coniugale cointestata e delle spese condominiali sino alla successiva udienza.
A seguito delle udienze presidenziali del 18.1.2022 e del 3.2.2022, non avendo le parti raggiunto un accordo definitivo, il presidente ha pronunciato l'ordinanza del 7.3.2022, con cui ha fissato il contributo del ricorrente al mantenimento della resistente in un importo pari alla metà del mutuo e alla metà delle spese condominiali, si è nominato G.I. e ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'esito di tale udienza, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 27.3.2023, il G.I. ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni come indicato supra, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§
La domanda di separazione personale dei coniugi (entrambi cittadini italiani) deve essere accolta, perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la pagina 2 di 4 prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi, confermata dalle parti in udienza presidenziale. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Del resto, l'interruzione della convivenza dei coniugi e le posizioni assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale delle parti.
Null'altro v'è da statuire, avendo la resistente rinunciato all'unica ulteriore domanda oggetto del giudizio, volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e la precisazione congiunta delle conclusioni costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario a Vertemate con NO (CO) in data 5.12.2015 (trascrizione: anno 2015; numero 8; parte I;
ufficio 1);
2. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vertemate con NO
(CO), perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 29/11/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2013/2021 promossa da:
), nato il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Graziella Foti
RICORRENTE contro
( ), nata il [...] a [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Emanuele Rosapinta
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per entrambe le parti: <Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex artt. 708 e 711 c.p.c. senza alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. . Con la compensazione delle spese Pt_1
di lite>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Vertemate con NO (CO) in data 5.12.2015 (trascrizione: anno 2015; numero 8; parte I;
ufficio 1). Dall'unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 17.5.2021, il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dalla moglie.
Con memoria difensiva, depositata in data 27.9.2021, la ricorrente ha aderito alla domanda di separazione chiedendo un assegno di mantenimento per sé.
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore
All'udienza presidenziale del 12.10.2021, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo, il presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico, e hanno raggiunto un accordo provvisorio per il pagamento, da parte del ricorrente, della metà del mutuo della casa coniugale cointestata e delle spese condominiali sino alla successiva udienza.
A seguito delle udienze presidenziali del 18.1.2022 e del 3.2.2022, non avendo le parti raggiunto un accordo definitivo, il presidente ha pronunciato l'ordinanza del 7.3.2022, con cui ha fissato il contributo del ricorrente al mantenimento della resistente in un importo pari alla metà del mutuo e alla metà delle spese condominiali, si è nominato G.I. e ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.
All'esito di tale udienza, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 27.3.2023, il G.I. ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni come indicato supra, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§
La domanda di separazione personale dei coniugi (entrambi cittadini italiani) deve essere accolta, perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la pagina 2 di 4 prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi, confermata dalle parti in udienza presidenziale. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto a un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Del resto, l'interruzione della convivenza dei coniugi e le posizioni assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale delle parti.
Null'altro v'è da statuire, avendo la resistente rinunciato all'unica ulteriore domanda oggetto del giudizio, volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e la precisazione congiunta delle conclusioni costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario a Vertemate con NO (CO) in data 5.12.2015 (trascrizione: anno 2015; numero 8; parte I;
ufficio 1);
2. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vertemate con NO
(CO), perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 29/11/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 4 di 4