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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10581/2023 r.g. promossa da:
(CPF ) col patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 P.IVA_1
LUIGI, elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI
LUIGI
ER SA RM (CPF ) col patrocinio dell'avv. PARENTI C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI
LUIGI
NE SA (CPF ) col patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_2 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI
LUIGI
(CPF col patrocinio dell'avv. PARENTI LUIGI, Parte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI LUIGI
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo (noto anche come Persona_1
nato il giorno 5 maggio 1888 a Bomporto (MO) da e Persona_2 Persona_3 Parte_4
(doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato in AS dove mai si naturalizzava come cittadino
[...]
brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 2 fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“in data 17.04.1909 contraeva matrimonio in Villa Jacutinga con Persona_1
…] (doc. 3: certificato integrale di matrimonio di;
Controparte_2 Persona_1
- dal loro matrimonio, in data 1.09.1924, a Rio Preto, Stato di Sao Paulo, nasceva
[...]
…] (doc. n. 4 certificato di nascita di;
Persona_4 Persona_4
- […];
- In data 4.11.1950, nella città di Goiania, il sig. indicato anche come Persona_4 [...]
figlio di sposava la sig.ra . […] (doc. n.6: certificato integrale CP_3 Persona_1 CP_4
di matrimonio di;
Persona_4
- […];
- Dal matrimonio di con , nasceva il 13.08.1954 il sig. Persona_4 CP_4 [...]
(doc. n. 8: certificato integrale di nascita con nota di matrimonio di Parte_1 [...]
, odierno ricorrente, il quale si sposava con il Parte_1 Controparte_5
10.12.1976 (doc. n. 9: certificato di matrimonio di . […]; Parte_1
- Da e nascevano: Parte_1 Controparte_5
1) in data 12.10.1978, ER SA RM (doc. n. 10: certificato integrale di nascita con nota di matrimonio di UI ES IA). […] sposava, in data 17.05.2008,
[...]
. Nel certificato il cognome è rettificato in (doc. n.11 certificato di Persona_5 Per_2 Persona_4
matrimonio di UI ES IA ).
pagina 2 di 7 2) Dal matrimonio di e in data 7.07.1984 nasceva, Parte_1 Controparte_5
altresì, odierna ricorrente (doc. n. 12: certificato integrale di nascita di Persona_6
[…]. AL ES IA sposava in data 1.05.2009 il sig. Persona_6 [...]
assumendo il nome di (doc. n. 13: certificato integrale di Parte_5 Parte_6
matrimonio di AL ES IA). […];
3) sempre dal matrimonio di e , in data 29.08.1989, Parte_1 Controparte_5
nasceva l'odierno ricorrente (doc. n. 14: certificato integrale di Parte_3
nascita di . […]. Il sig. sposava in data 12.08.2017 la Parte_3 Parte_3
sig.ra (doc. n. 15: certificato di matrimonio di […]”. Persona_7 Parte_3
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 9 dicembre 2025.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato (noto anche come Persona_1 Persona_2
nato il giorno 5 maggio 1888 a Bomporto, in provincia di Modena, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III, pagina 3 di 7 sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza dell'Ambasciata Italiana del AS di Brasilia sono di molti anni ma ciò,
nel caso di specie, è comprovato dal fatto che nel gennaio 2020 erano in corso le convocazioni per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis depositate nel 2015 (doc. 19 fasc. ricorrente) e tuttora, dopo ben 3 anni dalla domanda depositata dai ricorrenti (doc. 16 fasc. ricorrente), ossia nel 2022, non hanno ancora ottenuto risposta. Appare
pertanto evidente che il procedimento amministrativo non è stato evaso nei tempi previsti dalla legge ossia entro 730 giorni.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che: pagina 4 di 7 “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
AS alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di pagina 5 di 7 trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi provata la continuità generazionale a partire dall'avo ed il diritto delle ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. I Persona_1
ricorrenti hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
DE AS (doc. 2 fasc. ricorrente) da cui risulta che non ha ottenuto la Persona_1
cittadinanza brasiliana – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in AS, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc.
da 3 a 6 e da 8 a 15 del ricorso).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (CPF ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._3
AS, residente in [...]qd A6 lote 07 Residencial Araguaia, Alphaville Flamboyant –
74883-010 – IA GO;
- ER SA RM (CPF ) nato il [...] a [...], C.F._1
AS, residente in [...], Qd Ai-6.LL02, Residencial Araguaia, Alphaville Flamboyant –
74883-010 – IA GO;
- (CPF ) nata il [...] a [...]_6 C.F._2
(GO), AS, residente in [...]das Auroras, Quadra 03, Lote 13, Jardins Verona 74886-011-Goiana
GO;
- (CPF 02741267103) nato il [...] a [...], Parte_3
AS, residente in [...]alla Rua 37 A Qd 22 Lt1, Apto 103 E, Aparecida de Goiania,
74912-105 – GO;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10581/2023 r.g. promossa da:
(CPF ) col patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 P.IVA_1
LUIGI, elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI
LUIGI
ER SA RM (CPF ) col patrocinio dell'avv. PARENTI C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI
LUIGI
NE SA (CPF ) col patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_2 C.F._2
LUIGI, elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI
LUIGI
(CPF col patrocinio dell'avv. PARENTI LUIGI, Parte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via VIRGILIO 8, ROMA presso lo Studio dell'avv. PARENTI LUIGI
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo (noto anche come Persona_1
nato il giorno 5 maggio 1888 a Bomporto (MO) da e Persona_2 Persona_3 Parte_4
(doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato in AS dove mai si naturalizzava come cittadino
[...]
brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 2 fasc. ricorrente).
I ricorrenti premettevano che:
“in data 17.04.1909 contraeva matrimonio in Villa Jacutinga con Persona_1
…] (doc. 3: certificato integrale di matrimonio di;
Controparte_2 Persona_1
- dal loro matrimonio, in data 1.09.1924, a Rio Preto, Stato di Sao Paulo, nasceva
[...]
…] (doc. n. 4 certificato di nascita di;
Persona_4 Persona_4
- […];
- In data 4.11.1950, nella città di Goiania, il sig. indicato anche come Persona_4 [...]
figlio di sposava la sig.ra . […] (doc. n.6: certificato integrale CP_3 Persona_1 CP_4
di matrimonio di;
Persona_4
- […];
- Dal matrimonio di con , nasceva il 13.08.1954 il sig. Persona_4 CP_4 [...]
(doc. n. 8: certificato integrale di nascita con nota di matrimonio di Parte_1 [...]
, odierno ricorrente, il quale si sposava con il Parte_1 Controparte_5
10.12.1976 (doc. n. 9: certificato di matrimonio di . […]; Parte_1
- Da e nascevano: Parte_1 Controparte_5
1) in data 12.10.1978, ER SA RM (doc. n. 10: certificato integrale di nascita con nota di matrimonio di UI ES IA). […] sposava, in data 17.05.2008,
[...]
. Nel certificato il cognome è rettificato in (doc. n.11 certificato di Persona_5 Per_2 Persona_4
matrimonio di UI ES IA ).
pagina 2 di 7 2) Dal matrimonio di e in data 7.07.1984 nasceva, Parte_1 Controparte_5
altresì, odierna ricorrente (doc. n. 12: certificato integrale di nascita di Persona_6
[…]. AL ES IA sposava in data 1.05.2009 il sig. Persona_6 [...]
assumendo il nome di (doc. n. 13: certificato integrale di Parte_5 Parte_6
matrimonio di AL ES IA). […];
3) sempre dal matrimonio di e , in data 29.08.1989, Parte_1 Controparte_5
nasceva l'odierno ricorrente (doc. n. 14: certificato integrale di Parte_3
nascita di . […]. Il sig. sposava in data 12.08.2017 la Parte_3 Parte_3
sig.ra (doc. n. 15: certificato di matrimonio di […]”. Persona_7 Parte_3
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 9 dicembre 2025.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato (noto anche come Persona_1 Persona_2
nato il giorno 5 maggio 1888 a Bomporto, in provincia di Modena, onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III, pagina 3 di 7 sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza dell'Ambasciata Italiana del AS di Brasilia sono di molti anni ma ciò,
nel caso di specie, è comprovato dal fatto che nel gennaio 2020 erano in corso le convocazioni per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis depositate nel 2015 (doc. 19 fasc. ricorrente) e tuttora, dopo ben 3 anni dalla domanda depositata dai ricorrenti (doc. 16 fasc. ricorrente), ossia nel 2022, non hanno ancora ottenuto risposta. Appare
pertanto evidente che il procedimento amministrativo non è stato evaso nei tempi previsti dalla legge ossia entro 730 giorni.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che: pagina 4 di 7 “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
AS alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di pagina 5 di 7 trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi provata la continuità generazionale a partire dall'avo ed il diritto delle ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. I Persona_1
ricorrenti hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero
della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa
DE AS (doc. 2 fasc. ricorrente) da cui risulta che non ha ottenuto la Persona_1
cittadinanza brasiliana – né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in AS, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc.
da 3 a 6 e da 8 a 15 del ricorso).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (CPF ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._3
AS, residente in [...]qd A6 lote 07 Residencial Araguaia, Alphaville Flamboyant –
74883-010 – IA GO;
- ER SA RM (CPF ) nato il [...] a [...], C.F._1
AS, residente in [...], Qd Ai-6.LL02, Residencial Araguaia, Alphaville Flamboyant –
74883-010 – IA GO;
- (CPF ) nata il [...] a [...]_6 C.F._2
(GO), AS, residente in [...]das Auroras, Quadra 03, Lote 13, Jardins Verona 74886-011-Goiana
GO;
- (CPF 02741267103) nato il [...] a [...], Parte_3
AS, residente in [...]alla Rua 37 A Qd 22 Lt1, Apto 103 E, Aparecida de Goiania,
74912-105 – GO;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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