Art. 109.
Il militare di truppa del Corpo cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per nasi delle seguenti cause:
a) infermita', quando e' riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;
b) scarso rendimento;
c) motivi disciplinari diversi da quelli che comportano la perdita del grado;
d) condanna penale per delitto per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda per gravi e comprovati motivi. La domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' in ogni caso adottato dal Ministero previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); con l'osservanza delle norme di cui al successivo titolo VI, capo II, ove si tratti di cessazione per la causa, in cui alla lettera c.
Il militare di truppa del Corpo cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per nasi delle seguenti cause:
a) infermita', quando e' riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli a norma delle vigenti disposizioni;
b) scarso rendimento;
c) motivi disciplinari diversi da quelli che comportano la perdita del grado;
d) condanna penale per delitto per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda per gravi e comprovati motivi. La domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' in ogni caso adottato dal Ministero previo parere della Commissione centrale ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); con l'osservanza delle norme di cui al successivo titolo VI, capo II, ove si tratti di cessazione per la causa, in cui alla lettera c.