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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2447/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Flavio Lo Coco, elettivamente domiciliato in Volla (NA), alla Via Rossi n. 49;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio dell'Anna, elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 113;
-OPPOSTA-
TRIBUNALE DI TERAMO – in persona del Controparte_2
l.r.p.t.;
-OPPOSTA contumace-
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_3
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA contumace-
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000, notificata il 7 agosto 2023.
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000, notificata il 7 agosto 2023, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 07120080128447148000, a sua volta notificata il 23 giugno 2009 ed emessa per il mancato pagamento di spese processuali relative all'anno 2005 elevate dal Tribunale di Teramo – Ufficio recupero crediti.
A sostegno della propria domanda, la parte ha rilevato la nullità della cartella di pagamento sopra menzionata per l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e, precisamente, per la sopravvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. Inoltre, ha censurato l'omessa notificazione dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002, nonché la carenza di idonea motivazione della cartella stessa. Individuando la competenza territoriale del Giudice adito, il contribuente ha pertanto concluso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, per l'accoglimento della domanda spiegata;
in via gradata, per l'annullamento della cartella in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria in essa incorporata, con condanna delle parti opposte in solido al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l' , rilevando in via preliminare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per avere omesso la parte attrice di citare in giudizio il
. Sempre in via preliminare, ha eccepito la tardività Controparte_3 dell'opposizione per quel che concerne le contestazioni relative alla presunta notifica della cartella impugnata e i presunti vizi formali dell'avviso di intimazione, poiché decorsi i termini di cui all'art. 617 c.p.c. L'agente della riscossione, inoltre, ha avvalorato la sua difesa affermando che il contribuente aveva già ricevuto la notificazione di ulteriori atti presupposti rispetto a quello impugnato, quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201500003581000 nel 2015 e le intimazioni di pagamento nn. 07120159048364917000 e 07120169039000406000, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, contestando così l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Su tali premesse, e ribadendo la regolare notificazione della cartella opposta, ha richiesto al Giudice adito di disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del , nonché di Controparte_3 rigettare la domanda poiché inammissibile, tardiva e infondata. In subordine, di manlevare l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivantegli dal presente giudizio, con condanna dell'Ente impositore al pagamento dei relativi importi in suo favore. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
- 2 - Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2024, l'odierno Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Ente impositore.
Il , sebbene regolarmente citato a seguito di detto decreto, Controparte_3 non si è costituito.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Tribunale di Teramo –
[...] che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Va altresì dichiarata la contumacia del che, citato Controparte_3 regolarmente in virtù dell'ordine di integrazione del contraddittorio reso all'udienza del 9 ottobre 2024, non si è costituito.
Il presente giudizio origina da un'opposizione spiegata da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000 che, notificata il 7 agosto 2023, ha ad oggetto la cartella esattoriale n. 07120080128447148000, emessa a suo carico per il mancato pagamento di spese processuali relative all'anno 2005 elevate dal Tribunale di Teramo – Ufficio recupero crediti.
La parte ha dunque censurato l'atto in oggetto per un triplice ordine di profilo: la nullità della cartella esattoriale per l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973; l'omessa notificazione dell'invito di pagamento ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002; la carenza di idonea motivazione della cartella di pagamento.
Vale la pena precisare che, nel caso di specie, quanto all'omessa notifica dell'invito di pagamento, non si applica l'attuale disciplina così come modificata dalla L. n. 69/2009, in quanto l'iscrizione a ruolo del credito in oggetto è avvenuta anteriormente al 4 luglio 2009. Difatti, in base alla normativa ratione temporis applicabile (credito anteriore al 2009), l'invito era un presupposto essenziale nella sequenza procedimentale volta al recupero della spesa di giustizia. In questi termini, è stato correttamente osservato che “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha
- 3 - modificato l'art. 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cassazione civile, sez. VI , 13/09/2017, n. 21178).
Posto ciò, come risulta di tutta evidenza, i motivi sono sussumibili nell'ambito di operatività dei diversi strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
A mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la parte ha censurato l'omessa notifica dell'invito al pagamento e la carenza di idonea motivazione della cartella esattoriale.
In ordine a detti motivi, la domanda è inammissibile poiché è stata proposta tardivamente, tenuto conto che alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000, in data 7 agosto 2023, ha fatto seguito l'introduzione del giudizio con notificazione dell'atto di citazione il 1° febbraio 2024. La parte avrebbe dovuto eccepire le suddette doglianze entro i termini contemplati dall'art. 617 c.p.c. e, precisamente, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Quanto al vizio sussumibile nell'ambito del rimedio ex art. 615 c.p.c., il contribuente ha censurato l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e, segnatamente, la sopravvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Il motivo è privo di pregio.
Giova premettere, in primo luogo, che le somme iscritte a ruolo non si riferiscono, come erroneamente sostenuto dall'opponente, a sanzioni amministrative, bensì a spese processuali derivanti da sentenza;
pertanto, il termine di prescrizione applicabile alla pretesa creditoria in oggetto è quello ordinario di durata decennale.
Su tale premessa, l' , al fine di contestare la censura in Controparte_4 disamina, ha richiamato molteplici atti idonei ad interrompere la causa estinta del diritto. Nello specifico, la parte ha debitamente provato di avere ritualmente notificato la cartella esattoriale n. 07120080128447148000 il 23 giugno 2009. Ha altresì allegato prova dell'invio e della regolare notifica all'opponente nel 2015 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201500003581000 e dell'intimazione di pagamento n. 07120159048364917000, nonché nel 2017 dell'intimazione di pagamento n. 07120169039000406000.
Alla luce di quanto sopra esposto, è pacifico che il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso al momento della notifica dell'intimazione impugnata, in
- 4 - data 7 agosto 2023, poiché interrotto a più riprese dalla notifica degli atti esattoriali sopra menzionati.
Le ragioni che precedono determinano il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate. Nulla nei rapporti con le parti non costituite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , del Tribunale di
[...] Controparte_1
Teramo – nonché del , iscritta al n. Controparte_2 Controparte_3
2447/2024 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opposta che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con le parti non costituite.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2447/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Flavio Lo Coco, elettivamente domiciliato in Volla (NA), alla Via Rossi n. 49;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio dell'Anna, elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 113;
-OPPOSTA-
TRIBUNALE DI TERAMO – in persona del Controparte_2
l.r.p.t.;
-OPPOSTA contumace-
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_3
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA contumace-
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000, notificata il 7 agosto 2023.
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000, notificata il 7 agosto 2023, avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 07120080128447148000, a sua volta notificata il 23 giugno 2009 ed emessa per il mancato pagamento di spese processuali relative all'anno 2005 elevate dal Tribunale di Teramo – Ufficio recupero crediti.
A sostegno della propria domanda, la parte ha rilevato la nullità della cartella di pagamento sopra menzionata per l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e, precisamente, per la sopravvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. Inoltre, ha censurato l'omessa notificazione dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002, nonché la carenza di idonea motivazione della cartella stessa. Individuando la competenza territoriale del Giudice adito, il contribuente ha pertanto concluso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, per l'accoglimento della domanda spiegata;
in via gradata, per l'annullamento della cartella in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria in essa incorporata, con condanna delle parti opposte in solido al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l' , rilevando in via preliminare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per avere omesso la parte attrice di citare in giudizio il
. Sempre in via preliminare, ha eccepito la tardività Controparte_3 dell'opposizione per quel che concerne le contestazioni relative alla presunta notifica della cartella impugnata e i presunti vizi formali dell'avviso di intimazione, poiché decorsi i termini di cui all'art. 617 c.p.c. L'agente della riscossione, inoltre, ha avvalorato la sua difesa affermando che il contribuente aveva già ricevuto la notificazione di ulteriori atti presupposti rispetto a quello impugnato, quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201500003581000 nel 2015 e le intimazioni di pagamento nn. 07120159048364917000 e 07120169039000406000, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, contestando così l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Su tali premesse, e ribadendo la regolare notificazione della cartella opposta, ha richiesto al Giudice adito di disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del , nonché di Controparte_3 rigettare la domanda poiché inammissibile, tardiva e infondata. In subordine, di manlevare l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivantegli dal presente giudizio, con condanna dell'Ente impositore al pagamento dei relativi importi in suo favore. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
- 2 - Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2024, l'odierno Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Ente impositore.
Il , sebbene regolarmente citato a seguito di detto decreto, Controparte_3 non si è costituito.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Tribunale di Teramo –
[...] che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Va altresì dichiarata la contumacia del che, citato Controparte_3 regolarmente in virtù dell'ordine di integrazione del contraddittorio reso all'udienza del 9 ottobre 2024, non si è costituito.
Il presente giudizio origina da un'opposizione spiegata da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000 che, notificata il 7 agosto 2023, ha ad oggetto la cartella esattoriale n. 07120080128447148000, emessa a suo carico per il mancato pagamento di spese processuali relative all'anno 2005 elevate dal Tribunale di Teramo – Ufficio recupero crediti.
La parte ha dunque censurato l'atto in oggetto per un triplice ordine di profilo: la nullità della cartella esattoriale per l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973; l'omessa notificazione dell'invito di pagamento ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115/2002; la carenza di idonea motivazione della cartella di pagamento.
Vale la pena precisare che, nel caso di specie, quanto all'omessa notifica dell'invito di pagamento, non si applica l'attuale disciplina così come modificata dalla L. n. 69/2009, in quanto l'iscrizione a ruolo del credito in oggetto è avvenuta anteriormente al 4 luglio 2009. Difatti, in base alla normativa ratione temporis applicabile (credito anteriore al 2009), l'invito era un presupposto essenziale nella sequenza procedimentale volta al recupero della spesa di giustizia. In questi termini, è stato correttamente osservato che “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha
- 3 - modificato l'art. 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cassazione civile, sez. VI , 13/09/2017, n. 21178).
Posto ciò, come risulta di tutta evidenza, i motivi sono sussumibili nell'ambito di operatività dei diversi strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
A mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la parte ha censurato l'omessa notifica dell'invito al pagamento e la carenza di idonea motivazione della cartella esattoriale.
In ordine a detti motivi, la domanda è inammissibile poiché è stata proposta tardivamente, tenuto conto che alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239001031207000, in data 7 agosto 2023, ha fatto seguito l'introduzione del giudizio con notificazione dell'atto di citazione il 1° febbraio 2024. La parte avrebbe dovuto eccepire le suddette doglianze entro i termini contemplati dall'art. 617 c.p.c. e, precisamente, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Quanto al vizio sussumibile nell'ambito del rimedio ex art. 615 c.p.c., il contribuente ha censurato l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 50, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973 e, segnatamente, la sopravvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Il motivo è privo di pregio.
Giova premettere, in primo luogo, che le somme iscritte a ruolo non si riferiscono, come erroneamente sostenuto dall'opponente, a sanzioni amministrative, bensì a spese processuali derivanti da sentenza;
pertanto, il termine di prescrizione applicabile alla pretesa creditoria in oggetto è quello ordinario di durata decennale.
Su tale premessa, l' , al fine di contestare la censura in Controparte_4 disamina, ha richiamato molteplici atti idonei ad interrompere la causa estinta del diritto. Nello specifico, la parte ha debitamente provato di avere ritualmente notificato la cartella esattoriale n. 07120080128447148000 il 23 giugno 2009. Ha altresì allegato prova dell'invio e della regolare notifica all'opponente nel 2015 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201500003581000 e dell'intimazione di pagamento n. 07120159048364917000, nonché nel 2017 dell'intimazione di pagamento n. 07120169039000406000.
Alla luce di quanto sopra esposto, è pacifico che il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso al momento della notifica dell'intimazione impugnata, in
- 4 - data 7 agosto 2023, poiché interrotto a più riprese dalla notifica degli atti esattoriali sopra menzionati.
Le ragioni che precedono determinano il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate. Nulla nei rapporti con le parti non costituite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , del Tribunale di
[...] Controparte_1
Teramo – nonché del , iscritta al n. Controparte_2 Controparte_3
2447/2024 del R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opposta che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con le parti non costituite.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -