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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3716/2019 rgac
Vertente tra n. San Gennaro Vesuviano 25.12.1981 rapp.tata e difesa da avv. Parte_1
A.Viscovo ed avv. U. De Luca …………………………RICORRENTE
E
n. Napoli 2.7.1973 rapp.tato e difeso da avv. V. Petrolino CP_1
…………………………………………………………….RESISTENTE
Nonché
P.M. presso il Tribunale……………..…………………...interventore ex lege
Nonché
Avv GIULIA VECCHIONE nella qualità di curatore speciale dei minori Per_1
e
[...] Persona_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.2025 le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi:
PARTE RICORRENTE: A) accertare e dichiarare che sig. nato a [...] il [...] (CF ), è il CP_1 C.F._1 padre di nato a [...] [...] e nato a [...] il [...], e per Persona_1 Persona_2
l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che i minori nato a [...] [...] e nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 15/12/2018 assumano accanto al cognome della madre il cognome;
CP_1
B) disporre, fin d'ora, l'obbligo del sig. di mantenere economicamente i figli e di contribuire ad CP_1 istruire, educare e assistere moralmente gli stessi nel rispetto delle loro capacità, stabilendone le modalità e quantificando il mantenimento economico;
C) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori.
PARTE RESISTENTE:
a) dichiararsi improcedibili e/o inammissibili le domande attoree e comunque nulle per mancanza delle condizioni dell'azione;
b) in subordine, rigettarsi integralmente nel merito le domande dell'attrice, in quanto infondate e non provate.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e quant'altro come per legge.
CURATORE SPECIALE: valutare il rifiuto ingiustificato del sig. a sottoporsi a esame ematologico per l'accertamento CP_1 della paternità quale argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e, per l'effetto accogliere le conclusioni dell'atto di citazione.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019 parte attrice di cui in epigrafe citava in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il convenuto sopra indicato per sentir accertare e dichiarare che lo stesso è padre naturale dei piccoli n. Persona_1
Napoli 15.1.2017 e n. Napoli 15.12.2018 ai sensi dell'art. 269 cc con Persona_2
emissione dei seguenti provv.ti : aggiunta cognome paterno al cognome materno , determinazione secondo giustizia il contributo al mantenimento dei due minori a carico del resistente , con vittoria di spese da attribuirsi .
Si costituiva il convenuto che chiedeva fosse dichiarato inammissibile il ricorso , ovvero rigettarsi il ricorso , con vittoria di spese
Veniva nominato dal Giudice giusta ordinanza 3.1.2024 il curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. G.Vecchione Esaurita la fase istruttoria sulle conclusioni di cui in epigrafe , il Tribunale si riservava di decidere.
Preliminarmente in riferimento alla eccezione di parte resistente circa la carenza di legittimazione attiva di il Tribunale ribadisce quanto statuito nella fase Parte_1
istruttoria giusta ordinanza 3.1.2024: invero in punto di diritto si osserva che l'art. 273
c.c., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione — rispetto ad un diritto personale del figlio — del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello status. A tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore ( cfr Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5259 del 29 maggio 1999).
Passando al merito il Tribunale dà atto che la fattispecie giuridica de qua trae dunque origine dall'interesse di parte attrice alla dichiarazione giudiziale di paternità dei minori e a fronte del mancato riconoscimento da parte del convenuto Per_3 Per_2
.
In punto di fatto , secondo la prospettazione di parte attrice, i fatti per cui è causa si correlano ad una relazione avvenuta tra le parti alla fine dell'anno 2015 sino a circa il
2019 quando il resistente contraeva matrimonio con la allora di lui compagna . Parte resistente non contesta la frequentazione con la ricorrente deducendo che la stessa è consistita in sporadici rapporti sessuali , protetti in particolare nell'anno 2018.
Parte attrice deduceva che all'epoca della relazione il resistente conviveva con un'altra donna che non era a conoscenza della relazione della con il . Per_1 CP_1
A sua volta parte resistente ha dedotto che la ricorrente risultava sposata formalmente.
Quindi stando a tali risultanze un dato non controverso è che le parti nel periodo
2017/2018 hanno avuto rapporti intimi , risultando irrilevante a parere del Tribunale che ai fini dell'accertamento in oggetto ci fosse proponimento di relazione sentimentale duratura o che si trattasse di occasionale incontro senza alcun coinvolgimento sentimentale , o di rapporti regolari e frequenti , o piuttosto rapporti sporadici .
Durante la fase istruttoria veniva ammessa ed espletata CTU.
A riguardo va evidenziato che all'udienza del 14.3.2022, presenti entrambe le parti in causa , veniva conferito incarico al CTU dr come da ordinanza Persona_4
27.11.2021. Nel conferimento di incarico nella citata udienza non veniva indicata dal
CTU la data del primo accesso. Tuttavia nella relazione del CTU agli atti questi ha dato atto che il primo accesso vi è stato in data 27.4.2022 h. 19.30 , presenti solo la ricorrente e i due minori , non risultando comparso il resistente. Di talchè il CTU , constatata l'assenza del resistente , non giustificata ( come indicato dal CTU) , rinviava le operazioni al 26.7.2024 in cui ancora una volta il resistente non compariva.
Sul punto a fronte dei rilievi di parte ricorrente e del curatore speciale di considerare la mancata comparizione del resistente come rifiuto a sottoporsi alla verifica ematica con conseguenziale valutazione di esito positivo dell'accertamento , parte resistente deduceva di non essere stato ritualmente informato.
Precisamente parte resistente ha testualmente dedotto che “ Dal testo della relazione e dal verbale di primo accesso del 27.4.2022 si evince, inoltre, che la consulenza veniva rinviata a data da destinarsi. Quest'ultima data non risulta essere stata mai comunicata al sig. ”. CP_1
Risulta chiaramente implicita l'ammissione di non aver avuto comunicazione solo della seconda convocazione , in prosieguo della prima, che, evidentemente . proprio a dire dello stesso resistente, gli risulta essere stata comunicata ritualmente .
Sul punto si evidenzia in primis che parte resistente né alla prima udienza utile del
21.11.2022 né in quella successiva del 9.10.2023 ha sollevato eccezione di nullità per assunta violazione del contraddittorio nell'espletamento della CTU : dal che deriva che ogni eventuale nullità , in quanto relativa , deve intendersi sanata .
Più precisamente la Suprema Corte - sentenza Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza del 01/02/2022, n. 3086 - ha svolto un distinguo tra la nullità relativa , nel caso in cui il consulente violi il principio del contraddittorio, e nullità assoluta nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo . Solo il primo tipo di nullità in quanto relativa è sanabile .
In secundis si osserva che stando al dettato normativo ai sensi dell'articolo 90, comma
1 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (disp. att. c.p.c.) che stabilisce che il consulente tecnico d'ufficio (CTU) autorizzato ad effettuare indagini senza la presenza del giudice deve comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali. Questa comunicazione deve essere fatta con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con un biglietto a mezzo cancelliere e secondo risalente e consolidato orientamento Suprema Corte ( ex multis
Cass.Sez. II, 22 aprile 1980, n.2594) la comunicazione da parte del CTU riguarda solo l'inizio delle operazioni peritali ( nella fattispecie il 27.4.2022 ) , ( la citata norma si riferisce espressamente solo all'inizio operazioni peritali), non il prosieguo o la prosecuzione delle stesse. Il CTU è obbligato infatti a comunicare alle parti (tramite i loro avvocati o consulenti di parte) il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali per il rispetto del principio del contraddittorio. L'obbligo di seguire il prosieguo delle operazioni incombe invece sulle parti, che sono tenute a informarsi attivamente sul svolgimento della consulenza : il che nella fattispecie in esame non è avvenuto , anche a fronte di vari rinvii di udienza nonché delle stesse operazioni peritali.
Pertanto il rilievo del resistente di assunta mancata comunicazione da parte del CTU della seconda convocazione nonché di ulteriori è evidentemente inconferente .
Sul punto inoltre il Tribunale dà atto che il resistente , che è parte del processo, non ha mai evidenziato , anche nel tenore delle deduzioni svolte un comportamento processuale collaborativo e disponibile nel rispetto del principio del favor veritatis, tra l'altro nell'interesse di minori , principio auspicato ed invocato dallo stesso
Curatore Speciale : dal che il Tribunale ai sensi dell'art. 116 cpc valuta tale comportamento processuale come ulteriore argomento di prova .
Inconferente infine è l'ulteriore rilievo di parte resistente di assunta rinuncia da parte della ricorrente alla CTU : invero la CTU . ammessa dal Giudice, è un mezzo di verifica istruttoria acquisita al processo, di rilievo di ordine pubblico , non oggetto di eventuale disponibilità delle parti , atteso che la stessa sottende a situazioni di interesse di minori .
Alla luce di tutti i rilievi svolti il Tribunale prende atto che il resistente, in ragione del comportamento processuale , deve reputarsi renitente rispetto al disposto accertamento
Sul punto si osserva secondo granitico orientamento giurisprudenziale che nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda ( cfr : Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 2015,
n. 13885, Corte di Cassazione, Sez. VI, con l'ordinanza n. 28886 dell'8.10.2019, (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 3479/16; depositata il 23 febbraio, Prima
Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 28444 depositata il 12 ottobre 2023)
La Suprema Corte ricorda che nei giudizi volti alla dichiarazione giudiziale di paternità, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre. Il principio della libertà di prova, infatti, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione.
Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici è quindi un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi.
Nel nostro caso non è neppure contestato che rapporti sessuali tra le parti ci siano stati, adducendo lo stesso resistente che tali incontri , clandestini , essendo egli unito ad altra donna , sono avvenuti in un certo arco di tempo , 2017/2018 . Il che è sufficiente a caratterizzare una ragionevole presunzione di certezza degli esiti del presente accertamento in uno all'evidenziato rifiuto a sottoporsi all'esame ematologico .
Destituito di fondamento è l'ulteriore rilievo che la ricorrente all'epoca del concepimento dei due minori era formalmente unita ad altro uomo , il che implicherebbe, a dire della parte , una sorta di ragionevole dubbio circa la paternità dei minori.
Ebbene in primo luogo il Tribunale prende atto che documentalmente parte attrice ha provato di essere separata giudizialmente dal di lei allora consorte , , Controparte_2
giusta sentenza n. 63 del 2017 , comparsa innanzi al Presidente in udienza ex art. 708 cpc in data 3.10.2014 , e che è divorziata da questo ultimo giusta sentenza n. 2081 del
14.7.2021 . Dal che si evince che parte attrice all'epoca del concepimento dei minori non aveva più rapporti formali con l'ex marito e che i minori non sono stati né concepiti né nati in costanza di matrimonio.
In ogni caso ed in secondo luogo il Tribunale prende atto che non sono contestati da parte resistente la esistenza di rapporti sessuali tra le parti ( in comparsa il resistente riferisce di rapporti occasionali e protetti) , quindi anche se la ricorrente fosse stata unita formalmente , non può , di converso, escludersi con certezza la paternità del resistente , che in ogni caso , si ribadisce , non ha avuto un contegno processuale atto a superare anche questo eventuale ma non fondato aspetto di dubbio, limitandosi la parte ad evidenziare una possibile incertezza di paternità , in sostanza fine a se stessa, visto che non si è prodigato ad eventualmente fugarla .
Alla luce delle evidenziate risultanze, dato atto del sostanziale rifiuto del resistente a sottoporsi ad accertamento , dunque il Tribunale ritiene che il resistente CP_1
deve considerarsi padre dei minori e
[...] Per_1 Per_2
In punto di diritto si osserva quanto segue.
Il capo V del titolo sulla filiazione si occupa dell'azione dichiarativa della paternità e della maternità, cioè dei casi in cui per iniziativa dell'interessato o, se minore di età, del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, è promossa la procedura specifica prevista per dichiarare lo status genitoriale.
Si tratta di una tipica azione di stato, di competenza del tribunale ordinario (art. 9, secondo comma c.p.c.) anche nel caso in cui l'azione sia promossa nell'interesse di un minore di età (art. 38 disp. 2 att. c.c.). Si applica il rito a cognizione ordinaria.
Trattandosi di procedura in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 72 c.p.c. “Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio… nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone…”) il tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c. “Il tribunale giudica in composizione collegiale… nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero…”).
Già prima delle riforme introdotte nel 2012 e nel 2013 la materia era stata oggetto di una radicale trasformazione ad opera di Corte costituzionale 10 febbraio 2006, n. 50 che aveva dichiarato illegittimo l'art. 274 c.c. dove si prevedeva una fase preliminare di ammissibilità dell'azione che – concludendosi con un provvedimento appellabile e poi ricorribile per cassazione – costituiva una delle principali ragioni della estrema dilatazione dei tempi della causa. Nella sentenza si parla di manifesta irragionevolezza di una normativa “che si risolve in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò, per giunta, in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica”
Grazie a questo importante intervento della Corte costituzionale e grazie anche ad alcune significative decisioni della giurisprudenza , il procedimento si presenta oggi più in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111
Cost.).
Per quanto riguarda la legittimazione attiva per l'azione de qua va evidenziato che legittimato ex lege sono in primis il figlio ex art. 270 e 273 cc. , la cui azione è imprescrittibile, nonché l'altro coniuge .
Legittimato passivo ai sensi dell'art. 276 cc è il “presunto genitore” ( o i di lui eredi) nei confronti del quale si aziona il processo e rispetto al quale si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità .
Nel nostro caso , invece , è la madre ad agire.
Esigenze di certezza giuridica ed economia dei mezzi giudiziari avvalorano la trattazione processuale de qua come richiesto anche dal Curatore Speciale nell'interesse dei minori.
Quanto al dedotto assunto mancato ascolto dei minori, come evidenziato da parte resistente, il Tribunale evidenzia in primo luogo che i minori in oggetto di anni 7 ed 8 non possono reputarsi capaci di discernimento e consapevolezza , invero ex lege la audizione del minore è obbligatoria almeno dal dodicesimo anno di età . In ogni caso la figura del curatore speciale che ha incontrato i minori e la ricorrente , prendendo atto delle loro abitudini di vita e dei rapporti con ciascuna figura genitoriale , risulta essere in termini giuridici il rappresentante processuale e sostanziale degli interessi dei minori
Infine è risultata garantita la partecipazione del PM a cui veniva svolta comunicazione cura della cancelleria
Il Tribunale evidenzia infine che la sentenza che dichiara la filiazione ai sensi dell'art. 277 cc produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Proprio per questo motivo la giurisprudenza riconosce la natura dichiarativa della sentenza (che è, quindi, sentenza di accertamento) e quindi la decorrenza retroattiva degli effetti al momento della nascita (ex tunc).
Si tratta degli stessi effetti retroattivi riconosciuti alla sentenza che dichiara per esempio la nullità.
Viceversa se fosse attribuita alla sentenza natura costitutiva gli effetti decorrerebbero dalla data della sentenza (ex nunc). Il principio è stato sempre pacificamente riconosciuto (per citare solo le ultime Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960; Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14417; Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630;
Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575; Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n.
24409; Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2003,
n. 7386; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2196 (e molte altre in precedenza). Tutte le decisioni in questione affermano in sostanza che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio sorge con la nascita dello stesso, anche nell'ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza.
La sentenza dichiarativa della filiazione produce perciò gli effetti del riconoscimento e, pertanto, implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione, incluso quello del mantenimento, ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Anche la giurisprudenza di merito non si è mai discostata da questi principi (da ultimo Trib. Treviso Sez. I, 10 marzo
2017; Trib. Cassino, 15 giugno 2016; Trib. Napoli Sez. I, 18 settembre 2012; App.
Bologna Sez. minori, 5 dicembre 2011; Trib. Trani, 27 settembre 2007; Trib. L'Aquila,
6 giugno 2007).
La sentenza che dichiara la paternità, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti solo dal giudicato. Si parla a tale proposito di effetti costitutivi, nel senso che prima del giudicato non possono realizzarsi gli effetti collegati alla pronuncia sullo status.
La sentenza di accertamento della filiazione potrà quindi essere trascritta nei registri di stato civile solo dopo il suo passaggio in giudicato. Il terzo comma dell'art. 48 del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento di stato civile) prescrive, infatti, che
“La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita”).
Alla dichiarazione della paternità conseguono evidentemente effetti in senso ampio connessi al rapporto genitori-figli nel campo personale, alimentare, economico, patrimoniale, successorio.
Il secondo comma dell'art. 277 c.c. prescrive che “Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Questa norma consente quindi che domande di natura economica possano essere proposte e prese in considerazione insieme alle domande sullo status.
Per quanto concerne i possibili provvedimenti sull'affidamento (evidentemente del figlio minore di età), si tratta di una novità introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Nel caso che ci occupa dalle risultanze in atti emerge che i minori sono sempre vissuti con la madre
La figura del sig. risulta quindi pressochè sconosciuta ai minori in oggetto , CP_1
sempre stando a quanto è dato acquisire dalle risultanze in atti .
Per tale motivo il Tribunale ritiene che vada disposto l'affido superesclusivo della prole alla madre con diritto di visita da parte del sig. in modalità protetta CP_1
per 12 mesi ma necessariamente previo un percorso psicoterapeutico dei minori al fine di consentire l'instaurarsi del rapporto padre/figli
Quindi il diritto di visita potrà essere svolto una volta a settimana in modalità protetta cioè in presenza della madre. Quanto al mantenimento , dalle risultanze in atti emerge che la ricorrente non ha né dedotto quale è la propria condizione economica e quella del resistente che a sua volta nulla ha dedotto e comprovato a riguardo
Si osserva che l'obbligazione al mantenimento già enunciata in art. 147 cc e ribadita anche nell'art. 315 bis cc consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, assistenza morale e materiale dei figli, tra cui , a titolo esemplificativo, le spese per una casa adeguata, le spese sanitarie, scolastiche, sportive e per relazioni sociali ( cfr. Cass. 14.5.2010 n. 11772; Cass19.3.2002 n.3974).
In via equitativa quindi il Tribunale fissa in euro 360,00 il contributo al mantenimento dei due minori carico del convenuto da versare entro il giorno 5 di ogni mese con indicizzazione annuale Istat e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori.
Quanto alla questione del cognome , posta da parte ricorrente , il Tribunale rileva che l'articolo 262 del codice civile trova applicazione anche in caso di dichiarazione giudiziale di paternità (sia relativamente a figli minori che in caso di figli maggiorenni) ma la legge non prevede che la decisione sul cognome sia effettuata con la sentenza che accerta la paternità.
L'art. 277 c.c. a tale proposito si limita a dire che “la sentenza che dichiara la filiazione
[meglio dovrebbe dirsi “la paternità”] produce gli stessi effetti del riconoscimento”.
Sarà pertanto l'interessato maggiorenne a scegliere o i genitori del minore a promuovere il procedimento di cui all'articolo 262 indicando al tribunale la propria preferenza per l'attribuzione al figlio del cognome.
In mancanza di specifica richiesta a riguardo , come nel caso di specie, il Tribunale lascia quindi il cognome originario della sola madre al figlio riconosciuto dal padre. La giurisprudenza ha infatti precisato che non vi è un vero e proprio obbligo di cambiare il cognome originario e che questo effetto non è quindi automatico (Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19734 per il figlio maggiorenne, e Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 2014,
n. 26062 per il figlio minore). Quest'ultima sentenza ha stabilito che l'attribuzione del cognome del genitore che effettua il secondo riconoscimento, anche in aggiunta al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del figlio, costituisce facoltà e non anche necessità. In ipotesi siffatte l'esigenza preminente è quella di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità. L'organo giurisdizionale, pertanto, deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento del secondo genitore (specificamente il padre), ed è chiamato ad emettere un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell'ambito del quale assume rilievo centrale l'interesse del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito.
In ragione delle emergenze in atti dunque la domanda principale va accolta per quanto di ragione
Le spese di lite in ragione delle risultanze e del comportamento del resistente sono a carico di questo ultimo comprese quelle di CTU
Pqm
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede :
1) Dichiara che n. Napoli 2.7.1973 è il padre naturale di CP_1 CP_3
n. Napoli 15.1.2017 e n. Napoli 15.12.2018 ;
[...] Persona_2
2) Dispone che è obbligato a versare quale contributo al CP_1
mantenimento di detti minori alla sig. la somma di euro 360,00 Parte_1
per entrambi i minori ( euro 180,00 per ciascun minore) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale o contanti o bonifico bancario , con contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie per detti minori secondo le linee guida del protocollo COA /Trib. Nola 20.5.2021; 3) Dispone affido superesclusivo dei minori alla madre con diritto per il padre di far loro visita una volta a settimana previo accordo in modalità protetta cioè in presenza della madre o di familiare di fiducia di entrambe le parti;
preventivamente i minori dovranno essere sottoposti ad un percorso psicoterapeutico per ricostruire il rapporto affettivo con la figura paterna: pertanto il disposto diritto di visita può considerarsi vigente da novembre 2025;
4) Condanna parte resistente al pagamento spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge , da devolvere all'Erario in quanto parte attrice è stata ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio , oltre le spese di
CTU liquidate con separato decreto
Così deciso in Nola addì 24.4.2025
Il Presidente est. Dott. Vincenza Barbalucca