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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
10/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO FABRIZIO
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Rappr. e dif. dagli Avv. RITA BATTIATO;
Francesco Controparte_2
CERTOMA'
- Convenuto –
Oggetto: “contributi gestione separata ingegneri”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/07/2023 parte ricorrente, premesso di svolgere attività libero professionale in maniera non esclusiva, di essere iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Taranto e titolare di partita Iva n. dal P.IVA_1
6/2/1985, nonché di essere dotato di posizione previdenziale obbligatoria presso la
Cassa professionale di riferimento (INARCASSA) ha impugnato due avvisi di pagamento emessi dall con i quali l'ente gli comunicava di aver provveduto CP_1
all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Separata e lo diffidava al pagamento della somma complessiva di € euro 50.000,00 circa a titolo di contributi omessi, sanzioni e interessi relativi agli anni 201 3 e 2014, da versarsi presso la Gestione Separata per i liberi professionisti.
In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall'Ente e comunque l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio ovvero, in subordine, di annullare le sanzioni applicate per assenza di comportamento doloso o colposo.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle deduzioni CP_1
avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte ricorrente, dei provvedimenti n. CP_1
68955682169-1 notificato il 19.7.2019 e nr 68976733201-5 notificato il 10/10/2020, risulta parzialmente fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che, benché il ricorrente ritenga di impugnare due avvisi di addebito, invero trattasi di due avvisi bonari di pagamento, come dedotto e allegato da parte resistente, la quale ha altresì comprovato che nessun avviso di addebito risultava sussistere in capo al ricorrente alla data del 30.8.2023 (cfr. all. nr 8 alla memoria di costituzione); né tale deduzione è stata specificamente contestata da parte ricorrente.
Ciò posto deve rilevarsi che l'art. 18, co. 4, d. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, stabilisce che
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” e che il D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, stabilisca che “i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”.
In ordine al dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi la Corte di cassazione, ha chiarito che esso si deve computare
“dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi" (cfr. Corte Di Cassazione, Ordinanza n.
10547/2023 del 19-04-2023) sicché assume rilievo, “ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto da disposizioni normative.”
Orbene, nel caso che ci occupa, il D.P.C.M. 13 giugno 2013, ha prorogato il termine per il pagamento dell'acconto di detti contributi dovuti per l'anno 2013 all'8.7.2013 e la successiva circolare nr 74 del 2014, in applicazione del D. L. 15 aprile 2002, CP_1
n. 63, (convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), ha chiarito che il termine ultimo per il pagamento a saldo dell'anno 2013 era da individuarsi nel
16 luglio 2014 (v. circ. n. 74/2014). CP_1
Pertanto, ritendo che è da tale termine che è iniziata a decorrere la prescrizione quinquennale, al momento della notifica dell'avviso bonario n. 68955682169-1 avvenuta il 19.7.2019, e stante la sua pacifica efficacia interruttiva della prescrizione
(cfr ex multis cass Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19407 Anno 2025), il credito risultava già prescritto.
Diversamente deve concludersi in ordine all'avviso nr 68976733201-5 notificato il
10/10/2020 (cfr allegati inps) per il quale, proprio in considerazione del periodo di sospensione Covid-19 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021) a quella data non risultava spirato il termine di prescrizione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall la stessa CP_1
deve essere rigettata.
Invero, sul punto, è intervenuta la Corte di cassazione con una recente ordinanza,
(Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16110 Anno 2025) in un caso in cui il ricorrente assumeva che “erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto che la rinuncia all'azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, sia priva di effetti, per la indisponibilità della obbligazione contributiva”.
Ebbene la Corte ha invece affermato che “È invero corretto l'assunto della Corte
d'appello, secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate declaratorie sottoscritte non possono incidere rispetto ad un diritto indisponibile, quale quello previdenziale relativo al recupero della contribuzione (cfr. Cass. n. 5550/21). Essendo la obbligazione contributiva indisponibile, non è ammessa né la rinuncia al diritto da parte, né la rinuncia all'azione (nel caso del contribuente, alla opposizione); in questa prospettiva, il riconoscimento del debito vale solo ai fini dell' interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova.”
Dunque la Corte ha stabilito che la richiesta di rateizzazione di un debito previdenziale non comporta la rinuncia a contestarne la legittimità. L'obbligazione contributiva è un diritto indisponibile e, pertanto, il contribuente può sempre agire in giudizio per far accertare l'insussistenza del presupposto impositivo, anche dopo aver avviato una procedura di pagamento rateale. Quest'ultima ha il solo effetto di interrompere la prescrizione e invertire l'onere della prova in quanto il riconoscimento del debito fa sì che spetti al contribuente dimostrare l'inesistenza dell'obbligo di pagamento.
Venendo poi al merito della questione, limitatamente all'avviso nr. n. 68976733201-
5 notificato il 10/10/2020 per il quale non risultano spirati i termini di prescrizione, deve precisarsi che ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 Pt_2
N° 8053 e 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), opina questo giudice di prestare Parte_3
adesione all'orientamento ermeneutico espresso nella SENTENZA N° 2610/25 (R.G. n°
4521/24), emessa in data 19 febbraio 2024 dalla SEZIONE LAVORO del Tribunale Di
Taranto, indicata da parte resistente nelle note ex art 127 ter cpc in data 5.11.2025, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
E' stato rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione»
(sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019
N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Tanto premesso, anche rispetto alla fattispecie qui in esame, e dunque con precipuo riferimento all'anno 2014 appare dunque possibile concludere nel senso che “Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate si ritiene che l'iscrizione alla
Gestione Separata sia, nel caso di specie, legittima anche in ragione dell'abitualità dell'attività libero professionale svolta. Quest'ultima si desume dalla circostanza che, con riferimento all'anno 2017 il ricorrente era titolare di partita Iva, come dallo stesso dichiarato, era iscritto all'Albo e percepiva un reddito da attività libero professionale superiore a € 5.000,00 indicativo, come tale, della non occasionalità della prestazione (cfr. dich. redditi 2018)” ed ancora che “Quanto alle sanzioni applicate dall' , si ritiene sia fondata la doglianza di parte ricorrente formulata CP_3
in via subordinata”.
Le spese del presente giudizio, possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara estinto per prescrizione il credito fatto valere con avviso n. 68955682169-1 del 21/6/2019 notificato il
19.7.2019 nonché dichiara dovute le sanzioni nella misura di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 l.n.388/00 in riferimento all'avviso nr 68976733201-5 ricevuto il 10/10/2020;
- Rigetta per il resto e per l'effetto revoca la sospensione dell'avviso nr
68976733201-5 ricevuto il 10/10/2020.
- spese compensate.
Taranto, 19 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
10/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. DEL VECCHIO FABRIZIO
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Rappr. e dif. dagli Avv. RITA BATTIATO;
Francesco Controparte_2
CERTOMA'
- Convenuto –
Oggetto: “contributi gestione separata ingegneri”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/07/2023 parte ricorrente, premesso di svolgere attività libero professionale in maniera non esclusiva, di essere iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Taranto e titolare di partita Iva n. dal P.IVA_1
6/2/1985, nonché di essere dotato di posizione previdenziale obbligatoria presso la
Cassa professionale di riferimento (INARCASSA) ha impugnato due avvisi di pagamento emessi dall con i quali l'ente gli comunicava di aver provveduto CP_1
all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Separata e lo diffidava al pagamento della somma complessiva di € euro 50.000,00 circa a titolo di contributi omessi, sanzioni e interessi relativi agli anni 201 3 e 2014, da versarsi presso la Gestione Separata per i liberi professionisti.
In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall'Ente e comunque l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio ovvero, in subordine, di annullare le sanzioni applicate per assenza di comportamento doloso o colposo.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle deduzioni CP_1
avversarie ed ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'eccezione di prescrizione, sollevata da parte ricorrente, dei provvedimenti n. CP_1
68955682169-1 notificato il 19.7.2019 e nr 68976733201-5 notificato il 10/10/2020, risulta parzialmente fondata.
Deve preliminarmente rilevarsi che, benché il ricorrente ritenga di impugnare due avvisi di addebito, invero trattasi di due avvisi bonari di pagamento, come dedotto e allegato da parte resistente, la quale ha altresì comprovato che nessun avviso di addebito risultava sussistere in capo al ricorrente alla data del 30.8.2023 (cfr. all. nr 8 alla memoria di costituzione); né tale deduzione è stata specificamente contestata da parte ricorrente.
Ciò posto deve rilevarsi che l'art. 18, co. 4, d. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, stabilisce che
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” e che il D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, stabilisca che “i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”.
In ordine al dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi la Corte di cassazione, ha chiarito che esso si deve computare
“dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi" (cfr. Corte Di Cassazione, Ordinanza n.
10547/2023 del 19-04-2023) sicché assume rilievo, “ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto da disposizioni normative.”
Orbene, nel caso che ci occupa, il D.P.C.M. 13 giugno 2013, ha prorogato il termine per il pagamento dell'acconto di detti contributi dovuti per l'anno 2013 all'8.7.2013 e la successiva circolare nr 74 del 2014, in applicazione del D. L. 15 aprile 2002, CP_1
n. 63, (convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), ha chiarito che il termine ultimo per il pagamento a saldo dell'anno 2013 era da individuarsi nel
16 luglio 2014 (v. circ. n. 74/2014). CP_1
Pertanto, ritendo che è da tale termine che è iniziata a decorrere la prescrizione quinquennale, al momento della notifica dell'avviso bonario n. 68955682169-1 avvenuta il 19.7.2019, e stante la sua pacifica efficacia interruttiva della prescrizione
(cfr ex multis cass Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19407 Anno 2025), il credito risultava già prescritto.
Diversamente deve concludersi in ordine all'avviso nr 68976733201-5 notificato il
10/10/2020 (cfr allegati inps) per il quale, proprio in considerazione del periodo di sospensione Covid-19 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021) a quella data non risultava spirato il termine di prescrizione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall la stessa CP_1
deve essere rigettata.
Invero, sul punto, è intervenuta la Corte di cassazione con una recente ordinanza,
(Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16110 Anno 2025) in un caso in cui il ricorrente assumeva che “erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto che la rinuncia all'azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, sia priva di effetti, per la indisponibilità della obbligazione contributiva”.
Ebbene la Corte ha invece affermato che “È invero corretto l'assunto della Corte
d'appello, secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate declaratorie sottoscritte non possono incidere rispetto ad un diritto indisponibile, quale quello previdenziale relativo al recupero della contribuzione (cfr. Cass. n. 5550/21). Essendo la obbligazione contributiva indisponibile, non è ammessa né la rinuncia al diritto da parte, né la rinuncia all'azione (nel caso del contribuente, alla opposizione); in questa prospettiva, il riconoscimento del debito vale solo ai fini dell' interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova.”
Dunque la Corte ha stabilito che la richiesta di rateizzazione di un debito previdenziale non comporta la rinuncia a contestarne la legittimità. L'obbligazione contributiva è un diritto indisponibile e, pertanto, il contribuente può sempre agire in giudizio per far accertare l'insussistenza del presupposto impositivo, anche dopo aver avviato una procedura di pagamento rateale. Quest'ultima ha il solo effetto di interrompere la prescrizione e invertire l'onere della prova in quanto il riconoscimento del debito fa sì che spetti al contribuente dimostrare l'inesistenza dell'obbligo di pagamento.
Venendo poi al merito della questione, limitatamente all'avviso nr. n. 68976733201-
5 notificato il 10/10/2020 per il quale non risultano spirati i termini di prescrizione, deve precisarsi che ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 Pt_2
N° 8053 e 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), opina questo giudice di prestare Parte_3
adesione all'orientamento ermeneutico espresso nella SENTENZA N° 2610/25 (R.G. n°
4521/24), emessa in data 19 febbraio 2024 dalla SEZIONE LAVORO del Tribunale Di
Taranto, indicata da parte resistente nelle note ex art 127 ter cpc in data 5.11.2025, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
E' stato rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione»
(sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31 GENNAIO 2019
N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Tanto premesso, anche rispetto alla fattispecie qui in esame, e dunque con precipuo riferimento all'anno 2014 appare dunque possibile concludere nel senso che “Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate si ritiene che l'iscrizione alla
Gestione Separata sia, nel caso di specie, legittima anche in ragione dell'abitualità dell'attività libero professionale svolta. Quest'ultima si desume dalla circostanza che, con riferimento all'anno 2017 il ricorrente era titolare di partita Iva, come dallo stesso dichiarato, era iscritto all'Albo e percepiva un reddito da attività libero professionale superiore a € 5.000,00 indicativo, come tale, della non occasionalità della prestazione (cfr. dich. redditi 2018)” ed ancora che “Quanto alle sanzioni applicate dall' , si ritiene sia fondata la doglianza di parte ricorrente formulata CP_3
in via subordinata”.
Le spese del presente giudizio, possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara estinto per prescrizione il credito fatto valere con avviso n. 68955682169-1 del 21/6/2019 notificato il
19.7.2019 nonché dichiara dovute le sanzioni nella misura di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 l.n.388/00 in riferimento all'avviso nr 68976733201-5 ricevuto il 10/10/2020;
- Rigetta per il resto e per l'effetto revoca la sospensione dell'avviso nr
68976733201-5 ricevuto il 10/10/2020.
- spese compensate.
Taranto, 19 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)