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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7621/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7621/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1954;
e
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DOMINICANA) il 09.10.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Guidoni, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
(Pec: ); Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.06.2024 le parti, premesso che in data
16.06.2011 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli, e che in data 26.05.2023 il Tribunale di Roma, con decreto n. cronol.
6371/2023, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello
1 scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento personale”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 7621/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in Roma in data 16.06.2011; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 704,
Parte I, Serie 03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7621/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.12.1954;
e
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DOMINICANA) il 09.10.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Guidoni, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
(Pec: ); Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.06.2024 le parti, premesso che in data
16.06.2011 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli, e che in data 26.05.2023 il Tribunale di Roma, con decreto n. cronol.
6371/2023, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello
1 scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “Ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento personale”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 7621/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in Roma in data 16.06.2011; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 704,
Parte I, Serie 03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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