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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 10279/2023 promossa da:
P.IV. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore elettivamente domiciliata in Genova, piazza Corvetto 2/1, presso Parte_2
l'Avvocato Debora PERFIGLI, che la rappresenta e difende;
Ricorrente contro
C.F./ P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2 elettivamente domiciliata in Genova, corso Torino 3 interno 4, presso l'avvocato Stefano BOERO, che la rappresenta e difende;
Resistente
Nonchè con
C.F. , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro CP_2 P.IV_3 tempore , elettivamente domiciliata in Genova, via D. Fiasella 3/14, presso l'avvocato CP_3
Andrea Nobili, che la rappresenta e difende;
Terzo intervenuto volontario
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste
In via principale: 1-accertare e dichiarare che la occupa senza alcun titolo parte dell'immobile di CP_1
proprietà di sito in Genova Corso Perrone 20 piano terra stanze 1, 2 3 e 4 Parte_1
(come meglio indicate nell'allegata piantina catastale) e per l'effetto condannare la stessa al rilascio immediato dell'immobile consegnando le chiavi e liberando lo stesso da persone cose e mobili ex art. 948 cod. civ.
2- in subordine previa declaratoria di nullità e/o inesistenza del rapporto giuridico e/o di un qualsiasi valido contratto di occupazione dell'immobile, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a riottenere immediatamente la disponibilità dell'immobile, nonché accogliere le domande sub n° 1, rigettando la eventuale spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto ex art. 948 cod. civ.
3- in via istruttoria si insiste per l'ammissione di prova orale per interrogatorio formale e testi relativamente alle circostanze in fatto dedotte nella parte che precede dalla numero 1 e fino alla numero 12 oltre a quanto capitolato nell'allegata denuncia querela dalla n 1 e fino alla numero 21
a formare altrettanti capitoli di prova, solo qualora il Giudice non ritenga già provata documentalmente la presente domanda giudiziale. Si chiede fin d'ora di essere ammessi in controprova sugli eventuali capitoli avversari e di poter escutere in prova contraria i testi avversari eventualmente ammessi.si indicano a testi su tutti i capitoli che precedono gli agenti di
Polizia intervenuti sul posto in data 6/10/2023; il sig. i sig. il sig. Testimone_1 Testimone_2
tutti residenti in [...]. Testimone_3
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare capitoli di prova, indicare testi e formulare istanza.
COSì SUCCESSIVMENTE INTEGRATE
“accertare e dichiarare inammissibile l'atto di intervento di terzo e comunque respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato subordinatamente all'ammissione dell'intervenuta al presente giudizio:
Condannare a rifondere a una somma non inferiore ad euro CP_2 Parte_1
48.000,00, oltre rimborsi di energia e acqua, oltre iva ed interessi e rivalutazione monetaria per occupazione dei locali dal novembre 2022 fino al 8/2/2024,” come da verbale del 8/2/2024
ED INFINE uovamente e SUCCESSIVMENTE INTEGRATE: Tes_4
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 100 e 310 c.p.c., visti I provvedimenti assunti dal TRIBUNALE Penale di Genova oggi depositati in atti e quivi da intendersi per integralmente richiamati e ritrascritti voglia accertare e dichiarare l'estinzione del presente processo per cessazione della materia del contendere condannando la società convenuta e la società intervenuta al pagamento delle spese processuali e di lite in favore della ricorrente. In via subordinata, stante quando esposto ed allegato si chiede venga disposta ex art. 295 c.p.c la sospensione del presente processo in attesa che quello Penale, preventivamente adito (si vedano atti di causa ed allegati al ricorso) possa definirsi, anche in ordine al risarcimento del danno con costituzione di parte civile.
Con riserva di dedurre e produrre, e/o dar corso ad azioni cautelari anche in questa sede” come da istanza di estinzione del 30/5/2024.”
Parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis:
- preliminarmente, dichiarare cessata la materia del contendere;
- in subordine, rigettare la domanda avversaria perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, oltreché infondata de jure et de facto e non provata.
- in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e compensi relativi al presente procedimento, oltre agli accessori ex legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Stefano Boero legale antistatario.”
Parte interveniente:
“- Nel merito, occorrendo, previo ordine e/o invito alla registrazione, accertare e quindi dichiarare la vigenza di un contratto di locazione commerciale non abitativo di durata anni 6+6, con un canone di euro 2.000,00 oltre IV a cadenza mensile, con decorrenza dal 1° agosto 2023, o altra ritenuta di giustizia, tra e anche per il caso risultasse locazione Parte_1 CP_2
a non domino, come argomentato nella superiore narrativa;
- In subordine, salvo gravame, per il caso venisse emesso ordine di rilascio nei confronti di
condannare in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2 Parte_1 pagamento in favore della prima dell'indennità di cui all'art. 34 legge 492/1978, oltre la restituzione del deposito cauzionale, fatto salvo ogni maggio danno;
- In ogni caso, respingere l'istanza ex art. 295 c.p.c.”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'articolo 447 bis cpc, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Genova, corso Perrone 20;
- che tale immobile è denominato ed è costituito da quattro piani;
Controparte_4
- che, in data 06.10.2023, a seguito di alcune segnalazioni è stato appurato che il primo piano era occupato da , il quale lo aveva occupato in totale assenza di alcun titolo e CP_3
aveva a propria volta sublocato illegalmente alla alcune stanze del primo Controparte_1 piano meglio individuate nella cartina allegata e che, per tali ragioni, veniva immediatamente denunciato;
- che la si dichiarava estranea all'accaduto, ma disponibile a prendere in Controparte_1 locazione parte dell'immobile e a perfezionare un regolare contratto di locazione;
- che, a tal fine, autorizzava a rimanere in loco fino al Parte_1 Controparte_1
27.10.2023;
- che, nonostante gli inviti e le trattative intercorse, la stessa si rifiutava di perfezionare alcun contratto, rimanendo ad occupare abusivamente i suddetti locali;
- di aver intimato la liberazione dei locali alla entro il 10/11/2023; Controparte_1
- che, pertanto, ad oggi la occupa senza titolo i locali di proprietà di Controparte_1 [...]
siti in corso Perrone 20, piano terra, stanze 1, 2, 3 e 4 oltre a sfruttare il Parte_1
parcheggio antistante la Villa;
- di aver esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione.
Sulla base di tali argomenti, ha chiesto di accertare e dichiarare che la Parte_1 [...] occupa senza alcun titolo parte dell'immobile di sua proprietà e, per l'effetto, che la stessa CP_1
venga condannata al rilascio immediato dello stesso immobile. In via subordinata, ha chiesto che, previa declaratoria di nullità e/o inesistenza del rapporto giuridico e/o di un qualsiasi valido contratto di occupazione dell'immobile, venga accertato e dichiarato il diritto dell'istante a riottenere immediatamente la disponibilità dell'immobile, nonché ad accogliere le domande sub n°
1, rigettando l'eventuale spiegata opposizione.
Con decreto del 13 novembre 2023, il Giudice, riservata ogni valutazione sul rito applicabile tenuto conto della natura della domanda proposta, ha fissato l'udienza dell'11 gennaio 2024 per la comparizione delle parti, disponendo la notifica di questo decreto alla controparte.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'irritualità dell'iniziativa giudiziaria avversaria, per mancanza di un titolo legittimante l'occupazione dei già menzionati locali. Ha eccepito, inoltre, il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, in quanto il rapporto tra le parti deriva ed è condizionato da quello con . CP_3
Quanto al merito della domanda avversaria, la società convenuta ha esposto:
- di essere entrata in contatto con , nell'estate 2023, in quanto necessitava di una CP_3
superficie commerciale maggiore rispetto a quella di cui disponeva, nonché di avvicinare la propria sede operativa a quella della propria clientela;
- di aver versato sulla base delle intese raggiunte con la nell'agosto 2023, CP_2
l'importo di € 4.500,00 corrispondente a tre rate del canone di sublocazione;
- che ha contestato la validità del rapporto locatizio tra la convenuta e la Pt_1 Parte_1
di cui è il legale rappresentante, prospettando alla convenuta di CP_2 CP_3
stipulare un nuovo rapporto di locazione;
- che, in un simile contesto, risulta evidente che sia la parte lesa Controparte_1 dell'evoluzione del rapporto intercorso con le principali parti ( e Parte_1
e si veda costretta a reperire da un'altra parte una nuova sede operativa;
CP_2
- che, non è configurabile un'occupazione abusiva dei già menzionati locali, nei quali la convenuta si è venuta a trovare sulla base degli accordi intercorsi con la CP_2
- che spetterà alla controparte fornire la prova dei singoli presupposti sostanziali e procedurali della domanda, contestati dalla convenuta sotto ogni profilo.
Per tali ragioni, ha chiesto che venga rigettata la domanda avversaria, in quanto Controparte_1
inammissibile, improponibile e/o improcedibile, oltre che infondata e non provata e che la ricorrente venga condannata al pagamento di tutte le spese processuali e di tutti i compensi relativi al presente procedimento, oltre agli accessori ex lege.
È intervenuta volontariamente nel giudizio la esponendo: CP_2
- di aver utilizzato il piano terreno dell'edificio a partire dalla fine del 2022, avendone la disponibilità in forza di sublocazione verbale con la ditta individuale Eco deter carta;
- di essersi rivolta nel marzo 2023 a colui che si dichiarava proprietario dell'immobile oggetto di causa, a seguito del trasloco senza alcun preavviso da parte della Eco deter carta;
- che, a decorrere dal 17.03.2023, è iniziato un rapporto di collaborazione fattivo tra la società intervenuta e Testimone_1
- che ha chiesto ed ottenuto da parte di due preventivi: uno per il Testimone_1 CP_2 rifacimento della facciata di e l'altro per la ristrutturazione di un tetto del Parte_1
capannone in via Toti;
- che si è stabilito, fin da subito, un quotidiano rapporto lavorativo con il quale Testimone_1 ordinava all'intervenuta di ripulire i tre piazzali di proprietà di Parte_1
abbandonati da tempo ed infestati da alberi e rovi rampicanti;
- di aver provveduto alla ristrutturazione interna dell'edificio, al ripristino dell'energia elettrica, alla realizzazione dei servizi, alla pulizia e al livellamento del piazzale antistante la villa;
- che gli interventi di cui ai punti 5) e 6) hanno comportano un costo vivo a carico di CP_2
pari ad euro 15.000,00 mai rimborsato dalla proprietà;
[...] - che ha sottoposto all'esponente un vecchio contratto di locazione Testimone_1
commerciale 6+6 tra e altra società e insieme hanno concordato le Parte_1
nuove pattuizioni tramite correzioni, aggiunte ed incisi scritti dallo stesso Tes_1
- che, successivamente, è seguita la stesura del contratto consegnata dal sig. e dallo CP_3
stesso sottoscritta, in qualità di amministratore della al affinché CP_2 Tes_1 quest'ultimo apponesse la propria sottoscrizione;
- che, in ottemperanza alle operazioni contrattuali, ha provveduto al versamento CP_2 di € 6.000,00 a titolo di deposito cauzionale ed euro 2.440,00 quale primo canone di locazione;
- di aver stabilito dal giugno 2023, su esplicita autorizzazione del sig. la sede legale in Tes_1
via Perrone 20A;
- di aver sublocato nell' agosto 2023 parte degli spazi nella sua disponibilità a Controparte_1
- che, dopo mesi di rapporti amichevoli e proficui, non è stato più possibile rintracciare il sig.
e che quest'ultimo, benché sollecitato, non ha mai sottoscritto il contratto di Tes_1
locazione.
Per tali ragioni, ha chiesto che venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione ex CP_2
articolo 447 bis cpc. Nel merito, ha chiesto che sia accertata e dichiarata la vigenza di un contratto di locazione commerciale non abitativo di durata di 6 + 6 anni con un canone di locazione di euro
2.000,00 oltre IV a cadenza mensile e con decorrenza dal 01 agosto 2023. In via subordinata, ha chiesto che nel caso in cui venisse emesso un ordine di rilascio nei confronti di CP_2 [...]
sia condannata al pagamento in favore della prima dell'indennità di cui all'articolo 34 Parte_1
della legge 492/1978, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, fatto salvo ogni maggior danno.
Con decreto del 13 novembre 2023, il Giudice, riservata ogni valutazione sul rito applicabile tenuto conto della natura della domanda proposta, ha fissato l'udienza del giorno 11 gennaio 2024 per la comparizione delle parti. In tale udienza, ha insistito come nel proprio atto Parte_1
introduttivo, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate da CP_2
in quanto esulano dal presente giudizio. si è richiamata alla comparsa di
[...] Controparte_1
costituzione e risposta. La ha dato atto di aver sublocato la porzione di immobile alla CP_2
e ha ribadito l'ammissibilità della stipulazione verbale di un contratto di locazione ad Controparte_1
uso commerciale. ha contestato tale verbalizzazione, rilevando che la Parte_1
mancanza del contratto scritto determina la nullità del contratto. Il Giudice, rilevato che si tratta di azione di restituzione di un bene immobile asseritamente occupato senza titolo e che la causa deve essere trattata con il rito ordinario e non con il rito delle locazioni ex articolo 447 bis cpc, ha ordinato il mutamento del rito da speciale ad ordinario con le forme del procedimento semplificato di cognizione, ha formulato alle parti una proposta conciliativa/transattiva ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c. ed ha rinviato la causa all'udienza dell'08 febbraio 2024. In tale udienza, parte ricorrente ha fatto presente di essere disposta ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, ha chiesto di poter integrare le conclusioni, aggiungendo in entrambe a fine periodo ex articolo 948 c.c. ed ha insistito nell'eccezione di inammissibilità delle domande proposte dalla terza intervenuta.
Parte convenuta si è richiamata alle difese del proprio atto introduttivo e la terza intervenuta ha verbalizzato che quanto alla mediazione obbligatoria, essa può essere delegata dal Giudice. Parte ricorrente ha rilevato che la mediazione era già stata esperita con esito negativo e che quella domandata dall'intervenuto sarebbe una seconda mediazione avente ad oggetto una questione non del presente giudizio. Il Giudice si è riservato. A scioglimento della riserva, il Giudice ha ammesso le prove indicate nell'ordinanza del 12 febbraio 2024, delegando lo svolgimento dell'attività istruttoria alla Gop In data 30 maggio 2024, ha depositato Controparte_5 Parte_1
istanza di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'adozione dei provvedimenti da parte del Tribunale penale depositati unitamente a tale istanza.
La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di istruttoria orale e con decreto del 03 ottobre
2024, il Giudice ha fissato l'udienza del 19 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione finale.
I difensori delle parti hanno quindi discusso oralmente la causa all' udienza del 19/2/2025 e il
Giudice all' esito della discussione ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le due parti principali del presente procedimento, a seguito dei provvedimenti adottati in sede penale e depositati dalla società ricorrente in data 30 maggio 2024.
Con provvedimento del 09 febbraio 2024, infatti, il Tribunale Penale di Genova ha disposto il sequestro preventivo del piano terra dell'edificio sito in Genova, corso Perrone n.20, facente parte dell'immobile denominato di proprietà della ricorrente, al quale ha dato Controparte_4
esecuzione, in data 14 febbraio 2024, l' autorità inquirente facendo liberare l'immobile, ponendo i sigilli allo stesso e nominando il legale rappresentante della società ricorrente custode di tale bene.
Avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ha proposto istanza di riesame, CP_3 chiedendo l'annullamento dello stesso e la conseguente restituzione dell'immobile. Tale istanza è stata respinta, in quanto presentata dal sig. in qualità di indagato e non in qualità di legale CP_3
rappresentante della CP_2 La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la cessazione della materia del contendere, presuppone la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e postula che siano accaduti nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta dalla pronuncia di merito (cfr. Cass., Civ., ordinanza n. 30251/2023).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 1043/2024).
Nel caso di specie, le parti principali del giudizio – ricorrente con la nota/istanza del 30/5/2024 e resistente con le note difensive finali - hanno precisato le proprie conclusioni, dandosi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, che ha fatto venire meno l'interesse ad agire di Parte_1
A seguito della conferma del sequestro dell'immobile, infatti, la società ricorrente è tornata nel possesso della porzione di immobile oggetto di causa. Pertanto, si rileva che non sussiste più il suo interesse a proseguire il presente giudizio, dal momento che ha ottenuto il risultato sperato, ovvero la restituzione della porzione di immobile illegittimamente occupata.
Pertanto, rimane da valutare la fondatezza delle domande svolte dalla società intervenuta nel giudizio, la quale ha chiesto che venga dichiarata la vigenza tra la stessa e CP_2 [...]
di un contratto di locazione commerciale non abitativo della durata di 6 + 6 con un Parte_1
canone di locazione di euro 2.000,00 oltre IV a cadenza mensile.
L' intervento del terzo è in sé ammissibile in rito atteso che “Anche nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile “ ( in senso conforme Cass. sez. III civ. ord. n. 23931/2023 ).
Nel merito si osserva che non vi è alcuna norma che preveda l'obbligo di stipulare per iscritto un contratto di locazione commerciale della durata di sei anni.
La forma scritta, infatti, è obbligatoria esclusivamente per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e per quelli di durata superiore ai nove anni, in forza di quanto previsto dall'articolo
1350 n. 8 c.c. anche se è comunque poco plausibile/verosimile che nella prassi negoziale si stipuli un contratto ad uso commerciale senza utilizzare la forma scritta ( non a caso la società intervenuta ha prodotto quale doc. 4 una bozza di contratto scritto di locazione ad uso non abitativo avente ad oggetto l' immobile di proprietà della società ricorrente peraltro non firmata da alcuna delle parti in causa ).
Tuttavia, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, emerge solamente la prova delle mere trattative intercorse tra socio con una quota di partecipazione del 5% di Testimone_1 Pt_1
ed , legale rappresentante della ( cfr. produzione n. 9 terza Parte_1 CP_3 CP_2
intervenuta ). A tal proposito, si richiamano sia le dichiarazioni dei testi , e Tes_5 Tes_6
i quali hanno confermato che il sig. aveva sottoposto a , legale Tes_7 Tes_1 CP_3
rappresentante della un vecchio contratto di locazione commerciale stipulato tra CP_2 [...]
e altra società ed aveva ipotizzato con il sig. le nuove pattuizioni, al fine Parte_1 CP_3
della stesura di un analogo contratto con la società intervenuta;
sia le risultanze delle chat
WhatsApp prodotte sub 9 dalla società intervenuta che confermano le deposizioni testimoniali richiamate.
Sul punto, si osserva peraltro come lo stesso ha confermato di aver intrattenuto dei rapporti Tes_1 con la ma ha escluso l'avvenuta conclusione e sottoscrizione di alcun contratto di CP_2
locazione commerciale con quest'ultima società. ha infatti precisato di essere privo di poteri di firma, come peraltro è confermato Testimone_1 dall'esame della visura camerale della società, e ha dichiarato che la proposta di contratto con la non era stata sottoposta al vaglio del consiglio di amministrazione della società CP_2
ricorrente.
Per tali ragioni, la domanda principale della società intervenuta deve essere rigettata.
La domanda subordinata non deve essere esaminata perché condizionata dalla società intervenuta al caso in cui “venisse emesso ordine di rilascio nei confronti di ipotesi che non ricorre CP_2
nella fattispecie.
Le spese di lite
Come è stato più volte chiarito dalla Suprema Corte, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 14939/2020 e Cass. Civ., ordinanza n. 1098/2021).
Nel caso di specie, le domande formulate da mediante il proprio atto Parte_1
introduttivo risultavano fondate, dal momento che non è stato prodotto alcun titolo giuridico che legittimasse l'occupazione della porzione di immobile di proprietà della ricorrente né da parte della né da parte della in particolare, come emerge in modo inequivocabile CP_2 Controparte_1 dai documenti 8) e 9) di parte ricorrente, la era stata autorizzata ad occupare soltanto Controparte_1
temporaneamente alcuni locali dell' immobile in attesa della formalizzazione di una proposta di contratto di locazione con indicazione dei locali da occupare e successiva conclusione del contratto ipotesi che non si è verificata non essendo andate a buon fine le trattative.
Dato che sia la sia la si sono costituite nel presente giudizio, eccependo CP_2 Controparte_1
l'esistenza rispettivamente di un contratto di locazione e di un contratto di sublocazione, si ritiene applicabile al caso di specie l'articolo 97 c.p.c., che consente al giudice di pronunciare la condanna solidale di tutte o di alcune parti soccombenti, quando hanno un interesse comune.
Per tali ragioni, le spese di lite, attesa la fondatezza delle domande formulate dalla società ricorrente seguono il criterio della soccombenza di e di e vengono liquidate in Controparte_1 CP_2
conformità ai criteri di cui D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile complessità bassa e così in € 1.701,00 per la fase di studio, in € 1.204,00 per la fase introduttiva, in € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed in € 2.905,00 per la fase decisionale e così in totale € 7.616,00 oltre esborsi oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti principali del giudizio, per le motivazioni di cui in narrativa;
- respinge la domanda principale formulata dalla terza intervenuta in persona CP_2
del legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui in narrativa;
- condanna in solido e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno e Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al rimborso in CP_2 favore di delle spese di lite del presente giudizio quantificate in € Parte_1
545,90 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva di legge.
Così deciso in Genova il 19 Febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino